Language of document : ECLI:EU:T:2008:235

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

1° luglio 2008 (*)

«Aiuti di Stato – Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG – Decisione in cui si dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e si dispone il suo recupero – Servizio di interesse economico generale – Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto di pacchi a domicilio – Assenza di vantaggio»

Nella causa T‑266/02,

Deutsche Post AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.‑D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e J. Flett, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK), con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti F. Mitzkus, T. Wambach e R. Wojtek,

e da

UPS Europe NV/SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente dagli avv.ti T. Ottervanger e A. Bijleveld, successivamente dall’avv. Ottervanger,

intervenienti

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG (GU L 247, pag. 27),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. J. Azizi, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo tedesco

1        Occorre presentare le principali disposizioni delle cinque misure legislative o regolamentari tedesche relative al trasporto postale, adottate tra il 1989 ed il 1998, pertinenti nell’ambito della presente controversia.

2        In primo luogo, l’8 giugno 1989, è stato adottato il Postverfassungsgesetz (legge sull’organizzazione postale, BGBl. 1989 I, pag. 1026; in prosieguo: il «PostVerfG»). Ai sensi dell’art. 1, n. 2, del PostVerfG, l’amministrazione tedesca delle poste, la Deutsche Bundespost, è stata scissa in tre distinte entità giuridiche (Teilsondervermögen), vale a dire, la Deutsche Bundespost Postdienst (in prosieguo: la «DB‑Postdienst»), la Deutsche Bundespost Telekom (in prosieguo: la «DB-Telekom») e la Deutsche Bundespost Postbank. Conformemente all’art. 65, n. 2, del PostVerfG, dette entità erano tenute a mantenere i servizi precedentemente offerti dalla Deutsche Bundespost. In tal modo, mentre la DB-Telekom è subentrata alla Deutsche Bundespost nelle sue attività di telecomunicazioni, la DB-Postdienst ha ripreso le attività della Deutsche Bundespost nel settore dei servizi postali.

3        Inoltre, ai sensi dell’art. 37, n. 3, PostVerfG, si sarebbe dovuta operare una compensazione finanziaria tra le tre entità giuridiche sorte dalla scissione della Deutsche Bundespost, nell’ipotesi in cui una di esse non fosse stata in grado di coprire le proprie spese con entrate proprie. A ciò si aggiunge che, in forza dell’art. 63, n. 1, del PostVerfG, la Deutsche Bundespost continuava ad essere tenuta, malgrado la scissione, a corrispondere allo Stato, sino al 1995, rimborsi corrispondenti ad una percentuale dei suoi redditi d’impresa.

4        Infine, per quanto riguarda, più specificamente, l’obbligo di pubblico servizio che incombeva alla DB-Postdienst, l’art. 25, n. 2, del PostVerfG prevedeva, in sostanza, che il governo tedesco fosse abilitato a determinare per regolamento «le infrastrutture che le imprese [dovevano] fornire (prestazioni obbligatorie) nell’interesse pubblico particolare, segnatamente al fine di garantire il servizio pubblico» nonché a «fissare le strutture essenziali delle prestazioni obbligatorie e le regole sulla fissazione delle tariffe».

5        In secondo luogo, l’8 luglio 1989 è stato adottato il Gesetz über das Postwesen (legge sul settore postale) (BGBl. 1989 I, pag. 1449). Conformemente all’art. 2, n. 1, del Gesetz über das Postwesen, la DB‑Postdienst beneficiava di un monopolio nel settore del trasporto della posta.

6        In terzo luogo, il 12 gennaio 1994 è stata adottata la Postdienst-Pflichtleistungsverordnung (regolamento sulle prestazioni obbligatorie) (BGBl. 1994 I, pag. 86; in prosieguo: la «PPfLV»). Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della PPfLV, la DB-Postdienst doveva fornire le proprie «prestazioni obbligatorie» su tutto il territorio, conformemente al principio della tariffa unitaria sull’insieme del territorio nazionale. Per quanto riguarda, più specificamente, l’inoltro di pacchi, l’art. 2, n. 1, della PPfLV prevedeva che la DB-Postdienst dovesse garantire il ritiro, il trasporto e la consegna di pacchi di un peso massimo di 20 kg e conformi a talune dimensioni massime su tutto il territorio. Inoltre, l’art. 2, n. 2, punto 3, della PPfLV autorizzava la DB-Postdienst a fissare una tariffa inferiore alla tariffa unica nelle ipotesi in cui il cliente si occupava personalmente delle operazioni di smistamento pacchi ovvero depositava un quantitativo minimo di pacchi.

7        In quarto luogo, il 14 settembre 1994 veniva adottato il Postumwandlungsgesetz (legge sulla riorganizzazione della posta, BGBl. 1994 I, pag. 2339). In forza degli artt. 1 e 2 del Postumwandlungsgesetz, le tre entità giuridiche menzionate al precedente punto 2 sono state trasformate in società anonime, a far data dal 1° gennaio 1995, e le loro attività sono state riprese, rispettivamente, dalla Deutsche Post AG (in prosieguo: la «DPAG» o la «ricorrente»), dalla Deutsche Telekom AG e dalla Deutsche Postbank AG.

8        In quinto luogo, il 22 dicembre 1997 è stato adottato il Postgesetz (legge sulla posta, BGBl. 1997 I, pag. 3294), che prevedeva, al suo art. 4, n. 1, che l’inoltro dei pacchi il cui peso non superasse 20 kg costituisse un servizio universale.

 Fatti

9        Oltre al settore del trasporto della posta, in cui gode di un monopolio (in prosieguo: il «settore riservato»), la DPAG opera anche in altri due settori postali, vale a dire, da un canto, il trasporto di pacchi e, dall’altro, il trasporto dei periodici e dei giornali, entrambi aperti alla concorrenza (in prosieguo: i «settori aperti alla concorrenza»).

10      Nel settore del trasporto dei pacchi, la DPAG garantisce, da un canto, servizi di trasporto di pacchi depositati direttamente allo sportello e, d’altro canto, servizi di trasporto di maggiori quantitativi di pacchi che non vengono effettuati direttamente allo sportello (in prosieguo: il «settore dei pacchi a domicilio»).

11      Con riferimento al settore dei pacchi a domicilio, oggetto del presente procedimento, la DPAG garantisce due servizi fondamentali, vale a dire, da un canto, il trasporto a domicilio di pacchi tra clienti commerciali che smistano a monte o depositano un quantitativo minimo di pacchi (in prosieguo: il «segmento clienti commerciali») e, dall’altro, il trasporto di pacchi per conto di imprese di vendita per corrispondenza, che spediscono le merci ordinate via catalogo o via elettronica (in prosieguo: il «segmento della VPC»).

12      Il segmento clienti commerciali si distingue da quello della VPC, in particolare, in ragione delle operazioni logistiche di raccolta, di trattamento al centro di deposito e di consegna che richiedono e dei costi cui danno luogo.

13      Il 7 luglio 1994, l’impresa privata di distribuzione di pacchi UPS Europe NV/SA (in prosieguo: l’«UPS»), ha presentato alla Commissione una denuncia nei confronti della DB-Postdienst, sia in base all’art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE), sia in base all’art. 92 del Trattato CE (divenuto art. 87 CE). A tale denuncia ha fatto seguito un’altra, proposta dall’associazione degli operatori privati di servizi espresso e corriere, il Bundesverband Internationaler Express – und Kurierdienste eV (in prosieguo: il «BIEK»). In sostanza, l’UPS e il BIEK contestavano alla DB‑Postdienst, da una parte, di realizzare una politica di vendita sottocosto nel settore dei pacchi a domicilio, costitutiva di uno sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE e, dall’altra, di coprire le proprie perdite in tale settore mediante entrate provenienti dal settore riservato, ovvero risorse pubbliche che le sarebbero state concesse in violazione dell’art. 87 CE.

14      Con lettera del 17 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 23 ottobre 1999 (GU C 306, pag. 25), la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento»). Inoltre, la Commissione ha adottato, il 7 luglio 2000, una decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 82 CE.

