Language of document : ECLI:EU:F:2014:218

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

18 settembre 2014

Causa F‑26/12

Maria Concetta Cerafogli

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Accesso del personale della BCE ai documenti relativi al rapporto di lavoro – Norme applicabili alle domande del personale della BCE – Procedimento precontenzioso – Regola della concordanza – Eccezione d’illegittimità sollevata per la prima volta nel ricorso – Ricevibilità – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Consultazione del comitato del personale per l’adozione delle norme applicabili alle domande del personale della BCE di accesso ai documenti relativi al rapporto di lavoro»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, con il quale la sig.ra Cerafogli chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) che le negava l’accesso a taluni documenti e il risarcimento del danno morale che essa sostiene di aver subito a seguito di tale decisione.

Decisione:      La decisione del 21 giugno 2011 con cui il direttore generale aggiunto della Direzione Generale «Risorse umane, bilancio di previsione e strutture organizzative» della Banca centrale europea ha parzialmente respinto la domanda di accesso a taluni documenti presentata il 20 maggio 2011 dalla sig.ra Cerafogli è annullata. La Banca centrale europea è condannata a pagare alla sig.ra Cerafogli una somma pari a EUR 1 000. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Banca centrale europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Cerafogli.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso speciale – Concordanza tra il ricorso speciale e il ricorso introduttivo – Identità di petitum e di causa petendi – Eccezione d’illegittimità sollevata per la prima volta nel ricorso – Ricevibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 41; norme applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1)

2.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Rappresentanza – Comitato del personale – Consultazione obbligatoria – Portata – Norme applicabili alle domande del personale di accesso ai documenti relativi al rapporto di lavoro – Inclusione

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 48 e 49)

1.      L’articolo 41 delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea e l’articolo 8.1 delle norme applicabili al personale della Banca prevedono che un agente di quest’ultima possa presentare un ricorso giurisdizionale solo previo esperimento del procedimento precontenzioso, il quale comprende due fasi, ossia una domanda di esame precontenzioso seguita da un reclamo previo.

Al pari di quanto statuito in ordine all’articolo 91 dello Statuto, occorre rilevare che una regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso che lo segue impone, a pena d’irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione sia già stato sollevato nell’ambito del procedimento precontenzioso, affinché l’amministrazione sia stata in grado di conoscere le censure formulate dall’interessato nei confronti della decisione contestata.

Tuttavia, considerazioni relative, rispettivamente, alla finalità del procedimento precontenzioso, alla natura dell’eccezione d’illegittimità e al principio della tutela giurisdizionale effettiva ostano a che un’eccezione d’illegittimità sollevata per la prima volta in un ricorso sia dichiarata irricevibile per il solo motivo che essa non sia stata sollevata nel reclamo che ha preceduto il detto ricorso.

(v. punti 30, 31, 39 e 54)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 71

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Cerafogli/BCE, F‑43/10, EU:F:2012:184, punto 61, oggetto di un’impugnazione attualmente pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑114/13 P

2.      L’articolo 49 delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea impone un obbligo di consultazione del comitato del personale prima dell’adozione di qualsiasi atto avente portata generale e riguardante tanto la regolamentazione del lavoro in sé quanto questioni attinenti a tale regolamentazione e che sono connesse ad uno degli ambiti indicati all’articolo 48 delle suddette condizioni di impiego.

Tale obbligo di consultazione comporta soltanto un mero diritto del comitato del personale ad essere consultato. Si tratta dunque di una forma di partecipazione modesta ad una presa di decisione, in quanto essa non implica l’obbligo per l’amministrazione di dare un seguito alle osservazioni formulate dal comitato del personale nell’ambito della consultazione di quest’ultimo. Ciò premesso, a meno di non compromettere l’efficacia dell’obbligo di consultazione, l’amministrazione deve rispettare tale obbligo ogni volta che la consultazione del comitato del personale può esercitare un’influenza sul contenuto dell’atto da adottare.

Inoltre, la portata di tale obbligo di consultazione del comitato del personale deve essere valutata alla luce delle sue finalità. Da un lato, tale consultazione mira ad offrire a tutti i membri del personale, attraverso l’intermediazione di tale comitato, quale rappresentante dei loro interessi comuni, la possibilità di farsi sentire prima dell’adozione o della modifica di atti di portata generale che li riguardano. Dall’altro, il rispetto di tale obbligo è nell’interesse sia dei diversi membri del personale sia dell’amministrazione, poiché esso può evitare che ogni membro del personale debba, attraverso un procedimento di reclamo amministrativo individuale, eccepire l’esistenza di eventuali errori. Per ciò stesso, una siffatta consultazione, tale da prevenire la presentazione di una serie di reclami individuali riferiti ad una medesima censura, è altresì in funzione del principio di buona amministrazione.

Le norme applicabili alle domande del personale della Banca di avere accesso ai documenti interni relativi al rapporto di lavoro rientrano nel regime applicabile al personale ai sensi degli articoli 48 e 49 delle condizioni di impiego e, dunque, nell’ambito di applicazione dei suddetti articoli. Di conseguenza, il comitato del personale deve essere consultato prima dell’adozione di tali norme.

(v. punti 60‑64)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Cerafogli e Poloni/BCE, T‑63/02, EU:T:2003:308, punti 21, 22 e 24

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Cerafogli/BCE, EU:F:2012:184, punti 47 e 49, e Andres e a./BCE, F‑15/10, EU:F:2013:194, punto 191