Language of document : ECLI:EU:T:2019:379

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

6 giugno 2019 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante il veicolo VW Caddy – Disegno o modello comunitario anteriore – Causa di nullità – Carattere individuale – Utilizzatore informato – Impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Onere della prova gravante sul richiedente la nullità – Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore»

Nella causa T-192/18,

Rietze GmbH & Co. KG, con sede in Altdorf (Germania), rappresentata da M. Krogmann, avvocato

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente

convenuta,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Volkswagen AG, con sede in Wolfsburg (Germania), rappresentata da C. Klawitter, avvocato

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’11 gennaio 2018 (procedimento R 1244/2016-3), relativa a un procedimento di nullità tra la Rietze et la Volkswagen,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva e G. De Baere, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 marzo 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2018,

in seguito all’udienza del 24 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente


Sentenza

 Fatti

1        L’interveniente, Volkswagen AG, è titolare di una registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un disegno o modello depositato il 1o febbraio 2010 e registrato lo stesso giorno con numero di riferimento DM/073118-3, presso l’ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e pubblicato sul Bollettino dell’ufficio internazionale dell’OMPI il 31 ottobre 2010 (in prosieguo: il «disegno o modello contestato».

2        I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 12-08, ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, così come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Veicoli a motore». Il disegno o modello contestato è raffigurato nel modo seguente:


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Visuale 1

Visuale 2

Visuale 3


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Visuale 4

Visuale 5

Visuale 6


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Visuale 7

Visuale 8

Visuale 9


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Visuale 10


3        Il 5 gennaio 2015, la ricorrente, Rietze GmbH & Co. KG, che commercializza vetture in miniatura, ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di dichiarazione di nullità degli effetti del disegno o modello contestato nell’Unione europea, fondata sull’articolo 106 septies del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2000, L 3, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del medesimo regolamento, in quanto il disegno o modello contestato era privo di novità, conformemente all’articolo 5 di tale regolamento, e di carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento.

4        A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente ha sostenuto che il disegno o modello contestato era un disegno o modello che designa il veicolo monovolume VW Caddy, immesso sul mercato dall’interveniente nel 2011. Per provare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, la ricorrente ha rinviato ad un modello precedente di tale veicolo, ossia il modello VW Caddy (2K) Life, immesso sul mercato dall’interveniente nel 2004. La ricorrente ha fondato la sua domanda, in particolare, sul disegno o modello comunitario n. 49895-0002, la cui registrazione, richiesta dall’interveniente il 7 luglio 2003, è stata pubblicata il 9 dicembre 2003 (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore».

5        Con decisione del 20 giugno 2016, la divisione d’annullamento dell’EUIPO ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato in ragione dell’assenza del carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

6        Il 7 luglio 2016, l’interveniente ha presentato un ricorso, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione d’annullamento.

7        Con decisione dell’11 gennaio 2018 (procedimento R 1244/2016-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso, annullando la decisione della divisione d’annullamento e respingendo la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato. Essa ha deciso che il disegno o modello contestato era nuovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002 e presentava un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento.

 Conclusioni delle parti

8        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        dichiarare la nullità del disegno o modello contestato;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

9        L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

10      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 e l’articolo 6 del medesimo regolamento. In sostanza, essa contesta alla commissione di ricorso di aver ritenuto che il disegno o modello contestato avesse un carattere individuale sulla base del rilievo che l’impressione generale che esso produceva sull’utilizzatore informato differiva dall’impressione generale che il disegno o modello anteriore produceva su tale utilizzatore.

11      Tale motivo unico si suddivide in quattro parti. In primo luogo, la commissione di ricorso si sarebbe erroneamente limitata ad una semplice enumerazione delle asserite differenze tra i disegni o modelli in conflitto, senza procedere ad una loro ponderazione e senza distinguere tra le caratteristiche estetiche e quelle tecniche. In secondo luogo, essa avrebbe attribuito un grado di attenzione eccessivamente elevato all’utilizzatore informato ed essa avrebbe, conseguentemente, accordato troppa importanza alle differenze tra i disegni o modelli in conflitto. In terzo luogo, essa avrebbe commesso errori riguardanti la valutazione della libertà dell’autore. In quarto e ultimo luogo, essa avrebbe omesso di prendere in considerazione alcuni elementi di prova.