15      Il 20 marzo 2001, la Commissione ha adottato la decisione 2001/354/CE, in un procedimento a norma dell’articolo 82 del trattato CE (Caso COMP/35.141 – Deutsche Post AG) (GU L 125, pag. 27). In tale decisione, la Commissione ha concluso, in sostanza, che la DPAG ha violato l’art. 82 CE in quanto ha abusato della propria posizione dominante nel solo segmento della VPC, in primo luogo, assoggettando, dal 1974 al 2000, la concessione di sconti di fedeltà ai propri clienti alla condizione che essi si impegnassero ad avvalersi dei suoi servizi per la totalità o la maggior parte del loro fabbisogno di pacchi o di cataloghi di un certo peso e, in secondo luogo, adottando, dal 1990 al 1995, una politica di vendita sottocosto, proponendo prezzi inferiori ai suoi costi incrementali. In considerazione della pratica degli sconti fedeltà, la Commissione ha inflitto alla DPAG, in sostanza, un’ammenda di EUR 24 milioni. Quanto alla pratica della vendita sottocosto, la Commissione non ha inflitto ammende alla DPAG, in quanto ha ritenuto, in sostanza, che il criterio al quale essa aveva fatto ricorso per acclarare l’esistenza di detta vendita sottocosto non era stato precedentemente utilizzato.

16      Il 19 giugno 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore della DPAG (GU L 247, pag. 27; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Nella decisione impugnata, si svolge un’argomentazione articolata in quattro fasi.

17      In un primo momento, la Commissione, al punto 2 della decisione impugnata, osserva che «[n]ella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ipotizzato che i pagamenti statali compensativi ricevuti da[lla] DB-Postdienst e, successivamente, da[lla] DPAG per la prestazione di servizi di interesse generale, superassero i costi aggiuntivi specifici netti che insorgono per [la] DB-Postdienst e [la] DPAG dalla fornitura di tali prestazioni» e che essa «ha comunicato l’avvio di un’indagine sulle presunte misure di aiuto», descritte ai punti 3‑7 della decisione impugnata. Tali misure sono, in primo luogo, il finanziamento dell’acquisto della Deutsche Postbank nel 1998, in secondo luogo, il finanziamento della Post-Unterstützungskasse (fondi di pensione per dipendenti della posta), in terzo luogo, l’eventuale concessione di garanzie pubbliche destinate a coprire gli impegni della Deutsche Bundespost, in quarto luogo, le circostanze della trasformazione della DB-Postdienst in una società anonima e, in quinto luogo, l’aiuto finanziario o amministrativo dello Stato a favore della ricorrente.

18      Dopo aver descritto, ai punti 12‑15 della decisione impugnata, la natura di ognuna delle prime quattro misure sopra menzionate, la Commissione indica, ai punti 16‑20 della detta decisione, relativi alla quinta misura, che la ricorrente l’ha informata di aver ricevuto, conformemente all’art. 37, n. 3, del PostVerfG, pagamenti compensatori effettuati dalla DB-Telekom al fine di compensare le proprie perdite subite dal 1990 al 1995 (in prosieguo: i «trasferimenti operati dalla DB-Telekom»). A tal riguardo, la Commissione rileva, in particolare, al punto 20 della decisione impugnata, che, come confermato dalla Repubblica federale di Germania nelle sue osservazioni complementari del 25 aprile 2000 e del 31 gennaio 2002, la DB-Telekom e/o [la Deutsche Telekom] hanno versato, complessivamente, 11 081 milioni di marchi tedeschi (DEM) alla DB-Postdienst e/o alla DPAG a titolo di compensazione tra il 1990 e il 1995, che le autorità tedesche non negano che tale compensazione finanziaria tra due imprese diverse possa attribuirsi allo Stato, atteso che era prescritta dall’art. 37, n. 3, del PostVerfG e che il governo tedesco fa valere, tuttavia, che i trasferimenti operati dalla DB-Telekom erano indispensabili per l’assolvimento di obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale (in prosieguo: il «SIEG») a condizioni economiche equilibrate.

19      Dopo aver esposto, ai punti 21‑39 della decisione impugnata, l’importo dei costi dell’infrastruttura imputabili ai servizi di ritiro e recapito a domicilio di pacchi, la Commissione indica, in particolare, ai punti 40‑45 della decisione impugnata, che la Repubblica federale di Germania le ha reso note informazioni concernenti, da una parte, l’importanza dei compiti di servizio di SIEG della DPAG nel settore di inoltro pacchi e, dall’altra, i costi aggiuntivi netti di SIEG connessi a quindici oneri pregressi che la ricorrente ha dovuto sostenere in quanto ex amministrazione pubblica. Infine, la Commissione fa riferimento, ai punti 46‑63 della decisione impugnata, alle osservazioni ricevute nel contesto della procedura amministrativa di terzi interessati, e in particolare del BIEK e dell’UPS, secondo cui, in sostanza, la DPAG registrerebbe perdite nel settore dei pacchi a domicilio che non sarebbero connesse con l’adempimento di un SIEG, ma che conseguirebbero ad una politica di vendita sottocosto che essa coprirebbe mediante risorse pubbliche.

20      In un secondo momento, la Commissione indica, ai punti 66‑69 e nella nota a piè di pagina n. 107 della decisione impugnata, che la Repubblica federale di Germania l’ha informata, su sua richiesta, che la DPAG aveva registrato, per il periodo dal 1990 al 1998, da una parte, utili nel settore riservato e, dall’altra, perdite nei settori aperti alla concorrenza, in modo da registrare un deficit totale, in tutti i settori di attività, di DEM 2 289 milioni durante tale periodo.

21      Al riguardo, la Commissione indica, infatti, al punto 68 della decisione impugnata, che, «[r]ispondendo alla richiesta di informazioni della Commissione del 10 marzo 2000 in merito agli eventuali ricavi d[ella] DPAG nel periodo 1990‑1998 nell’ambito dei [settori aperti alla concorrenza], il governo tedesco ha comunicato, con lettera del 24 marzo 2000 (pag. 10), che nel 1998 [la] DPAG ha conseguito ricavi per [riservato] (1) milioni di DEM con le attività esercitate in regime di concorrenza». Essa prosegue aggiungendo che, «[d’]altra parte le autorità tedesche hanno trasmesso dati dai quali emerge che, nel periodo dal 1990 fino al 1998 incluso, l’intero settore [del trasporto pacchi] avrebbe registrato un deficit di [riservato] milioni di DEM e quello dell’inoltro di stampati un deficit di [riservato] milioni di DEM». La Commissione ne trae la conclusione che «[i]l deficit complessivo di entrambi i settori sarebbe pertanto ammontato a [riservato] milioni di DEM» e che «[i] ricavi conseguiti nei settori in regime di concorrenza erano quindi insufficienti per compensare il deficit nel settore [del trasporto pacchi]».

22      Quindi, nella nota a piè di pagina n. 107 della decisione impugnata, la Commissione indica che, «[s]econdo i dati forniti dal[la Repubblica federale di Germania] nella sua lettera del 2 giugno 2000 (versione corretta del 12 gennaio 2000), il settore riservato ha registrato utili complessivi per [riservato] milioni di DEM tra il 1990 e il 1998», che «[d]urante il periodo in esame, prodotti per [riservato] milioni di DEM sono stati peraltro fatturati ne[i] settor[i] apert[i] alla concorrenza» e che ciò «implica necessariamente che una quota pari almeno a 2 289 milioni di DEM del deficit globale di [riservato] milioni di DEM non abbia potuto essere compensato né dagli utili del settore [riservato] né dalle entrate procurate dai [settori] aperti alla concorrenza».

23      In un terzo momento, la Commissione indica, al punto 72 della decisione impugnata, che, in considerazione delle perdite della DPAG per un importo complessivo di DEM [riservato] milioni nel solo settore del trasporto pacchi nel periodo dal 1990 al 1998, è necessario verificare se «tutti i costi aggiuntivi netti compensati dallo Stato sono in relazione diretta con il preciso compito che la legge affida a[lla] DPAG» e che, «[n]el caso in cui in ultima analisi il finanziamento statale consentisse [al settore del trasporto pacchi] di coprire anche i costi aggiuntivi netti che non sono in rapporto causale con l’assolvimento di obblighi di servizio pubblico, allora [la] DPAG verrebbe a godere di un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE]».

24      A tal riguardo, la Commissione rileva, anzitutto ai punti 75‑79 della decisione impugnata, che, a far data dal 1° febbraio 1994, la DPAG ha avuto la possibilità, ma non l’obbligo, ai sensi dell’art. 2, n. 2, punto 3, della PPfLV, di concedere nel settore dei pacchi a domicilio sconti ai clienti che conducevano a tariffe inferiori alla tariffa unica prevista dall’art. 1, n. 1, della PPfLV per settore del trasporto pacchi.

