Language of document : ECLI:EU:T:2019:156

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 marzo 2019 (*)

«FEOGA – sezione “Garanzia” – FEAGA – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea – Regolamento (CE) n. 320/2006 – Regolamento (CE) n. 968/2006 – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dall’Ungheria – Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo smantellamento totale e dell’aiuto per lo smantellamento parziale – Nozione di “impianti di produzione” – Valutazione dell’utilizzo dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto – Nozione di “smantellamento totale” – Allegato 2 del documento VI/5330/97 – Difficoltà di interpretazione della normativa dell’Unione – Leale cooperazione»

Nella causa T‑139/15,

Ungheria, rappresentata inizialmente da M. Fehér, G. Koós, A. Pálfy, successivamente da M. Fehér, G. Koós, Z. Biró-Tóth ed E. Tóth, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da D. Colas, in qualità di agente,

e da

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello stato,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Ondrůšek e B. Béres, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33), nella parte in cui ha escluso l’importo di EUR 11 709 400 dal finanziamento, da parte del FEAGA, degli aiuti alla ristrutturazione del settore dell’industria dello zucchero concessi dall’Ungheria,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos (relatore), giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Quadro giuridico

 Regolamento (CE) n. 320/2006

1        Il 20 febbraio 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 320/2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU 2006, L 58, pag. 42). Il regolamento n. 320/2006 è stato modificato a più riprese e, in ultimo, dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune (GU 2009, L 30, pag. 1). Il regolamento n. 320/2006, nella versione modificata dal regolamento n. 72/2009, è applicabile ai fatti di cui trattasi nella presente causa.

2        I considerando 1 e 5 del regolamento n. 320/2006 enunciano quanto segue:

«(1)      (…) Per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne la futura competitività, è necessario avviare un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, e come premessa all’instaurazione di una nuova, efficiente organizzazione comune del mercato dello zucchero, occorrerebbe istituire un regime temporaneo, distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria. (…)

(5)      Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto alla ristrutturazione che costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti e che consenta nel contempo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all’abbandono della produzione. L’aiuto dovrebbe essere erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario».

3        L’articolo 1 del regolamento n. 320/2006, rubricato «Fondo di ristrutturazione temporaneo», così dispone:

«1.      È istituito il fondo temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (in appresso denominato “fondo di ristrutturazione”). (…).

Il fondo di ristrutturazione fa parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia. A decorrere dal 1o gennaio 2007 fa parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

2.      Il fondo di ristrutturazione finanzia le spese derivanti dalle misure di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9.

(…)

4.      Il presente regolamento non si applica alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato».

4        L’articolo 3 del regolamento n. 320/2006, intitolato «Aiuto alla ristrutturazione», dispone quanto segue:

«1.      Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1o luglio 2006 può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:

a)      rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati,

o

b)      rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,

(…)

3.      Il completo smantellamento degli impianti di produzione richiede:

a)      la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati,

b)      la chiusura dello zuccherificio o degli zuccherifici e lo smantellamento dei relativi impianti di produzione nel termine di cui alla lettera d) dell’articolo 4, paragrafo 2,

e

c)      il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del reimpiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell’articolo 4, paragrafo 2. (…)

4.      Lo smantellamento parziale degli impianti di produzione richiede:

a)      la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati,

b)      lo smantellamento degli impianti di produzione che non saranno più usati per la nuova produzione e che erano destinati alla produzione dei prodotti di cui alla lettera a) (…)

c)      il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del [re]impiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell’articolo 4, paragrafo 2 (…)

5.      L’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata è:

a)      nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) di

–        730,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

–        730,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

–        625,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

–        520,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010,

b)      nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b) di

–        547,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

–        547,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

–        468,75 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

–        390 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010, (…)».

5        Inoltre, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 320/2006, rubricato «Domanda per l’aiuto alla ristrutturazione»:

«1.      Le domande per l’aiuto alla ristrutturazione sono sottoposte allo Stato membro interessato entro il 31 gennaio che precede la campagna di commercializzazione nel corso della quale si deve rinunciare alla quota.

(…)

2.      Le domande per l’aiuto alla ristrutturazione comprendono:

a)      un piano di ristrutturazione;

(…)

c)      un impegno a rinunciare alla quota pertinente nella campagna di commercializzazione interessata;

d)      nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), un impegno a smantellare completamente gli impianti di produzione entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire;

e)      nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un impegno a smantellare parzialmente gli impianti di produzione entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire e a non utilizzare il sito di produzione e i restanti impianti di produzione per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

(…)

3.      Il piano di ristrutturazione previsto al paragrafo 2, lettera a) include almeno i seguenti elementi:

(…)

c)      una descrizione tecnica completa degli impianti di produzione interessati,

d)      un piano aziendale che elenchi le modalità, il calendario e i costi di chiusura dello zuccherificio o degli zuccherifici e lo smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione,

(…)

h)      un piano finanziario che descriva tutti i costi per quanto riguarda il piano di ristrutturazione».

6        L’articolo 5 del regolamento n. 320/2006, rubricato «Decisione sull’aiuto alla ristrutturazione e sui controlli», enuncia quanto segue:

«1.      Entro la fine del mese di febbraio precedente la campagna di commercializzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri decidono in merito alla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia, la decisione relativa alla campagna di commercializzazione 2006/2007 è adottata entro il 30 settembre 2006.

(…)

2.      L’aiuto alla ristrutturazione è concesso se lo Stato membro ha stabilito, previa accurata verifica, che:

–        la domanda contiene gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 2;

–        il piano di ristrutturazione contiene gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

–        le misure e le azioni descritte nel piano di ristrutturazione sono conformi alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale;

–        (…)

3.      Se una o più delle condizioni previste nei primi tre trattini del paragrafo 2 non sono rispettate, la domanda per l’aiuto alla ristrutturazione è rinviata all’interessato, il quale è informato delle condizioni che non sono rispettate. Egli può in seguito ritirare o completare la domanda.

(…)».

 Regolamento (CE) n. 968/2006

7        Il 27 giugno 2006 la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 968/2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006 (GU 2006, L 176, pag. 32). Il regolamento n. 968/2006 è stato modificato a più riprese e, da ultimo, con il regolamento (UE) n. 672/2011, del 13 luglio 2011, che modifica il regolamento n. 968/2006 (GU 2011, L 184, pag. 1). Il regolamento n. 968/2006, nella versione modificata dal regolamento n. 672/2011, è applicabile ai fatti di cui trattasi nella presente causa.

8        Il considerando 4 del regolamento n. 968/2006 così dispone:

«In relazione alla rinuncia alle quote, l’articolo 3 del regolamento (…) n. 320/2006 prevede come opzioni lo smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, con importi diversi dell’aiuto alla ristrutturazione. Sebbene le condizioni applicabili a queste due opzioni debbano tenere conto del fatto che lo smantellamento completo dà luogo ad un importo superiore dell’aiuto alla ristrutturazione, a causa dei maggiori costi che esso comporta, si ritiene opportuno consentire la possibilità di mantenere gli impianti dello zuccherificio che non fanno parte della linea di produzione qualora possano essere utilizzati per altri scopi previsti dal piano di ristrutturazione, soprattutto se tale uso può creare occupazione. D’altra parte, gli impianti non direttamente connessi alla produzione di zucchero devono essere smantellati se non vengono adibiti a un uso alternativo entro un congruo lasso di tempo e se il loro mantenimento è nocivo per l’ambiente».

9        L’articolo 4 del regolamento n. 968/2006, intitolato «Smantellamento degli impianti di produzione», così recita:

«1.      In caso di smantellamento completo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (…) n. 320/2006, devono essere smantellati:

a)      tutti gli impianti necessari per la produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, quali ad esempio impianti per l’immagazzinamento, l’analisi, il lavaggio e il taglio di barbabietole da zucchero, canne da zucchero, cereali o cicoria; tutti gli impianti di estrazione e trasformazione o concentrazione di zucchero dalla barbabietola o dalla canna, di amido dai cereali, di glucosio dall’amido o di inulina dalla cicoria;

b)      quegli impianti, diversi da quelli menzionati alla lettera a), direttamente connessi alla produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina e necessari per gestire la produzione rientrante nella quota rinunciata, anche se potrebbero essere utilizzati per altre produzioni, come impianti per il riscaldamento o il trattamento dell’acqua o per la produzione di energia, impianti per il trattamento delle polpe di barbabietole da zucchero e delle melasse o impianti per il trasporto interno;

c)      tutti gli altri impianti, quali impianti di imballaggio, lasciati inutilizzati e che devono essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali;

2.      In caso di smantellamento parziale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, devono essere smantellati gli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non destinati ad essere utilizzati per altre produzioni o per altri usi del sito industriale secondo il piano di ristrutturazione».

10      Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 968/2006, intitolato «Obblighi degli Stati membri»:

«1.      Al più tardi entro i venti giorni successivi al ricevimento della copia della convocazione delle consultazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro informa le parti interessate dal piano di ristrutturazione della propria decisione in merito:

(…)

b)      al termine, che scade al più tardi il 30 settembre 2010, per lo smantellamento degli impianti di produzione e per l’adempimento dei requisiti sociali e ambientali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006;

(…)

In deroga al paragrafo 1, lettera b), su richiesta motivata dell’impresa di cui trattasi, gli Stati membri possono prorogare, non oltre il 31 marzo 2012, il termine fissato al paragrafo 1, lettera b). In tal caso, l’impresa presenta un piano di ristrutturazione modificato a norma dell’articolo 11 [del regolamento n. 968/2006] (…)».

