Language of document : ECLI:EU:F:2008:158

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima sezione)

2 dicembre 2008

Causa F‑15/07

K

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Malattia professionale – Molestie psicologiche – Domanda di risarcimento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale K chiede, in sostanza, la condanna del Parlamento a risarcire i danni morali e materiali che avrebbe subito a seguito delle molestie psicologiche di cui sarebbe stata vittima tra il 1993 e il 2001 nel contesto delle sue funzioni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione

2.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione

3.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Indennità forfettaria in base al regime statutario – Domanda di indennità complementare in base al diritto comune

(Statuto dei funzionari, art. 73)

1.      Prima dell’entrata in vigore dell’art. 12 bis dello Statuto, inserito in quest’ultimo dal regolamento n. 723/2004 che lo modifica, le molestie psicologiche erano definite come un comportamento che mirava, obiettivamente, a screditare un funzionario o a deteriorare deliberatamente le sue condizioni di lavoro.

(v. punto 37)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑485, punto 79)

2.      Non può di per sé costituire la prova che un funzionario sia stato esposto a molestie psicologiche la circostanza che le mansioni di formazione da lui espletate gli siano state revocate. Non può neppure essere considerato un indizio di molestie psicologiche il fatto che il suo superiore gerarchico, dopo aver ricevuto lamentele sulla qualità del lavoro dell’interessato, abbia chiesto ad un collega di fornirgli esempi di lavori carenti provenienti dall’interessato al fine di verificare la fondatezza delle lamentele. Analogamente, note e valutazioni, anche negative, contenute in un rapporto informativo non possono, in quanto tali, essere considerate indizi del fatto che il rapporto sia stato redatto a fini di molestie psicologiche.

(v. punti 38 e 39)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Magone/Commissione, cit., punto 80

3.      In caso di infortunio o di malattia professionale, i funzionari sono legittimati a chiedere un indennizzo complementare rispetto alle prestazioni percepite ai sensi dell’art. 73 dello Statuto nel caso in cui l’istituzione sia responsabile dell’infortunio o della malattia professionale secondo le norme di diritto comune e le prestazioni statutarie non siano sufficienti a garantire la piena riparazione del danno subito.

Anche supponendo che un illecito di un’istituzione sia stato all’origine dell’infortunio o della malattia professionale dell’interessato, quest’ultimo deve dimostrare che il capitale versatogli ai sensi dell’art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto non ha garantito la riparazione del danno morale subito a seguito di tale infortunio o di tale malattia. Se, a questo proposito, l’interessato sostiene che il capitale ha risarcito soltanto le conseguenze della sua incapacità di svolgere un’attività lavorativa sino all’anno nel corso del quale egli avrebbe dovuto essere collocato a riposo se non fosse stato oggetto di un collocamento a riposo anticipato per invalidità, tale argomento non può essere accolto, dato che la procedura di cui all’art. 73 dello Statuto ha lo scopo di risarcire forfettariamente sia il danno materiale sia il danno morale risultanti da una malattia professionale.

(v. punti 33 e 43)

Riferimento:

Corte: 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink/Commissione (Racc. pag. I‑2801, punti 10‑14), e 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. I‑5251, punti 19‑22)

Tribunale della funzione pubblica: 2 maggio 2007, causa F‑23/05, Giraudy/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 198)