25      La Commissione indica quindi, al punto 88 della decisione impugnata, che, in considerazione dei costi della DPAG per il settore dei pacchi a domicilio e delle tariffe inferiori alla tariffa unica che essa offriva (punti 21‑39 e tabella di cui al punto 88 della decisione impugnata), i prodotti del settore dei pacchi a domicilio erano, dal 1994 al 1999, costantemente insufficienti per coprire i costi delle infrastrutture di quel solo servizio. Essa precisa che tale situazione di insufficiente copertura dei costi della DPAG è venuta meno nel 1999.

26      Infine, la Commissione rileva, ai punti 82‑86 della decisione impugnata, che non sussiste alcun nesso di causalità tra i detti costi aggiuntivi derivati da tale politica di vendita sottocosto e i compiti di SIEG della DPAG, per tre motivi. In primo luogo, a suo avviso, la DPAG non era tenuta in forza di alcun obbligo giuridico a proporre ai clienti servizi nel settore dei pacchi a domicilio a tariffe inferiori alla tariffa unica legale. In secondo luogo, essa ritiene che la politica tariffaria della DPAG, consistente nell’offrire tariffe inferiori alla tariffa unica, era imputabile esclusivamente all’impegno profuso dalla DPAG per mantenere o conquistare quote di mercato nel settore dei pacchi a domicilio assoggettato alla concorrenza. In terzo luogo, essa rileva che la prassi dei prezzi inferiori alla tariffa unica provoca dei costi aggiuntivi netti chiaramente identificabili, non attribuibili ai suoi obblighi di SIEG.

27      La Commissione rileva in tal senso, al punto 88 della decisione impugnata, che la ricorrente ha registrato, dal 1994 al 1999, costi aggiuntivi netti per un importo complessivo di DEM 1 118,7 milioni risultanti dalla sua politica di vendita sottocosto.

28      In un quarto momento, la Commissione ritiene, al punto 87 della decisione impugnata, che «nel medio periodo, una politica [di vendita sottocosto] è inconciliabile con l’interesse economico dell’impresa» e che «[n]essuna impresa privata soggetta alle regole del mercato manterrebbe a queste condizioni il [settore del] ritiro e recapito a domicilio di pacchi, in quanto la politica [perseguita in materia di vendita sottocosto] determina un accumularsi delle perdite annue e porta nel medio periodo, in assenza della relativa compensazione finanziaria, ad un indebitamento eccessivo». La Commissione ne trae la conseguenza, al punto 107 della decisione impugnata, che «[n]ella misura in cui riduce i costi di fornitura di servizi in regime di concorrenza [nel settore del] ritiro e recapito a domicilio di pacchi, la compensazione statale dei costi aggiuntivi netti dovuti ad una politica di [vendita sottocosto] costituisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE]», che «[l]’apporto di risorse statali a compensazione di una parte dell’insufficiente copertura dei costi in un settore in regime di concorrenza costituisce un vantaggio sostanziale per [la] DPAG» e che «[q]uesto vantaggio – e l’aiuto incompatibile con il mercato comune – ammonta a 1 118,7 milioni di DEM».

29      Il dispositivo della decisione impugnata è del seguente tenore:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la [Repubblica federale di] Germania ha dato esecuzione in favore [della DPAG] per l’importo di 572 milioni di EUR (1 118,7 milioni di DEM) è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La [Repubblica federale di] Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal[la DPAG] l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

30      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

31      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale in date 17 e 19 dicembre 2002, rispettivamente, il BIEK e l’UPS hanno chiesto di intervenire a sostegno della Commissione.

32      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 9 maggio 2003, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire a sostegno della ricorrente.

33      Con lettere inviate alla cancelleria del Tribunale in date 11 marzo, 14 aprile e 26 settembre 2003, nonché 26 febbraio 2004, la ricorrente ha chiesto che alcuni elementi degli atti del procedimento non fossero comunicati al BIEK e all’UPS, ai sensi dell’art. 116, n. 2, seconda frase, del regolamento di procedura del Tribunale.

34      Con ordinanza 2 giugno 2003, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha accolto le istanze di intervento del BIEK e dell’UPS, riservandosi la decisione sulla fondatezza della domanda di trattamento riservato.

35      Con ordinanza 5 giugno 2003, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha accolto la domanda di intervento della Repubblica federale di Germania. Atteso che tale domanda di intervento è stata presentata a seguito della scadenza del termine di sei settimane di cui all’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, i diritti della Repubblica federale di Germania sono quelli previsti dall’art. 116, n. 6, del regolamento stesso.

36      Con separati atti, depositati presso la cancelleria del Tribunale in date 25 giugno e 17 novembre 2003, nonché il 23 aprile 2004, il BIEK ha espresso obiezioni riguardo al trattamento riservato di alcuni elementi degli atti del procedimento che erano stati loro comunicati.

37       Con separati atti, depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2003 e il 23 aprile 2004, l’UPS ha espresso obiezioni riguardo al trattamento riservato di alcuni elementi degli atti del procedimento che le erano stati comunicati.

38      Con lettera inviata al Tribunale in data 5 gennaio 2004, la ricorrente ha sottoposto le proprie osservazioni in ordine alle obiezioni relative al trattamento riservato di alcuni elementi degli atti del procedimento sollevati dalle parti intervenienti, il BIEK e l’UPS.

39      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione ampliata, alla quale la presente causa è stata di conseguenza attribuita.

40      Con ordinanza 13 gennaio 2005, il Presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha accolto la domanda di trattamento riservato di taluni dati numerici e di taluni documenti nei confronti del BIEK e dell’UPS ed ha respinto la domanda di trattamento riservato quanto al resto.

41      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, con lettere 15 marzo 2007, ha invitato la ricorrente, la Commissione e la Repubblica federale di Germania a depositare taluni documenti ed a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno risposto a tali quesiti entro il termine impartito.

42      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale in date 13 aprile e 3 maggio 2007, la ricorrente ha chiesto che alcuni dati numerici e taluni documenti forniti dalla stessa, dalla Commissione e dalla Repubblica federale di Germania nel contesto delle misure di organizzazione non venissero resi noti al BIEK e all’UPS, in forza dell’art. 116, n. 2, secondo periodo, del regolamento di procedura.

43      Con lettera del 24 maggio 2007, il BIEK ha mosso obiezioni entro i termini impartiti quanto alla domanda di trattamento riservato della ricorrente relativa alla risposta della Commissione e a quella della Repubblica federale di Germania.

44      Con ordinanza 11 giugno 2007, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha accolto la domanda di trattamento riservato di taluni dati numerici e di taluni documenti nei confronti del BIEK e dell’UPS e ha respinto la domanda di trattamento riservato quanto al resto.

45      Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 13 giugno 2007.

46      La trattazione orale è stata chiusa al termine dell’udienza del 13 giugno 2007. A seguito dell’impedimento di un membro della Sezione a partecipare alla deliberazione, il giudice di nomina più recente, ai sensi dell’art. 6 del regolamento di procedura, si è astenuto dal partecipare alla medesima e le deliberazioni del Tribunale sono state proseguite dai tre giudici firmatari della presente sentenza, in conformità dell’art. 32 del regolamento di procedura.

47      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

48      La Commissione conclude che Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

49      Il BIEK e l’UPS concludono che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto infondato.

 In diritto

 Sui motivi di annullamento

50      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi, che possono essere trattati congiuntamente.

51      Nel contesto del primo gruppo di motivi, la ricorrente contesta alla Commissione, in sostanza, di aver violato l’art. 87, n. 1, CE e l’art. 86, n. 2, CE in quanto essa non ha dimostrato che la DPAG aveva goduto di un vantaggio. In primo luogo, la ricorrente fa valere che tre delle risorse pubbliche menzionate nella decisione impugnata non le hanno procurato alcun vantaggio. In secondo luogo, essa asserisce che la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di esaminare se l’importo totale dei trasferimenti operati dalla DB-Telekom superava l’importo totale dei costi aggiuntivi netti connessi con l’adempimento dei suoi compiti di SIEG. In terzo luogo, essa asserisce che la Commissione ha erroneamente ritenuto che i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom le avessero conferito un vantaggio che le consentisse di coprire gli asseriti costi aggiuntivi connessi con la sua politica di vendita sottocosto.

