Language of document : ECLI:EU:F:2009:61

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

12 giugno 2009

Causa F‑67/08

Maria Teresa Visser-Fornt Raya

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Mancato rinnovo di un contratto – Contratto a tempo indeterminato – Ricevibilità – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione non più esistente al momento della presentazione del ricorso – Mancanza di reclamo previo»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale dell’Europol, con il quale la sig.ra Visser-Fornt Raya chiede l’annullamento della decisione del direttore dell’Europol 4 ottobre 2007, recante diniego di rinnovarle il contratto e di offrirle un contratto a tempo indeterminato, della decisione del direttore dell’Europol 29 aprile 2008, recante rigetto del suo reclamo contro la detta decisione 4 ottobre 2007, nonché della decisione del direttore dell’Europol 12 giugno 2008, con cui è stato nuovamente negato il rinnovo del suo contratto.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente è cndannata alle spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Decisione contestata eliminata medio tempore


L’interesse ad agire, condizione indispensabile per la ricevibilità del ricorso, deve esistere nella fase della presentazione del ricorso. È pertanto irricevibile il ricorso di annullamento proposto contro una decisione eliminata dall’ordinamento giuridico prima della data di iscrizione a ruolo del ricorso a seguito dell’emanazione di una nuova decisione adottata, previo riesame, per motivi diversi e sulla base di elementi diversi da quelli sui quali l’amministrazione si è basata al momento dell’adozione della prima decisione. La nuova decisione non costituisce una decisione confermativa, ma, al contrario, una decisione autonoma che si sostituisce alla decisione precedente.

(v. punti 32, 33, 35 e 36)

Riferimento:

Corte: 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione (Racc. pag. I‑4333, punto 42)

Tribunale di primo grado: 18 giugno 1992, causa T‑49/91, Turner/Commissione (Racc. pag. II‑1855, punti 24‑26); 13 dicembre 1996, causa T‑128/96, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑629 e II‑1679, punti 19 e 21); 29 settembre 1999, causa T‑68/97, Neumann e Neumann-Schölles/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑1005, punto 58); 27 gennaio 2000, causa T‑49/97, TAT European Airlines/Commissione (Racc. pag. II‑51, punti 30‑36); 24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑395, punto 28); 5 marzo 2004, causa T‑281/03, Liakoura/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑249, punti 36‑38), e 13 settembre 2005, causa T‑272/03, Fernández-Gómez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1049, punti 36 e 42‑44)

Tribunale della funzione pubblica: 15 luglio 2008, causa F‑28/08, Pouzol/Corte dei conti (non ancora pubblica nella Raccolta, punti 45‑50)