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Ricorso presentato il 13 luglio 2011 - ZZ / Commissione europea

(Causa F-67/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente relativa all'esecuzione da parte della convenuta della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 giugno 2010, F-56/09, e alla riparazione del danno che il ricorrente sostiene aver subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di rigetto della domanda datata 28 febbraio 2011;

annullare, quatenus opus est, la nota datata 24 giugno 2011;

constatare che la Commissione europea si è illegittimamente astenuta dall'adottare le misure di esecuzione del punto 2) del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 9 giugno 2010, F-56/09 con particolare riferimento alla distruzione delle fotografie menzionate a tale punto del dispositivo ed alle comunicazione al ricorrente delle informazioni sulla distruzione;

condannare la Commissione europea ad elargire al ricorrente la somma di 2 831 euro quale risarcimento del danno arrecato a quest'ultimo, fino alla data odierna inclusa, dalla mancata adozione di tutte le misure di esecuzione della sentenza 9 giugno 2010 ed in più gli interessi sulla detta somma nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui la detta somma di 2 831 euro perverrà al ricorrente;

condannare la Commissione europea ad elargire al ricorrente la somma di 12 euro al giorno per ogni ulteriore giorno di mancata adozione da parte della Commissione europea, a far tempo da domani e fino al successivo 180° giorno successivo al 4 marzo 2011, di tutte le misure di esecuzione della Sentenza 9 giugno 2010, ed in più gli interessi sulla detta somma di 12 euro al giorno, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 181° giorno successivo al 4 marzo 2011 e fino al giorno in cui la detta somma di 12 euro al giorno perverrà al ricorrente;

condannare la Commissione europea ad elargire al ricorrente la somma di 15 euro al giorno per ogni ulteriore giorno di mancata adozione da parte della Commissione europea a far tempo dal 181° giorno successivo al 4 marzo 2011 e fino al 270° giorno successivo a 4 marzo 2011, di tutte le misure di esecuzione della sentenza 9 giugno 2010, ed in più gli interessi sulla detta somma di 15 euro al giorno, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 271° giorno successivo al 4 marzo 2011 e fino al giorno in cui la detta somma di 15 euro al giorno perverrà al ricorrente;

condannare la Commissione europea ad elargire al ricorrente la somma di 18 euro al giorno per ogni ulteriore giorno di mancata adozione da parte della Commissione europea, a far tempo dal 271° giorno e fino al 360° giorno successivo al 4 marzo 2011, di tutte le misure di esecuzione della Sentenza 9 giugno 2010, ed in più gli interessi sulla detta somma di 18 euro al giorno, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 361° giorno successivo al 4 marzo 2011 e fino al giorno in cui la detta somma di 18 euro al giorno perverrà al ricorrente;

condannare la Commissione europea ad elargire al ricorrente la somma di 25 euro al giorno per ogni ulteriore giorno di mancata adozione da parte della CE, a far tempo dal 361° giorno successivo al 4 marzo 2011 e ad infinitum, di tutte le misure di esecuzione della Sentenza 9 giugno 2011, da corrispondere periodicamente al ricorrente alla fine di ogni periodo di 360 giorni a decorrere dal 361° giorno successivo al 4 marzo 2011;

condannare la convenuta alle spese.

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