12      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

13      A titolo preliminare, occorre ricordare che il regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (GU 2006, L 386, pagg. 14), ha introdotto, nel regolamento n. 6/2002, un titolo XI bis, contenente gli articoli da 106 bis a 106 septies.

14      Ai sensi dell’articolo 106 bis del regolamento n. 6/2002, qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazionale tenuto dall’ufficio internazionale dell’OMPI riguardante una registrazione internazionale che designa l’Unione europea produce gli stessi effetti di un’iscrizione effettuata nel registro dei disegni e modelli comunitari dell’EUIPO e qualsiasi pubblicazione relativa a una registrazione internazionale che designa l’Unione europea nel Bollettino dell’Ufficio internazionale dell’OMPI sortisce gli stessi effetti di una pubblicazione nel Bollettino comunitario dei disegni e modelli.

15      L’articolo 106 septies del regolamento n. 6/2002 dispone che gli effetti di una registrazione internazionale nell’Unione possono essere dichiarati totalmente o parzialmente nulli dall’EUIPO, secondo la procedura di cui ai titoli VI e VII del regolamento n. 6/2002.

16      L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 dispone che un disegno o modello comunitario deve essere dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento.

17      Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto da un disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

18      Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, nel caso di un disegno o modello comunitario registrato, il carattere individuale dev’essere valutato rispetto l’impressione generale suscitata sull’utilizzatore informato, che deve differire da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che, ai fini di tale valutazione, si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.

19      Così, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale di differenza o di assenza di «déjà vu», dal punto di vista dell’utilizzatore informato, rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T-666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

20      Nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, occorre prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e, in particolare, il comparto industriale cui appartiene, il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, un’eventuale saturazione dello stato dell’arte, che può essere tale da rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i disegni o modelli comparati, nonché la maniera in cui è utilizzato il prodotto in questione, in particolare in funzione delle manipolazioni che normalmente subisce in tale occasione (v. sentenza del 7 novembre 2013, Felino balzante, T-666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

21      Infine, occorre osservare che la legalità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 6/2002, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una giurisprudenza nazionale, anche se fondata su disposizioni simili a quelle di tale regolamento [v. sentenza del 4 luglio 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Cinturino per orologio elettronico), T-90/16, non pubblicata, EU:T:2017:464, punto 72 e giurisprudenza ivi citata].

22      Gli argomenti della ricorrente vanno esaminati sulla scorta di tali considerazioni.

23      Occorre pronunciarsi sulla seconda parte del motivo unico, riguardante il grado di attenzione da parte dell’utilizzatore informato, prima di analizzare la prima parte, concernente la valutazione, dal punto di vista di tale utilizzatore, dell’impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto, per poi proseguire l’esame del motivo unico nella sua terza e quarta parte.

 Sulla seconda parte del motivo unico, relativa al grado di attenzione dell’utilizzatore informato

24      Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha attribuito un grado di attenzione eccessivamente elevato all’utilizzatore informato e ha, conseguentemente, accordato una troppo grande importanza alle differenze tra i disegni o modelli in conflitto.

25      Innanzitutto, la ricorrente sostiene che l’utilizzatore informato non è in grado di distinguere, al di là dell’esperienza che ha accumulato a motivo dell’utilizzo del prodotto incorporante il disegno o modello in questione, gli elementi dell’aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica da quelli che sono arbitrari. Le differenze tra i disegni o modelli in conflitto menzionate dalla commissione di ricorso riguarderebbero dettagli tecnici che non sarebbero percepibili da una persona che dispone di un certo grado di conoscenza quanto agli elementi che gli autoveicoli a motore comprendono normalmente. È quanto avverrebbe, in particolare, per i paraurti, i fari, i lampeggianti e i portelloni.

26      La ricorrente fa poi valere che l’utilizzatore informato accorda una minore importanza alle differenze tra modelli di vetture di uno stesso produttore che si succedono direttamente rispetto alle differenze tra modelli d veicoli di diversi produttori. Quanto ai modelli di vetture dello stesso produttore, l’utilizzatore informato sarebbe meno attento al design che alle novità tecniche e agli sviluppi apportati in materia di sicurezza, di livello di prestazioni, e di comfort di guida. Inoltre, da un lato, un acquirente non fonderebbe la sua decisione d’acquisto di un VW Caddy su una comparazione con le serie precedenti, ma su una comparazione con i veicoli di altri produttori. A sostegno di tale argomento, la ricorrente fa riferimento ad una decisione della divisione d’annullamento del 13 settembre 2016 nel procedimento di nullità registrato con il numero di riferimento ICD 9742. Dall’altro, il successo del VW Caddy non si baserebbe sul suo aspetto, ma sulla sua affidabilità.

