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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 23 ottobre 2019 – The North of England P & I Association Ltd., parimenti nella sua qualità di soggetto succeduto alla Marine Shipping Mutual Insurance Company / Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-786/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: The North of England P & I Association Ltd., parimenti nella sua qualità di soggetto succeduto alla Marine Shipping Mutual Insurance Company

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

Questione pregiudiziale

Se, in relazione allo Stato membro di ubicazione del rischio, l’articolo 2, lettera d), secondo trattino, in combinato disposto con l’articolo 25, primo comma, primo periodo, della direttiva 88/357/CEE1 ovvero con l’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 92/49/CEE2 , debba essere interpretato nel senso che, al riguardo, in caso di copertura dei rischi in relazione all’impiego di un natante marittimo, detto Stato sia quello nel cui territorio il veicolo sia iscritto in un registro ufficiale ai fini della documentazione della proprietà, oppure lo Stato di cui il natante marittimo batta bandiera.

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1 Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU 1988, L 172, pag. 1).

2 Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU 1992, L 228, pag. 1).