Language of document : ECLI:EU:T:2019:201

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

28 marzo 2019 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo degli abrasivi in acciaio – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Procedimento “ibrido” temporalmente sfalsato – Presunzione di innocenza – Principio di imparzialità – Carta dei diritti fondamentali – Prova dell’infrazione – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Durata dell’infrazione – Ammenda – Adeguamento eccezionale dell’importo di base – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑433/16,

Pometon SpA, con sede a Maerne di Martellago (Italia), rappresentata da E. Fabrizi, V. Veneziano e A. Molinaro, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi e B. Mongin, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2016) 3121 final della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39792 – Abrasivi in acciaio),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz, I.S. Forrester, N. Półtorak ed E. Perillo (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti

1        La ricorrente, Pometon SpA, è una società italiana specializzata nel trattamento dei metalli. Essa è stata attiva nel mercato degli abrasivi in acciaio fino al 16 maggio 2007, data in cui ha ceduto il suo ramo di attività in tale settore a uno dei suoi concorrenti, la società francese Winoa SA. In tale data, la suddetta attività della ricorrente è stata infatti trasferita alla società Pometon Abrasives Srl, detenuta dal gruppo Winoa.

2        Gli abrasivi in acciaio (in prosieguo: gli «abrasivi») sono particelle di acciaio sfuse, in forma di graniglia sferica o angolosa, e sono utilizzati soprattutto nei settori siderurgico, automobilistico, metallurgico, petrolchimico e della lavorazione della pietra. Essi sono prodotti a partire da rottami di acciaio.

3        Con la sua decisione C(2016) 3121 final, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39792 – Abrasivi in acciaio; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha ritenuto che, durante il periodo compreso tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007, la ricorrente avesse partecipato, direttamente o tramite i suoi rappresentanti o i rappresentanti di due delle sue controllate, Pometon España SA e Pometon Deutschland GmbH, a un’intesa consistente in accordi e/o pratiche concordate con altre quattro imprese, vale a dire il gruppo americano Ervin Industries Inc. (in prosieguo: «Ervin»), la società francese Winoa SA (in prosieguo: «Winoa») nonché le società tedesche MTS GmbH e Würth GmbH, intesa volta essenzialmente a coordinare i prezzi degli abrasivi nell’intero Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»). La ricorrente e le sue due controllate sopramenzionate sono indicate in prosieguo, congiuntamente, come «Pometon».

A.      La fase istruttoria e l’avvio del procedimento

4        Il 13 aprile 2010 Ervin ha presentato una richiesta di immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).

5        A seguito di tale richiesta, Ervin ha effettuato dichiarazioni orali e ha prodotto prove documentali. Il 31 maggio 2010 la Commissione le ha accordato un’immunità condizionale in applicazione del paragrafo 8, lettera a), della suddetta comunicazione.

6        Dal 15 al 17 giugno 2010 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso nei locali di vari produttori di abrasivi, tra cui Pometon. Successivamente, la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni alle imprese che, a suo avviso, facevano parte del cartello.

7        Il 16 gennaio 2013 la Commissione, conformemente all’articolo 2 del suo regolamento (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), ha avviato il procedimento di istruzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) nei confronti di Pometon e delle altre quattro partecipanti all’intesa (Ervin, Winoa, MTS e Würth). Ha impartito loro un termine per comunicarle per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista di una transazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004.

B.      Il procedimento di transazione e la scelta di Pometon di ritirarsi da tale procedimento

8        Le cinque partecipanti all’intesa hanno espresso la loro volontà di avviare siffatte discussioni al fine di giungere a una transazione. Dal febbraio al dicembre 2013 si sono tenuti tre cicli di riunioni bilaterali tra la Commissione e i partecipanti all’intesa, in cui sono stati esposti a questi ultimi il merito degli addebiti nonché gli elementi probatori su cui tali addebiti si basavano. La Commissione ha comunicato a ciascun partecipante all’asserita intesa i limiti edittali delle potenziali ammende che lo riguardavano.

9        Nel gennaio 2014 le imprese interessate hanno presentato le loro proposte di transazione entro i termini stabiliti, ad eccezione della ricorrente, che ha deciso di ritirarsi da tale procedimento. Infatti, il 10 febbraio 2014 la ricorrente ha restituito alla Commissione il CD‑ROM che le era stato inviato il 21 febbraio 2013 nell’ambito del procedimento di transazione.

10      Il 13 febbraio 2014 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle altre quattro partecipanti all’asserita intesa e, il 2 aprile 2014, ha adottato la decisione di transazione C(2014) 2074 final, sulla base degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: la «decisione di transazione»).

C.      L’adozione della decisione impugnata secondo il procedimento ordinario e il contenuto di tale decisione

11      Il 3 dicembre 2014 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla ricorrente, la quale ha risposto il 16 febbraio 2015, dopo aver avuto accesso al fascicolo. La ricorrente ha in seguito partecipato a un’audizione, che si è svolta il 17 aprile 2015.

12      Il 25 maggio 2016 la Commissione, sulla base degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003, ha adottato la decisione impugnata. Il dispositivo di tale decisione è del seguente tenore:

«Articolo 1

Pometon S.p.A. ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando a un’infrazione unica e continuata riguardante i prezzi nel settore dei prodotti abrasivi in acciaio, consistente nel coordinamento del suo comportamento in materia di prezzi e riguardante l’intero SEE.

La durata dell’infrazione è compresa tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007.

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, l’ammenda inflitta a Pometon S.p.A. è la seguente: EUR 6 197 000 (...)».

13      Risulta, in sostanza, dalla decisione impugnata, considerata nel suo complesso, che Pometon e gli altri partecipanti all’intesa, da un lato, avrebbero introdotto (primo profilo dell’intesa) un metodo di calcolo uniforme che ha consentito loro di pervenire a una maggiorazione coordinata del prezzo degli abrasivi, basata su indici del prezzo dei rottami (in prosieguo: la «maggiorazione dei rottami»; v. punti 132 e 136 infra). Dall’altro, e al tempo stesso, i partecipanti avrebbero convenuto (secondo profilo dell’intesa) di coordinare il loro comportamento per quanto riguarda i prezzi di vendita degli abrasivi praticati a clienti individuali, impegnandosi in particolare a non farsi concorrenza tramite riduzioni di prezzo (punti 32, 33, 37 e 57 della decisione impugnata; v. punto 173 infra).

14      Per quanto riguarda la qualificazione dell’infrazione in esame, la Commissione ha ritenuto che si trattasse di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Infatti, non solo gli accordi anticoncorrenziali dei partecipanti avrebbero riguardato tutti il coordinamento dei prezzi e sarebbero stati tutti attinenti agli stessi prodotti, ma avrebbero avuto luogo secondo le stesse modalità durante l’intero periodo dell’infrazione, compreso tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007, data in cui la ricorrente ha ceduto a Winoa la propria attività nel settore dei prodotti abrasivi. Infine, le imprese partecipanti all’infrazione nonché le persone che agivano per loro conto sarebbero state sostanzialmente le stesse (punti 107 e 166 della decisione impugnata).

15      In definitiva, secondo la Commissione, una simile intesa aveva ad oggetto la limitazione del gioco della concorrenza, con rilevanti effetti sugli scambi del prodotto in questione tra gli Stati membri e le parti contraenti dell’accordo SEE (punti 142 e 154 della decisione impugnata).

16      Per quanto riguarda la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione, la Commissione ha fissato il suo inizio al 3 ottobre 2003 e, basandosi sul fatto che Pometon non si era formalmente dissociata dalla suddetta intesa, ha ritenuto che la partecipazione di tale impresa all’intesa fosse proseguita fino al 16 maggio 2007, data in cui la ricorrente ha ceduto a Winoa la propria attività nel settore degli abrasivi (punti 160 e 166 della decisione impugnata; v. anche punto 1 supra).

17      In base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»), la Commissione ha fissato l’importo di base dell’ammenda di Pometon al 16% del valore delle vendite realizzate dalla ricorrente nei mercati dei paesi del SEE nel 2006, vale a dire l’ultimo anno completo di partecipazione di Pometon all’infrazione di cui trattasi, prima che tale impresa cedesse la propria attività relativa agli abrasivi alla sua concorrente francese.

18      Tale valore è stato ottenuto partendo da una percentuale di base del 15%, aumentata inoltre dell’1% per tener conto dell’estensione geografica dell’infrazione all’intero SEE (punti da 214 a 216 della decisione impugnata). La parte variabile dell’importo di base dell’ammenda è stata poi aumentata di un importo aggiuntivo fisso del 16%, applicato al fine di dissuadere le imprese dal concludere accordi di coordinamento dei prezzi, conformemente al punto 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende (punto 220 della decisione impugnata).

19      Peraltro, l’importo di base dell’ammenda così calcolato non è stato oggetto di alcun aumento per circostanze aggravanti. Al contrario, Pometon ha beneficiato di una riduzione del 10% di tale importo a titolo di circostanze attenuanti per aver partecipato al secondo profilo dell’intesa in misura minore rispetto alle altre imprese (punto 225 della decisione impugnata).

