Language of document :

Impugnazione proposta il 29 febbraio 2020 dalla Vanda Pharmaceuticals Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-211/18, Vanda Pharmaceuticals/ Commissione

(Causa C-115/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vanda Pharmaceuticals Ltd (rappresentanti: M. Meulenbelt, S. De Knop, B. Natens, advocaten, C. Muttin, avocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede chela Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-211/18;

accogliere il ricorso di primo grado e annullare la decisione di esecuzione C (2018) 252 final della Commissione recante diniego di autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/20041 per il medicinale per uso umano Fanaptum – iloperidone;

condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente, sia nel procedimento di primo grado sia nel procedimento di impugnazione.

In subordine, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-211/18;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente;

riservare le spese di primo grado e di impugnazione fino alla sentenza finale della Corte.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il livello adeguato di controllo giurisdizionale e ha snaturato gli elementi di prova.

Secondo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente gli orientamenti per la valutazione clinica del rischio di prolungamento dell’intervallo QT/QTc e di effetto proaritmico associato ai medicinali non antiaritmici («Note for Guidance CHMP/ICH/2/04 on the Clinical Evaluation of QT/QTc 2 Interval Prolongation and Proarrhythmic Potential for Non Antiarrhythmic Drugs»; gli «orientamenti QT»).

Terzo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale non ha valutato integralmente il secondo motivo di ricorso della ricorrente.

Quarto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova e applicato erroneamente il principio della parità di trattamento.

Quinto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 12 e 81, paragrafo 2 del regolamento n. 726/2004.

____________

1 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).