Language of document : ECLI:EU:C:2019:467

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 giugno 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Obblighi precontrattuali – Articolo 5, paragrafo 6 – Obbligo del creditore di ricercare il credito più adatto – Articolo 8, paragrafo 1 – Obbligo del creditore di non concludere il contratto di credito in caso di dubbi sul merito creditizio del consumatore – Obbligo del creditore di valutare l’opportunità del credito»

Nella causa C‑58/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Justice de paix du canton de Visé (Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio), con decisione del 22 gennaio 2018, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 2018, nel procedimento

Michel Schyns

contro

Belfius Banque SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader (relatrice), A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Belfius Banque SA, da D. Blommaert, advocaat, e P. Algrain, avocate;

–        per il governo belga, da C. Pochet e P. Cottin, in qualità di agenti, assistiti da F. de Patoul, avocat;

–        per la Commissione europea, da N. Ruiz García, C. Valero e G. Goddin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche in GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, GU 2011, L 234, pag. 46, e GU 2015, L 36, pag. 15).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Michel Schyns e la Belfius Banque SA (in prosieguo: la «Belfius»), subentrata alla Dexia Banque Belgique, in merito a un contratto di prestito che il sig. Schyns ha sottoscritto presso la Belfius al fine di finanziare l’installazione di pannelli fotovoltaici ad opera della Home Vision SPRL.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 2008/48

3        I considerando 7, 9, 24, 26, 27 e 44 della direttiva 2008/48 sono così formulati:

«(7)      Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo.

(…)

(9)      È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. (…)

(…)

(24)      Il consumatore deve essere informato in modo completo prima di concludere il contratto di credito, a prescindere dalla circostanza che un intermediario del credito partecipi o meno alla commercializzazione del credito. (…)

(…)

(26)      Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l’informazione e l’educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (…), i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. (…)

(27)      Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero far sì che i creditori forniscano tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore. Ove opportuno, al consumatore dovrebbero essere spiegate in modo personalizzato tanto le pertinenti informazioni precontrattuali quanto le caratteristiche essenziali connesse con i prodotti offerti, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. Se del caso, tale dovere di fornire assistenza al consumatore dovrebbe applicarsi anche agli intermediari del credito. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale momento e in quale misura tali spiegazioni debbano essere fornite al consumatore, tenendo conto delle circostanze particolari in cui il credito è offerto, del bisogno di assistenza del consumatore e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti.

(…)

(44)      Ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o controllo nei confronti dei creditori».

4        Ai sensi dell’articolo 1, la direttiva 2008/48 ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

5        L’articolo 5 di detta direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», al paragrafo 6 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto».

6        L’articolo 8 della suddetta direttiva, intitolato «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo».

7        L’articolo 22, della medesima direttiva, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», al paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

 La direttiva 2014/17/UE

8        La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34), intende creare un mercato europeo del credito ipotecario garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori.

9        Il considerando 3 della direttiva 2014/17 è così formulato:

«La crisi finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. (…)».

10      L’articolo 18, paragrafo 5, lettera a), di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che:

a)      il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito».

 Diritto belga

11      L’articolo 10 della legge del 12 giugno 1991 sul credito al consumo, nella versione vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (Moniteur belge del 21 giugno 2010, pag. 38338; in prosieguo: la «legge sul credito al consumo»), era così formulato:

«Il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a chiedere al consumatore che richiede un contratto di credito, nonché, se del caso, a coloro che costituiscono una garanzia personale, le informazioni esatte e complete che ritengono necessarie per valutare la loro situazione finanziaria e le possibilità di rimborso e, in ogni caso, i loro impegni finanziari in corso. (…)».

12      L’articolo 11, paragrafo 4, di tale legge prevedeva quanto segue:

«I creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al § 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento».

13      L’articolo 15, primo e secondo comma, della suddetta legge disponeva quanto segue:

«Il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito.

Il creditore può concludere un contratto di credito soltanto nel caso in cui possa ragionevolmente ritenere che il consumatore sia in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, tra l’altro sulla base della consultazione prevista dall’articolo 9 della legge del 10 agosto 2001 relativa alla Centrale dei crediti ai privati, nonché alla luce delle informazioni di cui all’articolo 10».