11      L’articolo 9 del regolamento n. 968/2006, intitolato «Ammissibilità all’aiuto alla ristrutturazione», dispone quanto segue:

«(…)

2.      La domanda è considerata ammissibile se il piano di ristrutturazione contiene:

a)      una sintesi dei principali obiettivi, delle misure e degli interventi previsti, una stima dei relativi costi, il piano finanziario e i tempi di esecuzione;

b)      l’indicazione, per ciascuno degli zuccherifici interessati, della quantità di quota alla quale si intende rinunciare, che deve essere inferiore o uguale alla capacità di produzione che sarà completamente o parzialmente smantellata;

c)      una dichiarazione attestante che gli impianti di produzione saranno completamente o parzialmente smantellati e rimossi dal sito industriale;

(…)

e)      una chiara indicazione di tutti gli interventi e costi finanziati dal fondo di ristrutturazione ed eventualmente delle altre voci connesse da finanziarsi con altri fondi comunitari.

3.      Se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono rispettate, lo Stato membro ne informa il richiedente e gli accorda un lasso di tempo, entro il termine fissato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (…) n. 320/2006, per rivedere e modificare il piano di ristrutturazione.

Lo Stato membro decide sull’ammissibilità della domanda riveduta entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, ma almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (…) n. 320/2006.

Se la domanda riveduta non è presentata in tempo utile o è considerata nuovamente inammissibile, essa è respinta e lo Stato membro ne informa il richiedente e la Commissione entro cinque giorni lavorativi. La presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso richiedente è soggetta all’ordine cronologico di cui all’articolo 8 (…)».

12      L’articolo 11 del regolamento n. 968/2006, intitolato «Modifica del piano di ristrutturazione» prevede quanto segue:

«1.      Il richiedente realizza tutte le misure previste dal piano di ristrutturazione approvato e adempie agli impegni contenuti nella sua domanda di aiuto alla ristrutturazione sin dal momento della concessione dell’aiuto stesso.

2.      Il piano di ristrutturazione approvato può essere modificato solo previo accordo dello Stato membro, su richiesta dell’impresa interessata; tale richiesta deve:

a)      essere motivata e illustrare i problemi incontrati nell’attuazione del piano;

b)      esporre gli adeguamenti o le nuove misure proposte e gli effetti auspicati;

c)      precisare le implicazioni finanziarie e tempistiche.

Non può essere modificato l’importo globale dell’aiuto alla ristrutturazione né il contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 del regolamento (…) n. 320/2006.

Lo Stato membro notifica alla Commissione il piano di ristrutturazione modificato».

13      L’articolo 16 del regolamento n. 968/2006, intitolato «Pagamento dell’aiuto alla ristrutturazione» così dispone:

«1.      Il pagamento di ciascuna rata dell’aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (…) n. 320/2006 è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120% dell’ammontare della rispettiva rata.

(…)».

14      Ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 968/2006, recante il titolo «Svincolo delle cauzioni»:

«1.      Le cauzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, (…) e all’articolo 18, paragrafo 2, sono svincolate solo se ricorrono le seguenti condizioni:

a)      sono state realizzate tutte le misure e gli interventi previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel programma di ristrutturazione nazionale o nel piano aziendale;

b)      è stata presentata la relazione finale di cui all’articolo 23, paragrafo 2;

c)      gli Stati membri hanno effettuato i controlli di cui all’articolo 25;

(…)

3.      Tranne in caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2012».

15      L’articolo 25 del regolamento n. 968/2006, rubricato «Controlli», dispone quanto segue:

«1.      Ciascuna impresa e ciascun sito di produzione che beneficiano di un aiuto a carico del fondo di ristrutturazione sono ispezionati dall’autorità competente dello Stato membro entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

L’ispezione è intesa a verificare il rispetto del piano di ristrutturazione o del piano aziendale, nonché l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dall’impresa nella relazione annuale. Nel corso della prima ispezione vengono inoltre verificate tutte le altre informazioni fornite dall’impresa nella domanda di aiuto alla ristrutturazione, in particolare la conferma di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (…) n. 320/2006.

2.      L’ispezione verte in ogni caso su tutti gli elementi del piano di ristrutturazione menzionati all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (…) n. 320/2006 (…)».

16      L’articolo 26 del regolamento n. 968/2006, rubricato «Recupero», così dispone:

«1.      Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l’aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all’impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore (…)».

17      Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 968/2006, intitolato «Sanzioni»:

«1.      Se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, egli deve pagare una penale pari al 10% dell’importo che è tenuto a rimborsare a norma dell’articolo 26 (…)».

 Fatti

18      Tra il 16 e il 19 marzo 2010 i servizi della Commissione hanno effettuato una missione di controllo in Ungheria in tre dei quattro ex siti di produzione dello zucchero che hanno beneficiato di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 320/2006, nella versione applicabile a tali date.

19      All’esito di detto controllo, con lettera del 20 luglio 2010 (in prosieguo la «prima comunicazione del 20 luglio 2010»), la Commissione ha comunicato alle autorità ungheresi il risultato della missione di controllo effettuata e ha precisato che tale comunicazione era inviata ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90).

20      Emerge dalla prima comunicazione del 20 luglio 2010 che, secondo la Commissione, le autorità ungheresi non avevano ottemperato pienamente alle disposizioni del diritto dell’Unione relative alle condizioni per la concessione di aiuti alla ristrutturazione dell’industria dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009. In effetti, essa ha constatato che erano stati mantenuti silos presso i siti industriali visitati, appartenenti, rispettivamente alla società Eastern Sugar, a Kaba (Ungheria) e alla società Matra Cukor, a Szolnok (Ungheria) e, di conseguenza, che tali società non potevano beneficiare dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, ma solo dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento parziale, il cui importo era inferiore del 25% rispetto a quello dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale. A tale riguardo, la Commissione ha indicato che tali società non erano ammissibili all’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, se non attuavano integralmente il piano di ristrutturazione e se gli altri edifici connessi all’attività di produzione, compresi i silos, non erano demoliti. Infine, la Commissione ha chiesto alle autorità ungheresi di fornirle informazioni sugli edifici ancora presenti nei siti di produzione di zucchero che i suoi agenti non avevano visitato.

21      Con lettera del 20 settembre 2010 le autorità ungheresi hanno risposto alle obiezioni sollevate nella prima comunicazione del 20 luglio 2010 e hanno indicato alla Commissione che i silos situati nel sito di produzione di zucchero della Eastern Sugar a Kaba erano dati in locazione per immagazzinarvi zucchero sfuso ai fini del suo imballaggio.

22      Nel corso di una riunione bilaterale tra i servizi della Commissione e le autorità ungheresi che ha avuto luogo a Bruxelles (Belgio) il 6 dicembre 2010, queste ultime hanno affermato, in particolare, che rimanevano ancora silos sui siti, da un lato, della Eastern Sugar a Kaba, e dall’altro, della Magyar Cukor a Petőháza (Ungheria), e che i silos presenti nel sito della Matra Cukor di Szolnok erano in procinto di essere demoliti. Esse hanno, inoltre fatto valere, in sostanza, che non esisteva alcuna base giuridica per l’obbligo di smantellamento dei silos e che la rinuncia alla quota di produzione e lo smantellamento degli impianti di produzione erano sufficienti affinché le imprese produttrici di zucchero ungheresi fossero ammissibili all’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale.

23      La Commissione, da parte sua, ha riconosciuto che, sebbene i regolamenti n. 320/2006 e n. 968/2006 non menzionassero lo smantellamento dei silos, dalla sistematica della normativa di cui trattasi conseguiva che questi ultimi, in quanto parte integrante degli impianti di produzione, dovevano essere smantellati. Inoltre, la Commissione ha rilevato che le imprese produttrici di zucchero che hanno richiesto l’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale avrebbero potuto scegliere di effettuare uno smantellamento parziale, il quale avrebbe comportato un aiuto di un importo del 25% inferiore a quello concesso in caso di smantellamento totale. Infine, essa ha indicato alle autorità ungheresi che avevano tempo fino a settembre 2011 per regolarizzare la situazione e mantenere il beneficio dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale.

24      Il 3 marzo 2011 le autorità ungheresi hanno presentato le loro osservazioni in merito al verbale della riunione bilaterale del 6 dicembre 2010. Esse hanno affermato, in particolare, che solo le imprese produttrici di zucchero beneficiarie dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale potevano richiedere la proroga del termine per il completamento dello smantellamento, cosa che, tuttavia, non avevano fatto.

25      Con lettera dell’8 novembre 2012, inviata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 885/2006, la Commissione ha informato le autorità ungheresi della propria intenzione di escludere un importo di EUR 11 709 400 dal finanziamento dell’Unione, importo che è stato calcolato in base alla differenza tra l’importo dell’aiuto concesso in caso di smantellamento totale e quello concesso in caso di smantellamento parziale.

26      Il 18 dicembre 2012 le autorità ungheresi hanno chiesto l’avvio di una procedura di conciliazione in forza dell’articolo 16 del regolamento n. 885/2006.

