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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Palma de Mallorca (Spagna) il 14 marzo 2019 – CY / Caixabank S.A.

(Causa C-224/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Palma de Mallorca

Parti

Attore: CY

Convenuta: Caixabank S.A.

Questioni pregiudiziali

1)    Si chiede se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/13, la dichiarazione di nullità di una clausola a causa del suo carattere abusivo che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di stipulazione, novazione o estinzione di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria possa essere moderata attenuandola quanto ai suoi effetti restitutori, dopo che la clausola sia stata dichiarata nulla in quanto abusiva.

2)    Si chiede se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una giurisprudenza nazionale secondo cui, dopo che sia stata dichiarata nulla la clausola che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di stipulazione, novazione o estinzione di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, le spese notarili e di servizi di gestione pratiche debbano essere ripartite per metà tra il mutuante e il mutuatario possa considerarsi una moderazione giudiziale della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva e se, pertanto, risulti contraria al principio di non vincolatività stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

3)    Si chiede se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una giurisprudenza nazionale secondo cui, dopo che sia stata dichiarata nulla la clausola che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di stipulazione, novazione o estinzione di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, venga posto a carico di quest’ultimo altresì il pagamento delle spese per la perizia immobiliare e dell’imposta gravante sulla costituzione dell’ipoteca derivanti dalla stipulazione del contratto di mutuo, configuri una violazione del principio secondo cui il consumatore non è vincolato da una clausola abusiva dichiarata nulla, e se risulti contraria all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 l’attribuzione al mutuatario dell’onere di provare che non gli è stata offerta la possibilità di fornire una propria perizia inmobiliare.

4)    Si chiede se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulti contraria [a quest’ultima] una giurisprudenza nazionale secondo cui, dopo che sia stata dichiarata nulla la clausola che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di costituzione, novazione o estinzione di un mutuo garantito da ipoteca, tale clausola possa continuare a produrre effetti sul mutuatario qualora realizzi novazioni a carattere modificativo o cancelli l’ipoteca, nel senso che rimangono a carico del mutuatario le spese derivanti da tali modifiche o cancellazioni dell’ipoteca, e se l’attribuzione di dette spese al mutuatario costituisca una violazione del principio secondo cui una clausola abusiva dichiarata nulla non vincola il consumatore.

5)    Si chiede se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, [una] giurisprudenza nazionale che escluda parzialmente l’effetto restitutorio della dichiarazione di nullità, in quanto abusiva, della clausola che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di stipulazione, novazione o estinzione di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, si[a] contrari[a] all’effetto dissuasivo nei confronti del professionista di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

6)    Si chiede se, alla luce del principio che vieta di moderare, attenuandole, le clausole dichiarate nulle, sancito dalla giurisprudenza della CGUE nonché del principio di non vincolatività di cui all’articolo 6 della direttiva, possa risultare incompatibile una giurisprudenza nazionale che modera, incidendo sui medesimi, gli effetti restitutori dopo la dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario la totalità delle spese di stipulazione, novazione o estinzione, invocando l’interesse del mutuatario.

7)    Si chiede se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, una giurisprudenza nazionale secondo cui la clausola cosiddetta della «commissione di apertura» supera automaticamente il controllo di trasparenza possa comportare una violazione del principio di inversione dell’onere della prova stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, dal momento che il professionista non è tenuto a dimostrare di aver fornito previamente informazioni su tale commissione né che la stessa è stata oggetto di negoziato individuale.

8)    Si chiede se risulti contrario all’articolo 3 della direttiva 93/13 e alla giurisprudenza della CGUE il fatto che una giurisprudenza nazionale possa ritenere che un consumatore debba sapere di per sé che l’applicazione di una commissione di apertura costituisce una prassi abituale degli istituti finanziari e che, pertanto, al mutuante non sia richiesta alcuna prova al fine di dimostrare che la relativa clausola è stata oggetto di negoziato individuale, o se, al contrario, in ogni caso, il mutuante debba dimostrare che detta clausola è stata negoziata individualmente.

9)    Si chiede se, ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13 1 e [della] giurisprudenza della CGUE, possa essere contraria alla direttiva medesima una giurisprudenza nazionale secondo cui la clausola cosiddetta della «commissione di apertura» non può essere analizzata quanto al suo carattere abusivo, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, poiché si riferisce alla definizione dell’oggetto principale del contratto, o se invece debba ritenersi che tale commissione non è compresa nel prezzo contrattuale ma costituisce una remunerazione accessoria e pertanto debba essere soggetta al controllo di trasparenza e/o del contenuto da parte del giudice nazionale, affinché sia possibile stabilirne il carattere abusivo in base al diritto nazionale.

10)    Si chied[e] se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che non è stato traspost[o] nell’ordinamento giuridico spagnolo dalla [Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación] 2 , risulti contrari[o] all’articolo 8 della direttiva 93/13 il fatto che un organo giurisdizionale spagnolo invochi e applichi l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima, allorché tale disposizione non è stata trasposta nell’ordinamento [spagnolo] per volontà del legislatore, che ha inteso conseguire un livello di tutela completo rispetto a tutte le clausole che il professionista possa inserire in un contratto stipulato con i consumatori, ivi comprese quelle riguardanti l’oggetto principale del contratto, quandanche redatte in modo chiaro e comprensibile, laddove si ritenesse che una cosiddetta clausola della commissione di apertura costituisse l’oggetto principale del contratto di mutuo.

11)    Si chiede se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la cosiddetta clausola della commissione di apertura, qualora non sia stata oggetto di negoziato individuale e non sia dimostrato dall’istituto finanziario che essa risponde a servizi effettivamente prestati e a spese sostenute dall’istituto, provochi uno squilibrio notevole tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, e debba quindi essere dichiarata nulla dal giudice nazionale.

12)    Si chiede se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la condanna del professionista alle spese, derivante da un procedimento in cui il consumatore abbia esercitato azioni di nullità di clausole abusive inserite in un contratto stipulato con il professionista, e i giudici pronuncino tale dichiarazione di nullità delle clausole abusive, debba essere una conseguenza del principio di non vincolatività e del principio dell’effetto dissuasivo sul professionista, qualora tali azioni di nullità siano accolte dal giudice nazionale, a prescindere dall’effettiva restituzione di importi disposta da sentenza, ritenendo, inoltre, che la domanda principale verta sulla dichiarazione di nullità della clausola e che la restituzione degli importi costituisca solamente una domanda accessoria inerente alla prima.

13)    Si chiede se, ai sensi del principio di non vincolatività e del principio dell’effetto dissuasivo di cui alla direttiva 93/13 (articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1), gli effetti restitutori scaturenti da una dichiarazione di nullità di una clausola in quanto abusiva inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, possano essere limitati nel tempo attraverso l’accoglimento dell’eccezione relativa alla prescrizione dell’azione di restituzione dell’indebito, sebbene l’azione di nullità assoluta che dichiari il carattere abusivo della clausola sia imprescrittibile ai sensi della normativa nazionale.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Legge n. 7/1998, del 13 aprile 1998, relativa alle condizioni generali di contratto.