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Ricorso proposto il 7 marzo 2019 – Commissione europea / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-213/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che,

avendo omesso di computare gli importi corretti dei dazi doganali e non avendo messo a disposizione l’importo corretto delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA relative ad alcune importazioni di prodotti tessili e calzature provenienti dalla Repubblica popolare cinese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi a esso incombenti ai sensi degli articoli 2 e 8 della decisione 2014/3351 del Consiglio, degli articoli 2 e 8 della decisione 2007/4362 del Consiglio, degli articoli 2, 6, 9, 10, 12 e 13 del regolamento 609/20143 del Consiglio, degli articoli 2, 6, 9, 10, 11 e 17 del regolamento 1150/20004 del Consiglio, dell’articolo 2 del regolamento 1553/895 del Consiglio, nonché degli articoli 105, paragrafo 3, del regolamento 952/20136 del Consiglio e 220, paragrafo 1, del regolamento 2913/927 del Consiglio;

come conseguenza del suo inadempimento degli obblighi ad esso imposti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, degli articoli 325 e 310, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, degli articoli 3 e 46 del regolamento 952/2013, dell’articolo 13 del regolamento 2913/92 del Consiglio, dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento 2454/938 della Commissione, dell’articolo 244 del regolamento di esecuzione 2015/24479 della Commissione e degli articoli 2, paragrafo 1, lettere b) e d), 83, 85-87 e 143, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 della direttiva 2006/112/CE10 del Consiglio.

Le perdite di risorse proprie tradizionali corrispondenti che devono essere messe a disposizione del bilancio dell’Unione (meno le spese di riscossione) sono pari a:

EUR 496 025 324,30 nel 2017 (fino all’11 ottobre 2017 incluso);

EUR 646 809 443,80 nel 2016;

EUR 535 290 329,16 nel 2015;

EUR 480 098 912,45 nel 2014;

EUR 325 230 822,55 nel 2013;

EUR 173 404 943,81 nel 2012;

EUR 22 777 312,79 nel 2011.

avendo omesso di fornire le informazioni complete richieste dai servizi della Commissione necessarie al fine di stabilire l’importo delle perdite di RPT e non avendo trasmesso, come richiesto, il contenuto della valutazione giuridica dell’ufficio legale dell’HMRC (amministrazione tributaria e doganale, Regno Unito), ovvero della motivazione della decisione che ha portato alla cancellazione delle obbligazioni doganali previste, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi a esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione europea e degli articoli 2, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera d), del regolamento 608/201411 del Consiglio; e

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nonostante i reiterati avvertimenti da parte dell’OLAF e della Commissione sul rischio di frode, il Regno Unito ha omesso di adottare gli approcci basati sul rischio nei controlli doganali al fine di prevenire l’immissione in libera pratica di merci sottovalutate all’interno dell’Unione (in particolare, di prodotti tessili e calzature esportati dalla Repubblica popolare cinese) fino al 12 ottobre 2017. A causa di tale inerzia di fronte ai reiterati avvertimenti, il Regno Unito ha omesso di adottare le misure necessarie basate sul rischio ai sensi della normativa dell’Unione in materia di dogane e risorse proprie. L’assenza di interventi appropriati ha inciso anche sulla corretta applicazione delle norme dell’Unione in materia di IVA. Il bilancio dell’Unione ha subito perdite estremamente elevate a causa della violazione da parte del Regno Unito del diritto dell’Unione e delle conseguenti importazioni di merci sottovalutate verso il suddetto Stato membro. Poiché il Regno Unito non ha seguito le raccomandazioni della Commissione, a differenza di altri Stati membri, il Regno Unito ha attratto più commercio sottovalutato. Tali perdite estremamente elevate hanno altresì influito drasticamente sull’equa ripartizione tra gli Stati membri, dal momento che le perdite hanno dovuto essere compensate dagli altri Stati membri dell’Unione con contributi RNL proporzionalmente più alti.

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1 2014/335/UE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU 2014, L 168, pag. 105).

2 2007/436/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2007, L 163, pag. 17).

3 Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione) (GU 2014, L 168, pag. 39).

4 Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU 2000, L 130, pag. 1).

5 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU 1989, L 155, pag. 9).

6 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

7 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

8 Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).

9 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558).

10 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

11 Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU 2014, L 168, pag. 29).