27      Il 25 aprile 2013 l’organo di conciliazione ha presentato una relazione nella quale dichiarava, in primo luogo, che la conciliazione tra le parti era fallita e che la questione oggetto del loro disaccordo era pendente dinanzi alla Corte. In seguito, esso ha ritenuto, in sostanza, da un lato, che la Commissione, in svariate occasioni, avesse omesso di informare le autorità ungheresi dell’obbligo di smantellamento dei silos e, dall’altro lato, che diversi Stati membri, nonché la stessa Commissione, avessero incontrato difficoltà nell’interpretazione della normativa in questione. Infine, ha invitato la Commissione a prendere in considerazione il fatto che, in applicazione del documento VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee-guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEOAG» (in prosieguo: il «documento VI/5330/97»), «qualora le irregolarità siano imputabili all’interpretazione delle norme comunitarie, (…) si potrà tenere conto di questa circostanza attenuante e applicare tasso di rettifica più basso o non applicare alcuna rettifica».

28      Con sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che la nozione di «impianti di produzione», ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 320/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 968/2006, ricomprendeva i silos per lo stoccaggio di zucchero del beneficiario dell’aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che ciò non avveniva in due situazioni: da un lato, qualora sia dimostrato che i silos erano utilizzati unicamente per lo stoccaggio di zucchero, prodotto entro quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi e, dall’altro, qualora erano utilizzati unicamente per il condizionamento o l’imballaggio dello zucchero prodotto altrove ai fini della sua commercializzazione.

29      Con lettera dell’8 gennaio 2014 le autorità ungheresi hanno ribadito alla Commissione i motivi per i quali esse ritenevano, alla luce della sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), che i silos mantenuti negli ex siti di produzione di zucchero della Eastern Sugar, a Kaba, e della Magyar Cukor, a Petőháza, (in prosieguo: i «silos controversi), non rientrassero nella nozione di «impianti di produzione».

30      Con lettera del 28 marzo 2014 la Commissione ha concesso un termine di due mesi alle autorità ungheresi per presentare prove convincenti del fatto che, prima delle domande di aiuto alla ristrutturazione, i silos controversi servivano unicamente allo stoccaggio e al condizionamento di zucchero prodotto entro quota da altri produttori.

31      Con lettera del 26 maggio 2014 le autorità ungheresi hanno contestato la posizione della Commissione secondo la quale, al fine di valutare se i silos di cui trattasi rientrassero nella nozione di «impianti di produzione», era necessario prendere in considerazione in che modo erano stati utilizzati al momento della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione.

32      Avendo ritenuto che le autorità ungheresi non avessero ancora fornito alcun elemento di prova dal quale sarebbe stato possibile dedurre che, alla data della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione, i silos controversi erano utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio e il condizionamento di zucchero prodotto entro quota da altri produttori, la Commissione ha inviato alle autorità ungheresi una lettera, datata 6 ottobre 2014, nella quale ha reiterato la posizione espressa nella precedente lettera dell’8 novembre 2012.

33      Nella relazione di sintesi presentata in occasione della riunione del 18 novembre 2014 del comitato dei Fondi agricoli, consultato a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1), e dell’articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento, la Commissione ha indicato che la sua posizione rimaneva invariata per quanto riguarda le carenze riscontrate.

34      È in tale contesto che la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/103, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33; in prosieguo: la «decisione impugnata»), tra le quali figurano quelle effettuate dall’Ungheria per un importo di EUR 11 709 400 in qualità di aiuto alla ristrutturazione nel settore dell’industria dello zucchero, di cui trattasi nella causa in esame.

 Procedimento e conclusioni delle parti

35      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2015, l’Ungheria ha proposto il ricorso di cui trattasi.

36      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 e il 3 luglio 2015, la Repubblica francese e la Repubblica italiana hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni dell’Ungheria. Con decisione del 21 agosto 2015, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi. La Repubblica francese ha depositato presso la cancelleria del Tribunale la sua memoria di intervento il 21 ottobre 2015.

37      La Commissione e l’Ungheria hanno depositato le loro osservazioni sulla memoria di intervento della Repubblica francese rispettivamente il 16 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016.

38      L’Ungheria chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui essa ha escluso l’importo di EUR 11 709 400 dal finanziamento, da parte del FEAGA, di aiuti per la ristrutturazione del settore dello zucchero, concessi dall’Ungheria;

–        condannare la Commissione alle spese.

39      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare l’Ungheria alle spese.

40      La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

41      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto alcuni quesiti scritti alle parti e le ha invitate a depositare taluni documenti. Fatta eccezione per la Repubblica italiana, le parti hanno ottemperato alle misure di organizzazione del procedimento entro i termini impartiti.

42      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza dell’8 maggio 2017.

43      Poiché la Repubblica italiana non era presente all’udienza, la fase orale del procedimento è rimasta aperta per consentirle di presentare le sue osservazioni per iscritto entro un termine di una settimana a decorrere dalla notifica del verbale d’udienza. La Repubblica italiana ha presentato le proprie osservazioni scritte entro il termine impartito, nelle quali ha ritenuto che occorresse accogliere la domanda dell’Ungheria.

44      Il 16 giugno 2017 l’Ungheria e la Commissione hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale le osservazioni su quelle presentate dalla Repubblica italiana dopo l’udienza.

 In diritto

45      A sostegno del suo ricorso l’Ungheria deduce, in sostanza, due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 320/2006 e dell’articolo 4 del regolamento n. 968/2006 e, il secondo, sulla violazione delle linee guida esposte nel documento VI/5330/97 e del principio di leale cooperazione.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 320/2006 e dell’articolo 4 del regolamento n. 968/2006

46      L’Ungheria, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana, considera, in sostanza, che la decisione impugnata viola gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 320/2006 e l’articolo 4 del regolamento n. 968/2006, poiché la Commissione ha constatato che le imprese produttrici di zucchero ungheresi non soddisfacevano i requisiti per beneficiare dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale in ragione del fatto che avevano mantenuto silos e, pertanto, non avevano smantellato tutti i loro impianti di produzione. A tale proposito, l’Ungheria fa valere che la Commissione ha commesso un errore nel ritenere che, per valutare se i silos costituissero impianti di produzione ai sensi del regolamento n. 320/2006 e, pertanto, se rientrassero o no nelle eccezioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), era necessario esaminare l’uso che ne era fatto alla data della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione (in prosieguo: il «criterio stabilito dalla Commissione»). Inoltre, l’Ungheria sostiene, in sostanza, che l’obbligo di smantellamento totale degli impianti di produzione può essere adempiuto anche se i silos sono venduti anziché essere distrutti, sempre che vi sia stata la rinuncia alla quota di zucchero e che, al termine del processo di ristrutturazione, gli impianti mantenuti non possano più essere utilizzati per la produzione dello zucchero dal beneficiario dell’aiuto.

47      La Commissione contesta gli argomenti dell’Ungheria, della Repubblica francese e della Repubblica italiana.

48      In limine, si deve ricordare che, nella sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), dopo aver constatato che la nozione di «impianti di produzione» non era definita dai regolamenti n. 320/2006 e n. 968/2006, in primo luogo, la Corte ha rilevato che, la nozione di «produzione» poteva comprendere anche altre fasi della fabbricazione di un prodotto situate a monte o a valle del processo chimico o fisico di trasformazione e, pertanto, che essa poteva includere lo stoccaggio dello zucchero che non era condizionato immediatamente dopo la sua estrazione dalla materia prima. Essa ha quindi concluso che lo stoccaggio poteva essere «direttamente connesso alla produzione di zucchero», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 968/2006 (sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737, punto 26). In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che i silos potevano avere un’incidenza diretta sulle quantità di zucchero producibili e sui processi di produzione che dipendevano dalla vicinanza di un impianto di stoccaggio, nella misura in cui consentono, in particolare, di differire, in tutto o in parte, la vendita del prodotto di una data campagna di zucchero e, per questa via, influire sulla situazione di mercato ai sensi del considerando 5 del regolamento n. 320/2006 (sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737, punti da 27 a 29). In terzo luogo, la Corte ha ritenuto, in sostanza, che dall’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 320/2006 derivi che, in linea di principio, per beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, il complesso industriale in questione debba essere dismesso completamente e che la facoltà di non smantellare o di continuare a utilizzare in futuro altri impianti non di produzione, mantenendo al contempo il diritto all’aiuto integrale, costituisca un’eccezione e vada, dunque, interpretata in senso stretto (sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737, punto 30).

49      Tutto ciò considerato, al punto 31 della sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), la Corte ha dichiarato che i silos destinati allo stoccaggio dello zucchero del beneficiario dell’aiuto devono essere considerati come impianti di produzione e ciò indipendentemente dalla circostanza che siano utilizzati pure per altri usi.

50      Tuttavia, la Corte ha riconosciuto due eccezioni a tale principio. Infatti, essa ha rilevato, in sostanza, che i silos esulano dalla qualificazione di «impianti di produzione», e, pertanto, all’obbligo di smantellamento, da un lato, ove sia dimostrato che essi erano stati utilizzati unicamente per lo stoccaggio di zucchero, prodotto entro quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi (sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737, punti 32 e 35) e, in secondo luogo, ove essi siano stati utilizzati solamente per il confezionamento o l’imballaggio di zucchero prodotto altrove ai fini della sua commercializzazione (sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737, punti 33 e 35) (in prosieguo: le «eccezioni stabilite dalla Corte»).

51      Nel caso di specie, non è contestato dall’Ungheria, dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana che, alla data della domanda dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, i silos controversi non rientravano in una delle eccezioni stabilite dalla Corte. Inoltre, l’Ungheria non contesta neppure che, al termine del processo di ristrutturazione, i silos controversi erano stati mantenuti nei siti di produzione delle imprese produttrici di zucchero ungheresi che avevano beneficiato di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale.

