Language of document : ECLI:EU:F:2013:6

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

28 gennaio 2013 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑95/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto dalla sig.ra M. I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. K. Bradley, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo giunto presso la cancelleria del Tribunale per posta il 19 settembre 2012, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento della lettera del 7 ottobre 2011 con cui la Commissione europea gli ha notificato la decisione di recuperare la somma di EUR 3 000 nonché le susseguenti decisioni della Commissione di effettuare delle trattenute sulla sua indennità di invalidità per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, rispettivamente di EUR 506,88 e di due volte EUR 500. Il deposito dell’atto introduttivo mediante posta è stato preceduto dalla trasmissione via fax, in data 10 settembre 2012, di un documento presentato come copia di tale atto introduttivo.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») così recita:

«(...)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia dell’Unione è ricevibile soltanto se:

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, [e]

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo (...)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura dispone quanto segue:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(...)

6.      [L]a data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale (...)».

4        Ai sensi dell’articolo 100 del regolamento di procedura:

«(...)

2.      Se il giorno di scadenza [di un] termine [procedurale] è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

(...)

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti

5        Con sentenza del 4 novembre 2008 (Marcuccio/Commissione, F‑41/06), il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 30 maggio 2005 di collocare a riposo il ricorrente a causa di invalidità ed ha condannato la Commissione a versare a quest’ultimo una somma di EUR 3 000 a titolo di risarcimento per il danno morale subito. Tale somma è stata versata dalla Commissione al ricorrente in esecuzione di detta sentenza il 21 novembre 2008.

6        Con sentenza dell’8 giugno 2011 (Commissione/Marcuccio, T‑20/09 P), il Tribunale dell’Unione europea, adito in via d’impugnazione, ha annullato la citata sentenza Marcuccio/Commissione, compresa la parte del dispositivo che condannava la Commissione a risarcire il ricorrente per il danno morale subito.

7        Con una lettera del 7 ottobre 2011 la Commissione ha informato il ricorrente, con copia trasmessa al suo avvocato, della propria decisione di procedere, salvo opposizione motivata e sostanziale da parte sua entro un termine di 20 giorni, al recupero della somma di EUR 3 000, scaglionata su un periodo di sei mesi, mediante trattenuta effettuata sulla sua indennità di invalidità.

8        Il 22 ottobre 2011 il ricorrente ha trasmesso un documento dal titolo «Domanda e diffida» nel quale, in particolare, questi rimarcava il proprio disaccordo e si opponeva a che fossero effettuate le previste trattenute sulla sua indennità di invalidità, in quanto le considerava «indebit[e], illegittim[e], illegal[i] ed ingiust[e]» nonché prive di qualunque titolo e ragione.

9        Con una lettera del 4 novembre 2011 la Commissione ha ricordato al ricorrente i motivi per i quali essa era giunta a decidere il recupero della somma di EUR 3 000 e gli ha preannunciato che, non avendo questi menzionato motivi pertinenti e giuridicamente validi tali da giustificare la sospensione della decisione di recupero, questa sarebbe stata eseguita entro il termine indicato nella lettera del 7 ottobre 2011.

10      Con lettera dell’8 gennaio 2012, il ricorrente ha proposto un reclamo avverso la decisione della Commissione, resagli nota con lettere datate 7 ottobre e 4 novembre 2011, di procedere al recupero della somma di EUR 3 000 mediante trattenute scaglionate sulla sua indennità di invalidità. Con lettera del 27 marzo 2012 il ricorrente ha proposto un secondo reclamo al fine di contestare le trattenute operate sulla sua indennità di invalidità per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012.

11      Con decisione del 19 aprile 2012, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto i due reclami. Il ricorrente sostiene di aver ricevuto tale decisione «in data non antecedente al trentuno maggio duemiladodici».

12      Dalle copie delle buste paga allegate dal ricorrente al suo ricorso risulta che la trattenuta effettuata nel mese di gennaio 2012 è presentata come «[r]etenue C[our de] [j]ustice [trattenuta Corte di giustizia]» e che è stata pari a EUR 506,88, mentre le trattenute per i mesi di febbraio e di marzo 2012 sono presentate come «[r]et[enue] [é]chelonnée [trattenuta scaglionata]» e sono state pari a EUR 500.

13      Con sentenza del 6 novembre 2012, nella causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione, il Tribunale ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente alle spese. Tale sentenza è oggetto di un’impugnazione dinanzi al Tribunale, proposta in data 17 gennaio 2013, causa T-20/13 P.

