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Ricorso presentato il 17 marzo 2006 - De la Cruz e a. / Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

(Causa F-32/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: María del Carmen De la Cruz (Galdakao, Spagna) e altri [Rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi]

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Conclusioni dei ricorrenti

annullare l'inquadramento attribuito nel contratto di lavoro risalente al 28 aprile 2005 che doveva entrare in vigore il 1° maggio 2005 per inquadrare i ricorrenti nel gruppo II, ciò implicando il ripristino di tutti i diritti dei ricorrenti derivanti da una legittima e regolare assunzione, vale a dire nel gruppo III, con effetto dal 1° maggio 2005;

concedere ai ricorrenti: i) il risarcimento dei danni sotto forma di legittimo e regolare stipendio che comprenda tutti i derivanti diritti finanziari (pensione inclusa). A tale riguardo, la differenza mensile di uno stipendio base tra un inquadramento nel gruppo II e un inquadramento nel gruppo III è stata stimata pari a EUR 536 89 per le sig.re De la Cruz, Estrataetxe e Grados e il sig. Moral e pari a EUR 474 57 per il sig. Sánchez; ii) gli interessi di mora (intérêts de retard) sui summenzionati danni con effetto dal 1° maggio 2005 fino ad integrale pagamento; iii) compensazione per il pregiudizio alla loro carriera; iv) EUR 1 per ciascun ricorrente ha compensazione del loro danno morale;

condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono stati assunti come agenti contrattuali ai sensi dell'art. 3a del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (RAA) e inquadrati nel gruppo di funzioni II. Nel loro ricorso essi sostengono che, dal momento che stanno svolgendo alcune delle loro mansioni con un indiscusso livello di responsabilità e di indipendenza, avrebbero dovuto essere inquadrati nel gruppo di funzioni III.

Con il loro primo motivo i ricorrenti invocano principalmente una violazione dell'art. 80 del RAA, dell'art. 2 dell'allegato al RAA, delle disposizioni generali di esecuzione della procedura disciplinante l'assunzione e l'impiego di agenti contrattuali presso la Commissione, del principio di buona amministrazione e di un manifesto errore di valutazione.

Con il loro secondo motivo essi affermano che il loro inquadramento non è stato stabilito con riferimento ai loro obblighi e alle loro responsabilità nonché alla situazione dei loro colleghi operanti in altre agenzie e istituzioni. Per tale ragione invocano la violazione dei principi di pari trattamento e non discriminazione così come del principio di equivalenza delle posizioni e dei gradi.

Con il loro terzo motivo i ricorrenti sostengono che il Comitato del personale non è stato debitamente consultato in merito alla bozza della descrizione delle mansioni e in merito alla bozza delle direttive dell'Agenzia relative all'inquadramento degli agenti contrattuali.

Infine, i ricorrenti invocano la violazione dell'obbligo di prendere in considerazione l'interesse dei funzionari sancito dall'art. 24 dello Statuto del personale.

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