52      Nell’ambito del secondo gruppo di motivi, alla Commissione si censura di essere incorsa in diversi errori manifesti di valutazione. In primo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver fatto uso di un metodo di calcolo errato dei suoi costi imputabili al settore dei pacchi a domicilio e di aver in tal modo erroneamente concluso che essa aveva perseguito una politica di vendita sottocosto. In secondo luogo, essa deduce che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la sua politica tariffaria nel settore dei pacchi a domicilio, consistente nell’offrire prezzi inferiori alla tariffa unica prevista dalla legge, sarebbe all’origine delle perdite che essa ha registrato nel settore del trasporto di pacchi e che tale pratica non sarebbe connessa con lo svolgimento di un SIEG. In terzo luogo, essa contesta alla Commissione di aver erroneamente ritenuto che essa non disponeva di risorse proprie tali da consentirle di finanziare la sua asserita politica di vendita sottocosto.

53      Nel contesto del terzo gruppo di motivi, essa contesta alla Commissione, in primo luogo, di aver inteso erroneamente la nozione di imputabilità delle risorse allo Stato, in secondo luogo, di aver violato il suo obbligo di motivazione non precisando mediante quali risorse pubbliche essa avrebbe goduto di un vantaggio, in terzo luogo, di aver ecceduto i propri poteri nell’esaminare l’efficacia del suo servizio di trasporto nel settore dei pacchi a domicilio, in quarto luogo, di non aver rispettato il principio dell’investitore privato e, in quinto luogo, di aver violato il suo diritto di essere ascoltata.

 Sul primo gruppo di motivi di annullamento, relativo al vantaggio conseguito dalla DPAG

 Argomenti delle parti

54      In primo luogo, la ricorrente fa valere, nel ricorso, che le risorse di bilancio utilizzate per finanziare la Post‑Unterstützungskasse, le garanzie prestate dalla Deutsche Bundespost e le misure di trasformazione della DB-Postdienst in una società anonima, menzionate nella decisione impugnata, non le hanno conferito alcun vantaggio. Al riguardo, la ricorrente indica, nella replica e in risposta ai quesiti del Tribunale all’udienza, di aver preso atto dell’affermazione della Commissione secondo cui quest’ultima ha ritenuto, nel contesto della decisione impugnata, che solo i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom le avessero conferito un vantaggio.

55      In secondo luogo, quanto ai trasferimenti operati dalla DB-Telekom, anzitutto, la ricorrente deduce che, non calcolando l’importo dei costi aggiuntivi netti della DPAG connessi con lo svolgimento di un compito di SIEG, la Commissione ha violato l’art. 87, n. 1, CE e l’art. 86, n. 2, CE e la giurisprudenza, quale risulta dalla sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C‑53/00, Ferring (Racc. pag. I‑9067, punto 33), nonché dalle sentenze del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T‑106/95, FFSA e a./Commissione (Racc. pag. II‑229, punto 101), 27 gennaio 1998, causa T‑67/94, Ladbroke Racing/Commissione (Racc. pag. II‑1, punto 52), e 10 maggio 2000, causa T‑46/97, SIC/Commissione (Racc. pag. II‑2125, punto 84), in forza delle quali la Commissione può correttamente concludere nel senso della sussistenza di un aiuto di Stato solo a condizione di aver preliminarmente rilevato che l’importo delle risorse pubbliche versate ad un’impresa incaricata dell’adempimento di un SIEG eccede l’importo dei costi aggiuntivi netti connessi con l’adempimento di tale SIEG. A tal riguardo, la ricorrente, alla quale si unisce la Repubblica federale di Germania, sostiene che, se la Commissione avesse compiuto, nella specie, un’analisi siffatta, avrebbe rilevato che, come risultava dall’informazione fornita alla Commissione a seguito della sua domanda, l’importo totale dei costi aggiuntivi netti connessi con lo svolgimento del suo compito di SIEG eccedeva ampiamente l’importo delle risorse pubbliche che la DPAG aveva ricevuto.

56      Anzitutto, la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, nel contesto dell’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE e dell’art. 86, n. 2, CE, quest’ultima non dispone di alcun margine di discrezionalità per accertare la sussistenza di un aiuto di Stato, a differenza dell’ampio potere discrezionale di cui essa dispone nel contesto dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE relativo alla valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune.

57      Inoltre, la ricorrente sostiene che il BIEK e l’UPS erroneamente deducono che i requisiti posti dalle sentenze della Corte Ferring, citata supra, al punto 55, e 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I‑7747; in prosieguo: la «sentenza Altmark») non sarebbero soddisfatti nel caso di specie, mentre i trasferimenti operati dalla DB-Telekom non le hanno conferito alcun vantaggio, in quanto essa, già prima del 1995, aveva integralmente restituito allo Stato tali somme, versando retrocessioni di un importo di DEM 11 481 milioni, di cui la Deutsche Bundespost era debitrice nei confronti dello Stato in forza dell’art. 63, n. 1, del PostVerfG (in prosieguo: le «retrocessioni»).

58      In secondo luogo, la ricorrente rileva che, da una parte, non identificando, nella decisione impugnata, l’importo dei costi aggiuntivi netti connessi con lo svolgimento del suo compito di SIEG, che le aveva tuttavia comunicato, e, d’altra parte, non procedendo al calcolo che avrebbe consentito di verificare se l’importo complessivo dei trasferimenti operati dalla DB-Telekom eccedeva o meno l’importo totale di detti costi aggiuntivi, la Commissione non ha dato modo al Tribunale di controllare la legittimità della decisione impugnata. A tal riguardo, la ricorrente fa valere che la Commissione non apporta alcun valido chiarimento che giustifichi il fatto che essa non ha potuto rilevare l’esistenza dei costi aggiuntivi netti connessi con lo svolgimento del suo compito di SIEG, mentre disponeva di tutte le informazioni necessarie al riguardo, che le erano state fornite dalla Repubblica federale di Germania.

59      In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di certezza del diritto, atteso che, non procedendo al calcolo volto ad accertare se l’importo delle risorse pubbliche che le sono state concesse eccedeva l’importo dei suoi costi aggiuntivi netti connessi con lo svolgimento del suo compito di SIEG, la Commissione si è discostata dalla propria prassi decisionale.

60      In terzo luogo, la ricorrente, alla quale si unisce la Repubblica federale di Germania, fa valere che, anche a voler ritenere che i trasferimenti operati dalla DB-Telekom le avessero attribuito un vantaggio, la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che detti trasferimenti le avessero necessariamente consentito di coprire gli asseriti costi aggiuntivi causati dalla sua politica di vendita sottocosto dal 1995 al 1999. Al riguardo, essa fa valere che, atteso che i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom sono serviti esclusivamente a compensare le sue perdite subite tra il 1990 e il 1995 è «matematicamente» impossibile che essa abbia potuto compensare i suoi asseriti costi aggiuntivi netti causati dalla sua politica di vendita sottocosto dal 1994 al 1999 mediante detti trasferimenti.

61      In primo luogo, la Commissione replica che, in quanto ha ritenuto, nel contesto della decisione impugnata, che fossero pertinenti solo i trasferimenti operati dalla DB-Telekom, l’argomento della ricorrente secondo cui le altre risorse pubbliche menzionate nella decisione impugnata non le avessero conferito alcun vantaggio risulta incomprensibile.

62      In secondo luogo, la Commissione fa valere, in sostanza, che non era tenuta a procedere al calcolo inteso a determinare se l’importo dei trasferimenti operati dalla DB‑Telekom eccedesse o meno l’importo di tutti i suoi costi aggiuntivi connessi con lo svolgimento del compito di SIEG della DPAG. In primo luogo, essa ritiene che, se è pur vero che tale calcolo è adeguato per determinare se un’impresa incaricata di un SIEG abbia beneficiato di una sovracompensazione, da una parte, sarebbe stato inadeguato nel caso di specie, in considerazione delle censure relative alla distorsione della concorrenza che il BIEK e l’UPS avevano depositato e dei sospetti che essa poteva nutrire, sulla base di dette censure, che la DPAG potesse sopravvalutare i costi aggiuntivi netti connessi con lo svolgimento del suo compito di SIEG. D’altra parte, essa ritiene che tale calcolo non le avrebbe consentito di determinare né se sussistesse un nesso causale tra lo svolgimento di un SIEG e i costi aggiuntivi netti generati dalla politica di vendita sottocosto della DPAG, né se lo Stato avesse esonerato la ricorrente dall’onere di detti costi aggiuntivi, causando in tal modo una distorsione della concorrenza.

