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Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 – Deutsche Lufthansa / Commissione

(Causa T-712/16)1

(«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato del trasporto aereo – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno a condizione che siano rispettati taluni impegni – Domanda di esonero da una parte degli obblighi che sono oggetto degli impegni – Proporzionalità – Legittimo affidamento – Principio di buona amministrazione – Sviamento di potere»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: S. Völcker, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, H. Leupold e I. Zaloguin, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 4964 final della Commissione, del 25 luglio 2016, che respinge la richiesta presentata dalla ricorrente relativa all’esonero da taluni impegni resi vincolanti dalla decisione della Commissione del 4 luglio 2005 che approva la concentrazione nel caso COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss.

Dispositivo

La decisione C(2016) 4964 final della Commissione, del 25 luglio 2016, che respinge la richiesta della Deutsche Lufthansa AG relativa all’esonero da taluni impegni resi vincolanti dalla decisione della Commissione del 4 luglio 2005 che approva la concentrazione nel caso COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss è annullata nella parte in cui verte sulla rotta Zurigo-Stoccolma.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 462 del 12.12.2016.