52      L’Ungheria ritiene, tuttavia, che la Commissione abbia commesso un errore reputando che la situazione sopra descritta giustificasse la rettifica finanziaria del 25% che le è stata applicata. Infatti, secondo l’Ungheria, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana, ciò che rileva è che, al termine del processo di ristrutturazione, i silos non erano più impianti connessi con la produzione di zucchero. Pertanto, la Commissione avrebbe erroneamente considerato che era alla data della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione che si doveva valutare se i silos rientrassero in una delle eccezioni stabilite dalla Corte.

53      L’argomento dell’Ungheria, altresì sostenuta dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana, non è tuttavia conforme alla normativa in questione.

54      In via preliminare, emerge dai considerando 1 e 5 del regolamento n. 320/2006 che l’obiettivo della normativa in questione è di ridurre la capacità di produzione non redditizia di zucchero nell’Unione incoraggiando le imprese con la più bassa produttività a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti.

55      Deriva inoltre dal considerando 5 del regolamento n. 320/2006 che il regime di ristrutturazione poggia su una partecipazione volontaria dell’impresa produttrice di zucchero in quanto intende introdurre un incentivo economico sostanziale, sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737, punto 44).

56      Al fine di conseguire l’obiettivo della riduzione della capacità di produzione non redditizia di zucchero nell’Unione, perseguito dalla normativa di cui trattasi, il legislatore dell’Unione ha previsto due regimi di ristrutturazione diversi in funzione del tipo di smantellamento effettuato, vale a dire lo smantellamento totale o lo smantellamento parziale, i quali danno luogo ad un importo diverso dell’aiuto alla ristrutturazione, come emerge dall’articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento n. 320/2006, in combinato disposto con il considerando 4 del regolamento n. 968/2006.

57      In primo luogo, per quanto riguarda i presupposti che devono essere soddisfatti ai fini della concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 320/2006 richiedono che l’impresa produttrice di zucchero richiedente rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e che proceda alla chiusura dello stabilimento e allo smantellamento totale degli impianti di produzione. Per contro, ai fini della concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento parziale, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 320/2006 esigono che l’impresa produttrice di zucchero richiedente rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti produttivi per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (in prosieguo: l’ «OCM dello zucchero»).

58      In secondo luogo, la portata dell’obbligo di smantellamento degli impianti di produzione è stata precisata dall’articolo 4 del regolamento n. 968/2006.

59      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 968/2006 l’obbligo di smantellamento totale, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 320/2006, riguarda gli impianti necessari per la produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina [articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 968/2006], quelli che sono direttamente connessi alla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina e che sono necessari per la produzione rientrante nella quota rinunciata anche se potrebbero essere utilizzati per altre produzioni [articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 968/2006], nonché tutti gli altri impianti, quali impianti di imballaggio, lasciati inutilizzati e che devono essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali [articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 968/2006].

60      Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 968/2006, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 320/2006 e il considerando 4 del regolamento n. 968/2006, possono, quindi, essere eccezionalmente mantenuti, in caso di smantellamento totale, tutti gli impianti che non sono necessari per la produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina, o che non sono direttamente connessi alla produzione di detti prodotti quali gli impianti di imballaggio, a condizione che siano utilizzati e non siano destinati ad essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali.

61      Peraltro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 968/2006, in caso di smantellamento parziale l’obbligo di smantellamento riguarda gli impianti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo (v. punto 59 supra), non destinati ad essere utilizzati per altre produzioni o per altri usi del sito industriale secondo il piano di ristrutturazione. Inoltre, risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 320/2006, che gli impianti di produzione che possono essere mantenuti non devono essere utilizzati per la produzione di prodotti che rientrano nell’OCM nel settore dello zucchero. Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 968/2006, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 320/2006, possono essere mantenuti gli impianti necessari per la produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina che sono direttamente connessi alla produzione di detti prodotti, a condizione che essi non siano utilizzati per la produzione di prodotti che rientrano nell’OCM nel settore dello zucchero e che siano destinati ad altre produzioni o ad altri usi del sito industriale secondo il piano di ristrutturazione.

62      In terzo luogo, la scelta tra smantellamento totale e smantellamento parziale deve essere effettuata dall’impresa produttrice di zucchero al momento della domanda di aiuto alla ristrutturazione.

63      Infatti, da una lettura combinata dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e) e dell’articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e h), del regolamento n. 320/2006, nonché dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 968/2006 discende che una domanda di aiuto alla ristrutturazione deve contenere, in particolare, l’impegno, da un lato, a rinunciare alla quota di cui trattasi e, dall’altro, di smantellare totalmente o parzialmente gli impianti di produzione entro il termine stabilito dallo Stato membro interessato, nonché un piano di ristrutturazione contenente, tra l’altro, una descrizione tecnica completa degli impianti di produzione coinvolti, una sintesi delle misure e degli interventi previsti, nonché una stima dei relativi costi di tali misure, il piano finanziario e il calendario per l’attuazione delle diverse misure previste.

64      A norma delle disposizioni citate al punto 63 supra, è, quindi, al più tardi alla data della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale o parziale, che il beneficiario dell’aiuto deve aver identificato tutti gli impianti di produzione che si impegna a smantellare conformemente al piano di ristrutturazione. Ciò suppone, quindi, per quanto riguarda i silos, che si determini sin dalla domanda di concessione dell’aiuto se essi costituiscono impianti di produzione il cui smantellamento deve essere obbligatoriamente previsto dal piano di ristrutturazione quando è richiesto un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, o se rientrano nella sfera di applicazione delle eccezioni stabilite dalla Corte.

65      Qualsiasi interpretazione contraria priverebbe della loro sostanza i requisiti previsti dall’articolo 4 del regolamento n. 320/2006 e dall’articolo 9 del regolamento n. 968/2006 e, inoltre, ignorerebbe la distinzione tra lo smantellamento parziale e lo smantellamento totale effettuata dalla legislazione in questione.

66      Da un lato, nell’ipotesi in cui, alla data della domanda di concessione di un aiuto alla ristrutturazione, le imprese produttrici di zucchero non sappiano se i silos presenti nei loro siti di produzione costituiscano o meno impianti di produzione, essi non sarebbero menzionati nel piano di ristrutturazione in quanto impianti di produzione da smantellare, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 320/2006.

67      Inoltre, l’impegno di smantellare tutti gli impianti di produzione, che deve essere allegato alla domanda di concessione di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale (v. supra punto 63), sarebbe viziato in quanto, per ipotesi, non riguarderebbe tutti gli impianti di produzione esistenti al giorno in cui è stato assunto tale impegno.

68      D’altro lato, se la classificazione dei silos come impianti di produzione fosse valutata alla fine del processo di ristrutturazione, ciò consentirebbe, in caso di smantellamento totale così come in caso di smantellamento parziale, di mantenere i silos che, alla data della domanda di concessione dell’aiuto, costituivano impianti di produzione per il motivo che, dopo la ristrutturazione, non sarebbero più utilizzati come impianti di produzione di zucchero. Del resto, la facoltà di mantenere una parte degli impianti di produzione non sarebbe più una caratteristica dello smantellamento parziale, ma si estenderebbe anche allo smantellamento totale, anche se, in quest’ultimo caso, gli operatori riceveranno un importo di aiuto alla ristrutturazione del 25% superiore a quello concesso in caso di smantellamento parziale, tenuto conto dei costi elevati che comporta, come emerge dall’articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento n. 320/2006 e dal considerando 4 del regolamento n. 968/2006.

69      Alla luce di quanto precede, se un silo costituisce un impianto di produzione alla data della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, esso deve essere indicato in detta domanda e smantellato in conformità con il piano di ristrutturazione, altrimenti i presupposti per la concessione di tale aiuto non sarebbero soddisfatti.

70      Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ungheria, dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana, la Commissione non ha commesso alcun errore nel ritenere che è alla data di presentazione della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione che si deve valutare la qualificazione dei silos.

71      Tale conclusione non può essere inficiata dagli argomenti dedotti dall’Ungheria, la Repubblica francese e la Repubblica italiana.

72      In primo luogo, l’Ungheria sostiene, in sostanza, che il criterio stabilito dalla Commissione è contrario alla sistematica del regime di ristrutturazione dell’industria dello zucchero. Infatti, a suo avviso, decisivo per il conseguimento degli obiettivi inerenti agli aiuti alla ristrutturazione è il fatto che, al termine del processo di ristrutturazione, non vi siano più impianti di produzione che possono essere utilizzati per la produzione di zucchero.

73      A tale riguardo, risulta dai punti 56, 57 e 68 supra che, al fine di conseguire l’obiettivo della riduzione della capacità di produzione di zucchero non redditizia nell’Unione, perseguito dalla normativa di cui trattasi, il legislatore dell’Unione ha previsto due regimi di ristrutturazione diversi in funzione del tipo di smantellamento effettuato, che danno luogo a un diverso importo dell’aiuto. Inoltre, come indicato ai punti da 62 a 64 supra, la scelta tra lo smantellamento parziale e lo smantellamento totale implica che l’impresa che richiede un aiuto alla ristrutturazione identifichi, sin dalla domanda di concessione dell’aiuto, tutti gli impianti di produzione presenti nel sito in questione che essa si impegna a distruggere, in tutto o in parte, al più tardi alla fine del processo di ristrutturazione

74      Alla luce di quanto precede, il criterio stabilito dalla Commissione rientra nella logica del sistema istituito dal legislatore dell’Unione, e non è in contrasto con la sistematica del regime di ristrutturazione dell’industria dello zucchero.