20      Infine, in applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, disposizione che consente alla Commissione di discostarsi dalla metodologia prevista dagli orientamenti stessi quando ciò possa essere giustificato dalle «specificità di un determinato caso», tale istituzione ha proceduto a un adeguamento dell’importo di base adattato dell’ammenda (punti da 228 a 231 della decisione impugnata), consistente in una riduzione del 60%.

21      In definitiva, come risulta dall’articolo 2 della decisione impugnata, dopo tale calcolo l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente era di EUR 6 197 000 (v. punto 12 supra).

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

23      La conclusione della fase scritta del procedimento è stata notificata alle parti il 21 febbraio 2017. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2017 la ricorrente ha presentato una domanda motivata di fissazione di udienza, conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

24      Con decisione del 21 marzo 2018, il Tribunale ha rinviato la causa dinanzi al collegio ampliato, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura.

25      Con ordinanza del 22 marzo 2018, con cui è stata accolta la domanda presentata in subordine dalla ricorrente e finalizzata all’adozione di un mezzo istruttorio, il Tribunale ha ordinato alla Commissione, sulla base dell’articolo 91, lettera b), dell’articolo 92, paragrafo 1, e dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura, da un lato, di produrre una copia della versione integrale della decisione di transazione nonché una copia delle dichiarazioni del richiedente il trattamento favorevole contenute nei documenti ID 5, ID 10, ID 136 e ID 643 del fascicolo amministrativo e, dall’altro, di fornire il fatturato totale, nel 2009, dei destinatari della decisione di transazione che era stato preso in considerazione in tale decisione.

26      Con ordinanza del 4 maggio 2018, Pometon/Commissione (T‑433/16), il Tribunale, pronunciandosi sulle domande di trattamento riservato dei documenti prodotti dalla Commissione in esecuzione dell’ordinanza del 22 marzo 2018, ha deciso che i documenti ID 5, ID 10, ID 136 e ID 643, contenenti la trascrizione delle dichiarazioni orali del richiedente il trattamento favorevole, potevano essere consultati dai legali della ricorrente presso la cancelleria del Tribunale. Per contro, ha respinto la domanda di trattamento riservato per quanto concerne, da un lato, il fatturato rispettivo, nel 2009, delle quattro imprese destinatarie della decisione di transazione e, dall’altro, i dati figuranti nelle tabelle n. 1 (punto 90), n. 3 (punto 100) e n. 4 (punto 103) di tale decisione.

27      Con misure di organizzazione del procedimento, da un lato, il Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni scritte sull’incidenza che i dati non riservati di cui al precedente punto 26 esercitano sul quinto motivo, concernente l’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda in forza del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Essa ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito. Dall’altro, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere oralmente, in udienza, a una serie di quesiti scritti.

28      Peraltro, in udienza la Commissione ha chiesto l’autorizzazione a depositare un documento consistente in una tabella con i dati relativi alle cinque società coinvolte nell’intesa in questione, sui quali essa ha dichiarato di essersi fondata al fine di determinare, per ciascuna di esse, il livello di adeguamento dell’importo di base dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Essa ha chiesto il trattamento riservato di tali dati nei confronti del pubblico.

29      Il Tribunale ha deciso di inserire tale documento nel fascicolo, fatta salva la valutazione della sua ricevibilità, e ha fissato alla ricorrente un termine che scadeva il 2 luglio 2018 per presentare le sue osservazioni in merito a detto documento, conformemente all’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Dopo che la ricorrente, il 2 luglio 2018, ha presentato le sue osservazioni, la fase orale del procedimento è stata chiusa in tale data.

30      Con ordinanza dell’8 novembre 2018 il presidente della Terza Sezione ha riaperto la fase orale del procedimento. La Commissione è stata invitata a presentare le proprie osservazioni su un nuovo dato contenuto nelle osservazioni della ricorrente del 2 luglio 2018 e ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito. Con decisione del 17 gennaio 2019 il presidente della Terza Sezione ha chiuso la fase orale del procedimento.

31      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare o riformare la decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione afferma che la ricorrente ha partecipato all’infrazione fino al 16 maggio 2007 e le infligge un’ammenda nonostante la prescrizione;

–        in ulteriore subordine, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda;

–        condannare la Commissione alla restituzione degli importi eventualmente corrisposti dalla ricorrente nelle more del giudizio, nonché al rimborso di ogni altro costo sostenuto dalla ricorrente in esecuzione della decisione impugnata;

–        adottare le misure di organizzazione del procedimento o, in subordine, le misure istruttorie richieste dalla ricorrente;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        respingere la richiesta di misure di organizzazione del procedimento o di misure istruttorie;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

33      La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno dei primi due capi di conclusioni. In primo luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata da una violazione del principio di imparzialità del giudizio, del principio della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione le avrebbe attribuito comportamenti specifici già nella decisione di transazione, che hanno condizionato le accuse poi formulate nei suoi confronti nella decisione impugnata.

34      In secondo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione dei diritti della difesa e delle norme relative all’onere della prova, in quanto la Commissione ha imputato alla ricorrente, in assenza di prove, il coinvolgimento in un’intesa a cui essa non ha in realtà partecipato.

35      In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata da una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, poiché la Commissione ha ritenuto che l’intesa costituisse una restrizione della concorrenza per oggetto.

36      In quarto luogo, la ricorrente contesta la durata della sua partecipazione all’intesa e invoca la prescrizione.

37      Infine, a sostegno del terzo capo di conclusioni, diretto all’annullamento o alla modifica dell’importo dell’ammenda, la ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di motivazione nonché dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento per quanto riguarda l’adeguamento eccezionale dell’importo di base dell’ammenda, effettuato dalla Commissione in applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

A.      Sul primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di imparzialità, del principio della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione, nella decisione di transazione, avrebbe attribuito alla ricorrente comportamenti specifici, condizionando in tal modo le valutazioni espresse nella decisione impugnata.

1.      Argomenti delle parti

38      La ricorrente rileva che, pur non essendo destinataria della decisione di transazione, essa è più volte menzionata al punto 4 di tale decisione (descrizione degli eventi) in quanto impresa che, in sostanza, ha partecipato attivamente all’intesa. Essa evidenzia in particolare i seguenti passaggi della decisione di transazione, nei quali la Commissione ha fatto espresso riferimento al suo comportamento:

«26. Ervin, Winoa, Pometon, MTS e Würth hanno intrattenuto frequenti contatti su base bilaterale ma anche multilaterale, durante i quali sono stati discussi i principali componenti del prezzo applicabile a tutte le loro vendite di abrasivi in acciaio nel SEE, ossia la “maggiorazione dei rottami” e il supplemento di prezzo per l’energia. Hanno anche esaminato (soprattutto durante i contatti bilaterali) i parametri della concorrenza che era possibile lasciar operare tra loro in relazione ai [clienti individuali]. In questo contesto generale, le parti hanno attuato un comportamento riguardante l’intero SEE.

(…)

28. Nell’ottobre 2003, Winoa, Ervin e Pometon si sono incontrate (…) per concordare un modello di calcolo uniforme per una “maggiorazione dei rottami” comune che sarebbe stata applicata da tutte le predette imprese (…).

29. MTS e Würth (…) non hanno partecipato alle fasi iniziali del processo, quando è stato concluso l’accordo tra Winoa, Ervin e Pometon.

(…)

31. I contatti sono continuati con Pometon fino al 16 maggio 2007, data in cui Pometon ha ceduto la propria attività di prodotti abrasivi in acciaio a Winoa ed è uscita dal mercato.

(…)

38. Gli elementi di prova dimostrano che i contatti tra Winoa, Ervin e Pometon sono divenuti un comportamento a partire dal mese di ottobre 2003».

39      Orbene, la ricorrente ritiene che tali riferimenti non fossero né indispensabili e nemmeno utili. In particolare, in primo luogo, essa fa valere che gli elementi menzionati al punto 31 della decisione di transazione – che enuncia sostanzialmente che essa ha partecipato all’intesa fino al 16 maggio 2007, data in cui ha ceduto a Winoa la propria attività ed è uscita dal mercato – non figuravano nelle proposte di transazione delle altre quattro imprese coinvolte. In secondo luogo, e in ogni caso, nell’ambito di una procedura di transazione, la decisione finale dovrebbe riguardare soltanto i comportamenti delle imprese che partecipano alla transazione nonché le sanzioni pronunciate nei loro confronti.

40      Tale analisi sarebbe confermata, del resto, dal confronto tra la decisione di transazione e la decisione C(2014) 4227 final della Commissione, del 25 giugno 2014, nel caso AT.39965 – Funghi, anch’essa relativa a un procedimento di transazione. Secondo la ricorrente, tale decisione non conteneva infatti, nella descrizione dei fatti pertinenti, alcun riferimento all’impresa che non aveva accettato di concludere una transazione.

