Language of document :

Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 da Hamas avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 14 dicembre 2018, causa T-400/10 RENV, Hamas / Consiglio

(Causa C-122/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del 14 dicembre 2018, Hamas/Consiglio, T-400/10 RENV, nella parte in cui respinge la domanda di annullamento dei seguenti atti:

-    La decisione 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011 (GU 2011, L 188, pag. 47), che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, le decisioni 2011/872/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2011 (GU 2011, L 343, pag. 54), 2012/333/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012 (GU 2012, L 165, pag. 72), 2012/765/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2012 (GU 2012, L 337, pag. 50), 2013/395/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2013 (GU 2013, L 201, pag. 57), 2014/72/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014 (GU 2014, L 40, pag. 56), e 2014/483/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014 (GU 2014, L 217, pag. 35) che aggiornano e, se del caso, modificano l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abrogano, rispettivamente, le decisioni 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 e 2014/72,

nonché

-    I regolamenti di esecuzione (UE) no 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011 (GU 2011, L 188, pag. 2), n. 1375/2011 del Consiglio, del 22 dicembre 2011 (GU 2011, L 343, pag. 10), n. 542/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012 (GU 2012, L 165, pag. 12), n. 1169/2012 del Consiglio, del 10 dicembre 2012 (GU 2012, L 337, pag. 2), n. 714/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013 (GU 2013, L 201, pag. 10), n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014 (GU 2014, L 40, pag. 9), e n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014 (GU 2014, L 217, pag. 1), che attuano l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abrogano, rispettivamente, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 e 125/2014,

nella parte in cui tali atti riguardano Hamas incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

–    Pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione;

–    Condannare il Consiglio alla totalità delle spese nelle cause T-400/10, T-400/10 RENV, C-79/15 P e nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo vertente sulla violazione dei principi che disciplinano la devoluzione della prova della sussistenza dei fatti:

Il Tribunale ha violato i principi sulla devoluzione della prova definiti nella sentenza Consiglio/Hamas, C-79/15 P, e ha fatto gravare su Hamas un onere della prova estremamente difficile, se non impossibile;

In subordine, il Tribunale ha violato i principi sulla devoluzione della prova statuendo che Hamas non aveva formulato una contestazione concreta e circostanziata dei fatti accertati dal Consiglio;

Il Tribunale è venuto meno all’obbligo ad esso incombente di rispondere in modo giuridicamente sufficiente all’insieme degli argomenti dedotti dal ricorrente in merito alla possibilità di imputargli atti di terrorismo.

Secondo motivo vertente sulla violazione del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo:

Il Tribunale ha privato il ricorrente del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo non constatando che il Consiglio non aveva dimostrato la sussistenza dei fatti indicati nelle sue motivazioni;

Il Tribunale ha persistito nella violazione del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo sebbene una misura di organizzazione del procedimento avesse confermato che gli atti controversi non si fondavano su una base fattuale sufficientemente solida;

Il Tribunale ha respinto il motivo vertente su un errore del Consiglio sulla sussistenza dei fatti all’esito di un procedimento non equilibrato, ai danni del ricorrente.

Terzo motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha violato l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune giudicando che la decisione britannica di cui si avvaleva il Consiglio fosse una condanna:

La qualifica di condanna proposta dal Tribunale non è conforme ai criteri stabiliti nella posizione comune 2001/931 e priva di sostanza l’obbligo di motivazione degli atti;

Partendo da tale qualifica errata, il Tribunale ha altresì reso impossibile il controllo giurisdizionale della qualifica dei fatti tratti dalle decisioni nazionali.

Quarto motivo: il Tribunale ha potuto respingere il motivo secondo cui il Consiglio non aveva sufficientemente preso in considerazione l’evoluzione della situazione a motivo del decorso del tempo solo a fronte di una violazione dell’articolo 61, comma 2, dello statuto della Corte, di una sostituzione illegittima di motivazione, e partendo da una premessa errata.

5.    Quinto motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 296 TFUE statuendo che i fatti accertati in modo autonomo dal Consiglio e la loro qualificazione sono esposti in modo sufficientemente preciso e concreto nelle motivazioni per essere contestati dal ricorrente e controllati dal giudice.

____________