Language of document : ECLI:EU:F:2007:169

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

4 ottobre 2007

Causa F‑32/06

María del Carmen de la Cruz e altri

contro

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA)

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Riforma dello Statuto dei funzionari – Ex agenti locali – Fissazione dell’inquadramento e della retribuzione al momento dell’assunzione – Equivalenza dei posti – Consultazione del comitato del personale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale le sig.re de la Cruz, Estrataetxe e Grados nonché i sigg.ri Moral e Sánchez, tutti agenti contrattuali dell’OSHA, chiedono l’annullamento delle decisioni dell’OSHA recanti inquadramento degli stessi nel gruppo di funzioni II, anziché nel gruppo di funzioni III, in base ai loro contratti di agente contrattuale in data 28 e 29 aprile 2005, e, di conseguenza, il ripristino di tutti i loro diritti a decorrere dal 1° maggio 2005, nonché, in particolare, il risarcimento dei danni e il pagamento di interessi di mora.

Decisione: Le decisioni dell’OSHA con cui i ricorrenti sono inquadrati nel gruppo di funzioni II in base ai loro contratti di agente contrattuale, sottoscritti in data 28 e 29 aprile 2005, sono annullate. Le altre conclusioni sono respinte. L’OSHA è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Identità di petitum e di causa petendi

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Valutazione delle mansioni che possono rientrare nei vari gruppi di funzioni

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, n. 2)

4.      Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 4 e 80, n. 2)

1.      L’acquiescenza ad un atto arrecante pregiudizio non è tale da far perdere a quest’ultimo la qualità di atto che arreca pregiudizio. La soluzione inversa equivarrebbe a privare la persona che esso riguarda di ogni possibilità di impugnare l’atto, ancorché illegittimo, il che sarebbe in contrasto con il sistema dei rimedi giurisdizionali istituito dal Trattato e dallo Statuto.

(v. punto 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 1996, causa T‑587/93, Ortega Urretavizcaya/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1027, punto 28)

2.      Il principio della concordanza tra il reclamo precontenzioso e il successivo ricorso impone, pena l’irricevibilità, che una censura sollevata dinanzi al giudice comunitario sia già stata dedotta nell’ambito del procedimento precontenzioso, di modo che l’autorità che ha il potere di nomina sia stata posta in grado di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le critiche che l’interessato formula nei confronti della decisione contestata. Tale principio si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontezioso, procedimento che ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari e l’amministrazione. La detta autorità deve pertanto essere chiaramente informata delle censure mosse dall’autore del reclamo per essere in grado di proporgli un’eventuale composizione amichevole.

Ne consegue che, nei ricorsi in materia di funzione pubblica, le conclusioni formulate dinanzi al giudice comunitario possono contenere soltanto censure fondate sulla stessa causa sulla quale si fondano quelle dedotte nel reclamo, con la precisazione che tali censure possono essere sviluppate dinanzi al giudice comunitario mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente. Quest’ultimo obbligo non deve avere l’effetto di vincolare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, dal momento che le domande presentate in quest’ultimo stadio non modificano né la causa né l’oggetto del reclamo.

(v. punti 38-42)

Riferimento:

Corte: 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. pag. 1139, punto 33); 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione (Racc. pag. 2181, punto 9); 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punto 10); 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punti 9 e 10), e 19 novembre 1998, causa C‑316/97 P, Parlamento/Gaspari (Racc. pag. I‑7597, punto 17)

Tribunale di primo grado: 29 marzo 1990, causa T‑57/89, Alexandrakis/Commissione (Racc. pag. II‑143, punto 8); 7 luglio 2004, causa T‑175/03, Schmitt/AER (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑939, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni o le agenzie di esecuzione nella valutazione delle mansioni che possono rientrare nei vari gruppi di funzioni di cui all’art. 80, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti, il sindacato del Tribunale, vertente sul rispetto della ripartizione di tali mansioni tra i detti gruppi di funzioni, deve limitarsi a stabilire se l’autorità autorizzata a stipulare contratti di assunzione si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

(v. punto 65)

4.      L’amministrazione commette un errore manifesto di valutazione inquadrando nel gruppo di funzioni II taluni agenti contrattuali ai quali sono state assegnate funzioni il cui esercizio richiede conoscenze specializzate di buon livello, in particolare in settori quali la normativa contabile e finanziaria, le procedure di gara d’appalto, la gestione dei documenti e dell’informazione o l’informatica. Tali funzioni comportano certamente mansioni di coordinamento, di redazione, di gestione, di supervisione, o addirittura, occasionalmente, di concetto, che esigono un certo grado di autonomia. Siffatte funzioni eccedono l’ambito dei «lavori d’ufficio e di segreteria» o anche di «direzione di un ufficio» rientranti nel gruppo di funzioni II. Anche se alcune tra queste funzioni possono corrispondere alle attribuzioni proprie del gruppo di funzioni II, esse rientrano, nel loro insieme, nelle «mansioni esecutive, redazionali» o «contabili» e «altre mansioni equivalenti», ai sensi dell’art. 80, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti, che caratterizzano le attribuzioni rientranti nel gruppo di funzioni III.

È irrilevante la circostanza che i rapporti di valutazione delle mansioni espletate da tali agenti riguardino un periodo durante il quale essi erano impiegati in qualità di agenti locali, dato che le mansioni loro assegnate non hanno subito modifiche sensibili dopo la loro assunzione in qualità di agenti contrattuali. Per giunta, il fatto che tali mansioni siano state eseguite nel passato da tali agenti in qualità di agenti locali, ai sensi dell’art. 4 del Regime applicabile agli altri agenti, nella sua versione applicabile anteriormente al 1° maggio 2004, non può determinare un giudizio preventivo sull’interpretazione e la buona applicazione dell’art. 80, n. 2, del detto regime.

Non è neppure pertinente il fatto che tali agenti svolgano le loro mansioni sotto la supervisione di un funzionario o di un agente temporaneo, dato che questa è la norma prevista all’art. 80, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti per tutti gli agenti contrattuali, indipendentemente dal gruppo di funzioni a cui sono assegnati.

(v. punti 72-76)