41      In tali circostanze, i riferimenti, nella decisione di transazione, a comportamenti attribuiti alla ricorrente dimostrerebbero inequivocabilmente che, prima ancora che quest’ultima avesse avuto la possibilità di difendersi, la Commissione era già convinta della sua colpevolezza. La decisione sarebbe quindi viziata da una violazione del principio di imparzialità del giudizio, del principio della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa della ricorrente.

42      A tale ultimo riguardo, la ricorrente contesta peraltro l’argomento della Commissione fondato sull’interpretazione, fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, articolo relativo alla presunzione di innocenza.

43      Per quanto riguarda questa disposizione, essa fa valere in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione (v. punto 51 infra), la Corte EDU, nella sua sentenza del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310), ha ritenuto che, quando, in un procedimento penale che coinvolge diverse persone che non possono essere giudicate insieme, è indispensabile, per valutare la colpevolezza degli imputati, menzionare in una prima sentenza la partecipazione al reato di un terzo che verrà poi giudicato separatamente nel contesto di un’altra procedura successiva, il tribunale competente debba evitare di fornire più informazioni del necessario allo scopo di valutare la responsabilità giuridica degli imputati nel processo (Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, punti 64 e 65).

44      Orbene, secondo la ricorrente, lo stesso criterio dovrebbe applicarsi anche quando la Commissione, come nel caso di specie, dopo aver avviato un procedimento di infrazione nei confronti di cinque imprese sospettate di aver preso parte a un’intesa, adotta, in un primo tempo, una decisione di transazione nei confronti di quattro di esse, e poi, in un secondo tempo, adotta contro la quinta impresa, che nel frattempo si è ritirata dal procedimento di transazione, una decisione di infrazione in esito a un procedimento ordinario condotto sulla base delle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004.

45      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui il nome della ricorrente sarebbe stato menzionato inavvertitamente nella pubblicazione della versione provvisoria della decisione di transazione, la ricorrente precisa che la violazione del principio della presunzione di innocenza risulta nella fattispecie dal fatto che, indipendentemente dalle modalità di pubblicazione della decisione di transazione, Pometon è stata oggetto, in tale decisione, di accuse precise circa la sua partecipazione all’intesa in esame. La sostituzione, nella versione della decisione pubblicata poi il 6 gennaio 2015, del nome della ricorrente con l’espressione «un’altra impresa» non sarebbe quindi tale da sanare la violazione di detto principio nella decisione impugnata.

46      La Commissione contesta tale argomento.

47      Anzitutto, i riferimenti denunciati dalla ricorrente mirerebbero a stabilire soltanto la responsabilità delle altre quattro imprese che avevano partecipato all’intesa, e non inciderebbero del resto sul dovere della Commissione di portare a termine il procedimento contraddittorio nei confronti della ricorrente, dopo il suo ritiro dal procedimento di transazione.

48      Qualsiasi altra soluzione, afferma ancora la Commissione, si tradurrebbe, sul piano processuale nonché su quello sostanziale della sanzione, in una sorta di «immunità dalle ammende» a favore delle imprese che si ritirano da un procedimento di transazione che avevano inizialmente accettato.

49      La combinazione di questi due procedimenti, precisa ancora la Commissione, costituisce un procedimento complesso, denominato anche «ibrido», in quanto disciplinato da disposizioni giuridiche distinte, dato che la procedura di transazione è specificamente disciplinata dall’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004, mentre la successiva procedura in contraddittorio è disciplinata da altre disposizioni del medesimo regolamento, posto che peraltro la ricorrente non ha affatto messo in dubbio la legittimità di tali disposizioni. Tuttavia, anche nell’ambito di un procedimento ibrido, la posizione di un’impresa che non ha concluso la transazione non può conferirle un vantaggio procedurale che le consenta di derogare alle norme applicabili.

50      La Commissione sostiene poi di avere in ogni caso debitamente rispettato, nei confronti della ricorrente, il principio della presunzione di innocenza e in particolare i requisiti stabiliti dalla Corte EDU nella sentenza del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD, 001710310). A tale riguardo, la Commissione precisa che, dando prova di precauzione, essa ha espressamente indicato, nella nota a piè di pagina n. 4 della decisione di transazione nonché ai punti 27 e 28 della decisione impugnata, che la descrizione degli eventi contenuta nella decisione di transazione non permetteva di trarre alcuna conclusione circa la colpevolezza di Pometon quanto alla sua partecipazione a tale intesa, dal momento che detta impresa doveva ancora essere oggetto di un procedimento contraddittorio di constatazione di infrazione.

51      In definitiva, per decidere se, nel caso di specie, il principio della presunzione di innocenza sia stato violato, occorrerebbe riferirsi, a parere della Commissione, al rispetto dei diritti della difesa di Pometon, che nella fattispecie sarebbero stati garantiti nel corso di tutto il procedimento ordinario che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

2.      Giudizio del Tribunale

a)      Quadro giuridico della presente controversia in relazione ai principali aspetti della decisione di transazione della Commissione

52      Prima di passare all’analisi del presente motivo, occorre precisare brevemente che la ricorrente invoca una violazione dei suoi diritti della difesa soltanto in relazione al fatto che la Commissione ha fatto riferimento a taluni suoi comportamenti nella decisione di transazione, di cui essa non è tuttavia destinataria. Di conseguenza, essa non contesta affatto alla Commissione di non aver rispettato, nel corso del procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata, tutte le garanzie procedurali relative ai suoi diritti della difesa, come quelle previste, in particolare, dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004.

53      Avendo così precisato l’oggetto del presente motivo, si deve rilevare, in via preliminare, che le parti non concordano, in particolare, sulla portata dell’articolo 41, paragrafo 1, e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), segnatamente, per quanto riguarda quest’ultima disposizione, quanto alla lettura che ciascuna di esse dà della sentenza del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD 001710310), pronunciata dalla Corte EDU sul rispetto del principio della presunzione di innocenza nell’ambito di un procedimento penale complesso coinvolgente più persone che non potevano essere giudicate insieme (v. punti 43 e 50 supra). Questi due articoli della Carta così recitano:

«Articolo 41

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

(...)

Articolo 48

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

54      A tale riguardo, da un lato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, sebbene, nell’esercizio dei suoi poteri in materia di repressione delle infrazioni nel diritto della concorrenza, la Commissione non possa essere considerata un «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e in particolare un’autorità pubblica che esercita funzioni di natura penale, essa è tuttavia tenuta a rispettare i diritti fondamentali dell’Unione europea nel corso del procedimento amministrativo, tra i quali figura il diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta. In particolare, è quest’ultimo, e non l’articolo 47 della Carta, relativo al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, a disciplinare il procedimento amministrativo in materia di intese dinanzi alla Commissione (sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 154).

55      Dall’altro, dalla giurisprudenza risulta che il principio della presunzione di innocenza, in origine facente parte dell’ambito del diritto penale, e come attualmente sancito nel diritto dell’Unione all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, si applica, mutatis mutandis, anche ai procedimenti amministrativi relativi al rispetto delle norme europee in materia di concorrenza, considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse (sentenza dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, EU:C:1999:358, punto 150; v. anche, in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2016, Eturas e a., C‑74/14, EU:C:2016:42, punti da 38 a 40, e del 12 aprile 2013, CISAC/Commissione, T‑442/08, EU:T:2013:188, punti 93 e 94).

56      Ne consegue che, nell’attuale quadro del diritto dell’Unione in materia di repressione delle infrazioni alle norme sulla concorrenza, il fondamento della garanzia del rispetto dei diritti fondamentali e procedurali di cui un’impresa accusata, da parte della Commissione, di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve poter beneficiare risiede, da un lato, nel dovere di tale istituzione di agire, in qualsiasi fase di un procedimento di applicazione delle norme sulla concorrenza, con assoluta imparzialità (articolo 41 della Carta), il che comprende anche l’obbligo di rispettare la presunzione di innocenza delle società interessate dall’istruttoria avviata nei loro confronti (articolo 48 della Carta) e, dall’altro, nel diritto di ogni impresa destinataria di un atto vincolante adottato da tale istituzione, in forza del suddetto articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di adire in sua difesa i giudici dell’Unione, anzitutto, in primo grado, il Tribunale e successivamente, se necessario, la Corte nell’ambito di un’impugnazione.

57      Stabilite tali premesse generali occorre ricordare, in merito alle norme procedurali pertinenti nel caso di specie, che ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004, quando la Commissione decide di avviare un procedimento nei confronti di determinate imprese al fine di istruire «i casi di presunta infrazione» (v. articolo 105 TFUE), essa «[emette una] comunicazione degli addebiti o [richiede] alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione».

58      In questa seconda prospettiva, l’articolo 10 bis, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che, «[d]opo l’avvio del procedimento (…), la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione».

59      A tale riguardo, il punto 11 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione concernente la transazione») precisa inoltre che le dichiarazioni scritte delle imprese che hanno manifestato il loro interesse a partecipare a tali discussioni «non implica[no] il riconoscimento delle parti di partecipazione ad un’infrazione né di assunzione della relativa responsabilità».