27      Infine, la ricorrente si basa su un articolo apparso sulla stampa automobilistica tedesca che sottolinea l’assenza di differenze tra i disegni o modelli in conflitto. Essa contesta alla commissione di ricorso di averne disatteso il contenuto, osservando che tale articolo comprende indici concreti sulla percezione dell’utilizzatore informato.

28      Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale tale stesso prodotto è destinato. L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza [v. sentenze del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, punto 59 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione), T-153/08, EU:T:2010:248, punti 46 e 47].

29      La nozione di utilizzatore informato deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare vigilanza, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (v. sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, punto 53).

30      Infine, la Corte ha statuito che la natura stessa dell’utilizzatore informato comporta che, quando è possibile, egli procederà a un confronto diretto del disegno o modello anteriore e del disegno o modello contestato (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Neuman e Galdeano del Sel/Baena Grup, C-101/11 P e C-102/11 P, EU:C:2012:641, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha descritto, ai punti 18 e 20 della decisione impugnata, l’utilizzatore informato come una persona che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto degli autoveicoli, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi autoveicoli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione elevato quando li utilizza. L’utilizzatore informato di autoveicoli sarebbe una persona che si interessa a tali veicoli, li guida e li utilizza e che, sulla base della lettura di riviste pertinenti nonché della frequentazione di esposizioni e di concessionarie automobilistiche, ha familiarità con i modelli disponibili sul mercato. Egli sarebbe cosciente del fatto che i produttori aggiornano regolarmente i modelli ben consolidati sul mercato, tanto sul piano tecnico quanto su quello estetico. Egli saprebbe anche che tale «mantenimento dei modelli» serve a recepire alcune tendenze alla moda senza tuttavia abbandonare completamente le caratteristiche dell’aspetto del modello del veicolo in oggetto. Secondo la commissione di ricorso, all’utilizzatore informato così descritto non sfuggirebbe nessuna delle differenze elencate infra ai punti da 40 a 42.

32      Occorre constatare che gli argomenti della ricorrente non rimettono in discussione la valutazione della commissione di ricorso quanto al grado di attenzione dell’utilizzatore informato menzionata supra.

33      Si deve respingere, innanzitutto, l’argomento della ricorrente secondo il quale l’utilizzatore informato è incapace di percepire le differenze individuate dalla commissione di ricorso relative ai paraurti, ai fari, ai lampeggianti e ai portelloni in ragione del fatto che esse concernerebbero dettagli tecnici. Da un lato, la commissione di ricorso non ha fatto riferimento alle differenze riguardanti i lampeggianti dei disegni o modelli in conflitto. Dall’altro, dalla decisione impugnata emerge che le differenze evidenziate dalla commissione di ricorso quanto ai paraurti, ai fari e ai portelloni riguardano il loro aspetto e non i loro dettagli tecnici. Pertanto, l’utilizzatore informato è capace di percepirli. Il fatto che la modifica apportata ad alcune di tali parti di automobili possa anche avere un effetto tecnico è irrilevante a tal proposito.

34      Non può poi essere accolto l’argomento della ricorrente secondo il quale l’utilizzatore informato accorda minore importanza alle differenze tra i modelli di veicoli dello stesso produttore che si succedono direttamente rispetto alle differenze tra modelli di veicoli di produttori diversi. Infatti, la ricorrente non presenta alcun elemento di fatto o di diritto a sostegno di tale argomento idoneo a rimettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso riguardante il grado di attenzione dell’utilizzatore informato nell’ambito della comparazione dei disegni e modelli in conflitto. La parte della decisione della divisione d’annullamento del 13 settembre 2016, citata dalla ricorrente a sostegno di tale argomento, non è pertinente a tal proposito, poiché essa non concerne il grado di attenzione che l’utilizzatore informato accorda ai modelli successivi di uno stesso produttore rispetto a quello accordato ai modelli di altri produttori. Inoltre, riguardo alla giurisprudenza succitata ai punti 28 e 29, si deve considerare che l’argomento della ricorrente concernente la motivazione delle decisioni d’acquisto e il fatto che, a suo parere, il successo del VW Caddy non si fonda sul suo aspetto bensì sulla sua affidabilità, sono irrilevanti.