14      La legge sul credito al consumo è stata abrogata a decorrere dal 1o aprile 2015, data di entrata in vigore del Codice di diritto economico, il quale non è applicabile ai fatti di cui al procedimento principale rationae temporis. Il testo dell’articolo 15, primo comma, di detta legge è stato ripreso all’articolo VII.75 di tale Codice. L’articolo VII.77, paragrafo 2, primo comma, del Codice summenzionato è formulato in termini simili a quelli dell’articolo 15, secondo comma, della suddetta legge.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Al fine di finanziare l’acquisto di pannelli fotovoltaici e l’installazione di questi ultimi ad opera della Home Vision, il 22 maggio 2012 il sig. Schyns ha sottoscritto un prestito presso la Dexia Banque Belgique, cui è subentrata la Belfius, di importo pari a EUR 40 002, per una durata di dieci anni. Tale prestito era rimborsabile a rate mensili di EUR 427,72. Lo stesso giorno la Belfius ha versato l’intero importo convenuto al sig. Schyns, il quale, a sua volta, l’ha versato alla Home Vision.

16      Ai sensi del contratto concluso tra il sig. Schyns e la Home Vision, quest’ultima si impegnava, da un lato, a installare i pannelli fotovoltaici, il cui valore era pari a EUR 40 002, e, dall’altro, a retrocedere al sig. Schyns l’intero importo mediante il versamento di rate mensili di EUR 622,41. In cambio, per dieci anni, il sig. Schyns doveva cedere alla Home Vision i certificati verdi inerenti alla produzione di elettricità risultante dall’utilizzo di detti pannelli.

17      Il 5 dicembre 2013 la Home Vision è stata dichiarata fallita, senza aver mai installato i pannelli fotovoltaici di cui trattasi. Il sig. Schyns ha pagato le rate mensili del prestito per 4 anni, fino al 21 dicembre 2016, data in cui ha adito la Justice de paix du canton de Visé (Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio) chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto di prestito di cui trattasi per causa imputabile alla Belfius e l’esonero da qualsiasi obbligo di rimborso. In subordine, egli ha chiesto la modifica di tale contratto al fine di ridurre a EUR 20 000 il suo debito totale, rimborsabile con rate mensili di EUR 150.

18      Il sig. Schyns contesta in particolare alla Belfius di avergli prestato un importo troppo elevato rispetto ai suoi redditi, violando così gli articoli 10 e segg. della legge sul credito al consumo.

19      A tal riguardo, il sig. Schyns sottolinea il fatto che, alla data della conclusione del contratto di prestito di cui trattasi, i suoi redditi mensili non superavano EUR 1 900 mensili e che egli doveva rimborsare, oltre al credito sottoscritto, due mutui ipotecari per un importo mensile complessivo di EUR 421,67.

20      La Belfius si oppone alle domande del sig. Schyns, sostenendo che le disposizioni nazionali invocate da quest’ultimo non sono compatibili con l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, il quale farebbe gravare l’onere di valutare l’opportunità del credito sul consumatore e non imporrebbe al creditore un obbligo generale di ricercare il credito più adatto.

21      Il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni nazionali applicabili, in particolare l’articolo 15 della legge sul credito al consumo, costringendo il creditore ad astenersi dal concludere il contratto qualora ritenga che il consumatore non sia in grado di rimborsare il prestito, impongono al creditore di valutare l’opportunità del credito.

22      Nel caso di specie, tenuto conto dell’entità dei suoi redditi e dei mutui ipotecari già assunti, il giudice del rinvio ritiene che la capacità di rimborso del sig. Schyns generasse dubbi alla data di conclusione del contratto.

23      Ciò premesso, la Justice de paix du canton de Visé (Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      L’articolo 5[, paragrafo 6,] della [direttiva 2008/48], in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell’articolo 15, [primo comma,] della [legge sul credito al consumo] (abrogato e attualmente sostituito dall’articolo VII.75 del Codice di diritto economico), nella parte in cui dispone che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito, in quanto quest’ultimo impone al creditore o all’intermediario del credito un obbligo generale di ricercare il credito più adatto al consumatore, che non è previsto dal testo della citata direttiva.

b)      Se l’articolo 5[, paragrafo 6,] della [direttiva 2008/48], in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell’articolo 15, secondo comma, della [legge sul credito al consumo] (abrogato e attualmente sostituito dall’articolo VII.77, [paragrafo 2], primo comma, del Codice di diritto dell’economia), nella parte in cui dispone che il creditore può concludere contratti di credito soltanto se, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, in particolare sulla base della consultazione prevista dall’articolo 9 della legge del 10 agosto 2001, relativa alla Centrale dei crediti ai privati, e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 10, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sia in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto, in quanto da esso consegue che il creditore deve valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere eventualmente il contratto di credito.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se la [direttiva 2008/48] debba essere interpretata nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare al posto del consumatore l’opportunità di concludere eventualmente il contratto di credito».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione, lettera a)

24      Con la prima questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone ai creditori o agli intermediari del credito di ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore alla data della conclusione del contratto e dello scopo del credito.