63      Al riguardo, la Commissione fa rilevare che risultava pertinente nel contesto della decisione impugnata unicamente la questione se la ricorrente avesse coperto i costi aggiuntivi generati dalla sua politica di vendita sottocosto nel settore specifico dei pacchi a domicilio mediante risorse proprie ovvero se avesse dovuto ricorrere a risorse pubbliche. Orbene, secondo la Commissione, atteso che la ricorrente non ha contestato di aver compensato tutti i deficit registrati nel settore del trasporto di pacchi tra il 1994 e il 1998 mediante risorse pubbliche e che la Commissione ha accertato che la ricorrente non disponeva di risorse proprie sufficienti a coprire i suoi costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto, risulta acclarato che i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom sono serviti a compensare detti costi aggiuntivi netti che la DPAG ha registrato dal 1994 al 1999 e che non presentano alcun nesso con lo svolgimento di un SIEG.

64      Secondo, la Commissione fa valere che, come nel contesto dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE e dell’art. 86, n. 2, CE, essa dispone, nel contesto dell’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, di un ampio potere discrezionale per rilevare l’esistenza di un aiuto di Stato quando si trovi in presenza di situazioni economiche complesse. Ciò premesso, al giudice comunitario spetterebbe solo verificare se la decisione impugnata sia viziata da uno dei motivi di annullamento di cui all’art. 230 CE, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell’autore della decisione. Orbene, nella specie, la ricorrente si limiterebbe ad affermare che sussiste un altro metodo per valutare i fatti, senza tuttavia apportare la prova che la Commissione ha ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale.

65      Terzo, la Commissione, alla quale si uniscono il BIEK e l’UPS, fa osservare che il calcolo volto ad accertare se l’importo complessivo delle risorse pubbliche ecceda l’importo complessivo dei costi aggiuntivi netti connessi con lo svolgimento di un SIEG presuppone, in particolare, un uso delle risorse di Stato conforme alla loro destinazione. Orbene, nessuna delle condizioni poste dalla Corte nelle sue sentenze Ferring, citata supra, al punto 55, e Altmark, citata supra, al punto 57, sarebbe soddisfatta nella specie. A ciò si aggiunge che dalla sentenza FFSA e a./Commissione, citata supra, al punto 55 (punti 185‑189), emergerebbe che il Tribunale ha considerato che tale calcolo non era obbligatorio, ma che era, eventualmente, sufficiente.

66      Quarto, la Commissione ritiene, in risposta all’argomento della ricorrente secondo cui essa si sarebbe discostata dalla sua prassi decisionale, che il metodo dalla stessa adoperato è conforme alla sua comunicazione 2001/C 320/04, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU 2001, C 320, pag. 5, punto 58) e al punto 80 del suo «non paper» del 12 novembre 2002, relativo ai servizi di interesse economico generale ed agli aiuti di Stato, in virtù dei quali si è riservata la possibilità di esaminare il nesso di causalità tra lo svolgimento di un SIEG e talune distorsioni della concorrenza, dato che la politica tariffaria di un prestatario che gode di risorse pubbliche su di un mercato aperto alla concorrenza rischiava di falsare la concorrenza.

67      In terzo luogo, la Commissione contesta l’argomento della ricorrente secondo cui essa non avrebbe accertato che i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom erano sufficienti, in considerazione delle sue perdite subite dal 1990 al 1995, per finanziare la sua politica di vendita sottocosto dal 1994 al 1999. La Commissione, infatti, cui si uniscono il BIEK e l’UPS, fa valere che, oltre al fatto che è impossibile, da un punto di vista contabile, determinare con quali risorse è stata coperta una spesa, le retrocessioni che la ricorrente ha dovuto versare non costituivano costi aggiuntivi netti di SIEG. Essa ritiene parimenti che, in quanto la ricorrente non ha fornito la prova che essa aveva coperto gli asseriti costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto mediante risorse proprie, poteva legittimamente presumere che detti costi aggiuntivi fossero stati coperti mediante risorse pubbliche.

 Giudizio del Tribunale

68      A termini dell’art. 87, n. 1, CE, «[s]alvo deroghe contemplate dal (...) trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

69      Inoltre, a termini dell’art. 86, n. 2, CE, le imprese incaricate della gestione di SIEG sono sottoposte alle norme del Trattato, e in particolare alle norme sulla concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

70      Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di aiuto di Stato richiede che sussistano tutti i presupposti previsti dall’art. 87, n. 1, CE. L’art. 87, n. 1, CE enuncia le seguenti condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza Altmark, citata supra al punto 57, punti 74 e 75, e la giurisprudenza ivi richiamata).

71      Quanto alla terza delle condizioni menzionate al punto precedente, dalla giurisprudenza emerge che la nozione di aiuto è una nozione obiettiva, funzione soltanto della questione se una misura statale conferisca o meno un vantaggio ad una o a talune imprese (sentenza Ladbroke Racing/Commissione, citata supra al punto 55, punto 52).

72      A questo proposito, occorre rilevare che la Corte ha dichiarato che, nei limiti in cui un intervento statale dev’essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (sentenze della Corte Altmark, citata supra al punto 57, punto 87, e 27 novembre 2003, cause riunite da C‑34/01 a C‑38/01, Enirisorse, Racc. pag. I‑14243, punto 31).

73      Affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti (sentenze Altmark, citata supra al punto 57, punto 88, e Enirisorse, citata supra al punto 72, punto 31). In primo luogo, l’impresa beneficiaria dev’essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti preliminarmente in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento dei detti obblighi (sentenza Altmark, citata al precedente punto 57, punti 89‑93).

74      Ne consegue che, quando siano state concesse risorse di Stato in compensazione di costi aggiuntivi connessi con lo svolgimento di un SIEG alle condizioni previste ai precedenti punti 72 e 73, la Commissione non può, senza privare l’art. 86, n. 2, CE, di qualsivoglia effetto utile, qualificare quale aiuto di Stato, del tutto o in parte, le risorse pubbliche concesse, se l’importo complessivo di tali risorse resti inferiore ai costi aggiuntivi generati dallo svolgimento del suddetto compito di SIEG (v., in tal senso, sentenza FFSA e a./Commissione, citata supra al punto 55, punto 188).

75      Infine, secondo giurisprudenza costante, la Commissione è abilitata ad adottare una decisione sul fondamento delle informazioni disponibili quando essa è confrontata a uno Stato membro che non adempie al suo dovere di collaborazione e che si astiene dal fornirle le informazioni da essa richieste per esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑307, punto 22, e 13 aprile 1994, cause riunite C‑324/90 e C‑342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Racc. pag. I‑1173, punto 26). Tuttavia, prima di adottare una tale decisione, la Commissione deve rispettare taluni requisiti procedurali. In particolare, essa deve ingiungere allo Stato membro di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Solo nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le informazioni richieste, nonostante l’ingiunzione della Commissione, quest’ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone (sentenza Francia/Commissione, citata supra, punti 19 e 22). Tali requisiti sono stati ripresi ed attuati all’art. 5, n. 2, all’art. 10, n. 3, e all’art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1) (sentenza del Tribunale 19 ottobre 2005, causa T‑318/00, Freistaat Thüringen/Commissione, Racc. pag. II‑4179, punto 73).

76      In primo luogo, occorre rilevare che la censura sollevata dalla ricorrente nel ricorso, secondo cui la Commissione ha erroneamente ritenuto che le misure pubbliche diverse dai trasferimenti operati dalla DB‑Telekom le avessero conferito un vantaggio, è inconferente, atteso che la Commissione riconosce espressamente, nel controricorso, di essersi limitata a prendere in considerazione i trasferimenti operati dalla DB-Telekom per concludere che la DPAG aveva goduto di un vantaggio mediante risorse pubbliche.