75      Di conseguenza, si deve respingere l’argomento dell’Ungheria.

76      In secondo luogo, la Repubblica francese ritiene che la Commissione non possa dedurre dall’obbligo, previsto all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 320/2006, di includere, nelle domande di concessione dell’aiuto, l’impegno di smantellare gli impianti di produzione entro un termine fissato dallo Stato membro, che la data in cui si deve valutare l’utilizzo dei silos è quella della domanda di concessione dell’aiuto. Infatti, a suo avviso, tale disposizione non riguarda i presupposti per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione, ma unicamente il contenuto delle domande di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione e la data entro la quale devono essere presentate.

77      Risulta espressamente dal tenore dell’articolo 9 del regolamento n. 968/2006, che i presupposti di cui all’articolo 4 del regolamento n. 320/2006 riguardano la ricevibilità delle domande di aiuto alla ristrutturazione. Inoltre, si deve constatare che dette condizioni di ricevibilità sono diverse dai requisiti sostanziali per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 320/2006, vale a dire, in primo luogo, la rinuncia alla quota assegnata a una o più fabbriche del beneficiario dell’aiuto e, in secondo luogo, lo smantellamento totale degli impianti di produzione e la chiusura delle fabbriche interessate (v. punto 57 supra).

78      Tuttavia, se la domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale non identifica tutti gli impianti di produzione da smantellare conformemente al piano di ristrutturazione, potrebbe contestarsi non soltanto la ricevibilità di tale domanda ma anche il diritto dell’impresa richiedente di percepire un tale aiuto. Infatti, se un impianto o edificio non è menzionato nel piano di ristrutturazione in quanto impianto di produzione, il suo smantellamento non sarà previsto dal piano di ristrutturazione e, quindi, il requisito dello smantellamento totale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 320/2006 non sarà soddisfatto.

79      In ogni caso, se l’argomento della Repubblica francese dovesse essere accolto, ciò significherebbe che il controllo delle domande di concessione di aiuti alla ristrutturazione esercitato dallo Stato membro riguarderebbe solo il rispetto delle condizioni di ricevibilità di dette domande, il che non può essere accettato dato che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 320/2006, la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale è stabilita dallo Stato membro all’esito di tale primo controllo. A tale riguardo, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 320/2006 precisa che, prima di concedere gli aiuti alla ristrutturazione, lo Stato membro deve effettuare una «verifica approfondita» del contenuto delle domande di aiuto e del piano di ristrutturazione, nonché della conformità delle misure e delle azioni descritte nel piano di ristrutturazione con il diritto dell’Unione e il diritto nazionale pertinente. Di conseguenza, in sede di esame di una domanda di concessione di aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, lo Stato membro non può limitarsi a un controllo puramente formale limitato alla constatazione della presenza dei diversi elementi che devono figurare, da un lato, nella domanda di concessione dell’aiuto e, dall’altro, nel piano di ristrutturazione, ma deve del pari verificare se tali elementi consentano di concludere, almeno a prima vista, che le condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale sono soddisfatte e, pertanto, che all’esito della ristrutturazione nel sito smantellato non vi saranno più impianti di produzione.

80      Inoltre, risulta dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento n. 968/2006 che i controlli effettuati al termine del processo di ristrutturazione in applicazione dell’articolo 25 di tale regolamento hanno lo scopo di verificare la corretta attuazione del piano di ristrutturazione e non il rispetto delle condizioni sostanziali per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione, poiché queste ultime sono verificate ex ante, vale a dire prima della concessione dell’aiuto.

81      Di conseguenza, si deve respingere l’argomento della Repubblica francese.

82      In terzo luogo, l’Ungheria sostiene, in sostanza, che il criterio stabilito dalla Commissione priverebbe di effetto l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 968/2006, in quanto impedirebbe il mantenimento dei silos destinati allo stoccaggio di zucchero da imballare qualora siano stati in precedenza utilizzati dal beneficiario dell’aiuto per stoccarvi la propria produzione.

83      In primo luogo, come indicato ai punti 59 e 60 supra, risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 968/2006, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 320/2006 e con il considerando 4 del regolamento n. 968/2006, che, in caso di smantellamento totale, possono essere eccezionalmente mantenuti gli impianti diversi da quelli necessari per la produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina che sono direttamente connessi alla produzione di tali prodotti, come ad esempio gli impianti di imballaggio, a condizione che essi siano utilizzati e non siano destinati ad essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali.

84      Da un lato, si deve ricordare che, nella sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), la Corte ha dichiarato che un silo che è servito per lo stoccaggio dello zucchero del beneficiario dell’aiuto costituisce un impianto direttamente connesso alla produzione dello zucchero ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 968/2006 (sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737, punti 26 e 31), e non fa parte, quindi degli altri impianti, in particolare gli impianti di imballaggio, previsti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 968/2006, il cui mantenimento può essere ammesso in caso di smantellamento parziale a condizione che essi siano utilizzati e non siano destinati ad essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali.

85      Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene l’Ungheria, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 968/2006 non può consentire il mantenimento di un silo che era utilizzato per lo stoccaggio della produzione del beneficiario dell’aiuto, poiché tale mantenimento può aver luogo solo in caso di smantellamento parziale e a condizione che, dopo la ristrutturazione, il silo in questione non sia più utilizzato per la produzione di prodotti che rientrano nell’OCM dello zucchero.

86      Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’argomento dell’Ungheria e anche quello che essa ha esposto nella sua risposta al quesito scritto posto dal Tribunale, secondo il quale il considerando 4 del regolamento n. 968/2006 distinguerebbe, all’interno degli impianti di produzione, un sottogruppo di impianti «che non fanno parte della linea di produzione», il quale comprenderebbe i silos per lo stoccaggio dello zucchero e il cui mantenimento sarebbe consentito indipendentemente dal carattere totale o parziale dello smantellamento.

87      In quarto luogo, l’Ungheria, sostenuta dalla Repubblica francese, fa valere, in sostanza, che il criterio stabilito dalla Commissione non emerge dalla sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), e non deriva nemmeno dal ragionamento seguito dalla Corte in tale sentenza.

88      Innanzitutto, si deve ricordare che, nella sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), la Corte non si è pronunciata sulla questione relativa al momento nel quale si doveva valutare se i silos costituissero impianti di produzione rientranti nell’obbligo di smantellamento. Infatti, in tale causa, la Corte si è limitata a rispondere alle questioni sollevate dal Consiglio di Stato (Italia), le quali vertevano, da un lato, sui criteri per determinare se i silos costituiscono impianti di produzione e, dall’altro, sulla validità degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 320/2006 e dell’articolo 4 del regolamento n. 968/2006 alla luce delle norme superiori e dei principi del diritto primario dell’Unione.

89      Data la situazione, il fatto che, nella sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), la Corte non si sia pronunciata sulla questione relativa al momento nel quale doveva essere valutato l’utilizzo dei silos non può inficiare la legittimità del criterio stabilito dalla Commissione, dovendosi ricordare, a tale proposito, che detto criterio deriva implicitamente, ma necessariamente, da una lettura combinata dell’articolo 3, paragrafi 1, 3, 4, e 5 del regolamento n. 320/2006, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 320/2006, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento, dell’articolo 4 del regolamento n. 968/2006 e dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, di quest’ultimo regolamento (v. punti da 57 a 68 supra).

90      L’argomento dell’Ungheria e della Repubblica francese dev’essere pertanto respinto.

91      In quinto luogo, la Repubblica italiana fa valere, in sostanza, che il criterio stabilito dalla Commissione pregiudica l’obiettivo della salvaguardia dell’occupazione perseguito dalla normativa di cui trattasi, in quanto porterebbe a distruggere silos che, prima della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione, erano anche legittimamente utilizzati per l’imballaggio e il confezionamento dello zucchero prodotto in loco e, quindi, a sopprimere posti di lavoro.

92      A tale proposito, si deve osservare che più disposizioni dei regolamenti n. 320/2006 e n. 968/2006 rivelano l’importanza che il legislatore dell’Unione ha attribuito alla situazione occupazionale nelle regioni interessate dalla ristrutturazione dell’industria dello zucchero. Ad esempio, risulta dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 320/2006 che lo smantellamento totale e lo smantellamento parziale degli impianti di produzione richiedono l’adozione di misure volte a facilitare il reimpiego della manodopera. Inoltre, in caso di smantellamento parziale, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 968/2006, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 320/2006, autorizza il mantenimento degli impianti di produzione al fine di riconvertirli nella produzione di prodotti diversi da quelli rientranti nell’OCM dello zucchero (v. punto 61 supra), consentendo in tal modo il mantenimento dei posti di lavoro negli ex siti di produzione dello zucchero. Parimenti, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 968/2006, letto in combinato disposto con il considerando 4 del medesimo, autorizza, in caso di smantellamento totale, il mantenimento degli impianti diversi da quelli necessari per la produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina o che sono direttamente connessi alla produzione di tali prodotti, come ad esempio gli impianti di imballaggio, che sono utilizzati e non sono destinati ad essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali (v. punto 60 supra).

93      Tuttavia, l’obiettivo della salvaguardia dell’occupazione e dell’attività delle imprese colpite dalla ristrutturazione deve essere valutato congiuntamente all’obiettivo principale perseguito dalla normativa di cui trattasi, vale a dire la riduzione della capacità di zucchero non redditizia nell’Unione, conformemente ai considerando 1 e 5 del regolamento n. 320/2006 (v. punto 54 supra).

