Language of document : ECLI:EU:F:2008:135

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

4 novembre 2008 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Preteso comportamento illecito del servizio medico della Commissione – Irricevibilità – Mancato rispetto di un termine ragionevole per introdurre la domanda di risarcimento»

Nella causa F‑87/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto in sede di deliberazione dal sig. H. Kreppel (relatore), presidente, dai sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2007 per telefax (ove l’originale è stato depositato il 4 settembre successivo), il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso in cui chiede, principalmente, il risarcimento del preteso danno subito a causa del comportamento illecito del servizio medico della Commissione delle Comunità europee nell’ambito del trattamento di tre certificati medici dallo stesso prodotti nel corso dell’estate del 2001.

 Fatti

2        Il ricorrente, funzionario di grado A7 presso la Direzione generale (in prosieguo: la «DG») «Sviluppo» della Commissione, è stato assegnato a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola (in prosieguo: la «delegazione»), dal 16 giugno 2000 come funzionario in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.

3        Nell’agosto del 2001 il ricorrente ha inviato alla delegazione due certificati medici datati rispettivamente 2 e 10 agosto 2001.

4        Con nota del 14 agosto 2001 il dottor S. ha restituito i suddetti certificati al ricorrente, chiedendo al medesimo alcuni chiarimenti e invitandolo altresì a completare la sua documentazione.

5        Il ricorrente ha quindi inoltrato alla delegazione la nota datata 5 settembre 2001 con la quale ha nuovamente inviato i certificati in questione, nonché un ulteriore certificato del 4 settembre 2001.

6        In data 10 settembre 2001 i tre certificati sono stati restituiti al ricorrente da parte della delegazione, la quale ha precisato come fosse onere del funzionario inviare i propri certificati direttamente al servizio medico della Commissione a Bruxelles. Il ricorrente sostiene di aver inviato i tre certificati medici al servizio medico.

7        Il 1° marzo 2003 il ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento della natura professionale della sua malattia, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

8        Con decisione del 30 maggio 2005 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha collocato il ricorrente a riposo a far data dal 31 maggio 2005 concedendogli, conformemente all’art. 78, n. 3, dello Statuto, il beneficio di un’indennità di invalidità (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005»).

9        Con domanda del 2 agosto 2006 il ricorrente ha denunciato all’APN il comportamento del dottor S., il quale avrebbe illegittimamente omesso di prendere in considerazione i certificati inviati dal medesimo, nonché la condotta della delegazione che avrebbe ingiustamente preteso che la documentazione medica venisse inviata dal funzionario al servizio medico a Bruxelles. Ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, il ricorrente, con la stessa domanda, ha chiesto all’APN la corresponsione della somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del preteso danno subito. Inoltre, ha chiesto all’APN di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, a produrre la nota del 14 agosto 2001 a firma del dottor S. e a deporre sui fatti in questione in sede di eventuali azioni giudiziarie promosse contro quest’ultimo.

10      Il 12 gennaio 2007 il ricorrente, assumendo che si fosse formato il rigetto implicito della sua domanda del 2 agosto 2006, ha presentato reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

11      La Commissione ha risposto alla domanda del 2 agosto 2006 con decisione del 18 dicembre 2006, ricevuta dal ricorrente il 12 gennaio 2007. In primo luogo, essa ha evidenziato che il risarcimento del danno poteva eventualmente essere riconosciuto al ricorrente solo successivamente alla chiusura del procedimento per riconoscimento di malattia professionale ex art. 73 dello Statuto, promosso dal ricorrente con domanda del 1° marzo 2003. In secondo luogo, ha escluso che la nota del dottor S. del 14 agosto 2001 rientrasse tra gli atti per i quali è necessaria l’autorizzazione dell’APN ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.

12      A seguito della ricezione della decisione di rigetto della sua domanda risarcitoria, del 18 dicembre 2006, il ricorrente ha poi integrato il suddetto reclamo con lettera del 24 gennaio 2007.

13      Con nota del 27 aprile 2007, redatta in francese e ricevuta, secondo il ricorrente, il 4 giugno 2007, l’APN ha rigettato il reclamo, ribadendo che la liquidazione del danno lamentato presupponeva in ogni caso la definizione della procedura di riconoscimento della sua malattia come malattia professionale, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Inoltre, l’APN ha specificato che nell’ipotesi in cui i pretesi danni subiti fossero stati diversi da quelli inerenti alla procedura di riconoscimento della natura professionale della malattia, questi ultimi sarebbero stati chiesti con «irragionevole ritardo».