 Conclusioni del ricorrente

14      Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la lettera del 7 ottobre 2011, pervenuta al ricorrente il 16 novembre 2011;

–        annullare la decisione di rigetto del 22 ottobre 2011;

–        annullare la lettera del 4 novembre 2011 pervenuta al ricorrente il 10 dicembre 2011;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo dell’8 gennaio 2012;

–        annullare la decisione di effettuare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità del mese di gennaio 2012, come risulta dal suo bollettino di pensione di detto mese;

–        annullare la decisione di effettuare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità del mese di febbraio 2012, come risulta dal suo bollettino di pensione di detto mese;

–        annullare la decisione di effettuare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità del mese di marzo 2012, come risulta dal suo bollettino di pensione di detto mese;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo del 27 marzo 2012;

–        per quanto necessario, annullare la decisione dell’APN del 19 aprile 2012 di respingere il suo reclamo, ricevuta dal ricorrente «in data non antecedente al trentuno maggio duemiladodici»;

–        condannare la convenuta a rifondere al ricorrente le somme trattenute, aumentate degli interessi di mora;

–        condannare la convenuta alle spese.

 Procedimento

15      Alle ore 23:44 del 10 settembre 2012 è giunto mediante fax alla cancelleria del Tribunale un documento presentato come copia dell’atto introduttivo del giudizio. Il 19 settembre 2012, la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta l’atto introduttivo del giudizio, il cui testo si differenzia in taluni punti dal documento ricevuto via fax in data 10 settembre 2012.

16      Dopo aver rilevato che la firma del rappresentante del ricorrente posta alla fine del documento trasmesso per fax, in data 10 settembre 2012, non è identica a quella che compare nell’atto di ricorso depositato per posta il 19 settembre 2012, e nutrendo dubbi quanto all’esistenza e all’autenticità di una firma manoscritta sul documento trasmesso via fax, la cancelleria del Tribunale si è messa in contatto con detto rappresentate con lettera datata 21 settembre 2012, per chiedergli di presentare l’originale del documento trasmesso via fax e, a tal fine, gli ha concesso il termine del 4 ottobre 2012.

17      Nella sua risposta del 4 ottobre 2012 il rappresentante del ricorrente ha informato il Tribunale anzitutto che i dubbi suddetti erano mal riposti ed infondati, poi, che la firma manoscritta in calce all’atto introduttivo trasmesso a mezzo fax era autentica e, infine, che «non esclude[va] che [il] documento cartaceo [fosse] andato perduto, tenuto anche conto del fatto che, a suo modesto avviso, non sono mai sussistiti né alcun obbligo ex lege né invero alcuna ragione di custodirlo, soprattutto una volta appurato, dalla disamina, quod fuit, del rapporto di trasmissione del medesimo a mezzo telecopia (...), che il medesimo (...) era pervenuto a mezzo telecopia a codesta Cancelleria».

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

18      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

19      È giurisprudenza costante che, allorché alla lettura del fascicolo di una causa il collegio giudicante, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, è pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso e, inoltre, ritiene che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, sul fondamento dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe (v. ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/Commissione, F‑108/11, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

20      Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti prodotti dal ricorrente e decide, in applicazione della disposizione summenzionata e ancor prima che il ricorso sia notificato alla convenuta, di statuire mediante ordinanza motivata senza proseguire il procedimento (ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2010, Palou Martínez/Commissione, F‑11/10, punti 26 e 27).

 Sulla ricevibilità

21      In via preliminare si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che risulta inequivocabilmente dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, che un ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi solo con un atto introduttivo firmato da quest’ultima (v., in questo senso, ordinanza della Corte del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

22      La Corte ha altresì dichiarato che dal testo dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, e in particolare dall’uso del termine «rappresentate», risulta che una «parte», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire essa stessa dinanzi ai giudici dell’Unione, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’Accordo SEE. Altre disposizioni dello Statuto della Corte (v. articoli 21, primo comma, e 32 di detto Statuto) confermano che una parte e il suo difensore non possono essere la stessa persona (v., in questo senso, ordinanza Lopes/Corte di giustizia, cit., punto 11). Tali disposizioni dello Statuto della Corte sono riprese, per il Tribunale, in particolare dagli articoli 34, paragrafo 1, primo comma, 35, paragrafo 1, lettera b), e 51, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura.