60      Ciò premesso, al fine di poter progredire più concretamente nelle trattative previste, il paragrafo 2 dell’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004 dispone quanto segue:

«La Commissione può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

a)      gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

b)      gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;

c)      versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento (...); e

d)      la forcella delle potenziali ammende».

61      Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che ciascuna delle cinque imprese partecipanti all’asserita intesa sugli abrasivi, inclusa Pometon, ha ricevuto, a seguito della sua dichiarazione scritta, tutte le informazioni previste dall’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004 (v. punti 8 e 60 supra).

62      È in tale contesto di diritto e di fatto che occorre dunque valutare nel merito il presente motivo.

b)      Sulla portata del dovere di imparzialità della Commissione e del principio della presunzione di innocenza, in particolare nel caso specifico di un procedimento ibrido sfalsato nel tempo

63      Al fine di valutare, in primo luogo, se la Commissione abbia rispettato il suo dovere di imparzialità verso Pometon, in particolare nell’ambito del procedimento di transazione al quale quest’ultima ha tuttavia rinunciato, occorre rilevare che la decisione di transazione adottata dalla Commissione nei confronti delle altre quattro imprese partecipanti all’intesa ha senz’altro posto termine all’infrazione di cui esse erano state accusate da tale istituzione e, di conseguenza, ha anche posto termine all’intesa in questione nonché ai suoi effetti negativi sul mercato rilevante, dato che quattro delle cinque imprese coinvolte hanno infatti ammesso il loro coordinamento relativo ai prezzi degli abrasivi e hanno accettato di porvi fine immediatamente.

64      Per contro, questa stessa decisione di transazione non ha posto termine all’attività della Commissione per quanto riguarda il procedimento di infrazione avviato, il 16 gennaio 2013, nei confronti di Pometon (v. punto 7 supra), dal momento che quest’ultima aveva rinunciato a portare avanti il procedimento di transazione per il quale aveva inizialmente manifestato un interesse certo e l’istruttoria della sua causa doveva pertanto continuare in contraddittorio, nell’ambito di un procedimento di infrazione divenuto, in tal modo, ibrido. Infatti, a seguito del ritiro di Pometon dal procedimento di transazione, «il procedimento amministrativo basato sull’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 nei confronti [di Pometon] è [ancora] in corso», precisa la nota 4 di tale decisione di transazione.

65      In tale contesto, l’interpretazione suggerita dalla ricorrente, secondo cui i riferimenti a taluni dei suoi comportamenti contenuti nella decisione di transazione avrebbero violato il suo diritto alla presunzione di innocenza, mettendo in discussione l’imparzialità di cui la Commissione deve dar prova nei suoi confronti, è oggettivamente incompatibile con il fatto che la Commissione, in particolare nella nota 4 della decisione di transazione, ha espressamente escluso, in questa fase del procedimento, la colpevolezza di Pometon, proprio perché l’istruzione del suo fascicolo doveva proseguire in contraddittorio, sulla base di un atto di accusa specifico, vale a dire la comunicazione degli addebiti che la Commissione adotterà effettivamente il 3 dicembre 2014.

66      In particolare, il riferimento al comportamento di Pometon di cui al punto 38 della decisione di transazione, in cui la Commissione afferma che gli elementi di prova in suo possesso «dimostrano che i contatti tra Winoa, Ervin [il richiedente un trattamento favorevole] e Pometon sono divenuti un comportamento a partire dal mese di ottobre 2003» (v. punto 38 supra), non può inficiare tale constatazione.

67      Anzitutto, tali termini non contengono infatti alcuna qualificazione giuridica dei fatti in questione, né consentono di dimostrare oggettivamente che la Commissione, nella fase della decisione di transazione, avrebbe già stabilito la colpevolezza di Pometon, dal momento che essa non aveva nemmeno dimostrato, in tale parte introduttiva della decisione di transazione, la colpevolezza delle altre quattro partecipanti all’intesa, che sono le sole destinatarie della decisione.

68      Inoltre, la circostanza che questa medesima decisione di transazione menzioni nel punto successivo, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati alle suddette quattro altre imprese (Legal Assessment), il fatto che queste ultime hanno ammesso la propria partecipazione all’infrazione e riconosciuto quindi la loro colpevolezza non può trasformare automaticamente, de facto e de jure, i riferimenti a taluni comportamenti della ricorrente contenuti nella descrizione degli eventi in una sorta di «verdetto occulto» della Commissione relativo anche alla colpevolezza di Pometon.

69      Ciò premesso, al momento di redigere una decisione di transazione adottata, come nella fattispecie, nell’ambito di un procedimento divenuto ibrido, la demarcazione tra, da un lato, l’esposizione dei fatti relativi all’intesa nel suo complesso e, dall’altro, la qualificazione giuridica dei fatti specificamente attribuiti alle imprese che avevano ammesso la loro colpevolezza, deve rimanere quanto più chiara e netta possibile, proprio per non assimilare, nell’ambito dello stesso fascicolo amministrativo, nel caso di specie quello relativo all’intesa sugli abrasivi (v. punto 3 supra), la situazione giuridica definitiva delle imprese che hanno accettato la transazione a quella dell’impresa che si è avvalsa del suo diritto di ritirarsi dal procedimento di transazione e nei cui confronti il procedimento amministrativo è ancora in corso (v. punto 64 supra).

70      Per tale motivo, è in primo luogo l’obbligo fondamentale di imparzialità, che l’articolo 41 della Carta impone a ogni istituzione dell’Unione, come ha ricordato la Corte nella sua sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 154), che deve guidare la Commissione nel redigere una decisione di transazione nel contesto specifico di un procedimento divenuto ibrido nei confronti di un’impresa che si è ritirata da tale procedimento (v. punto 54 supra).

71      Infatti, pur se alla fine ha deciso di rinunciare alla transazione, l’impresa non ha tuttavia perso il proprio diritto di essere trattata in modo imparziale né il proprio diritto alla presunzione di innocenza per quanto riguarda l’infrazione di cui trattasi, anche se tale impresa sarà formalmente oggetto di un atto di accusa solo al momento dell’adozione della comunicazione degli addebiti che avvia il procedimento in contraddittorio che, nel caso di specie, è stato notificato alla ricorrente il 3 dicembre 2014.

72      Pertanto, il rispetto del dovere di imparzialità sancito dall’articolo 41 della Carta comporta che, nell’ambito di un procedimento divenuto ibrido, la Commissione redige e motiva la decisione di transazione utilizzando tutte le precauzioni redazionali necessarie affinché tale decisione, sebbene non sia rivolta all’impresa che si è ritirata dal procedimento di transazione, non pregiudichi l’insieme delle garanzie procedurali di cui quest’ultima deve beneficiare nell’ambito del successivo procedimento in contraddittorio. Vero è che tali precauzioni redazionali devono incoraggiare la Commissione a evitare per quanto possibile di nominare nella decisione di transazione l’impresa che non ha preso parte alla transazione stessa. Tuttavia, esse non possono tradursi in un divieto di qualsiasi menzione – diretta o indiretta – di detta impresa.

73      Infatti, la giurisprudenza della Corte EDU nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD 001710310) (v. punto 53 supra) non può giustificare la tesi della ricorrente secondo cui la Commissione, in forza del suo dovere di imparzialità e del principio della presunzione di innocenza, come applicabili a un procedimento amministrativo diretto a constatare una violazione dell’articolo 101 TFUE, avrebbe dovuto evitare di riferirsi a taluni dei suoi comportamenti.

74      Nella sentenza del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD 001710310), la Corte EDU ha riconosciuto che, in presenza di un procedimento penale complesso che coinvolge diversi coimputati, lo svolgimento di processi distinti e sfalsati nel tempo è tuttavia conforme al principio del rispetto della presunzione d’innocenza in diritto penale, a condizione però che il giudice in questione dia prova di una cautela certa nel redigere la prima delle due decisioni penali, le quali si sono rese necessarie e sono state sfalsate nel tempo proprio per condurre meglio il procedimento nei confronti di un rilevante numero di coimputati.

75      Orbene, nel caso di specie, è così che ha agito, mutatis mutandis, la Commissione nei confronti della ricorrente nel redigere la decisione di transazione rivolta alle altre quattro imprese coinvolte nella stessa intesa, come emerge dalle constatazioni effettuate ai punti da 63 a 68 supra.

76      Inoltre, dalla lettura della decisione di transazione, nemmeno il pubblico eventualmente interessato può oggettivamente desumere dai riferimenti a determinati comportamenti di Pometon nella decisione di transazione provvisoria (v. punto 45 supra) la colpevolezza definitiva di tale impresa, dato che la suddetta decisione sottolinea, senza possibilità di equivoco, che essa è esclusivamente destinata alle altre quattro imprese che hanno accettato la transazione per la loro infrazione e dato che il fascicolo concernente Pometon sarà esaminato successivamente, in un procedimento separato e in contraddittorio.

