Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích (Repubblica ceca) il 7 agosto 2018 – RD / SC
(Causa C-518/18)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Okresní soud v Českých Budějovicích
Parti
Attrice: RD
Convenuta: SC
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, debba essere interpretato nel senso che è possibile considerare come non contestato un credito in merito al quale è stata pronunciata una decisione giudiziaria dopo assunzione delle prove, quando né la parte convenuta, che ha riconosciuto il proprio debito prima dell’inizio del procedimento, né il suo [rappresentante] abbiano partecipato all’udienza e neppure abbiano sollevato obiezioni durante il procedimento.
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1 GU 2004, L 143, pag. 15.