Language of document : ECLI:EU:F:2007:103

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

19 giugno 2007

Causa F‑54/06

John Davis e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea e altri

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Coefficienti correttori – Collocamento a riposo dopo l’entrata in vigore dello Statuto nella sua versione applicabile dal 1° maggio 2004 – Applicazione dei coefficienti correttori calcolati in relazione al costo medio della vita nel paese di residenza dei pensionati – Regime transitorio – Soppressione dei coefficienti correttori per i diritti a pensione acquisiti dopo l’entrata in vigore dello Statuto nella sua versione applicabile dal 1° maggio 2004»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. Davis e altri tre funzionari del Consiglio chiedono l’annullamento delle decisioni del Consiglio recanti fissazione dei loro rispettivi diritti a pensione di anzianità in quanto, da un lato, alla parte dei loro diritti a pensione acquisita dopo il 30 aprile 2004 non è applicato un coefficiente correttore e, dall’altro, il coefficiente correttore applicato alla parte dei loro diritti a pensione acquisita prima del 1° maggio 2004 è diverso da quello applicato alla retribuzione dei funzionari delle Comunità europee in servizio nel Regno Unito o in Danimarca.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore – Soppressione del coefficiente correttore per i diritti a pensione acquisiti dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004

(Statuto dei funzionari, art. 82, n. 1; allegato XIII, art. 20; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore – Soppressione del coefficiente correttore per i diritti a pensione acquisiti dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004

(Statuto dei funzionar,i art. 82, n. 1; allegato XIII, art. 20; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore – Soppressione del coefficiente correttore per i diritti a pensione acquisiti dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004

(Statuto dei funzionari, art. 82, n. 1)

4.      Libera circolazione delle persone – Lavoratore – Nozione – Funzionario comunitario – Inclusione – Funzionario comunitario in pensione – Esclusione

(Artt. 18 CE e 39 CE)

5.      Cittadinanza dell’Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Funzionari comunitari in pensione

(Art. 18 CE; Statuto dei funzionari, art. 82, n. 1)

1.      Il principio di parità di trattamento non è violato qualora le disparità di trattamento tra diverse categorie di funzionari siano giustificate in base a un criterio oggettivo e ragionevole e siano proporzionate allo scopo perseguito dalla differenziazione di cui trattasi.

Per quanto riguarda la soppressione dei coefficienti correttori per i diritti a pensione acquisiti dal 1° maggio 2004, ai sensi del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il Regime applicabile agli altri agenti, la disparità di trattamento tra i funzionari collocati a riposo dopo l’entrata in vigore della riforma statutaria e quelli collocati a riposo qualche mese prima della sua entrata in vigore, in quanto solo questi ultimi beneficerebbero di un coefficiente correttore sull’intero ammontare delle loro pensioni, è conforme al principio di parità di trattamento. Tale disparità è giustificata sulla base di un criterio oggettivo e ragionevole, cioè il collocamento a riposo dei funzionari prima o dopo l’entrata in vigore della riforma statutaria. Inoltre, alla luce degli obiettivi della detta riforma statutaria, tale disparità di trattamento rispetta il requisito di proporzionalità, poiché, nonostante il fatto che i primi siano stati collocati a riposo dopo la data di entrata in vigore della riforma statutaria, all’intero ammontare dei loro diritti acquisiti anteriormente a tale data continuano ad essere applicati coefficienti correttori e, per giunta, coefficienti correttori identici a quelli applicabili ai funzionari collocati a riposo prima di tale data. Tali affermazioni si trovano d’altro canto rafforzate dalla considerazione che il legislatore non ha adottato solo norme che incidono negativamente sui diritti a pensione acquisiti dal 1° maggio 2004, ma anche norme che incidono negativamente sui diritti a pensione acquisiti prima di tale data, sostituendo progressivamente, nel corso di un periodo transitorio che termina il 30 aprile 2008, i coefficienti correttori capitale con coefficienti correttori paese, meno favorevoli ai pensionati.

A maggior ragione, la disparità di trattamento non può assolutamente essere considerata come una discriminazione arbitraria o manifestamente inadeguata alla luce degli obiettivi della riforma statutaria. Infatti, solo in presenza di discriminazioni del genere può essere accolto il motivo fondato sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione quando viene fatto valere contro provvedimenti presi in un ambito nel quale il legislatore dispone di un potere discrezionale, come avviene in materia di riassetto del sistema pensionistico.

(v. punti 64, 74 e 75)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 marzo 2004, causa T‑11/03, Afari/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑267, punto 65)

Tribunale della funzione pubblica: 23 gennaio 2007, causa F‑43/05, Chassagne/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 91)

2.      In un ambito nel quale il legislatore dispone di un potere discrezionale, come avviene in materia di riassetto del sistema pensionistico, il giudice, nel suo controllo del rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, si limita a verificare che l’istituzione interessata non abbia proceduto ad una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata.