35      Infine, deve essere respinto l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione il punto di vista espresso nella stampa automobilistica tedesca. Non può essere escluso che alcuni articoli di giornale possano essere presi in considerazione, ma la commissione di ricorso non vi è obbligata quando essa ritiene, come nel caso di specie, che il punto di vista espresso non sia pertinente, in quanto non riflette l’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato.

36      Ne consegue che la seconda parte del motivo unico deve essere respinta, in quanto infondata.

 Sulla prima parte del motivo unico, relativa all’impressione generale sull’utilizzatore informato

37      La ricorrente sostiene che emerge dalla giurisprudenza che l’EUIPO deve procedere ad una ponderazione dei disegni o modelli in conflitto dal momento che le differenti caratteristiche possono influenzare più o meno fortemente l’aspetto dei disegni o modelli. Così, da un lato, la commissione di ricorso avrebbe dovuto analizzare i punti comuni tra i disegni o modelli in conflitto. Una simile analisi l’avrebbe portata a concludere che i disegni o modelli in conflitto erano quasi identici nella forma di base della loro carrozzeria, la sagoma, la forma e la disposizione dei finestrini, il parabrezza e il cofano, la griglia del radiatore e i fari. Dall’altro, essa avrebbe dovuto distinguere tra le caratteristiche estetiche e le caratteristiche tecniche poiché, in considerazione della funzione principalmente tecnica dei fari nonché delle differenze vertenti esclusivamente sui colori dei paraurti e delle griglie del radiatore, l’utilizzatore informato accorderebbe loro soltanto un’importanza minore nella sua visione d’insieme. Per contro, una semplice enumerazione delle asserite differenze tra i disegni o modelli in conflitto, come quella effettuata dalla commissione di ricorso ai punti 24 e seguenti e 33 e seguenti della decisione impugnata, non le permetterebbe di giudicare se l’impressione generale differirà presso l’utilizzatore informato.

38      Occorre osservare che la commissione di ricorso ha valutato, ai punti da 23 a 31 della decisione impugnata, il carattere individuale del disegno o modello contestato rispetto al disegno o modello anteriore. Essa ha utilizzato come base di valutazione le seguenti visuali dei disegni o modelli in conflitto:

Disegno o modello contestato

Disegno o modello anteriore


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2/5

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39      La commissione di ricorso ha concluso, ai punti da 24 a 29 della decisione impugnata, che i disegni o modelli in conflitto presentavano nette differenze.

40      In primo luogo, la commissione di ricorso ha constatato, sulla base delle visuali laterali, anteriore e posteriore nel loro insieme, che il cofano del disegno o modello contestato era più corto e che l’impressione generale prodotta dal veicolo era d’essere più largo e tozzo, mentre il veicolo corrispondente al disegno o modello anteriore sembrava più stretto e a forma di cassa.

41      In secondo luogo, la commissione di ricorso ha constatato, sulla base della visuale anteriore, che vi erano differenze quanto alla forma e alla disposizione dei fari e del paraurti anteriori. Nel disegno o modello contestato, la stretta griglia di radiatore scura si prolunga armoniosamente nei fari, che si rialzano verso l’esterno, così somigliando a degli occhi di gatto. La parte superiore del paraurti anteriore è dello stesso colore della vettura mentre la parte inferiore è scura, con due piccole luci rotonde supplementari, assenti nel disegno o modello anteriore. I fari anteriori del disegno o modello anteriore hanno una forma quasi rettangolare e sono chiaramente distinti dalla griglia di radiatore scura, della stessa altezza, che, con il paraurti ugualmente scuro, forma un’unità compatta che contrasta per i suoi colori con il resto della carrozzeria (visuale 1/5). Grazie ai fari leggermente inclinati, la visuale anteriore del disegno o modello contestato ricorda un volto felino stilizzato, un’impressione che è assente nel disegno o modello anteriore. Inoltre, nel disegno o modello contestato, gli specchi retrovisori laterali sono dello stesso colore dell’auto, estraibili e in generale di forma bombata, mentre quelli del disegno o modello anteriore sono piatti e scuri e contrastano così con il colore della vettura.