94      Inoltre, le considerazioni a carattere sociale dedotte dalla Repubblica italiana non possono giustificare l’interpretazione che essa propone della normativa di cui trattasi, la quale pregiudica la distinzione essenziale che il legislatore dell’Unione ha inteso instaurare tra lo smantellamento parziale e totale (v. punti 56, 57 e 68 supra) e, quindi, è contraria a detta normativa.

95      Di conseguenza, si deve respingere l’argomento della Repubblica italiana.

96      In sesto luogo, l’Ungheria, sostenuta dalla Repubblica francese sostiene che il criterio stabilito dalla Commissione non tiene conto del carattere stagionale della produzione di zucchero e rimette in discussione l’applicabilità concreta delle eccezioni stabilite dalla Corte. A tale proposito, essa ricorda che le domande di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione dovevano essere presentate allo Stato membro entro il 31 gennaio che precede la campagna di commercializzazione nel corso della quale si sarebbe dovuto rinunciare alla quota in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006. Orbene, poiché tale data si trovava all’interno del ciclo stagionale di produzione dello zucchero, era molto probabile che in tale momento i silos fossero ancora impegnati nella produzione di zucchero entro quota dal richiedente l’aiuto alla ristrutturazione, tenuto conto delle loro caratteristiche di funzionamento e d’uso. Infatti, l’Ungheria sostiene che, al fine di beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, mantenendo al tempo stesso i silos nella prospettiva di utilizzarli in futuro per lo stoccaggio di zucchero prodotto altrove, le imprese dovrebbero sia stoccare nei silos zucchero prodotto altrove, e ciò sin dalla campagna precedente la rinuncia alla quota, sia mettere fuori servizio i silos, se del caso, mettendo fine alla produzione del loro zucchero ancor prima di aver liberato la quota di produzione. La Repubblica francese aggiunge, a tale proposito, che è insolito che un’impresa disponga, in un medesimo sito, di un impianto di produzione dello zucchero entro quota e di silos che servono allo stoccaggio, al confezionamento o all’imballaggio di zucchero prodotto entro quota da altri produttori.

97      Da un lato, il fatto che i requisiti imposti dalle eccezioni stabilite dalla Corte siano difficilmente soddisfatti alla data della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione non significa che tali requisiti non possano essere soddisfatti. La Commissione ha, peraltro, presentato la sentenza n. 2966, del 15 giugno 2015, del Consiglio di Stato (Italia), dalla quale deriva che, su tre silos presenti alla data della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale in questione, un silo era stato utilizzato per lo stoccaggio di zucchero prodotto nel sito di produzione dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, mentre gli altri due silos servivano allo stoccaggio e all’imballaggio di zucchero fornito da altri produttori.

98      Dall’altro lato, come sostiene giustamente la Commissione, il mantenimento dei silos che non costituiscono impianti di produzione è un’eccezione alla regola, ricordata dalla Corte al punto 30 della sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), secondo la quale il complesso industriale di cui trattasi, ai fini della concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, deve essere dismesso completamente. Di conseguenza, il fatto che la valutazione dell’utilizzo dei silos al momento della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione porti raramente a escludere la loro qualificazione come impianti di produzione è solo la conseguenza del fatto che non smantellare o anche continuare ad utilizzare in futuro gli impianti diversi da quelli di produzione, mantenendo al contempo il diritto all’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, costituisce un’eccezione che va interpretata in senso stretto (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737, punto 30).

99      L’argomento dell’Ungheria e della Repubblica francese dev’essere pertanto respinto.

100    In settimo luogo, l’Ungheria, sostenuta dalla Repubblica italiana, asserisce che l’argomento della Commissione secondo il quale sarebbe inappropriato prendere in considerazione l’utilizzo dei silos alla fine del processo di ristrutturazione, poiché, per ipotesi, in tale momento la ristrutturazione risulterebbe completata e non vi sarebbe quindi più produzione di zucchero entro la quota rinunciata, non è logico: infatti, lo stesso presupporrebbe, in sostanza, che l’obiettivo della ristrutturazione sia stato raggiunto ancor prima che essa abbia avuto inizio.

101    Come spiegato ai punti da 57 a 68 supra, la verifica dell’utilizzo dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione intende determinare se questi ultimi costituiscono impianti connessi alla produzione che devono imperativamente essere smantellati al fine della concessione di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale ovvero impianti non connessi alla produzione di zucchero per i quali il beneficiario dell’aiuto dispone della scelta tra il mantenimento e lo smantellamento. Contrariamente a quanto sostiene l’Ungheria, il fatto di effettuare la verifica dell’uso dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto non presuppone in alcun modo che l’obiettivo della ristrutturazione sia stato già raggiunto e che a tale data i silos siano stati smantellati. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 968/2006, il termine per la realizzazione dello smantellamento degli impianti di produzione scadeva al più tardi il 31 marzo 2012. Pertanto, se un silo costituiva un impianto di produzione dello zucchero alla data della domanda di concessione dell’aiuto, il suo smantellamento effettivo non era richiesto immediatamente, ma poteva intervenire successivamente e, al più tardi, entro il 31 marzo 2012.

102    In ogni caso, dai punti da 57 a 60 supra risulta che, al termine della ristrutturazione, non possono sussistere impianti di produzione in un sito totalmente smantellato, inclusi i silos che erano destinati allo stoccaggio dello zucchero prodotto dal beneficiario dell’aiuto, salvo nelle ipotesi in cui il piano di ristrutturazione non sia stato eseguito correttamente, il che espone allora il beneficiario al recupero dell’aiuto conformemente all’articolo 26 del regolamento n. 968/2006, nonché alle sanzioni stabilite all’articolo 27 di detto regolamento.

103    Di conseguenza, si deve respingere l’argomento dell’Ungheria.

104    Alla luce di quanto esposto ai punti 101 e 102 supra, si deve respingere anche l’argomento della Repubblica francese, secondo il quale non è nemmeno certo che, alla fine della ristrutturazione, i silos mantenuti rientrino necessariamente nell’ambito di applicazione delle eccezioni stabilite dalla Corte.

105    In ottavo luogo, l’Ungheria sostiene, in sostanza, che il criterio stabilito dalla Commissione sarebbe contrario al margine di manovra nello stabilire ed attuare i piani di ristrutturazione di cui dispongono le imprese produttrici di zucchero ai sensi della normativa applicabile e, in particolare, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 968/2006. La Repubblica francese, dal canto suo, sostiene che, dalla possibilità di modificare il piano di ristrutturazione, prevista dall’articolo 11 del regolamento n. 968/2006, discende che l’uso preciso che sarà fatto dei silos mantenuti può essere modificato nel corso del processo di smantellamento. Infatti, a suo avviso, il carattere evolutivo del processo di smantellamento osta a una valutazione dell’uso dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto.

106    Da un lato, il margine di manovra nello stabilire il piano di ristrutturazione di cui dispongono i beneficiari dell’aiuto, e la facoltà di modificare tale piano conformemente all’articolo 11 del regolamento n. 968/2006, non possono violare le disposizioni del regolamento n. 320/2006 e del regolamento n. 968/2006 e, in particolare, l’obbligo essenziale di smantellamento degli impianti di produzione stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 320/2006, il quale, in caso di smantellamento totale, comporta la distruzione di tutti gli impianti di produzione esistenti alla data della domanda di concessione dell’aiuto.

107    Dall’altro lato, gli argomenti dell’Ungheria e della Repubblica francese, non tengono conto della distinzione tra smantellamento totale e smantellamento parziale, che è tuttavia, intrinseca alla normativa di cui trattasi (v. punti da 56 a 68 supra). Orbene, la possibilità di mantenere impianti di produzione, tra i quali i silos, può intervenire solo nell’ipotesi di uno smantellamento parziale e per mezzo di un importo dell’aiuto inferiore a quello che sarebbe percepito nell’ipotesi in cui tutti gli impianti di produzione fossero smantellati.

108    L’argomento dell’Ungheria e della Repubblica francese dev’essere pertanto respinto.

109    In nono luogo, la Repubblica francese, sostiene, in sostanza, che dall’impiego dell’indicativo futuro nella versione francese dell’espressione «gli impianti di produzione che non saranno più usati», utilizzata all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 320/2006, deriva che il requisito relativo all’uso degli impianti mantenuti in un sito di produzione non può essere valutato al momento della concessione dell’aiuto alla ristrutturazione.

110    Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 320/2006, in caso di smantellamento parziale, è consentito mantenere una parte degli impianti di produzione e smantellare quelli che, per ipotesi, non saranno più usati dal beneficiario dell’aiuto all’esito della ristrutturazione. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 968/2006, precisa, a tale proposito, che devono essere smantellati tutti gli impianti «(…) non destinati ad essere utilizzati per altre produzioni o per altri usi del sito industriale secondo il piano di ristrutturazione».

111    Da una lettura combinata delle disposizioni citate al punto 110 supra risulta che il beneficiario di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento parziale deve sapere, sin dalla domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione, quali sono gli impianti di produzione che non intende più usare e menzionarli nel piano di ristrutturazione.

112    In tale contesto, l’impiego dell’indicativo futuro nella versione francese dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 320/2006 non può ostare al criterio stabilito dalla Commissione.

113    Di conseguenza, si deve respingere l’argomento della Repubblica francese.

114    In decimo e ultimo luogo, l’Ungheria sostiene che la sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), lascerebbe sussistere un’incertezza quanto alla possibilità di stoccare in un silo lo zucchero prodotto dal beneficiario dell’aiuto entro una quota diversa da quella rinunciata, senza rientrare nella qualificazione di impianti di produzione. A tale proposito, in sostanza, essa sostiene che le conclusioni della Corte enunciate ai punti 32 e 40 della sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), non sarebbero coerenti tra loro, salvo considerare che i silos mantenuti possono essere usati per la produzione di prodotti rientranti nell’OCM dello zucchero, ad esempio nei limiti in cui siano destinati allo stoccaggio dello zucchero prodotto dal beneficiario dell’aiuto in un altro sito di produzione ed entro una diversa quota.

