Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

20 luglio 2016

Causa F‑4/12 DEP

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese presentata dalla Commissione europea a seguito dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 14 maggio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑4/12, EU:F:2013:61).

Decisione:      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑4/12 è fissato in EUR 1 500. Tale somma è produttiva di interessi di mora, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento, al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Liquidazione effettuata sulla base di indicazioni precise fornite dal richiedente o, in mancanza, di un equo apprezzamento del giudice dell’Unione – Carattere forfettario del compenso di un avvocato – Irrilevanza ai fini dell’apprezzamento del giudice

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 105, c)]

Al fine di valutare il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini di un procedimento giurisdizionale, è necessario che il richiedente fornisca indicazioni precise. Analogamente, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo delle spese, giacché il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali ben consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni del richiedente.

(v. punto 28)

Riferimento:

Corte: ordinanza del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P‑DEP, EU:C:2004:103, punto 23

Tribunale dell’Unione europea: ordinanze del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, punto 68, e del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 16