42      In terzo luogo, la commissione di ricorso ha constatato, sulla base delle visuali posteriori, che il disegno o modello contestato presentava un portellone di un solo pezzo e un paraurti dello stesso colore della vettura. Nel disegno o modello anteriore, il portellone si colloca al di sopra della targa di immatricolazione e il paraurti scuro si distingue visivamente dal colore della vettura. A causa del paraurti visivamente integrato nella carrozzeria, la visuale posteriore del disegno o modello contestato è in generale più «muscolosa» di quella del disegno o modello anteriore. La visuale laterale del disegno o modello contestato (visuali 3.3 e 3.7) mostra chiaramente la colorazione dei paraurti anteriore e posteriore, nonché i fari anteriori. Invece, nella visuale laterale del disegno o modello anteriore, i paraurti scuri si distinguono nettamente dal colore della vettura e i fari sono appena visibili.

43      La commissione di ricorso ha concluso che all’utilizzatore informato non sfuggirà nessuna delle differenze summenzionate ai punti da 40 a 42. Esse producono un’impressione generale del veicolo corrispondente al disegno o modello contestato che si differenzia da quella prodotta dal veicolo corrispondente al disegno o modello anteriore. Essa ha segnatamente constatato che la forma e la disposizione differenti dei fari anteriori davano un altro aspetto al veicolo che si ripercuoteva sull’impressione generale.

44      Occorre osservare che gli argomenti della ricorrente non rimettono in discussione la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso ai punti da 24 a 31 della decisione impugnata e ripresa ai punti da 40 a 43 di cui sopra.

45      Innanzitutto, occorre constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non si è limitata semplicemente ad elencare le differenze tra i disegni o modelli in conflitto. Da un lato, dal punto 24 della decisione impugnata emerge che essa ha preso in considerazione la concordanza dei disegni o modelli in conflitto quanto alla carrozzeria a forma di cassa e quanto al numero e alla disposizione dei finestrini, porte, fari, fanali di coda e specchi retrovisori laterali. Dall’altro, dai punti da 25 a 31 della decisione impugnata risulta che essa ha valutato l’impressione generale prodotta dai disegni o modelli in conflitto analizzandoli secondo le visuali frontale, laterale e posteriore, prese separatamente e congiuntamente.

46      A sostegno del suo argomento secondo il quale la commissione di ricorso avrebbe dovuto analizzare i punti in comune tra i disegni o modelli in conflitto, la ricorrente si riferisce al fatto che, al punto 73 della sentenza del 22 giugno 2010, Apparecchiature di comunicazione (T-153/08, EU:T:2010:248), il Tribunale ha considerato che l’elemento decorativo stilizzato presente nel disegno o modello contestato in quella causa non poteva controbilanciare le somiglianze constatate e non era, quindi, sufficiente a conferire un carattere individuale al suddetto disegno o modello. A tal proposito, occorre osservare che la considerazione in oggetto costituisce una constatazione di fatto propria del caso di specie e non un requisito giuridico relativo al modo di valutare il carattere individuale di un disegno o modello.

47      Si deve poi rilevare che la giurisprudenza costante della Corte citata ai punti 19 e 20 di cui sopra non richiede una ponderazione delle caratteristiche per determinare se il disegno o modello contestato produce un’impressione generale sull’utilizzatore informato differente da quella prodotta dal disegno o modello anteriore. Nelle circostanze in cui, come nel caso di specie, la valutazione di differenze sufficientemente marcate tra i disegni o modelli in conflitto indica, con un grado sufficiente di chiarezza, che il disegno o modello contestato produce nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore, non si può pretendere dall’EUIPO che proceda ad una ponderazione di ciascuna caratteristica dei disegni o modelli in questione.

48      Infine, non può essere accolto l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto distinguere tra le caratteristiche estetiche e le caratteristiche tecniche. Da un lato, occorre constatare che la ricorrente non presenta alcun elemento di fatto o di diritto a sostegno della sua affermazione secondo la quale l’utilizzatore informato attribuisce un’importanza soltanto minore, nella sua visione complessiva, ai fari, data la loro funzione principalmente tecnica, e alle differenze quanto ai colori dei paraurti e delle griglie del radiatore. Dall’altro, sebbene tali caratteristiche abbiano una funzione tecnica, esse non sono puramente funzionali e il loro aspetto è modificabile, cosicché le eventuali differenze nella loro forma e nel loro posizionamento possono influenzare l’impressione generale del prodotto nel quale esse sono incorporate (v., in questo senso, sentenza del 4 luglio 2017, Cinturino per orologio elettronico, T-90/16, non pubblicata, EU:T:2017:464, punto 61).