77      Pertanto, tale censura deve essere respinta.

78      In secondo luogo, quanto alla censura della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato di aver goduto di un vantaggio mediante i trasferimenti operati dalla DB-Telekom, in considerazione dei suoi costi aggiuntivi netti connessi con lo svolgimento di un SIEG, occorre rilevare, in limine, e come risulta dalla descrizione della decisione impugnata, di cui ai precedenti punti 16‑29, che la conclusione della Commissione secondo cui la DPAG ha goduto di un vantaggio si fonda sui seguenti rilievi. Primo, la Commissione ha rilevato che la ricorrente aveva ricevuto trasferimenti operati dalla DB-Telekom per un importo di DEM 11 081 milioni dal 1990 al 1995, trasferimenti che la Commissione ha considerato come le uniche risorse pubbliche pertinenti ai fini della decisione impugnata. Secondo, la Commissione ha indicato, da un canto, che la ricorrente aveva registrato costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto condotta dal 1994 al 1999 di un importo di DEM 1 118,7 milioni e, d’altro canto, che detti costi aggiuntivi netti non erano connessi con lo svolgimento di un SIEG. Terzo, la Commissione ha rilevato che la ricorrente non aveva potuto coprire i detti costi aggiuntivi netti di un importo di DEM 1 118,7 milioni mediante le sue risorse proprie, avendo registrato un deficit totale, in tutti i settori di attività, dal 1990 al 1998, di un importo complessivo di DEM 2 289 milioni. La Commissione ha pertanto concluso, alla luce dei tre precedenti rilievi, che i costi aggiuntivi netti generati dalla politica di vendita sottocosto della DPAG per il periodo dal 1994 al 1999 erano stati necessariamente compensati mediante i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom durante il periodo dal 1990 al 1995, sicché essa aveva beneficiato di un aiuto di Stato di un importo di DEM 1 118,7 milioni. Al riguardo, occorre rilevare che, nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale in sede di udienza, la Commissione ha indicato, in sostanza, di aver ritenuto che, poiché la ricorrente non aveva fornito la prova di aver coperto i suoi asseriti costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto mediante risorse diverse dai trasferimenti operati dalla DB‑Telekom, essa poteva legittimamente presumere che la DPAG avesse beneficiato di un aiuto di Stato a concorrenza di DEM 1 118,7 milioni.

79      Occorre pertanto esaminare se, procedendo come ha fatto nella decisione impugnata, la Commissione abbia dimostrato in modo sufficientemente valido in diritto che la ricorrente aveva goduto di un vantaggio mediante i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom.

80      Al riguardo, in primo luogo, occorre osservare che, malgrado le informazioni che la Repubblica federale di Germania ha fornito alla Commissione e che l’hanno indotta a rilevare, al punto 41 della decisione impugnata, che la Repubblica federale di Germania sosteneva che il segmento clienti commerciali non era escluso dal servizio universale, la Commissione non si è pronunciata, nella decisione impugnata, sulla questione se il settore dei pacchi a domicilio costituisse un SIEG. Infatti, a tal riguardo, è giocoforza rilevare che, come emerge dal precedente punto 26, la Commissione si è limitata a constatare, nella decisione impugnata, che la politica tariffaria della DPAG, consistente nell’offrire tariffe inferiori alla tariffa unica, comportava costi aggiuntivi netti non connessi con lo svolgimento di un SIEG.

81      Inoltre, occorre osservare che la Commissione ha ritenuto, da una parte, al punto 74 della decisione impugnata, che «[n]on sussist[eva] (…) alcun rapporto causale tra questi costi aggiuntivi netti [connessi con la politica di vendita sottocosto] e gli obblighi di servizio pubblico d[ella] DPAG» e, d’altra parte, al punto 73 della decisione impugnata, che «[e]siste[va] (...) un importo minimo dei costi aggiuntivi netti [della] DPAG che non [erano] in alcun rapporto con l’assolvimento degli obblighi di [SIEG]».

82      Occorre pertanto osservare che, come la Commissione ha peraltro confermato nei suoi scritti, da una parte, essa non ha rilevato nella decisione impugnata che le informazioni che le aveva fornito la Repubblica federale di Germania, secondo cui il settore dei pacchi a domicilio costituiva un SIEG, erano prive di fondamento e, d’altra parte, essa ha riconosciuto, quantomeno implicitamente, che la DPAG aveva parimenti registrato, a parte i costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto, costi aggiuntivi netti connessi, invece, allo svolgimento di un SIEG (in prosieguo: i «costi aggiuntivi netti non contestati»).

83      In secondo luogo, occorre rilevare che la Commissione indica, da un canto, al punto 43 della decisione impugnata, che la Repubblica federale di Germania l’ha informata di aver dovuto sostenere «quindici oneri pregressi», che costituiscono costi aggiuntivi netti di SIEG e, d’altro canto, nella nota a piè di pagina n. 94 della decisione impugnata, che «[p]er “oneri pregressi” il governo tedesco, nella sua lettera del 16 settembre 1999 (pag. 18) intende i costi particolari d[ella] DPAG rispetto ai costi normali di un’impresa privata in normali condizioni di mercato», ove si precisa che, «[s]econdo le autorità tedesche, proprio questi oneri particolari determinano il deficit nel settore spedizione pacchi di cui alla decisione di avvio del procedimento». Al punto 43 della decisione impugnata, la Commissione elenca i quindici oneri pregressi a cui la Repubblica federale di Germania fa riferimento. Al riguardo, la Commissione rileva, in particolare, al punto 45 della decisione impugnata, che, «[s]econdo le autorità tedesche, infine, anche se la Commissione ritenesse che non tutti i servizi di [trasporto pacchi] attualmente prestati attraverso questa infrastruttura [fossero] da considerarsi come forniti nell’interesse generale, gli oneri pregressi devono tuttavia essere considerati “costi di investimento non recuperabili” sostenuti per la prestazione di servizi che al momento della progettazione dell’attuale infrastruttura, nel 1990, venivano chiaramente forniti nell’interesse generale [allegato 1 alla lettera del governo federale del 21 giugno 2000]».

84      Orbene, al riguardo, occorre rilevare che, come emerge dai punti 41‑52 della decisione di avvio del procedimento, la Repubblica federale di Germania ha fornito alla Commissione, su sua richiesta, un elenco preciso dei suoi quindici oneri pregressi a proposito dei quali, da una parte, ha fornito le ragioni per cui, a suo avviso, detti oneri costituivano costi aggiuntivi netti connessi allo svolgimento di un SIEG ed una valutazione dell’importo che ognuno di tali oneri aveva comportato dal 1990 al 1996 e, d’altra parte, essa ha indicato che l’importo totale di tali oneri pregressi, che sarebbero connessi con lo svolgimento di un SIEG, sarebbe pari a DEM 20 426 milioni, vale a dire un importo nettamente superiore a quello di DEM 11 081 milioni, corrispondente ai trasferimenti operati dalla DB‑Telekom. A tal riguardo, è giocoforza rilevare che la Commissione ha indicato, al punto 72 della decisione di avvio del procedimento, che, se è pur vero che essa «a[veva] dubbi quanto al fatto che tutti gli elementi di costi evocati in tale contesto [potevano] realmente essere considerati come relativi a tale tipo di [SIEG]», essa riteneva tuttavia che «alcuni elementi (come, ad esempio, le consegne il sabato), [potevano], qualora [fossero] definiti ed imputati adeguatamente, in linea di principio, costituire dei SIEG».

85      In terzo luogo, occorre rilevare che, da un canto, non svolgendo un esame e non pronunciandosi, nella decisione impugnata, in ordine alle informazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania, secondo le quali i costi aggiuntivi netti non contestati erano connessi con lo svolgimento di un compito di SIEG e, d’altro canto, non effettuando il calcolo che consente di determinare se l’importo di detti costi aggiuntivi eccedeva l’importo dei trasferimenti operati dalla DB‑Telekom, la Commissione si è astenuta dal verificare se l’importo complessivo dei trasferimenti operati dalla DB-Telekom fosse inferiore all’importo complessivo dei suoi costi aggiuntivi netti di SIEG, sicché detti trasferimenti non avrebbero conferito alcun vantaggio alla ricorrente.

