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Ricorso presentato il 18 giugno 2007 - Bauch / Commissione

(Causa F-61/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gerhard Bauch (Berlino, Germania) (Rappresentante: W. Uhlmann, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

La convenuta è obbligata a modificare la sua attestazione del 12 marzo 2007, e possibilmente emettere nei confronti del ricorrente un'ulteriore attestazione, nel senso che l'importo versato al ricorrente non rappresenta un'indennità una tantum a titolo di un diritto pensionistico e quindi non rappresenta un trattamento pensionistico né un equivalente dello stesso;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è un dipendente della Commissione delle Comunità europee come agente temporaneo. Nel corrispondente periodo egli era in congedo non retribuito come dipendente del Ministero federale per l'Economia. Il Ministero ridusse il trattamento pensionistico del ricorrente a causa di cumulo della pensione con prestazioni di natura internazionale o sopranazionale, poiché la Commissione delle Comunità europee aveva emesso nei confronti del ricorrente un'attestazione relativamente al versamento di un'indennità una tantum a titolo di diritto alla pensione.

Il ricorrente deduce l'erronea età di tale attestazione della Commissione in quanto gli agenti temporanei, in forza del breve periodo di lavoro, non acquisiscono alcun diritto pensionistico (artt. 77-84 dello Statuto del personale), e quindi al ricorrente furono solo rimborsati gli importi trattenuti a titolo pensionistico.

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