Il legislatore non ha ecceduto tali limiti sopprimendo qualsiasi coefficiente correttore per i diritti a pensione acquisiti a decorrere dal 1° maggio 2004, soppressione operata dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il Regime applicabile agli altri agenti. Infatti, non esiste alcun principio superiore di diritto comunitario «di parità di trattamento in termini di potere d’acquisto» dei pensionati comunitari, ma un principio generale di parità di trattamento e di non discriminazione che spettava al legislatore applicare nel modo e con i mezzi da esso ritenuti più appropriati. Alla luce del potere discrezionale del legislatore in materia di riassetto del sistema pensionistico, il Consiglio aveva il pieno diritto di adottare un sistema inteso ad applicare il principio di parità di trattamento e di non discriminazione abolendo i coefficienti correttori e garantendo che, a parità di contributi, i funzionari avrebbero ricevuto una pensione nominale uguale, il che del resto avviene, in linea di principio, nel caso dei regimi pensionistici esistenti in altre organizzazioni internazionali. A tal fine, esso poteva legittimamente considerare che l’integrazione europea rendeva sempre meno necessaria l’esistenza di coefficienti correttori e che i pensionati avrebbero sempre più scelto di fissare la loro residenza nel paese della loro ex sede di servizio o in uno Stato diverso da quello di origine; il Consiglio poteva, del resto, tener conto dell’auspicio di evitare tanto le frodi quanto le procedure di verifica costose e difficili del luogo di residenza effettivo dei pensionati.

Il legislatore è inoltre libero di modificare lo Statuto adottando disposizioni più sfavorevoli per i funzionari interessati rispetto a quelle applicabili in precedenza e questa libertà non può essere ostacolata facendo ricorso ad un qualsiasi principio di parità «in termini di potere d’acquisto». Tuttavia, qualora esistano diritti acquisiti dei funzionari, il legislatore è tenuto a fissare un periodo transitorio sufficientemente ampio diretto, nell’ambito del regime pensionistico, ad evitare una modifica inattesa delle modalità di liquidazione dei diritti a pensione. Al riguardo, supponendo che tale protezione si estenda ai funzionari collocati a riposo dopo l’entrata in vigore della riforma statutaria, essa potrebbe andare a favore dei soli diritti acquisiti da tali funzionari prima di quest’ultima.

(v. punti 65, 78 e 80-82)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑13/97, Losch/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑543 e II‑1633, punti 113, 121 e 122); 30 settembre 1998, causa T‑164/97, Busacca e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑565 e II‑1699, punti 49, 58 e 59); 6 luglio 1999, cause riunite T‑112/96 e T‑115/96, Séché/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑623, punti 127 e 132); 8 gennaio 2003, cause riunite T‑94/01, T‑152/01 e T‑286/01, Hirsch e a./BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑1 e II‑27, punto 51); 26 febbraio 2003, causa T‑184/00, Drouvis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑297, punto 57), confermata dalla Corte 29 aprile 2004, causa C‑187/03 P, Drouvis/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), e 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-297 e II-A-2-1527, punti 71, 72, 78, 79, 85, 87, 97 e 105)

Tribunale della funzione pubblica: 23 gennaio 2007, causa F‑43/05, Chassagne/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62)

3.      La soppressione dei coefficienti correttori per i diritti a pensione acquisiti dal 1° maggio 2004, ai sensi dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il Regime applicabile agli altri agenti, non viola, nei confronti dei pensionati residenti in uno Stato membro dal costo della vita elevato, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione rispetto ad un pensionato residente in uno Stato membro dal costo della vita meno elevato. Tale conclusione vale anche per quanto riguarda il raffronto tra i pensionati non residenti in Belgio e quelli ivi residenti.

Infatti, da una parte, se la detta soppressione dei coefficienti correttori comporta differenze in termini di potere d’acquisto tra pensionati a seconda che questi ultimi si stabiliscano in paesi dal costo della vita elevato o basso, differenze del genere sono fondate su un criterio obiettivo e ragionevole, ossia il pari ammontare dei contributi versati dai funzionari nel corso della loro carriera, e, dall’altra, almeno durante i primi anni di applicazione del nuovo sistema pensionistico, tali differenze sono proporzionali agli obiettivi della riforma statutaria. Durante questi anni, i funzionari collocati a riposo dopo l’entrata in vigore della riforma statutaria avranno acquisito, infatti, la gran maggioranza dei loro diritti a pensione e beneficeranno, di conseguenza, di coefficienti sintetici abbastanza vicini a quelli di cui avrebbero beneficiato se la riforma statutaria avesse conservato il sistema dei coefficienti correttori. Solo se, contrariamente alle previsioni del Consiglio, gli scostamenti del costo della vita tra Stati membri persistessero in futuro la differenza di trattamento tra pensionati che si stabiliscono in località in cui il costo della vita è elevato e quelli che si stabiliscono in località in cui tale costo è basso potrebbe, tenuto conto della mancanza dei coefficienti correttori su una parte sostanziale dei diritti a pensione e sempre che il Consiglio non adotti provvedimenti correttivi, rivelarsi sproporzionata rispetto agli obiettivi della riforma statutaria.

