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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Rennes (Francia) il 21 gennaio 2020 – PF, QG / Caisse d'allocations familiales d'Ille et Vilaine (CAF)

(Causa C-27/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Rennes

Parti

Ricorrente: PF, QG

Convenuta: Caisse d'allocations familiales d'Ille et Vilaine (CAF)

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 20 e 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché gli articoli 4 del regolamento n. 883/20041 e 7 del regolamento n. 492/20112 , debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo R 532-3 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale), che definisce l’anno civile di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari come il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, la cui applicazione determina, in una situazione in cui l’assegnatario conosce, dopo un aumento significativo dei suoi redditi in un altro Stato membro, un calo di questi ultimi [consecutivo] al suo ritorno nello Stato d’origine, che, a differenza dei cittadini residenti che non hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, l’assegnatario venga privato in parte dei suoi diritti agli assegni familiari.

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1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

2 Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).