23      Dato che né lo Statuto né il regolamento di procedura contemplano alcuna deroga o eccezione alla suddetta prescrizione (ordinanza della Corte del 15 marzo 1984, Vaupel/Corte di giustizia, 131/83, punto 8), ne consegue che una parte ricorrente dinanzi al Tribunale deve farsi rappresentare da un terzo abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’Accordo SEE.

24      Inoltre, a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’originale di ogni atto dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte. Mediante l’apposizione della propria firma, quest’ultimo conferma di aver assunto la responsabilità del compimento e del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e assolve il ruolo essenziale di ausiliare della giustizia conferitogli dallo Statuto della Corte e dal regolamento di procedura, agevolando l’accesso del ricorrente alla giurisdizione.

25      Allo stato attuale del diritto processuale, con l’entrata in vigore, il 2 ottobre 2011, della decisione del Tribunale n. 3/2011, del 20 settembre 2011, (GU C 289, pag. 11), relativa al deposito e alla notificazione di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia, la firma apposta di proprio pugno dall’avvocato sull’originale dell’atto introduttivo del giudizio o il deposito elettronico dell’atto introduttivo da parte del rappresentante mediante l’utilizzo del suo nome utente e della sua password costituiscono gli unici mezzi che consentono al Tribunale di assicurarsi che la responsabilità del compimento e del contenuto di tale atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione (v., in tale senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punto 50).

26      L’esigenza di una sottoscrizione che possa essere stata apposta esclusivamente dal rappresentante della parte, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, mira dunque, in un intento di certezza giuridica, a garantire l’autenticità dell’atto introduttivo del giudizio e ad escludere il rischio che questo non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato. Deve pertanto ritenersi che la relativa prescrizione configuri un requisito di forma ad substantiam e debba essere oggetto di una rigorosa applicazione, tale per cui la sua inosservanza comporti l’irricevibilità del ricorso. Quanto all’apposizione, sull’atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato incaricato dal ricorrente, occorre rilevare che tale modo indiretto e meccanico di «sottoscrivere» non consente, di per sé solo, di constatare che è necessariamente l’avvocato stesso ad aver firmato l’atto processuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado, Parlamento/Eistrup cit., punti 51 e 52).

27      Nel caso di specie, dall’esame dell’atto introduttivo depositato via fax il 10 settembre 2012 risulta che la firma dell’avvocato del ricorrente non è autografa, ma è stata apposta mediante un timbro che la riproduce o altro mezzo di riproduzione. In tali circostanze, si deve rilevare che detto atto introduttivo non reca l’originale della firma dell’avvocato del ricorrente, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura e, per tale motivo, deve essere dichiarato irricevibile. Conseguentemente, la data di ricevimento del documento inviato per fax non può essere presa in considerazione al fine di esaminare se il termine di ricorso di cui all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto sia stato rispettato.

28      Tuttavia, alla cancelleria del Tribunale è giunto per posta, il 19 settembre 2012, un secondo atto introduttivo del giudizio, nel quale figura la firma autografa dell’avvocato del ricorrente. Per decidere sulla ricevibilità di questo secondo documento, occorre verificare se esso sia stato depositato entro i termini di ricorso.

29      In detto atto introduttivo il ricorrente dichiara di aver ricevuto la decisione di rigetto del reclamo «in data non antecedente al trentuno maggio duemiladodici», senza tuttavia fornire chiarimenti al riguardo.

30      Per quanto riguarda il termine entro il quale il ricorrente doveva proporre il suo ricorso, si deve rilevare che, malgrado l’ambiguità della formulazione da lui impiegata relativamente alla data di ricezione della decisione di rigetto del suo reclamo, resta il fatto che il ricorrente ammette, in ogni caso, di essere stato a conoscenza di tale decisione sin dal 31 maggio 2012. Pertanto, il termine di ricorso avverso detta decisione, che va fatto decorrere al più tardi da tale data, è spirato al più tardi il giorno lunedì 10 settembre 2012.

31      Poiché, come risulta dal punto 27 della presente ordinanza, il ricorso trasmesso via fax il 10 settembre 2012 non è ricevibile, il solo atto introduttivo del giudizio che possa essere preso in considerazione nella causa odierna è quello che reca la firma autografa del rappresentante del ricorrente. Dal momento che tale atto introduttivo è giunto alla cancelleria il 19 settembre 2012, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso, esso deve essere considerato tardivo.

32      Conseguentemente, senza che sia necessario comunicare l’atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

33      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

34      Poiché la presente ordinanza viene adottata prima della notificazione del ricorso alla convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, occorre decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 28 gennaio 2013

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.