Allo stesso modo, sulla base delle stesse considerazioni e tenuto conto del potere discrezionale del legislatore in materia di riassetto del sistema pensionistico, le conseguenze della soppressione dei coefficienti correttori non possono costituire discriminazioni arbitrarie o manifestamente inadeguate rispetto agli obiettivi della riforma statutaria.

(v. punti 84-87)

4.      Il funzionario comunitario ha lo status di lavoratore migrante e, in quanto cittadino comunitario che lavora in uno Stato membro diverso dallo Stato d’origine, non perde lo status di lavoratore, ai sensi dell’art. 39, n. 1, CE, per il fatto di essere occupato presso un’organizzazione internazionale, anche se le condizioni del suo ingresso e del suo soggiorno nel paese in cui lavora sono appositamente disciplinate da una convenzione internazionale. Invece, i pensionati comunitari non possono avvalersi dei principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, principi che riguardano principalmente l’esercizio di un’attività economica, ma unicamente dell’art. 18 CE, che garantisce ai cittadini comunitari il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

(v. punti 96-98)

Riferimento:

Corte: 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz (Racc. pag. 723, punto 11); 16 dicembre 2004, causa C‑293/03, My (Racc. pag. I‑12013, punto 37), e 16 febbraio 2006, causa C‑185/04, Öberg (Racc. pag. I‑1453, punto 12)

5.      L’art. 18 CE garantisce ai cittadini comunitari il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, diritto che risulta direttamente dallo status di cittadino dell’Unione europea, attribuito dall’art. 17 CE, che è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dal Trattato e dal diritto derivato, l’art. 18 CE può, di per sé, far sorgere, in capo ai cittadini dell’Unione europea, diritti che questi ultimi possono far valere dinanzi ai giudici. Tale disposizione potrebbe così, in mancanza di una norma speciale prevista a tal fine, fondare un diritto, per i funzionari comunitari a riposo, di stabilirsi nello Stato membro di loro scelta.

Non soltanto i provvedimenti contenenti divieti e restrizioni dirette, ma anche quelli che dissuadessero gli interessati dallo stabilirsi in un altro Stato membro pregiudicherebbero il diritto alla libera circolazione. Tuttavia non può dedursi dall’art. 18 CE un obbligo positivo a carico del legislatore comunitario di concedere ai titolari di pensioni comunitarie un supplemento finanziario sotto forma di coefficienti correttori diretti a compensare il costo della vita più elevato rilevato in uno Stato membro in cui il pensionato desideri stabilirsi; infatti, qualora non possa configurarsi una disparità di trattamento rispetto ad altri pensionati comunitari che abbiano scelto di stabilirsi nello stesso Stato membro, gli svantaggi che lo stabilimento in tale Stato comporta, derivanti da situazioni generali e oggettive tali da pregiudicare non solo qualsiasi pensionato, ma anche qualsiasi altra persona che si stabilisca nello Stato membro, sono la conseguenza della libera scelta, operata dall’interessato, del suo luogo di residenza, dopo aver preso in considerazione tutti gli svantaggi e gli inconvenienti di tale scelta, e non possono assolutamente essere considerati come ostacoli impliciti alla libera circolazione.

(v. punti 98-100)

Riferimento:

Corte: 1° febbraio 1996, causa C‑177/94, Perfili (Racc. pag. I‑161, punti 17‑19); 17 settembre 2002, causa C‑413/99, Baumbast e R (Racc. pag. I‑7091, punti 82, 84 e 86); 2 ottobre 2003, causa C‑148/02, Garcia Avello (Racc. pag. I‑11613, punti 21‑24); 12 luglio 2005, causa C‑403/03, Schempp (Racc. pag. I‑6421, punti 45‑47); 16 febbraio 2006, causa C‑137/04, Rockler (Racc. pag. I‑1441, punti 17‑19); 26 ottobre 2006, causa C‑192/05, Tas-Hagen e Tas (Racc. pag. I‑10451); 9 novembre 2006, causa C‑520/04, Turpeinen (Racc. pag. I‑10685, punto 13); 11 gennaio 2007, causa C‑208/05, ITC (Racc. pag. I‑181, punti 31 e 33), e 30 gennaio 2007, causa C‑150/04, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I‑1163, punti 41‑45)