86      Al riguardo, occorre osservare che la Commissione non rileva né dimostra, nella decisione impugnata, che la Repubblica federale di Germania o la ricorrente non le avevano fornito le informazioni necessarie per assicurarsi che l’importo dei trasferimenti operati dalla DB‑Telekom non eccedesse i costi aggiuntivi netti non contestati, né che essa non aveva avuto altra possibilità, in considerazione delle informazioni di cui disponeva, se non presumere che l’importo dei trasferimenti operati dalla DB-Telekom eccedeva l’importo di tali costi aggiuntivi non contestati, sicché i trasferimenti operati da quest’ultima avevano conferito un vantaggio alla ricorrente.

87      Inoltre, occorre parimenti rilevare che la Commissione non ha dedotto, né nelle memorie, né all’udienza, alcuna ragione obiettiva tale da giustificare che si trovava nell’impossibilità, in considerazione delle informazioni che la Repubblica federale di Germania le aveva fornito, di procedere a tale esame. Infatti, al riguardo, occorre necessariamente osservare che la Commissione si limita a esporre, in sostanza, che l’elevata misura dei costi eccezionali dedotti dalla ricorrente rendeva difficile tale analisi, ma non che la Repubblica federale di Germania non le aveva fornito l’informazione necessaria al riguardo, sicché essa non era stata in grado di procedere a tale analisi.

88      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che, astenendosi dal verificare se l’importo dei trasferimenti operati dalla DB‑Telekom eccedeva l’importo dei costi aggiuntivi netti non contestati dalla DPAG, la Commissione non ha dimostrato in modo sufficientemente valido in diritto che i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom le avevano conferito un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

89      Tale conclusione non può essere confutata dagli argomenti svolti dalla Commissione intesi, in sostanza, a far valere, da una parte, che essa non era tenuta a dimostrare che l’importo dei costi aggiuntivi netti non contestati non eccedeva l’importo dei trasferimenti operati dalla DB-Telekom e, dall’altra, che, per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato nel caso di specie, il metodo al quale essa aveva fatto ricorso era più idoneo di quello consistente nel verificare se la DPAG avesse ricevuto un sovracompenso.

90      In primo luogo, quanto all’argomento della Commissione secondo cui essa dispone di un ampio margine di discrezionalità nella scelta del metodo più adeguato per acclarare l’esistenza di un aiuto di Stato, occorre ricordare che la qualificazione di una misura come aiuto di Stato, che, secondo il Trattato, compete sia alla Commissione che al giudice nazionale, non può in via di principio giustificare, in mancanza di circostanze particolari dovute segnatamente alla natura complessa dell’intervento statale di cui trattasi, il riconoscimento di un ampio potere discrezionale alla Commissione. Infatti, la valutazione della pertinenza delle cause o degli obiettivi degli interventi statali rientra unicamente nell’esame dell’eventuale compatibilità di tali misure con il mercato comune, come previsto dall’art. 87, n. 3, CE (sentenza Ladbroke Racing/Commissione, citata supra al punto 55, punto 52).

91      Tuttavia, a tal riguardo occorre parimenti rilevare che, se è pur vero che il Tribunale ha riconosciuto alla Commissione un certo margine discrezionale in merito all’adozione del metodo più adeguato ad accertare l’assenza di sovvenzioni incrociate a vantaggio delle attività concorrenziali (sentenza FFSA e a./Commissione, citata supra al punto 55, punto 187), ciò non toglie che la Commissione non può, conformemente alla sentenza Altmark, citata supra al punto 57 (punto 87), qualificare come aiuto di Stato risorse statali concesse a compensazione di costi aggiuntivi connessi con lo svolgimento di un SIEG. Orbene, nella specie, non esaminando se l’importo complessivo dei trasferimenti operati dalla DB-Telekom eccedeva l’importo complessivo dei costi aggiuntivi non contestati, la Commissione non poteva presumere, come emerge dall’analisi della decisione impugnata, al precedente punto 78, che tali trasferimenti avevano conferito alla ricorrente un vantaggio, mentre la Repubblica federale di Germania le aveva fornito informazioni, rendendo plausibile che l’importo complessivo di detti trasferimenti non eccedeva l’importo complessivo dei costi aggiuntivi netti non contestati.

92       Inoltre, quanto all’argomento della Commissione secondo cui essa era tenuta ad esaminare esclusivamente se le censure del BIEK e dell’UPS, secondo cui la DPAG avrebbe finanziato una politica di vendita sottocosto mediante risorse pubbliche, erano fondate, al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la Commissione è tenuta, per applicare correttamente le norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, a procedere a un esame diligente ed imparziale della denuncia, il che può rendere necessario che essa proceda all’esame di elementi che non siano stati espressamente menzionati dal denunciante (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 62). A ciò si aggiunge che la Commissione è tenuta a verificare l’esistenza di un reale vantaggio per il destinatario dell’aiuto. Così, nel caso di specie, se è pur vero che la Commissione era tenuta a procedere ad un esame diligente e imparziale delle censure depositate dal BIEK e dall’UPS, ciò non implica affatto, tuttavia, da una parte, che essa poteva ignorare le informazioni che la Repubblica federale di Germania le aveva fornito al fine di dimostrare che la ricorrente non aveva goduto di alcun vantaggio mediante risorse pubbliche e, d’altra parte, che essa poteva legittimamente concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto di Stato senza aver previamente verificato se le risorse pubbliche che la DPAG aveva ricevuto le avessero conferito un vantaggio.

93      Infine, occorre parimenti respingere gli argomenti della Commissione, nonché quelli del BIEK e dell’UPS, secondo cui la Commissione non era tenuta a procedere all’esame della questione se l’importo complessivo dei trasferimenti operati dalla DB-Telekom eccedeva l’importo complessivo dei costi aggiuntivi netti connessi con lo svolgimento di un SIEG sostenuti dalla ricorrente, in quanto i requisiti previsti dalla Corte nelle sentenze Ferring, citata supra al punto 55 e Altmark, citata supra al punto 57, non sarebbero soddisfatti nel caso di specie.

94      Infatti, come esposto al precedente punto 81, in cui si è osservato che la Commissione non si era limitata a rilevare, nella decisione impugnata, che i costi aggiuntivi netti generati dalla politica di vendita sottocosto della DPAG non potevano essere assoggettati a compensazione, essa non ha né verificato né dimostrato che la ricorrente non aveva registrato altri costi aggiuntivi netti connessi con lo svolgimento di un SIEG per i quali poteva legittimamente pretendere una compensazione mediante la totalità dei trasferimenti operati dalla DB-Telekom, alle condizioni previste dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 57 (punti 89‑95).

95      Orbene, nella misura in cui la Commissione non ha svolto alcun esame né alcuna valutazione al riguardo, non spetta al giudice comunitario sostituirsi alla Commissione procedendo al suo posto ad un esame che essa non ha mai effettuato e valutandone le conclusioni cui essa sarebbe pervenuta al temine di tale esame (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 settembre 2004, causa T‑274/01, Valmont/Commissione, Racc. pag. II‑3145, punto 136).

96      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre accogliere la censura della ricorrente secondo cui la Commissione ha violato l’art. 87, n. 1, CE nel ritenere che i trasferimenti operati dalla DB-Telekom le avessero conferito un vantaggio.

97      Tuttavia, il Tribunale ritiene opportuno esaminare parimenti, ad abundantiam, la censura della ricorrente secondo cui, indipendentemente dalla questione se l’importo dei trasferimenti operati dalla DB-Telekom eccedesse l’importo dei suoi costi aggiuntivi netti non contestati, in ogni caso la Commissione avrebbe erroneamente concluso che i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom per un importo di DEM 11 081 milioni le avrebbero consentito, in considerazione delle perdite registrate dal 1990 al 1995, di coprire gli asseriti costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto dal 1994 al 1999 per un importo di DEM 1 118,7 milioni.

98      Al riguardo, occorre rilevare, in limine, che, in forza dell’art. 63, n. 1, PostVerfG, la Deutsche Bundespost, dal 1990 al 1995, era tenuta a corrispondere allo Stato tedesco retrocessioni a concorrenza di una percentuale decrescente dei suoi redditi d’impresa. Se le parti si oppongono sulla questione se tali retrocessioni costituissero o meno costi aggiuntivi di SIEG, la Commissione non contesta che esse siano state versate dalle imprese sorte dalla scissione della Deutsche Bundespost e che, in tale contesto, la ricorrente abbia dovuto versare un importo di DEM 11 418 milioni dal 1990 al 1995.

