Language of document : ECLI:EU:F:2010:154

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

1° dicembre 2010


Causa F‑82/09


Michel Nolin

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Soppressione dei punti di merito e di priorità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Nolin chiede, in via principale, l’annullamento della decisione del direttore della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione, in data 19 dicembre 2008, con cui vengono soppressi gli 87,5 punti di merito e di priorità accumulati dal ricorrente ai fini di una promozione.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Promozione — Procedura — Punti di merito e di priorità

(Statuto dei funzionari, artt. 29 e 45)

2.      Funzionari — Principi — Principio di legalità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari — Promozione — Procedura — Punti di merito e di priorità

4.      Funzionari — Atti dell’amministrazione — Decisione implicita — Nozione

5.      Funzionari — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti

6.      Funzionari — Promozione — Procedura — Punti di merito e di priorità

(Statuto dei funzionari, artt. 29 e 45)

7.      Diritto dell’Unione — Principi — Diritti fondamentali — Diritto a un processo in contraddittorio

(Art. 6, n. 2, TUE)

1.      Risulta dall’economia generale delle disposizioni applicabili alla promozione dei funzionari, quali interpretate nel rispetto del principio di parità di trattamento, che il numero di punti di merito e di priorità corrispondente alla soglia di promozione dev’essere dedotto dal punteggio totale accumulato da un funzionario che abbia beneficiato di una promozione, sia essa avvenuta sulla base dell’art. 29 dello Statuto ovvero su quella dell’art. 45 dello Statuto.

Infatti, anche se i detti articoli prevedono due procedure di promozione distinte, l’art. 29, contrariamente all’art. 45, menziona la possibilità di essere promossi unicamente in via incidentale, come una delle possibilità che consentono di coprire un posto vacante, senza per questo definire gli effetti di una siffatta promozione. Orbene, nel silenzio dell’art. 29 dello Statuto, non può ritenersi che una promozione fondata su tale disposizione non produca gli stessi effetti giuridici di una promozione fondata sull’art. 45 dello Statuto; al contrario, se ne deve dedurre che il legislatore, pur avendo previsto procedure di promozione distinte, non ha per questo inteso attribuire alle promozioni fondate sull’art. 29 dello Statuto effetti giuridici diversi da quelli delle promozioni fondate sull’art. 45 dello Statuto.

(v. punti 46 e 48)

2.      In ogni decisione dell’amministrazione dev’essere stabilito in modo chiaro e preciso su quale fondamento giuridico la detta decisione è stata adottata, sapendo che il fondamento giuridico menzionato deve validamente giustificare la competenza dell’amministrazione nella materia.

(v. punto 51)

3.      La decisione di sopprimere i punti di merito e di priorità di un funzionario costituisce la conseguenza della decisione di promuoverlo. Pertanto, l’autorità competente in materia di promozione dispone di una competenza residua per adottare una siffatta decisione, che si limita a trarre le conseguenze della promozione del funzionario.

(v. punto 57)

4.      Una decisione implicita presuppone che all’amministrazione sia stata presentata una domanda alla quale essa abbia omesso di rispondere, ovvero che possa dedursi dai fatti del caso di specie che una decisione sia stata adottata dall’amministrazione e che quest’ultima abbia omesso di formalizzarla. Per contro, il mero mantenimento in essere della situazione giuridica dell’interessato non può significare l’esistenza di una decisione.

(v. punti 68 e 70)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 maggio 2010, causa F‑55/09, Maxwell/Commissione, punto 66

5.      Tre condizioni devono ricorrere perché sia possibile reclamare la tutela del legittimo affidamento. Innanzi tutto, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. Le suddette assicurazioni devono poi essere tali da far sorgere una legittima aspettativa in capo a colui il quale le ha ricevute. Infine, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle disposizioni dello Statuto e alle norme applicabili in generale o, quanto meno, la loro eventuale irregolarità deve poter sfuggire ad un funzionario ragionevole e diligente e ciò alla luce degli elementi a sua disposizione e della sua capacità di procedere alle verifiche necessarie.

A questo riguardo, in mancanza di assicurazioni scritte o verbali, il semplice decorso di tempo tra la soppressione dei punti di merito e di priorità di un funzionario e la sua promozione non costituisce un’assicurazione precisa fornita dall’amministrazione all’interessato qualora le norme applicabili alla promozione, la cui legittimità non sia contestata dal detto funzionario, impongano all’amministrazione di dedurre dal punteggio totale accumulato da quest’ultimo il numero di punti di merito e di priorità corrispondente alla soglia di promozione.

(v. punti 74 e 75)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 70); 11 luglio 2002, causa T‑381/00, Wasmeier/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑677, punto 106); 5 novembre 2002, causa T‑205/01, Ronsse/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1065, punti 54 e 55), e 15 novembre 2005, causa T‑145/04, Righini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1547, punto 130)

6.      La sola circostanza che un funzionario sia promosso, vuoi in base all’art. 29 vuoi in base all’art. 45 dello Statuto, basta a giustificare che il numero di punti di merito e di priorità corrispondente alla soglia di promozione sia dedotto dal punteggio totale accumulato dal detto funzionario. Pertanto, i funzionari promossi si trovano tutti in una stessa situazione riguardo a tale deduzione di un certo punteggio accumulato, e ciò indipendentemente dal fondamento giuridico in base al quale è stata decisa la loro promozione. Di conseguenza, non può esservi discriminazione nel trattare allo stesso modo un funzionario promosso sulla base dell’art. 29 dello Statuto e un funzionario promosso sulla base dell’art. 45 dello Statuto.

(v. punto 88)

7.      In forza del diritto ad un processo in contraddittorio, ogni parte di una controversia dispone della possibilità di presentare gli argomenti di diritto o di fatto da essa ritenuti opportuni per sostenere le sue conclusioni, comprese eventuali eccezioni di irricevibilità. Orbene, per sostenere che l’esercizio di un diritto è abusivo, è necessario dimostrare che l’esercizio di tale diritto mira ad un fine estraneo all’obiettivo perseguito dal diritto stesso, in quanto, in particolare, l’esercizio del detto diritto riveli l’intento di nuocere.

(v. punto 96)