25      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1 di detto articolo, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento.

26      È vero che l’articolo 6 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori [COM(2002) 443 definitivo, GU 2002, C 331 E, pag. 200], intitolato «Informazione reciproca e preventiva e obbligo di consulenza», prevedeva, al paragrafo 3, che «[i]l creditore e, se del caso, l’intermediario del credito cercano, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l’importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito», tuttavia tale obbligo non è stato ripreso nella versione definitiva del testo della direttiva 2008/48. Ne consegue che tale direttiva non impone agli Stati membri di prevedere un obbligo generale per i creditori di proporre ai consumatori il credito più adatto.

27      Ciò premesso, dal punto 5.4 della proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2005, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CE del Consiglio [COM(2005) 483 definitivo], risulta che la Commissione europea «non rinuncia all’idea che il creditore dovrebbe non già limitarsi ad adempiere gli obblighi di informazione precontrattuale, bensì fornire ulteriori spiegazioni in modo che il consumatore possa prendere una decisione con cognizione di causa», che «il consumatore è sempre responsabile della sua decisione finale di concludere un contratto di credito» e che «agli Stati membri è stato lasciato un più ampio margine di manovra, in modo che essi possano adattare la normativa di attuazione alla situazione del loro mercato».

28      A tal riguardo, occorre ricordare che l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48 consiste, come emerge dai suoi considerando 7 e 9, nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa e imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

29      Sebbene risulti dall’articolo 22, paragrafo 1, di detta direttiva che la stessa realizza un’armonizzazione completa in quanto gli Stati membri non sono autorizzati a mantenere né a introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle previste dalla direttiva in parola (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 38), l’ultima frase dell’articolo 5, paragrafo 6, di detta direttiva lascia tuttavia agli Stati membri un margine di manovra, dal momento che possono «adattare le modalità e la portata [dell’]assistenza» che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito devono fornire ai consumatori.

30      Inoltre, dall’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 e dal suo considerando 27 risulta che, nonostante le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, il consumatore, prima di concludere il contratto di credito, può aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale sia il contratto di credito che corrisponda maggiormente alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria e che gli Stati membri devono far sì che i creditori forniscano tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono (sentenza del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 41). Peraltro, il considerando 24 della direttiva 2008/48 precisa che il consumatore deve essere informato «in modo completo» prima di concludere il contratto di credito.

31      Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, prevedendo l’obbligo per il creditore o l’intermediario del credito di ricercare il credito più adatto alle esigenze del consumatore, mira ad un elevato livello di tutela dei diritti di quest’ultimo, perseguendo l’obiettivo di tutela del consumatore nella fase precontrattuale.

32      In ogni caso, sebbene sia lasciato agli Stati membri un margine di manovra per definire la natura e il contenuto dell’assistenza precontrattuale che i creditori e gli intermediari del credito devono offrire ai consumatori, ciò non toglie che gli Stati membri devono utilizzare tale margine di manovra in modo conforme all’insieme delle disposizioni della direttiva 2008/48.

33      Pertanto, nella determinazione dell’ulteriore assistenza, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2008/48, gli Stati membri hanno la possibilità di decidere che al consumatore debbano essere presentate varie modalità di concessione del credito. Poiché il creditore professionista si trova nella posizione migliore per individuare quale credito, tra quelli offerti abitualmente, sia più adatto alle esigenze del consumatore, la presentazione di detto credito costituisce una forma di ulteriore assistenza.

34      Infatti, da un lato, le informazioni precedenti e concomitanti alla conclusione di un contratto, relative alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione, rivestono per il consumatore un’importanza fondamentale. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 64). Dall’altro, l’identificazione del credito più adatto tende a completare l’informazione del consumatore per consentirgli di prendere la decisione finale con piena cognizione di causa. Infine, l’obbligo di fornire una siffatta informazione non è idoneo a rimettere in discussione il principio secondo il quale il consumatore è responsabile della decisione finale di concludere il contratto di credito da egli scelto tra quelli che gli sono presentati dal creditore nella fase precontrattuale.