77      Sulla base delle suesposte considerazioni, resta quindi solo da verificare, per ragioni di completezza dell’analisi di tale motivo, se i riferimenti al nome e a determinati comportamenti della ricorrente, contenuti nella «descrizione degli eventi» della decisione di transazione, potessero essere effettivamente considerati necessari ai fini di una descrizione il più possibile completa dei fatti all’origine dell’intesa in questione.

78      Sotto tale profilo occorre, in primo luogo, rilevare che, per quanto riguarda i partecipanti a una stessa intesa, un siffatto esame deve essere effettuato non solo alla luce del contesto fattuale e giuridico delle quattro imprese destinatarie della decisione di transazione, ma anche nel più ampio ambito di un procedimento di istruzione divenuto ibrido e che deve pertanto necessariamente comprendere anche la situazione della ricorrente in quanto partecipante all’asserita infrazione di cui trattasi e nei cui confronti la Commissione ha infatti adottato, il 16 gennaio 2013, la decisione di avviare l’istruzione relativa all’intesa sugli abrasivi (v. punto 7 supra).

79      Infatti, tenuto conto della continuità delle attività della Commissione tra il procedimento di transazione seguito, nella fattispecie, nei confronti delle altre quattro imprese e il procedimento ordinario che ha portato all’adozione della decisione impugnata nei confronti della ricorrente (v. punto 64 supra), i riferimenti controversi a determinati comportamenti di quest’ultima, contenuti nella decisione di transazione, possono risultare oggettivamente utili ai fini della descrizione dell’origine dell’intesa nel suo complesso.

80      Detto ciò, al fine di stabilire se la Commissione abbia rispettato il proprio obbligo di imparzialità durante tutto il procedimento ibrido di cui trattasi, occorre basarsi, come d’altronde anche le parti, sui criteri interpretativi elaborati dalla Corte EDU nella causa del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310). Sia chiaro che tali criteri possono essere tenuti in considerazione in questa sede solo mutatis mutandis, poiché nella causa Karaman detti parametri si riferivano a un procedimento sfalsato nel tempo di natura esclusivamente penale (v. punto 74 supra), caso diverso dal procedimento amministrativo ibrido seguito nella fattispecie.

81      Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda le precauzioni adottate dalla Commissione nella decisione di transazione, occorre rilevare, ancora una volta, che i riferimenti contestati dalla ricorrente, contenuti esclusivamente al punto 4 della decisione di transazione, intitolato «Descrizione degli eventi», non contengono alcuna qualificazione giuridica del comportamento di tale impresa.

82      Inoltre, al punto 2 della decisione di transazione, immediatamente dopo aver elencato, al punto 1, le quattro imprese destinatarie della decisione di transazione, la Commissione designa espressamente la ricorrente, al punto 2.25, come impresa oggetto del procedimento di istruzione avviato nei confronti dei partecipanti all’intesa di cui trattasi, e non come parte del procedimento di transazione. A tale riguardo, peraltro, al fine di eliminare qualsiasi rischio di ambiguità, la Commissione ribadisce che la ricorrente non è destinataria della suddetta decisione.

83      Inoltre, come è già stato rilevato ai punti 64 e 65 supra, alla nota 4 della decisione di transazione la Commissione precisa che essa si basa sugli elementi di fatto riconosciuti dalle quattro società che hanno accettato la transazione e che i riferimenti al comportamento di Pometon sono volti a stabilire la sola responsabilità di queste quattro imprese nell’infrazione, dal momento che il procedimento nei confronti di Pometon deve ancora seguire il suo corso.

84      Ne consegue che i suddetti riferimenti a Pometon non consentono, oggettivamente, di sospettare che la Commissione abbia deliberatamente deciso in anticipo, già dalla fase della decisione di transazione destinata alle altre quattro imprese partecipanti all’intesa in questione, la colpevolezza e la responsabilità di Pometon nell’ambito dell’intesa in esame.

85      In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire se i riferimenti, nella decisione di transazione, al comportamento della ricorrente fossero necessari per accertare la responsabilità dei destinatari di tale decisione, occorre anzitutto escludere il confronto effettuato dalla ricorrente con la decisione di transazione della Commissione nella causa che ha dato luogo alla decisione C(2014) 4227 final, in cui una delle imprese partecipanti all’intesa si era parimenti ritirata dalla transazione (v. punto 40 supra).

86      Infatti, le circostanze di queste due cause non sono identiche. In ogni caso, la ricorrente non individua una plausibile somiglianza tra l’intesa nella suddetta causa e quella di cui trattasi nel caso di specie.

87      Detto ciò, occorre poi ricordare che i termini del punto 38 della decisione di transazione, secondo cui i riferimenti alla situazione della ricorrente, di cui ai punti precedenti, «dimostrano che i contatti tra Winoa, Ervin e Pometon sono divenuti un comportamento a partire dal mese di ottobre 2003», segnando in tal modo l’inizio dell’infrazione, non significano che, in questa fase della motivazione della decisione di transazione, la Commissione avesse già accertato tutte le condizioni di fatto e di diritto che dimostravano che Pometon, al pari delle altre quattro imprese che avevano ammesso la loro colpevolezza, si era resa colpevole di partecipazione all’infrazione di cui trattasi (v. punti 66 e 67 supra).

88      Per quanto riguarda, inoltre, il punto 37 della decisione di transazione, relativo alla portata geografica dell’intesa che copre, per le cinque imprese coinvolte, tutto il SEE, si deve rilevare che, nei limiti in cui la Commissione ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, era necessario precisare l’estensione territoriale dell’intesa nel suo complesso (v. punto 259 infra).

89      Infine, occorre rilevare che il punto 31 della decisione di transazione, nel quale si legge che «[i] contatti sono continuati con Pometon fino al 16 maggio 2007, data in cui Pometon ha ceduto la propria attività di prodotti abrasivi (...) a Winoa ed è uscita dal mercato» in questione, non ha ad oggetto di concludere nel senso della responsabilità della ricorrente nell’infrazione di cui trattasi, ma tende a precisare l’evoluzione nel tempo dell’intesa alla quale le quattro imprese destinatarie della decisione di transazione hanno ammesso di aver partecipato, tenuto conto precisamente dell’acquisizione in tale data dell’attività di Pometon da parte di Winoa (v. punti da 32 a 35 della decisione di transazione).

90      In tali circostanze, e nel rispetto delle disposizioni applicabili nel caso di specie, come ricordate ai punti da 57 a 60 supra e di cui la ricorrente non ha contestato la legittimità, quest’ultima non può validamente addebitare alla Commissione di aver violato, facendo riferimento a taluni dei suoi comportamenti nella decisione di transazione, in relazione a quelli delle altre quattro imprese coinvolte, il suo fondamentale dovere di imparzialità nel successivo trattamento del suo fascicolo sugli abrasivi, ancora aperto, né di aver violato la sua presunzione di innocenza, in quanto impresa che ha scelto di non portare avanti il procedimento di transazione mentre le altre quattro imprese concorrenti l’avevano invece accettato.

91      La ricorrente sostiene tuttavia che, nel caso di specie, la violazione della presunzione di innocenza deriverebbe dal fatto che i due procedimenti relativi all’intesa sugli abrasivi di cui è stata oggetto, il procedimento di transazione prima e quello in contraddittorio dopo sono stati sfalsati nel tempo, circostanza che avrebbe obbligato la Commissione a omettere, nella decisione di transazione, ogni riferimento alla sua situazione specifica (v. punti 7, 10 e 11 supra).

92      Certo, è evidente che, nel caso di specie, il fatto che quattro delle cinque imprese partecipanti all’intesa in questione abbiano ammesso la loro colpevolezza è una circostanza idonea a ripercuotersi direttamente e inevitabilmente sui fatti relativi alla partecipazione della quinta impresa sospettata di aver partecipato alla stessa intesa, vale a dire Pometon.

93      Tuttavia, quando un’impresa decide liberamente di scegliere il procedimento ibrido invece che presentare alla Commissione una proposta di transazione, essa non può pretendere, avvalendosi del principio del rispetto della presunzione di innocenza, che la Commissione, in quanto autorità incaricata del rispetto delle norme in materia di concorrenza, sia tenuta a ignorare completamente, nella decisione di transazione, taluni fatti ammessi dalle altre imprese che hanno accettato la transazione e che, anche se si riferiscono a comportamenti della ricorrente, che non ha portato avanti il procedimento di transazione, sono pertinenti per valutare l’esistenza di tale intesa nel suo complesso.

94      Inoltre, non può essere accolto nemmeno l’argomento della Commissione che, a tale riguardo, sostiene che la tesi della ricorrente equivarrebbe in pratica a conferire alle imprese che si ritirano da un procedimento di transazione una sorta di «immunità dalle ammende».