49      Ne consegue che la prima parte del motivo unico deve essere respinta, in quanto infondata.

 Sulla terza parte del motivounico, concernente la libertà dell’autore

50      La commissione di ricorso ha descritto la libertà dell’autore di veicoli da turismo al punto 17 della decisione impugnata. Essa ha constatato che tale libertà era limitata dalla funzione tecnica di un veicolo a motore, che serve al trasporto di persone e di merci. Inoltre, esisterebbero obblighi di legge, in particolare nell’ambito della sicurezza stradale. Invece, la libertà dell’autore non sarebbe assoggettata ad alcuna limitazione quanto alla concezione delle caratteristiche tecniche e previste dalla legge. Le aspettative potenziali del mercato o alcune tendenze in materia di design non rappresenterebbero restrizioni pertinenti della libertà dell’autore.

51      La ricorrente fa valere, da un lato, che gli argomenti sollevati nell’ambito delle due prime parti del motivo unico valgono tanto più in quanto l’autore gode di una grande libertà. Dall’altro, essa sostiene che l’esistenza di eventuali restrizioni imposte all’autore dal mercato non dovrebbe essere presa in considerazione in sede di valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

52      L’EUIPO ribatte che la ricorrente non fa valere alcuna censura e che esso non può, quindi, formulare alcuna osservazione a riguardo.

53      Si deve ricordare che, in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, qualsiasi atto introduttivo del ricorso deve indicare, in particolare, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Lo stesso vale per qualunque domanda che deve essere accompagnata da motivi e argomenti che consentano, sia alla parte convenuta sia al giudice, di valutarne la fondatezza. Così, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda un ricorso devono emergere, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. Requisiti analoghi sono richiesti allorché una censura o un argomento è dedotto a sostegno di un motivo [v. sentenza del 13 marzo 2013, Biodes/UAMI – Manasul Internacional (FARMASUL), T-553/10, non pubblicata, EU:T:2013:126, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

54      Occorre osservare che la ricorrente non contesta le constatazioni della commissioni di ricorso secondo le quali la libertà dell’autore è limitata, da un lato, dalla funzione tecnica di un veicolo a motore, che serve al trasporto di persone e di merci, e, dall’altro, dall’esistenza di requisiti di legge, in particolare nell’ambito della sicurezza stradale. Peraltro, l’EUIPO e la ricorrente ammettono entrambi che le aspettative potenziali del mercato ed alcune tendenze in materia di design non rappresentano restrizioni pertinenti alla libertà dell’autore [v., in questo senso, la sentenza del 4 febbraio 2014, Sachi Premium‑Outdoor Furniture/UAMI – Gandia Blasco (Poltrona), T-357/12, non pubblicata, EU:T:2014:55, punto 23 e 24 e giurisprudenza ivi citata].

55      Inoltre, si deve osservare che la ricorrente non introduce alcun elemento di fatto o di diritto a sostegno di tale parte del motivo unico. Essa non spiega in che cosa consisterebbe l’errore effettuato dalla commissione di ricorso nella valutazione del grado di libertà dell’autore.

56      Ne consegue che la terza parte del motivo unico deve essere respinta, in quanto infondata.

 Sulla quarta parte del motivo unico, vertente sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione alcuni elementi di prova

57      La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione, da un lato, un’illustrazione intitolata «VW Caddy Life (2004-2010)» presentata in un articolo dell’enciclopedia on line Wikipedia e, dall’altro, un’illustrazione figurante in un’offerta di veicoli d’occasione, allegata alla sua domanda di dichiarazione di nullità. La presa in considerazione di tali illustrazioni sarebbe importante poiché il veicolo che vi è riprodotto ha un paraurti dello stesso colore della restante parte del veicolo. La differenza di colore a livello del paraurti, evidenziata a più riprese nella decisione impugnata, sarebbe, quindi, priva di incidenza.

58      La ricorrente contesta alla commissione di ricorso anche il fatto di non aver preso in considerazione un articolo on line perché non allegato. A suo parere, tale articolo era allegato alla memoria del 13 gennaio 2017, indirizzata alla commissione di ricorso.

