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Ricorso presentato il 5 gennaio 2006 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-2/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) [Rappresentante: I. Cazzato, avvocato]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione di archiviazione della procedura concernente il riconoscimento al ricorrente delle guarentigie di legge in particolare ex art. 73 dello statuto, connesse ad un infortunio di cui egli fu vittima in data 10 settembre 2003.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere anzitutto che la decisione impugnata è viziata da illogicità manifesta e carenza assoluta di motivazione. Infatti, sebbene egli avesse più volte significato, da un lato, di essere assolutamente interessato alla prosecuzione della procedura volta a conferirgli le prestazioni di cui all'art. 73 dello statuto, e, dall'altro lato, di essere a disposizione del medico designato dalla convenuta, quest'ultima ha nondimeno concluso che il ricorrente non fosse interessato alla prosecuzione della procedura in questione e ne ha pertanto disposto l'archiviazione.

Il ricorrente lamenta poi che la convenuta sia incorsa in violazione di legge, atteso che nessuna norma impone al funzionario che sia stato vittima di un infortunio di mettersi in contatto diretto con il medico designato dall'istituzione per fissare un appuntamento.

Infine, il ricorrente rimprovera alla convenuta di aver violato il dovere di sollecitudine di cui all'art. 24 dello statuto, atteso che essa ha omesso di prendere in debita considerazione gli interessi dell'attore e ha tenuto una condotta non consona ai doveri d'ufficio.

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