115    Da un lato, le conclusioni della Corte di cui ai punti 32 e 40 della sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), sono perfettamente coerenti. Infatti, al punto 32 di tale sentenza, la Corte si riferisce all’ipotesi in cui i silos non costituiscono impianti di produzione poiché sono destinati unicamente allo stoccaggio dello zucchero prodotto entro quota da altri produttori o acquistato presso questi ultimi. Per contro, al punto 40 di tale sentenza, la Corte si riferisce all’ipotesi nella quale un silo, che costituisce un impianto di produzione alla data della domanda di concessione dell’aiuto, continua ad essere usato per lo stoccaggio dello zucchero prodotto dal beneficiario nei suoi altri siti di produzione entro un’altra quota. A tale proposito, la Corte ha indicato che il produttore non aveva, «di norma, diritto all’aiuto alla ristrutturazione» stante il divieto, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 320/2006, di utilizzare gli impianti di produzione non smantellati per la fabbricazione di prodotti rientranti nell’OCM nel settore dello zucchero.

116    D’altro lato, la questione se nella nozione di «impianti di produzione» rientrino anche silos destinati allo stoccaggio dello zucchero prodotto dal beneficiario nei suoi altri siti di produzione entro una diversa quota di produzione, non ha alcun effetto sulla determinazione del momento in cui si deve valutare l’uso dei silos.

117    Di conseguenza, si deve respingere l’argomento dell’Ungheria.

118    Poiché nessuno degli argomenti dedotti dall’Ungheria, dalla Repubblica francese, e dalla Repubblica italiana è fondato, si deve respingere il primo motivo di ricorso.

 Sul secondo motivo, sulla violazione delle linee guida stabilite dal documento VI/5330/97 e del principio di leale cooperazione

119    Il secondo motivo dedotto dall’Ungheria si divide, in sostanza, in due parti vertenti, la prima, sulla violazione delle linee guida stabilite dal documento VI/5330/97 e, la seconda, sulla violazione del principio di leale cooperazione.

120    Occorre anzitutto precisare che, nell’ambito della prima parte del secondo motivo, l’Ungheria fa valere, in sostanza, che, alla luce delle difficoltà di interpretazione sollevate dalla normativa di cui trattasi, la Commissione avrebbe dovuto astenersi dall’applicare una rettifica finanziaria, o avrebbe dovuto applicare un tasso di rettifica più basso conformemente al documento VI/5330/97. Per contro, nell’ambito della seconda parte, essa contesta ala Commissione di non averle comunicato, nel corso dell’esecuzione del regime di ristrutturazione dell’industria dello zucchero, la sua interpretazione della normativa in questione, in particolare riguardo all’obbligo di smantellamento dei silos ai fini dell’ottenimento di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, violando in tal modo il principio di leale cooperazione.

 Sulla prima parte, vertente sulla violazione delle linee guida stabilite dal documento VI/5330/97 e del principio di leale cooperazione

121    L’Ungheria, sostenuta dalla Repubblica francese, contesta alla Commissione di aver violato le linee guida stabilite dal documento VI/5330/97 in ragione del fatto che, in sostanza, da un lato, tenuto conto delle difficoltà di interpretazione dei regolamenti n. 320/2006 e n. 968/2006 sulla questione del trattamento da applicare ai silos in caso di smantellamento totale di un sito di produzione nonché quelle della sentenza del 14 novembre 2013 SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), e, dall’altro, e dell’assenza di informazioni fornite in tempo utile dalla Commissione per quanto riguarda la sua interpretazione della normativa di cui trattasi, quest’ultima avrebbe dovuto ridurre l’importo della rettifica finanziaria relativa alla ristrutturazione dell’industria dello zucchero, o addirittura non applicare alcuna rettifica finanziaria conformemente alle linee guida stabilite dal documento VI/5330/97.

122    La Commissione contesta gli argomenti dell’Ungheria.

123    Secondo l’allegato 2 del documento VI/5330/97 rubricato «Conseguenze finanziarie, nell’ambito della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione [“Garanzia”], delle lacune nei controlli eseguiti dagli Stati membri», devono applicarsi rettifiche finanziarie quando la Commissione constati che gli Stati membri non hanno effettuato i controlli specificamente richiesti dai regolamenti applicabili o, in ogni caso, essenziali per garantire la regolarità della spesa effettuata a titolo della sezione «Garanzia» del FEOGA.

124    Nell’allegato 2 del documento VI/5330/97 con il titolo «Casi limite», al secondo comma (in prosieguo: i «casi limite di cui all’allegato 2 del documento VI/5330/97»), è previsto quanto segue:

«Qualora le lacune siano dovute a difficoltà di interpretazione dei testi comunitari, esclusi i casi in cui si può ragionevolmente presumere che lo Stato membro interpelli la Commissione in proposito, nonché qualora le autorità nazionali abbiano preso misure efficaci per porre rimedio alle lacune non appena queste sono emerse si potrà tenere conto di questi fattori attenuanti e applicare l’aliquota più bassa o non applicare alcuna rettifica».

125    Si deve ricordare, in limine, che, adottando norme di comportamento amministrativo intese ad esplicare effetti esterni, come le linee guida oggetto del documento VI/5330/97, ed annunciando, con la loro pubblicazione o con la loro comunicazione, come nella specie, agli Stati membri, che esse verranno applicate, da quel momento in poi, ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi generali del diritto, quali i principi di parità di trattamento, di certezza del diritto o di tutela del legittimo affidamento. Non si può quindi escludere che, in presenza di talune condizioni e a seconda del loro contenuto, siffatte norme di comportamento dotate di una portata generale possano produrre effetti giuridici e che, in particolare, l’amministrazione non possa in un caso specifico discostarsene senza fornire ragioni compatibili con i principi generali del diritto, quali il principio di parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento, a condizione che un tale approccio non sia contrario ad altre norme superiori di diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2011, Grecia/Commissione, T‑344/05, non pubblicata, EU:T:2011:440, punto 192; del 16 settembre 2013, Spagna/Commissione, T‑3/07, non pubblicata, EU:T:2013:473, punto 84 e giurisprudenza ivi citata, e del 10 luglio 2014, Grecia/Commissione, T‑376/12, EU:T:2014:623, punto 106 (non pubblicato)].

126    Peraltro, si deve osservare, in linea con la Commissione, che il caso limite di cui all’allegato 2 del documento VI/5330/97 è un fattore di ponderazione che non dà automaticamente diritto a che sia applicato. Infatti, come dimostra la formulazione del documento VI/5330/97 che lo prevede, la sua applicazione è subordinata alle condizioni, da un lato, che la lacuna constatata dalla Commissione, durante la procedura di liquidazione di conti, derivi da difficoltà di interpretazione della normativa dell’Unione, e dall’altro, che le autorità nazionali abbiano preso misure efficaci per porre rimedio alla lacuna non appena questa sia stata constatata dalla Commissione.

127    Per quanto riguarda la prima condizione di applicazione del caso limite di cui all’allegato 2 del documento VI/5330/97, si deve, innanzitutto, rilevare che l’affermazione della Repubblica francese, secondo la quale nove Stati membri hanno riscontrato difficoltà di interpretazione per quanto riguarda la nozione di «impianti di produzione» e la possibilità di mantenere i silos di stoccaggio nell’ambito dello smantellamento totale di un sito di produzione di zucchero, non è contestata dalla Commissione. Inoltre, nella sua relazione del 25 aprile 2013, l’organo di conciliazione ha espressamente riconosciuto l’esistenza di problemi di interpretazione della normativa di cui trattasi che avevano riscontrato non solo gli Stati membri ma anche i servizi della Commissione (v. punto 27 supra). Infine, si deve constatare che, nella sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), la Corte si è pronunciata soltanto sulla questione di sapere in quali circostanze un silo sfuggiva alla qualificazione di impianto di produzione rientrante nell’obbligo di smantellamento, ma non si è pronunciata né sulla questione del momento nel quale si deve valutare l’uso dei silos, né su quella relativa a se l’obbligo di smantellamento implichi necessariamente la distruzione degli impianti di produzione.

128    Alla luce delle circostanze rammentate al punto 127 supra, e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, si deve constatare che la normativa in questione sollevava difficoltà di interpretazione per quanto riguarda la questione del mantenimento dei silos in caso di smantellamento totale.

129    Tale constatazione non può essere inficiata dall’argomento della Commissione secondo il quale essa ha sempre fornito informazioni perfettamente coerenti per quanto riguarda l’obbligo di smantellamento dei silos agli Stati membri che le avevano posto la questione. Infatti, non soltanto l’argomento della Commissione non è comprovato, ma è, in ogni caso, errato in fatto, poiché nella controreplica, la Commissione ha riconosciuto non aver mai risposto alla lettera che era stata inviata dalle autorità ungheresi nel novembre 2006, e che aveva ricevuto il 15 dicembre 2006, nella quale esse l’interrogavano precisamente sulla questione del mantenimento dei silos in caso di smantellamento totale.

130    Nella specie, la prima condizione di applicazione del caso limite di cui all’allegato 2 del documento VI/5330/97 è quindi soddisfatta.