14      Con nota del 4 giugno 2007, inviata l’11 giugno 2007 e pervenuta alla Commissione il 15 giugno successivo, il ricorrente, inter alia, ha accusato ricezione della decisione di rigetto del suo reclamo, del 27 aprile 2007, chiedendo che gli venisse inviata la traduzione di tale nota in italiano.

15      Con sentenza 4 novembre 2008 (causa F-41/06, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha annullato la decisione 30 maggio 2005.

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Il ricorrente ha introdotto il presente ricorso il 31 agosto 2007.

17      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

«–      annullare la nota del 18 dicembre 2006;

–        annullare la decisione controversa;

–        annullare, per quanto necessario, la nota del 27 aprile 2007;

–        dichiarare l’esistenza degli atti, fatti e comportamenti in causa nonché, quantomeno incidentalmente, la loro illiceità;

–        condannare la [Commissione] a liquidargli la somma di EUR 100 000 o quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa;

–        condannare la [Commissione] a corrisponder[gli], per ogni giorno intercorrente tra quello successivo all’introduzione del presente ricorso e quello in cui, integralmente accolte le conclusioni del ricorso medesimo, le relative decisioni saranno senza eccezione alcuna eseguite, la somma di EUR 20 ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondergli il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente;

–        condannare la Commissione a corrispondergli tutte le spese di procedura, ivi incluse quelle relative alla redazione di perizie di parte».

18      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile ovvero respingerlo in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile al caso di specie.

 Sull’oggetto del ricorso

19      Nel contesto del primo, secondo e terzo capo della domanda, il ricorrente chiede l’annullamento, rispettivamente, della decisione 18 dicembre 2006, della «decisione controversa» e della nota del 27 aprile 2007.

20      Tuttavia, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la decisione di un’istituzione recante rigetto di una domanda risarcitoria costituisce parte integrante della previa procedura amministrativa che precede il ricorso per responsabilità proposto dinanzi al Tribunale e che, di conseguenza, tale domanda non può essere valutata autonomamente rispetto alla domanda sulla responsabilità. Infatti, l’atto contenente la posizione dell’Istituzione durante la fase precontenziosa ha l’unico effetto di consentire alla parte che avrebbe subito un danno di adire il Tribunale con domanda risarcitoria (sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, causa T-90/95, Gill/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45; 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68, e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commission, Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32). Di conseguenza, non si può statuire autonomamente sulla domanda di annullamento.

 Sulla ricevibilità del ricorso

 Sulle norme di procedura applicabili

21      Conformemente alle disposizioni dell’art. 76 del regolamento di procedura, q uando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

22      Secondo costante giurisprudenza, le norme di procedura, a quanto si ritiene in generale, si applicano a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore (v. sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, Meridionale Industria Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9; sentenze del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II‑401, punto 55, e 12 settembre 2007, causa T‑25/04, González y Díez/Commissione, Racc. pag. II‑3121, punto 58). Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, la ricevibilità del ricorso deve essere valutata riferendosi al momento della sua introduzione (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8, e ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2001, causa T‑236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑2943, punto 49).

23      Risulta dalle suesposte considerazioni che, se è pur vero che la norma di cui all’art. 76 del regolamento di procedura, secondo cui il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che appaia manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica, dalla data in cui è entrata in vigore, a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, lo stesso non vale per le norme giuridiche in base alle quali il Tribunale può, in forza di tale disposizione, considerare un ricorso manifestamente irricevibile. In tal modo, quando si tratti, come nel caso di specie, di norme che stabiliscono i requisiti di ricevibilità del ricorso, trovano applicazione, come si diceva, necessariamente quelle vigenti alla data di introduzione del ricorso.

24      Nella presente controversia, alla data in cui è stato introdotto il ricorso, il 31 agosto 2007, le norme che stabilivano i requisiti di ricevibilità del ricorso erano quelle alle quali faceva rinvio l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, ai sensi dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7). Detto articolo, infatti, è la disposizione che, nel regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, corrisponde all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale.

25      Si devono di conseguenza applicare, da una parte, la norma di procedura di cui all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale e, dall’altra, le norme di ricevibilità cui rinviava l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

26      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito sulla presente controversia e decide, in forza di tali disposizioni, di statuire senza continuare il procedimento.

 Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento del danno

27      In limine, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, i funzionari o gli agenti che intendono ottenere dalla Comunità un risarcimento a causa di un danno che sarebbe imputabile a quest’ultima sono tenuti a farlo entro un termine ragionevole decorrente dal momento in cui gli stessi sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano (sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione, Racc. pag. II‑3381, punti 65 e 66).

28      Il carattere ragionevole di un termine dev’essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza Eagle e a./Commissione, citata supra, punto 66).

29      Occorre parimenti, al riguardo, tener conto dell’elemento di comparazione costituito dal termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azione di responsabilità extracontrattuale dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, benché tale termine non si applichi nelle controversie tra la Comunità e i suoi agenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 ottobre 1975, causa C‑9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione, Racc. pag. 1171, punti 7, 10 e 11). Il Tribunale di primo grado ne ha dedotto, al punto 71 della sentenza Eagle e a./Commissione, citata supra, che gli interessati, ritenendo di essere stati vittima di un trattamento discriminatorio illegittimo, avrebbero dovuto presentare una domanda all’istituzione comunitaria chiedendo di adottare le misure idonee a porvi rimedio e porvi fine entro un termine ragionevole, che non avrebbe dovuto eccedere i cinque anni a decorrere dal momento in cui essi erano venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentavano (v. sentenza del Tribunale 1o febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 71).

30      Tuttavia, il termine di cinque anni non può costituire un limite rigido e intangibile entro il quale ogni domanda sarebbe ricevibile, indipendentemente dal termine entro il quale il ricorrente ha adito l’amministrazione con la propria domanda e dalle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza Tsarnavas/Commissione, citata, punti 76 e 77).

31      Nel caso in esame, occorre rilevare che sono trascorsi quasi cinque anni tra la data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della situazione di cui si lamenta nel presente ricorso, vale a dire il 10 settembre 2001, e la domanda risarcitoria che ha presentato alla Commissione il 2 agosto 2006.

32      La rilevanza della controversia non sembra elevata per il ricorrente, se si considera che ha messo al corrente dei propri problemi la Commissione solo dopo un periodo di quasi cinque anni.

33      Inoltre, la questione non è complessa. Infatti, il danno lamentato attiene esclusivamente alle conseguenze della restituzione al ricorrente di tre certificati medici da questo prodotti nel 2001 e della domanda che gli era stata rivolta, a suo avviso illegittimamente, di trasmettere direttamente tali certificati al servizio medico della Commissione a Bruxelles.

34      Peraltro, il ricorrente non deduce alcun elemento tale da dimostrare che il termine considerevole in esito al quale ha proposto alla Commissione la sua domanda risarcitoria troverebbe spiegazione nel comportamento di quest’ultima ovvero in un’altra ragione.

35      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, in particolare della limitata rilevanza della controversia, del carattere circoscritto delle questioni sollevate dal ricorrente e del lungo periodo in cui lo stesso è rimasto inerte, senza giustificazione alcuna, occorre concludere che la domanda risarcitoria dell’interessato non è stata sottoposta alla Commissione entro un termine ragionevole. Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno del presente ricorso deve essere ritenuta manifestamente irricevibile.

 Sulla ricevibilità della domanda che il Tribunale dichiari «l’esistenza degli atti, fatti e comportamenti in causa nonché, quantomeno incidentalmente, la loro illiceità»

36      Occorre ricordare, al riguardo, che una domanda intesa, in realtà, a far riconoscere dal Tribunale la fondatezza di alcuni degli argomenti invocati a sostegno della domanda risarcitoria è irricevibile, atteso che non spetta al Tribunale fare dichiarazioni in diritto (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione, Racc. pag. 2711, punti 8 e 9). Ciò premesso, detta domanda deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

37      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso va dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

38      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo del regolamento medesimo, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale e ciò dalla data di entrata in vigore di detto regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

39      A termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, in forza di tale articolo e dell’art. 87, n. 3, secondo comma, di detto regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

40      Nel caso di specie, occorre tener conto, come correttamente sostenuto dalla Commissione, dell’atteggiamento del ricorrente precedentemente all’introduzione del presente ricorso, che nulla ha fatto per quasi cinque anni per far rettificare le asserite violazioni, e dell’irricevibilità manifesta di detto ricorso.

41      In considerazione delle circostanze del caso di specie, segnatamente del fatto che il ricorrente ha optato senza alcuna giustificazione per la via contenziosa, questo Tribunale decide, sulla base di un’equa valutazione delle circostanze della controversia, che il ricorrente sopporti, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

Lussemburgo, 4 novembre 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.