95      Infatti, la questione di diritto sollevata a tale proposito dalla ricorrente non mira a contestare il potere della Commissione di infliggerle un’ammenda, bensì il dovere di imparzialità che tale istituzione è tenuta a rispettare nel trattamento del suo fascicolo relativo agli abrasivi e, di conseguenza, anche il rispetto del principio della presunzione di innocenza nell’ambito di un procedimento ibrido sfalsato nel tempo.

96      Tuttavia, il diritto di ogni impresa di ritirarsi da un procedimento di transazione non le può conferire anche il diritto a una presunzione assoluta d’innocenza, vale a dire una presunzione che non può essere confutata con la prova contraria, prova che, nel caso di specie, deve essere fornita dalla Commissione proprio nel corso di un procedimento in contraddittorio con l’impresa interessata.

97      Pertanto, nonostante il suo carattere ibrido e il suo sfalsamento temporale, un simile procedimento consente tuttavia, da un lato, alla Commissione di svolgere correttamente il proprio compito di controllo e di repressione nei confronti di qualsiasi comportamento che possa impedire, restringere o falsare il libero gioco della concorrenza nel mercato interno (articolo 101, paragrafo 1, TFUE) e, dall’altro, alle imprese interessate di avvalersi pienamente dei loro diritti della difesa, precisamente nell’ambito di un confronto diretto e in contraddittorio con la Commissione.

98      Inoltre, la ricorrente non sostiene che un simile sfalsamento temporale tra i due procedimenti, una volta avviati, sia di per sé contrario alle pertinenti disposizioni dei regolamenti applicabili in materia né peraltro a quelle di cui all’articolo 41 della Carta, relativo al dovere di imparzialità delle istituzioni dell’Unione. Essa sostiene invece che, nel caso di specie, un simile sfalsamento temporale tra la decisione di transazione e la decisione impugnata pregiudichi la presunzione di innocenza di cui essa deve beneficiare fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legittimamente accertata.

99      Si deve tuttavia osservare a tale riguardo che la decisione di avviare un procedimento in contraddittorio nei confronti di un’impresa che si è ritirata da un procedimento di transazione non impone alla Commissione di ritardare o di sospendere l’adozione di misure «att[e] a por[re] termine» all’intesa di cui trattasi (articolo 105 TFUE), in particolare quelle relative alle altre imprese che hanno ammesso la loro responsabilità e hanno presentato a tal fine una proposta definitiva di transazione. L’adozione di una decisione di transazione quando tutti i requisiti di legge lo consentono, corrisponde infatti al generale e superiore interesse di salvaguardia della concorrenza a vantaggio dei consumatori. Infatti, come indicato anche nel considerando 3 del regolamento (CE) n. 2015/1348 della Commissione, del 3 agosto 2015, che modifica il regolamento n. 773/2004 (GU 2015, L 208, pag. 3), «[i]l vantaggio che i consumatori traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate è primario rispetto all’interesse di sanzionare (...) le imprese che consentono alla Commissione di scoprire e vietare pratiche di questo tipo».

100    Così, in primo luogo, nessuna disposizione del diritto dell’Unione applicabile al caso di specie obbliga la Commissione ad adottare una decisione di transazione contemporaneamente alla decisione di infrazione e di sanzione nei confronti di un’impresa che si è invece ritirata dal procedimento di transazione o addirittura non ha accettato, sin dall’inizio, di parteciparvi. In tale contesto, la possibilità di uno sfalsamento temporale risulta espressamente dal punto 19 della comunicazione concernente la transazione, il quale così recita:

«Qualora le parti interessate non presentino una proposta di transazione, la procedura per l’adozione della decisione definitiva nei loro riguardi segue le disposizioni generali, in particolare quelle di cui agli articoli 10, paragrafo 2, 12, paragrafo 1 e 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, anziché quelle che disciplinano la procedura di transazione».

101    In secondo luogo, e di conseguenza, anche nel particolare contesto di un procedimento ibrido sfalsato nel tempo, le disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in materia consentono alla Commissione di svolgere il suo compito di controllo e di repressione delle intese in modo efficace, a condizione tuttavia che essa rispetti pienamente il proprio dovere di imparzialità nonché la presunzione di innocenza nei confronti della parte che ha rinunciato alla transazione e che ha scelto di far trattare il proprio fascicolo da tale istituzione nell’ambito di uno specifico procedimento in contraddittorio.

102    Infatti, nel corso di un simile procedimento in contraddittorio, l’impresa interessata può, avvalendosi in particolare di tutte le prerogative attinenti ai diritti della difesa che le sono riconosciute dal diritto dell’Unione, contestare, da un lato, tutti gli elementi di prova addotti a suo carico dalla Commissione e, dall’altro, far valere al tempo stesso tutti gli argomenti utili in sua difesa.

103    Per tutte queste ragioni, si deve constatare che, sia per le precauzioni redazionali adottate dalla Commissione nel redigere la decisione di transazione sia per il loro contenuto sostanziale, le menzioni controverse relative alla ricorrente contenute in detta decisione non possono essere considerate un indizio di una mancanza di imparzialità da parte di tale istituzione nei confronti della ricorrente e, di conseguenza, del mancato rispetto della presunzione di innocenza della medesima nella decisione impugnata.

104    Alla luce di tutte le suesposte ragioni, occorre pertanto respingere il primo motivo.

B.      Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché sulla violazione dei diritti della difesa e delle norme in materia di onere della prova, in quanto la Commissione ha imputato alla ricorrente una partecipazione all’intesa

105    Tale motivo si articola in tre parti. Nell’ambito delle prime due parti, la ricorrente contesta la sua partecipazione a ciascuno dei due profili dell’asserita intesa, relativi, il primo, al metodo di calcolo della maggiorazione dei rottami e, il secondo, al coordinamento relativo ai clienti individuali. Nell’ambito della terza parte, essa deduce di non aver partecipato all’asserita infrazione unica e continuata. A sostegno di queste tre parti, la ricorrente fa valere, in sostanza, l’insufficienza degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione nella decisione impugnata, in quanto tali elementi sono a suo avviso imprecisi, incoerenti e contraddittori.

106    Prima di esaminare ciascuna delle tre parti del presente motivo, si devono ricordare, in via preliminare, le norme in materia di onere della prova e di assunzione delle prove.

1.      Osservazioni preliminari concernenti l’onere della prova e l’assunzione delle prove

107    L’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 prevede espressamente che «l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo [101], paragrafo 1, o dell’articolo [102 TFUE] incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione». Pertanto, spetta alla Commissione produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2013, CISAC/Commissione, T‑442/08, EU:T:2013:188, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

108    Pertanto, conformemente al principio della presunzione di innocenza, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice, quando è chiamato a valutare se la Commissione abbia dimostrato in modo giuridicamente valido la colpevolezza di un’impresa relativamente a un’infrazione dell’articolo 101 TFUE, deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui viene accertata siffatta infrazione (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2013, CISAC/Commissione, T‑442/08, EU:T:2013:188, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).

109    Pertanto, è necessario, in tale contesto, che la Commissione dia atto di una serie di elementi di prova precisi e concordanti che consentano di ritenere che l’infrazione e la sanzione di cui trattasi siano state accertate legittimamente, vale a dire nel rispetto delle norme di diritto applicabili e, in particolare, dei diritti della difesa garantita a ogni accusato. Tuttavia, non è necessario che ciascuna delle prove prodotte dalla Commissione risponda a tali criteri in relazione a ciascun elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso di indizi addotti da tale istituzione, complessivamente valutato, risponda a tale esigenza (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 2017, Commissione/Keramag Keramische Werke e a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, punto 52, e del 12 aprile 2013, CISAC/Commissione, T‑442/08, EU:T:2013:188, punti 96 e 97).

110    Infatti, dal momento che il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali nonché le sanzioni in cui può incorrere chi contravviene a tale divieto sono noti, è normale che le attività collusive si svolgano sempre più in modo clandestino, che le riunioni tra i rappresentanti delle imprese si tengano in segreto, il più delle volte in uno Stato terzo, e che la documentazione ad esse relativa sia ridotta allo stretto necessario, proprio allo scopo di non far scoprire l’intesa e di evitare le sanzioni giustamente severe.

111    Pertanto, anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra gli operatori delle società coinvolte, come i resoconti di una riunione, tali documenti sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni (sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti 55 e 56, e del 26 gennaio 2017, Commissione/Keramag Keramische Werke e a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, punto 50).

112    Di conseguenza, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale, nella maggior parte dei casi, deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (sentenze del 17 settembre 2015, Total Marketing Services/Commissione, C‑634/13 P, EU:C:2015:614, punto 26, e del 26 gennaio 2017, Commissione/Keramag Keramische Werke e a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, punto 51).

113    Di fronte a tali pratiche anticoncorrenziali sempre più inaccessibili, la Commissione può, in particolare, tenere conto degli elementi accertati al di fuori del periodo di infrazione, qualora tali elementi facciano parte del complesso degli indizi invocato da tale istituzione per dimostrare detta infrazione. La Commissione può quindi avvalersi di circostanze fattuali anteriori a un comportamento anticoncorrenziale per confermare il contenuto di un elemento oggettivo di prova (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, non pubblicata, EU:T:2012:48, punto 188), o anche di circostanze successive a tale comportamento (sentenza del 16 giugno 2015, FSL e a./Commissione, T‑655/11, EU:C:2015:383, punto 178).