35      Da quanto precede risulta che una normativa nazionale che impone ai creditori o agli intermediari del credito di ricercare e di presentare al consumatore il credito più adatto alle sue esigenze non eccede il margine di manovra accordato agli Stati membri dalla direttiva 2008/48 nel rispetto delle disposizioni armonizzate di quest’ultima.

36      Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione, lettera a), dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale impone ai creditori o agli intermediari del credito l’obbligo di ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore alla data della conclusione del contratto e dello scopo del credito.

 Sulla prima questione, lettera b), e sulla seconda questione

37      Con la sua prima questione, lettera b), e la sua seconda questione, che occorre analizzare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone al creditore di astenersi dal concludere il contratto di credito qualora non possa ragionevolmente ritenere, al termine dell’esame del merito creditizio del consumatore, che quest’ultimo sia in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto in questione.

38      Occorre precisare che, sebbene il giudice del rinvio menzioni unicamente l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, le suddette questioni si riferiscono, essenzialmente, alla verifica del merito creditizio del consumatore da parte del creditore, prevista all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva. Occorre quindi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, integrare tale disposizione tra gli strumenti del diritto dell’Unione di cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di fornirgli un’interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 45).

39      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente.

40      A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che tale obbligo di valutare il merito creditizio del creditore è volto a responsabilizzare il creditore e ad evitare che questi conceda un credito a consumatori non solvibili (sentenza del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 43).

41      Pertanto, l’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del debitore, in quanto è diretto a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo della direttiva 2008/48, quale ricordato al punto 28 della presente sentenza.

42      Occorre rilevare che la direttiva 2008/48 non contiene alcuna disposizione relativa al comportamento che il creditore deve adottare in caso di dubbi sul merito creditizio del consumatore.

43      In tale contesto, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, la determinazione degli obblighi che possono essere imposti al creditore in seguito all’esame del merito creditizio rimane, per quanto riguarda i contratti di credito rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, nella competenza degli Stati membri e non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

44      Sebbene, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, la direttiva 2008/48 armonizzi solo taluni aspetti delle norme degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori, dal considerando 44 di tale direttiva risulta che, ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o controllo nei confronti dei creditori.

45      Pertanto, il fatto di associare all’obbligo del creditore di verificare il merito creditizio del consumatore una conseguenza giuridica riguardo al comportamento che il creditore deve adottare in caso di valutazione negativa non pregiudica l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Infatti, il considerando 26 di tale direttiva ribadisce l’obiettivo di responsabilizzare i creditori e di dissuaderli dal concedere prestiti in modo irresponsabile.

46      Peraltro, la direttiva 2014/17, adottata, come ricorda il suo considerando 3, in materia di prestiti immobiliari ai consumatori a seguito della crisi finanziaria internazionale, la quale ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, sebbene non applicabile ratione temporis e ratione materiae, dimostra la volontà del legislatore dell’Unione di responsabilizzare i creditori, stabilendo, al suo articolo 18, paragrafo 5, lettera a), che gli Stati membri assicurano che «il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito».

47      Pertanto, l’obbligo, previsto da una legislazione nazionale, per il creditore, di astenersi dal concludere il contratto di credito nel caso in cui non possa ragionevolmente ritenere che il consumatore sia in grado, tenuto conto della sua situazione finanziaria e personale, di rimborsare il credito conformemente al contratto, non è idoneo a pregiudicare l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, né a rimettere in discussione la responsabilità di principio del consumatore di vigilare sui propri interessi.

48      Da quanto precede risulta che una normativa nazionale che prevede l’obbligo per il creditore di astenersi dal concludere un contratto di credito nel caso in cui accerti l’insolvenza del consumatore non è in contrasto con la direttiva 2008/48.

49      Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione, lettera b), e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale impone al creditore di astenersi dal concludere il contratto di credito qualora non possa ragionevolmente ritenere, al termine della verifica del merito creditizio del consumatore, che quest’ultimo sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di cui trattasi.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale impone ai creditori o agli intermediari del credito l’obbligo di ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore alla data della conclusione del contratto e dello scopo del credito.

2)      L’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale impone al creditore di astenersi dal concludere il contratto di credito qualora non possa ragionevolmente ritenere, al termine della verifica del merito creditizio del consumatore, che quest’ultimo sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di cui trattasi.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.