99      Nel caso di specie, la ricorrente asserisce che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che i trasferimenti operati dalla DB-Telekom dal 1990 al 1995 per un importo di DEM 11 418 milioni le avrebbero consentito di coprire gli asseriti costi aggiuntivi netti di un importo di DEM 1 118,7 milioni che la sua politica di vendita sottocosto dal 1994 al 1999 avrebbe generato, mentre proprio tali trasferimenti erano serviti integralmente a compensare le sue perdite subite dal 1990 al 1995 che risultavano, segnatamente, dal suo obbligo di corrispondere retrocessioni.

100    La Commissione ribatte, in sostanza, che, in quanto la ricorrente non ha fornito la prova che i costi aggiuntivi netti connessi con la sua politica di vendita sottocosto erano stati finanziati mediante le sue risorse proprie, essa poteva legittimamente presumere che i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom le avevano consentito di finanziare detti costi aggiuntivi.

101    Al riguardo, occorre rilevare che è pacifico tra le parti che, da un punto di vista contabile, ogni risorsa può finanziare qualsivoglia spesa. Orbene, se è pur vero che spetta alla Commissione stabilire che talune risorse pubbliche hanno conferito un vantaggio al loro beneficiario, come risulta dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 57 (punto 75), non rileva, al riguardo, che la Commissione dichiari a quali spese essa ha destinato l’importo delle risorse pubbliche concesse alla ricorrente.

102    Tuttavia, in quanto la Commissione ha subordinato, nel caso di specie, come emerge dal precedente punto 78, la propria dimostrazione della sussistenza di un vantaggio conferito alla DPAG mediante risorse pubbliche al fatto che gli asseriti costi aggiuntivi netti della DPAG connessi con la sua politica di vendita sottocosto avevano necessariamente dovuto essere coperti, a concorrenza di DEM 1 118,7 milioni, mediante trasferimenti operati dalla DB‑Telekom, occorre esaminare se, in considerazione delle perdite subite dalla DPAG dal 1990 al 1994 e dal 1990 al 1995, detti trasferimenti, versati durante tale periodo, si erano rivelati sufficienti per coprire anche i costi aggiuntivi netti connessi con la sua politica di vendita sottocosto registrati dal 1994 al 1999.

103    Orbene, la Commissione ha ritenuto, al punto 88 della decisione impugnata, che gli asseriti costi aggiuntivi netti registrati dalla DPAG connessi con la sua politica di vendita sottocosto erano pari ai seguenti importi:

Anni

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Totale 1994‑1999

Costi aggiuntivi connessi con la vendita sottocosto (Milioni di DEM)

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

1 118,7


104    Inoltre, come emerge dalle informazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania, che la Commissione non contesta, la DPAG ha registrato, durante i periodi dal 1990 al 1994 e dal 1990 al 1995, i seguenti risultati operativi (a parte i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom e le retrocessioni liquidate) e definitivi (ivi compresi i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom e i rimborsi liquidati) (comunicazione della Repubblica federale di Germania 31 gennaio 2002 e allegato 11 A della comunicazione della Repubblica federale di Germania 10 marzo 2000):

Anni

1990

1991

1992

1993

1994

Totale 1990‑1994

1995

Totale 1990‑1995

Settore riservato

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

Settore pacchi

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

Settore giornali

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

Saldo operativo

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

[riserv.]

-4 331

[riserv.]

-4 945

Trasferimenti operati dalla DB-Telekom

1 495

2 031

1 310

726

0

5 562

5 519

11 081

Retrocessioni

-1 651

-1 982

-2 100

-2 182

-2 190

-10 104

-1 314

-11 418

Saldo trasferimenti/

rimborsi

     

-4 552

 

-337

Risultato definitivo (Milioni di DEM)

     

-8 883

 

-5 282


105    Alla luce della tabella di cui al precedente punto 104, anzitutto, occorre rilevare che, se è pur vero che la ricorrente ha ricevuto, dal 1990 al 1994, la somma di 5 562 milioni di DEM a titolo di trasferimenti operati dalla DB-Telekom e che essa ha registrato, nel 1994, costi aggiuntivi connessi con la sua politica di vendita sottocosto per un importo di DEM [riservato] milioni (tabella di cui al precedente punto 103), il deficit definitivo che essa ha registrato dal 1990 al 1994, in tutti i settori di attività, era di DEM 8 883 milioni. Tale deficit definitivo per il periodo dal 1990 al 1994 corrisponde, infatti, alle perdite operative della DPAG di un importo di DEM 4 331 milioni, aggravate dal pagamento di retrocessioni di un importo di DEM 10 104 milioni, parzialmente compensati dai trasferimenti di un importo di DEM 5 562 milioni operati dalla DB‑Telekom.

106    Ciò premesso, è giocoforza rilevare che la concessione dei trasferimenti operati dalla DB-Telekom tra il 1990 e il 1994 per un importo di DEM 5 562 milioni non consentiva alla ricorrente, in considerazione delle perdite operative subite dal 1990 al 1994, di un importo di DEM 4 331 milioni, e delle retrocessioni che aveva dovuto quietanzare durante tale periodo, per un importo di DEM 10 104 milioni, vale a dire un importo complessivo di perdite di DEM 14 435 milioni, di coprire i suoi asseriti costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto dal 1994 al 1999, di un importo di DEM 1 118,7 milioni.

107    Quindi, nella misura in cui la ricorrente ha ricevuto i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom sino al 1995, occorre parimenti rilevare che, se è pur vero che la ricorrente ha ricevuto, dal 1990 al 1995, DEM 11 081 milioni, a titolo di trasferimenti operati dalla DB-Telekom, essa ha registrato, durante tale periodo, un deficit definitivo, in tutti i settori di attività, di DEM 5 282 milioni. Tale deficit definitivo per il periodo dal 1990 al 1995 corrisponde, infatti, alle perdite operative della DPAG di un importo di DEM 4 945 milioni, aggravate dal pagamento delle retrocessioni per un importo di DEM 11 418 milioni, parzialmente compensate dai trasferimenti operati dalla DB-Telekom per un importo di DEM 11 081 milioni.

108    Ciò premesso, è giocoforza rilevare che la concessione di trasferimenti operati dalla DB-Telekom tra il 1990 e il 1995, per un importo di DEM 11 081 milioni, non consentiva alla DPAG, in considerazione delle sue perdite operative subite dal 1990 al 1995, di un importo di DEM 4 945 milioni, e delle retrocessioni che essa aveva dovuto corrispondere, di un importo di DEM 11 418 milioni, vale a dire un importo complessivo di perdite di DEM 16 363 milioni, di coprire i suoi asseriti costi aggiuntivi generati dalla sua politica di vendita sottocosto registrati dal 1994 al 1999, di un importo di DEM 1 118,7 milioni.

109    Occorre pertanto rilevare che la dimostrazione della Commissione, che la ricorrente ha beneficiato di un vantaggio di DEM 1 118,7 milioni in quanto i soli trasferimenti operati dalla DB-Telekom avrebbero potuto finanziare gli asseriti costi aggiuntivi generati dalla sua politica di vendita sottocosto, è inficiata dalla conclusione che le perdite definitive subite dalla DPAG dal 1990 al 1994 o dal 1990 al 1995 erano di un importo tale che i trasferimenti operati dalla DB‑Telekom si dimostravano insufficienti per coprire gli asseriti costi aggiuntivi netti generati dalla sua politica di vendita sottocosto dal 1994 al 1999.

110    Occorre quindi accogliere la presente censura della ricorrente.

111    Pertanto, occorre annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario verificare se la presente censura implichi che la decisione impugnata è viziata altresì da un difetto di motivazione ai sensi dell’art. 253 CE (v. il precedente punto 58) o esaminare gli altri motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente.

 Sulle spese

112    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla ricorrente.

113    Ai termini dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica federale di Germania, che non ha depositato memoria di intervento, sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, di tale regolamento.

114    Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente, diversa dagli Stati membri, dagli Stati parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), dalle istituzioni e l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea del libero scambio (AELS), sopporterà le proprie spese. Il BIEK e l’UPS, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore della Deutsche Post AG, è annullata.

2)      La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post.

3)      La Repubblica federale di Germania, il Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK) e l’UPS Europe NV/SA sopporteranno le proprie spese.

Jaeger

Tiili

Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° luglio 2008.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: il tedesco.


1 Dati mantenuti riservati.