114    Peraltro, quando la Commissione si basa, nel dimostrare un’infrazione al diritto della concorrenza, su elementi di prova documentali, le imprese interessate non sono tenute semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma anche a dedurre l’insufficienza delle prove da essa prese in considerazione nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (v. sentenza del 16 giugno 2015, FSL e a./Commissione, T‑655/11, EU:T:2015:383, punto 181 e giurisprudenza ivi citata).

115    Per quanto riguarda inoltre i mezzi di prova che possono essere invocati per accertare un’infrazione all’articolo 101 TFUE, il principio che vige nel diritto dell’Unione è quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva, da un lato, che, quando un elemento di prova sia stato ottenuto regolarmente, la sua ricevibilità non può essere contestata dinanzi al Tribunale e, dall’altro, che l’unico criterio pertinente ai fini della valutazione del valore probatorio delle prove regolarmente prodotte consiste nella loro attendibilità (sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 128).

116    Secondo le regole generalmente applicabili in materia di prova, l’attendibilità e, pertanto, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze in cui è stato redatto, dal suo destinatario e dalla sensatezza e attendibilità del suo contenuto.

117    In tal senso, si deve attribuire particolare importanza ai documenti redatti in immediata concomitanza con i fatti o da un testimone diretto di tali fatti. Ciò avviene, in particolare, per i documenti che si riferiscono direttamente a riunioni durante le quali la pianificazione o l’attuazione dell’intesa è stata esaminata, e che manifestamente sono stati redatti senza alcuna idea ch’essi potessero venire a conoscenza di terzi non coinvolti (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2012, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑343/06, EU:T:2012:478, punto 207, e del 15 dicembre 2016, Philips e Philips France/Commissione, T‑762/14, non pubblicata, EU:T:2016:738, punto 109).

118    In tale prospettiva, le dichiarazioni di altre imprese accusate possono avere una portata rilevante ai fini della determinazione dell’esistenza di un’intesa. In particolare, le dichiarazioni rese nell’ambito di una domanda volta a beneficiare del programma di trattamento favorevole della Commissione (v. il considerando 3 del regolamento n. 2015/1348, citato al punto 99 supra), hanno un elevato valore probatorio (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, EU:T:2004:221, punti 205, 211 e 212, e del 20 maggio 2015, Timab Industries e CFPR/Commissione, T‑456/10, EU:T:2015:296, punto 115). Infatti, qualsiasi tentativo da parte di un richiedente il trattamento favorevole di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della sua cooperazione e quindi esporlo a perdere il beneficio di tale cooperazione (v, in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 138).

119    Pertanto, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, fermo restando che il grado di corroborazione richiesto può essere minore a causa dell’attendibilità delle dichiarazioni in questione (sentenze del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 135, e del 26 gennaio 2017, Commissione/Keramag Keramische Werke e a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, punto 28).

120    In definitiva, ai fini della considerazione della prova dell’infrazione allegata dalla Commissione, ogni elemento prodotto da tale istituzione non deve necessariamente essere preciso e costituire di per sé una prova autonoma dell’infrazione, ma è sufficiente che il quadro accusatorio nel suo insieme e il complesso di indizi e di elementi prodotti dalla Commissione, valutati congiuntamente, soddisfino i requisiti fondamentali relativi alla prova della colpevolezza, di modo che il giudice dell’Unione – eventualmente adito, in un successivo momento, per controllare la decisione di infrazione – possa ritenere che tale colpevolezza sia stata legittimamente provata (v. punto 109 supra).

2.      Sulla prima parte del secondo motivo, vertente sull’asserita mancata partecipazione della ricorrente al primo profilo dell’infrazione, relativo al metodo di calcolo della «maggiorazione dei rottami»

a)      Argomenti delle parti

121    La ricorrente sostiene che la conclusione della Commissione, secondo cui essa avrebbe partecipato all’intesa sul metodo di calcolo della maggiorazione dei rottami, è inesatta e non si fonda su alcun elemento di prova. Essa allega che la maggiorazione dei rottami non poteva essere applicata automaticamente, ma che avrebbe necessitato, da un lato, di uno scambio di comunicazioni periodico tra le imprese coinvolte e, dall’altro, di riunioni e contatti di vario tipo, che avrebbero costituito l’essenza stessa dell’intesa.

122    A tale riguardo, in primo luogo, la ricorrente sostiene che non era sufficiente che ogni produttore consultasse gli indici del prezzo dei rottami, vale a dire l’indice CAEF 225 per l’Italia e l’indice Eurofer per gli altri paesi del SEE, e calcolasse poi autonomamente l’importo della maggiorazione dei rottami applicando la formula precedentemente convenuta. Al contrario, dalle constatazioni della Commissione contenute nella decisione impugnata (punti 40, 121, 124 e 125) risulterebbe che, per determinare la maggiorazione dei rottami, i produttori dovevano ricevere la comunicazione che Winoa era tenuta a inviare ogni mese per e‑mail a ciascun partecipante all’intesa (in prosieguo: il «foglio di calcolo») o, in mancanza di ciò, consultare il sito Internet di Winoa, su cui quest’ultima, a partire dal mese di maggio 2004, avrebbe infatti pubblicato le informazioni relative alla maggiorazione dei rottami, informandone anche le altre parti.

123    A tale proposito, la ricorrente fa in ogni caso valere di non aver mai ricevuto da parte di Winoa né i fogli di calcolo né la comunicazione relativa alla pubblicazione, sul sito Internet della medesima, della maggiorazione dei rottami. Essa contesta inoltre che una simile pubblicazione avrebbe potuto sostituire l’invio dei fogli di calcolo (v. punto 127 della decisione impugnata).

124    In secondo luogo, per quanto riguarda la partecipazione a determinate riunioni, la ricorrente afferma che, delle 27 riunioni che si sarebbero tenute nel periodo che si conclude il 16 maggio 2007, essa ha partecipato solo a due riunioni con le altre imprese coinvolte – la prima il 28 settembre 2004 e la seconda il 9 giugno 2005 (v. punto 69 della decisione impugnata).

125    In particolare, nessuna riunione avrebbe avuto luogo il 16 maggio 2007. La riunione di Milano (Italia), menzionata ai punti da 52 a 56 della decisione impugnata, si sarebbe in realtà tenuta il 17 maggio 2017, ossia il giorno successivo alla data in cui la ricorrente ha ceduto la propria attività nel settore degli abrasivi a Winoa ed è quindi uscita definitivamente da tale mercato (v. punti 11, 129 e 166 della decisione impugnata).

126    In terzo luogo, per quanto riguarda gli altri contatti, la ricorrente fa valere che dai documenti richiamati nella decisione impugnata (punti da 48 a 55) non emerge che i suoi contatti con gli altri partecipanti all’intesa erano tali da dimostrare che essa avrebbe continuato ad applicare, a partire dal 2004, la maggiorazione dei rottami concordata nell’ottobre del 2003.

127    In definitiva, la Commissione avrebbe snaturato i fatti e non avrebbe dimostrato che la ricorrente era stata coinvolta in contatti collusivi.

128    La Commissione contesta tale argomento.

b)      Giudizi del Tribunale

1)      Sul ruolo iniziale della ricorrente nell’avviamento, nel corso del 2003, della maggiorazione dei rottami

129    La ricorrente non mette in dubbio la propria responsabilità iniziale nell’ambito del primo profilo dell’intesa, a partire dal 3 ottobre 2003. Inoltre non aveva contestato siffatta responsabilità nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 3 dicembre 2004 (v. punti 114 e 160 della decisione impugnata). È quindi pacifico che la ricorrente non solo ha concluso l’accordo sul metodo di calcolo della maggiorazione dei rottami con Winoa e Ervin durante la riunione dei rappresentanti di queste tre imprese, il 3 ottobre 2003, in un ristorante sul lago di Garda (Italia), ma ha anche svolto un ruolo importante, nel 2003, nella preparazione di tale riunione e nella scelta del nuovo sistema di calcolo uniforme.

130    Inoltre, dagli elementi del fascicolo risulta che la ricorrente è stata coinvolta, dopo la conclusione dell’accordo del 3 ottobre 2003, nel coordinamento e nell’effettiva attuazione del nuovo sistema di calcolo della maggiorazione dei rottami. Tale coinvolgimento è infatti dimostrato, anzitutto, da una serie di messaggi di posta elettronica scambiati con Winoa nell’ottobre 2003 (v. punti da 42 a 45 della decisione impugnata), non contestati dalla ricorrente, nonché dall’e‑mail del 1° dicembre 2003 inviata dal «general manager» di Pometon Deutschland al direttore generale della ricorrente (punto 46). Tale documento, in particolare, dimostra chiaramente che la ricorrente ha chiesto alla sua controllata tedesca di applicare la maggiorazione dei rottami, richiesta che è infatti del tutto coerente con la strategia dell’intesa in questione. Infine, l’e‑mail interna di Winoa del 9 dicembre 2003 fa emergere che anche l’introduzione di tale maggiorazione da parte delle controllate spagnole di Winoa e della ricorrente è stata oggetto di un coordinamento tra tali imprese (punto 47 della decisione impugnata).