59      Si deve constatare che la commissione di ricorso ha, giustamente, escluso dalla sua analisi l’illustrazione presentata in un articolo dell’enciclopedia on line Wikipedia. Occorre ricordare che, per valutare l’efficacia probatoria di un documento, si deve verificare la verosimiglianza e la veridicità dell’informazione in esso contenuta. Bisogna tener conto, in particolare, dell’origine del documento, delle circostanze della sua elaborazione e del suo destinatario, nonché domandarsi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile [v. sentenza del 9 marzo 2012, Coverpla/UAMI – Heinz-Glas (Flacone), T-450/08, non pubblicata, EU:T:2012:117, punto 26 e giurisprudenza ivi citata]. Nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che Wikipedia è un’enciclopedia on line che, in qualsiasi momento, può essere modificata da qualsiasi utente, si deve considerare che tale illustrazione ha un valore probatorio estremamente limitato [v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2010, O2 (Germany)/UAMI (Homezone), T-344/07, EU:T:2010:35, punto 46].

60      Quanto alla censura secondo la quale la commissione di ricorso non ha preso in considerazione l’illustrazione raffigurata sull’offerta di vettura d’occasione, occorre osservare che è fondamentale che gli organi dell’EUIPO dispongano di un’immagine del disegno o modello anteriore che permetta di cogliere l’aspetto del prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato e d’identificare in maniera precisa e certa il disegno o modello anteriore al fine di procedere, conformemente agli articoli da 5 a 7 del regolamento n. 6/2002, alla valutazione del carattere di novità e del carattere individuale del disegno o modello contestato e alla comparazione che quest’ultima implica tra i disegni o modelli di cui trattasi. Infatti, esaminare se il disegno o modello contestato sia effettivamente privo di novità o di carattere individuale richiede che si disponga di un disegno o modello anteriore preciso e determinato (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720, punto 64).

61      Spetta alla parte che ha presentato domanda di dichiarazione di nullità fornire all’EUIPO le informazioni necessarie e, in particolare, l’identificazione e la riproduzione precise e complete del disegno o modello la cui anteriorità è asserita, al fine di dimostrare che il disegno o modello contestato non può essere validamente registrato (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720, punto 65).

62      Non si può pretendere dall’EUIPO che proceda, segnatamente nell’ambito della valutazione del carattere di novità del disegno o modello contestato, alla combinazione delle varie componenti del disegno o modello anteriore, poiché spettava al richiedente la nullità produrre una rappresentazione completa di tale disegno o modello anteriore. Inoltre, ogni eventuale combinazione conterrebbe talune imperfezioni in quanto comporterebbe necessariamente alcune approssimazioni (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720, punto 69). Lo stesso vale per quanto concerne la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato. Infatti, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente (sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, punto 35).

63      Nel caso di specie, la ricorrente si attende che l’EUIPO non solo combini le differenti rappresentazioni del prodotto nel quale il disegno o modello anteriore è stato incorporato, ma altresì che esso sostituisca un elemento che appare nella gran parte delle rappresentazioni, cioè un paraurti di un colore diverso da quello del veicolo, con un elemento che appare in una sola rappresentazione, ossia un paraurti dello stesso colore di quello del veicolo. Pertanto, la ricorrente non ha fornito all’EUIPO l’identificazione e la riproduzione precise e complete del disegno o modello la cui anteriorità è asserita nel quadro del presente motivo. Ne consegue che, senza incorrere in errore, la commissione di ricorso non ha preso in considerazione il fatto che il prodotto nel quale il disegno o modello anteriore è stato incorporato figurante sull’offerta di vettura d’occasione ha un paraurti dello stesso colore del veicolo.

64      Per quanto concerne l’articolo on line che la commissione di ricorso avrebbe ignorato, occorre constatare che quest’ultima non era obbligata a prenderlo in considerazione dato che non era pertinente, poiché, come risulta dal punto 34 della decisione impugnata, esso non forniva informazioni sull’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato. Inoltre, l’osservazione, di cui allo stesso punto 34 della decisione impugnata, secondo la quale l’articolo in oggetto non era effettivamente accluso alle osservazioni della ricorrente, è stata formulata ad abundantiam, di modo che la censura della ricorrente vertente sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prenderlo in considerazione perché esso era effettivamente allegato è inoperante.

65      Da quanto precede, risulta che occorre respingere la quarta parte del motivo unico e, pertanto, il ricorso nella sua integralità, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo capo della domanda, volto a che il Tribunale dichiari la nullità del disegno o modello contestato.

 Sulle spese

66      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Rietze GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

Collins

Kancheva

De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 giugno 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.