131    Per quanto riguarda la seconda condizione di applicazione del caso limite di cui all’allegato 2 del documento VI/5330/97, secondo la quale lo Stato membro deve aver adottato misure per porre rimedio alla lacuna non appena questa sia stata constatata, l’Ungheria sostiene, in sostanza, che, in assenza di certezza sulla corretta interpretazione della normativa di cui trattasi, non le si poteva richiedere di adottare immediatamente misure per porre rimedio.

132    In risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, l’Ungheria ha confermato di non aver adottato misure per porre rimedio alla lacuna constatata nella prima comunicazione del 20 luglio 2010.

133    Orbene, affinché fosse soddisfatta la seconda condizione di applicazione del caso limite di cui all’allegato 2 del documento VI/5330/97, l’Ungheria non doveva necessariamente procedere alla distruzione dei silos controversi, ma essa avrebbe potuto cooperare con la Commissione, adottando provvedimenti nei confronti dei beneficiari dell’aiuto alla ristrutturazione che consentivano di porre rimedio alla lacuna o, almeno, prevenire un aggravamento del danno causato ai Fondi da tale lacuna, in particolare negando lo svincolo delle cauzioni costituite dai beneficiari degli aiuti alla ristrutturazione conformemente all’articolo 16 del regolamento n. 968/2006, cosa che non ha fatto.

134    Poiché la seconda condizione di applicazione del caso limite di cui all’allegato 2 del documento VI/5330/97 non è stata soddisfatta, la Commissione non era tenuta, contrariamente alle conclusioni dell’Ungheria, sostenuta dalla Repubblica francese, ad astenersi da qualsiasi rettifica finanziaria o a ridurne l’importo.

135    Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.

 Sulla violazione del principio di leale cooperazione

136    L’Ungheria, sostenuta dalla Repubblica francese, fa valere che, tenuto conto delle difficoltà di interpretazione della normativa di cui trattasi, la Commissione avrebbe dovuto, in applicazione del principio di leale cooperazione, far conoscere chiaramente la sua posizione agli Stati membri, segnatamente rispondendo alle questioni sollevate nella fase di avvio del regime di ristrutturazione e attirare la loro attenzione sull’esistenza di un possibile rischio di non conformità del mantenimento dei silos con l’obbligo di smantellamento totale, cosa che, tuttavia, non ha fatto. Inoltre, l’Ungheria contesta alla Commissione di non aver mai risposto alla lettera che le aveva mandato nel novembre 2006 per sapere se l’obbligo di smantellamento riguardava i silos.

137    La Commissione contesta gli argomenti dell’Ungheria. A tale proposito, in primo luogo, essa indica che la maggioranza degli Stati membri non aveva riscontrato problemi di interpretazione della normativa di cui trattasi e che quelli che li avevano riscontrati e che l’avevano interrogata al riguardo, avevano sempre ricevuto una risposta chiara e coerente da parte sua. In secondo luogo, per quanto riguarda la lettera che le ha mandato l’Ungheria nel novembre 2006, essa sostiene che tale lettera non è stata ricevuta dall’unità amministrativa competente e che, anche se il fatto di non rispondere ad una lettera che essa avrebbe ricevuto costituirebbe una «omissione inescusabile» da parte sua, l’Ungheria avrebbe dovuto dimostrare prudenza esprimendo nuovamente i suoi dubbi alla Commissione.

138    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

139    Il principio di leale cooperazione ha per sua natura un carattere di reciprocità. Infatti, obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte ad assicurare la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione, e impone alle istituzioni dell’Unione doveri reciproci di leale cooperazione con gli Stati membri (sentenze del 16 ottobre 2003, Irlanda/Commissione, C‑339/00, EU:C:2003:545, punti 71 e 72, e del 6 novembre 2014, Grecia/Commissione, T‑632/11, non pubblicata, EU:T:2014:934, punto 34).

140    In primo luogo, deriva dalla giurisprudenza ricordata al punto 139 supra, che, in forza del principio di leale cooperazione, spettava agli Stati membri eliminare qualsiasi incertezza riguardo alla corretta applicazione della normativa di cui trattasi, se del caso, interrogando la Commissione sulla possibilità di concedere un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale a imprese che intendevano mantenere i silos.

141    Peraltro, la Commissione ha indicato, senza essere contraddetta dall’Ungheria, che su 23 Stati membri partecipanti al regime di ristrutturazione, solo sei Stati membri, fra i quali l’Ungheria, le avevano posto quesiti in relazione ai silos. Di conseguenza, la Commissione poteva ragionevolmente ritenere che la grande maggioranza degli Stati membri avesse capito che la normativa in questione imponeva la distruzione dei silos ai fini della concessione di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale e, quindi, che non fosse necessario che comunicasse la sua interpretazione della normativa di cui trattasi a tutti gli Stati membri.

142    Infatti, contrariamente a quanto sostengono l’Ungheria e la Repubblica francese, non poteva essere richiesto alla Commissione, conformemente al principio di leale cooperazione, di comunicare la sua posizione riguardo all’obbligo di smantellamento dei silos a tutti gli Stati membri.

143    In secondo luogo, sebbene possa essere spiacevole il fatto che la Commissione non ha risposto alla lettera dell’Ungheria del novembre 2006, tale assenza di reazione, che la Commissione stessa qualifica come «omissione inescusabile», non può caratterizzare una violazione del principio di leale cooperazione nelle circostanze del caso di specie.

144    Infatti, conformemente al principio di leale cooperazione, spettava all’Ungheria eliminare qualsiasi incertezza riguardo all’obbligo di smantellamento dei silos ai fini dell’ottenimento dell’aiuto alla ristrutturazione ai fini dello smantellamento, se del caso interrogando nuovamente la Commissione sia per iscritto, sia in occasione delle riunioni mensili del comitato di gestione competente, cosa che, tuttavia, non ha fatto.

145    In ogni caso, l’assenza di reazione della Commissione in seguito alla lettera dell’Ungheria del novembre 2006 non può essere assimilata ad una presa di posizione dell’istituzione che approva l’interpretazione della normativa in questione accolta dalla autorità ungheresi. Solo una manifestazione chiara ed esplicita da parte della Commissione avrebbe potuto permettere alle autorità ungheresi di concludere che tale istituzione aveva approvato il mantenimento dei silos controversi in caso di smantellamento totale (v., in tale senso e per analogia, sentenza del 14 dicembre 2011, Spagna/Commissione, T‑106/10, non pubblicata, EU:T:2011:740, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

146    In terzo luogo, da un lato, si deve constatare che, nella prima comunicazione del 20 luglio 2010, la Commissione ha indicato all’Ungheria che i silos erano direttamente connessi alla produzione di zucchero e, quindi, che essi dovevano essere smantellati dai siti industriali per i quali era stata richiesta la concessione di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale.

147    Dall’altro lato, nella prima comunicazione del 20 luglio 2010, la Commissione ha espressamente ricordato all’Ungheria che le imprese produttrici di zucchero ungheresi non erano ammissibili all’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale se i piani di ristrutturazione non erano attuati integralmente e se gli edifici connessi alle attività di produzione di zucchero e, in particolare i silos, non erano distrutti. A tale proposito, essa ha ricordato che il termine per il completamento delle operazioni di smantellamento previsto all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 968/2006, nella versione allora applicabile, scadeva il 30 settembre 2011.

148    Di conseguenza, dopo la ricezione della prima comunicazione del 20 luglio 2010, l’Ungheria aveva ancora la possibilità di evitare la rettifica contestata richiedendo alle imprese produttrici di zucchero ungheresi il rispetto della normativa di cui trattasi, come interpretata dalla Commissione.

149    Tuttavia, anche se ormai essa era a conoscenza della posizione della Commissione sulla questione dello smantellamento dei silos, l’Ungheria non ha adottato alcun provvedimento al fine di conformarvisi. Al contrario, come risulta dal punto 3.2.2 della relazione di sintesi presentata alla riunione del comitato dei Fondi agricoli del 18 novembre 2014 (v. punto 33 supra), l’Ungheria ha continuato ad applicare la normativa in questione secondo la propria interpretazione della stessa, poiché, due giorni dopo la riunione bilaterale che ha avuto luogo tra la Commissione e l’Ungheria il 6 dicembre 2010 (v. punto 22 supra), quest’ultima ha, in applicazione dell’articolo 22 del regolamento n. 968/2006, svincolato le ultime due cauzioni costituite dai beneficiari dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, anche se erano ancora presenti silos negli ex siti di produzione di zucchero loro appartenenti.

150    Alla luce di quanto precede, si deve respingere la seconda parte del secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio di leale cooperazione.

151    Poiché nessuno dei motivi dedotti dall’Ungheria è fondato, il ricorso è integralmente respinto.

 Sulle spese

152    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

153    Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in via eccezionale, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte. Inoltre, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del medesimo regolamento, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese da parte del Tribunale, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso.

154    L’Ungheria è rimasta soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia, nell’ambito dell’esame del presente ricorso, è stata constatata, al punto 143 supra, l’assenza di risposta della Commissione alla lettera dell’Ungheria del novembre 2006. In tali circostanze, il Tribunale dichiara che è giusto ed equo condannare l’Ungheria a sopportare, oltre alle proprie spese, unicamente la metà delle spese sostenute dalla Commissione e condannare la Commissione a sopportare la metà delle proprie spese.

155    Infine, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Repubblica francese e la Repubblica italiana sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Ungheria sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

4)      La Repubblica francese e la Repubblica italiana sopporteranno le proprie spese.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 marzo 2019.

Firme

Indice



*      Lingua processuale: l’ungherese.