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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (Polonia) il 18 agosto 2020 – T.B., D. sp. z. o. o. / G. I. A/S

(Causa C-393/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Parti

Parti attrici: T.B., D. sp. z. o. o.

Parte convenuta: G. I. A/S

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1 , debba essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da una persona che, in cambio dei servizi prestati alla persona direttamente lesa in un sinistro stradale in relazione al danno verificatosi, abbia acquisito il diritto al pagamento di un risarcimento, ma che non eserciti un'attività professionale nel settore del recupero dei crediti da risarcimento danni presso le compagnie di assicurazione e che abbia convenuto in giudizio, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui ha sede, l’assicuratore della responsabilità civile dell'autore del sinistro, avente sede in un altro Stato membro.

Se l'articolo 7, punto 2 o l’articolo 12, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da una persona che in forza di un contratto di cessione abbia acquisito dalla persona lesa in un sinistro stradale il credito di quest’ultima, allo scopo di promuovere davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’evento si è verificato un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, assicuratore avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'evento si è verificato.

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1 GU 2012, L 351, pagg. 1-32.