131    Nemmeno tali fatti sono contestati.

2)      Sull’applicazione automatica della maggiorazione dei rottami dopo il 1° febbraio 2004

132    La formula per calcolare uniformemente la maggiorazione dei rottami, come concordata in occasione della riunione del 3 ottobre 2003 e applicata, secondo la Commissione, da tutti i partecipanti all’intesa a partire dal febbraio 2004, è descritta al punto 37 della decisione impugnata.

133    Detta formula si fondava, da un lato e per tutto il SEE, tranne per quanto riguarda il mercato italiano, sull’indice Eurofer del prezzo dei rottami. Tale indice è stato pubblicato ogni mese, fino al 2 marzo 2016, sul sito di Eurofer, l’associazione europea del ferro e dell’acciaio. Esso era calcolato sulla base del prezzo medio in euro per tonnellata a partire dai prezzi dell’offerta e della domanda raccolti presso i principali operatori di Germania, Francia, Italia e Regno Unito (punto 7 della decisione impugnata).

134    Dall’altro, per l’Italia, dove i prezzi dei rottami erano considerevolmente più elevati rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei, tale formula era basata sull’indice CAEF 225, vale a dire un indice nazionale, istituito dalla camera di commercio di Milano e pubblicato sul sito dell’Assofermet, l’associazione italiana che raggruppa le imprese attive nel settore dei prodotti siderurgici.

135    A differenza dell’indice Eurofer, l’indice CAEF 225 non si presentava sotto forma di un unico valore mensile, vale a dire di un unico indicatore, bensì sotto forma di una forcella di prezzo minimo e massimo, pubblicata ogni due settimane da Assofermet (punti 37 e 126 della decisione impugnata).

136    Orbene, sulla base di tali elementi, il calcolo della maggiorazione dei rottami era effettuato, in base all’accordo, sottraendo a titolo di «compensazione», la cifra 68 dall’indice Eurofer e la cifra 62 dall’indice CAEF 225. Per ottenere il prezzo base degli abrasivi applicabile ai clienti, l’importo così ottenuto era aggiunto agli altri costi, in particolare al prezzo di acquisto effettivo dei rottami.

137    Senza contestare nelle sue memorie tale metodo di calcolo, la ricorrente sostiene tuttavia che i produttori coinvolti non potevano applicare automaticamente la maggiorazione dei rottami solo sulla base di questi due indici.

138    Secondo la ricorrente, per applicare tale maggiorazione, era necessario che ciascun produttore ricevesse ogni mese il foglio di calcolo, vale a dire l’e‑mail mensile relativa alla maggiorazione dei rottami che Winoa si era incaricata di inviare ai partecipanti all’intesa fino alla metà del 2007, o che consultasse, a partire dal maggio 2004, le informazioni sulla maggiorazione dei rottami pubblicate sul sito Internet di Winoa.

139    In risposta a un quesito del Tribunale, la ricorrente ha sostenuto in udienza che, in particolare in Italia, sarebbe stato molto difficile applicare la maggiorazione dei rottami senza potersi basare sui dati contenuti nei fogli di calcolo, dal momento che l’indice CAEF 225 consisteva in una forcella pubblicata ogni quindici giorni, il che in concreto significava quattro indicatori al mese (v. punto 135 supra). In udienza la ricorrente ha altresì precisato, a tale riguardo, che la trasformazione di questi quattro indicatori in un solo importo sarebbe stata effettuata da Winoa nei fogli di calcolo, che peraltro contenevano non solo tale importo unico, ma anche l’importo reale della maggiorazione dei rottami.

140    Pertanto, secondo la ricorrente, le affermazioni della Commissione relative alla sua partecipazione a questo primo profilo dell’intesa sono erronee e non suffragate da alcun elemento di prova sufficiente, in quanto essa non avrebbe mai ricevuto né i fogli di calcolo mensili, a suo avviso indispensabili per l’attuazione del primo profilo dell’intesa, e nemmeno l’e‑mail di Winoa che informava gli altri partecipanti all’intesa della pubblicazione, a partire dal maggio 2004, delle informazioni relative alla maggiorazione dei rottami sul proprio sito Internet e che comunicava loro il link a tale sito (v. punto 122 supra).

141    Tale argomento della ricorrente, basato essenzialmente sull’impraticabilità, o addirittura impossibilità, di un’applicazione automatica dell’accordo sulla maggiorazione dei rottami, in particolare in Italia, non può tuttavia essere accolto.

142    Anzitutto, per quanto riguarda l’applicazione dell’accordo sulla maggiorazione dei rottami in Italia, occorre rilevare che, dal momento che la ricorrente non contesta di aver partecipato alla progettazione e all’avviamento iniziale di tale accordo, non è verosimile che, nell’effettiva attuazione di tale piano d’azione anticoncorrenziale, Pometon, che è stata in sostanza uno degli artefici dell’intesa, abbia ragionevolmente potuto rinunciare, senza suscitare alcuna reazione da parte dei suoi partner nell’intesa, ad applicare tale maggiorazione, per il solo motivo che essa non avrebbe disposto di sufficienti informazioni da parte di Winoa. Infatti, tale maggiorazione era stata progettata da Pometon e concordata con le altre imprese coinvolte proprio per essere attuata in modo autonomo e automatico da ciascun partecipante all’intesa, ivi compreso nel mercato italiano, che è principalmente quello di Pometon.

143    A tale proposito, dagli elementi di prova documentali prodotti dalla Commissione, come l’e‑mail del 5 settembre 2003 del direttore generale della ricorrente a Winoa, emerge in maniera esplicita che il sistema della maggiorazione dei rottami era in realtà destinato ad applicarsi automaticamente e che gli indici su cui tale sistema doveva basarsi erano peraltro stati scelti proprio per questa ragione. Ciò conferma che l’invio di un’informazione mensile ai partecipanti all’intesa non era assolutamente indispensabile ai fini dell’applicazione della maggiorazione dei rottami.

144    Inoltre, per quanto riguarda il calcolo, propriamente detto, della maggiorazione dei rottami in Italia, nemmeno l’argomento della ricorrente secondo cui essa non poteva affatto determinare l’importo di tale maggiorazione senza aver ricevuto il foglio di calcolo elaborato da Winoa (v. punto 139 supra) può essere accolto. Risulta infatti espressamente dallo scambio di e‑mail interne di Winoa del 31 maggio 2007 – invocato in udienza dalla ricorrente in risposta a un quesito del Tribunale – che, per determinare il livello dell’indice CAEF 225 da prendere in considerazione nel calcolo della suddetta maggiorazione, i dipendenti di Winoa si limitavano a rilevare, presso la camera di commercio di Milano, la forcella stabilita due volte al mese da tale organismo e a calcolare la media di questi quattro importi. Orbene, non è in alcun modo contestato che tale approccio non sia mutato dopo l’accordo del 3 ottobre 2003, relativo al nuovo sistema di calcolo della maggiorazione dei rottami di cui trattasi (v. punto 129 supra). In tali circostanze, nulla consente di supporre che gli altri partecipanti all’intesa non fossero in grado, se del caso, di effettuare la suddetta operazione.

145    Infine, dai documenti invocati dalla Commissione al punto 125 della decisione impugnata e prodotti dalle parti, risulta che, prima dell’introduzione del nuovo sistema di calcolo della maggiorazione dei rottami, Winoa comunicava già ogni mese alla ricorrente un foglio di calcolo contenente il vecchio indice su cui si basava allora la maggiorazione dei rottami, nonché l’importo di quest’ultima. Lo attestano infatti, da un lato, il fax inviato dal direttore generale della ricorrente a Winoa il 14 febbraio 2003 e, dall’altro, un certo numero di tali fogli di calcolo inclusi nel fascicolo della Commissione. Orbene, tenuto conto del coinvolgimento della ricorrente nell’istituire il nuovo sistema (v. punti 129 e 130 supra), non è per nulla verosimile che Winoa abbia cessato, a partire dal 1° febbraio 2004, di inviare i fogli di calcolo alla ricorrente, nonostante fosse stato convenuto che essa si sarebbe incaricata delle comunicazioni mensili relative alla maggiorazione dei rottami destinate ai partecipanti all’intesa (v. punto 38 della decisione impugnata).

146    In definitiva, dall’insieme degli elementi di prova esaminati ai punti da 141 a 144 supra risulta che l’applicazione automatica del primo profilo dell’intesa non può essere messa in dubbio per il solo fatto che l’introduzione del metodo di calcolo della maggiorazione dei rottami è stata affiancata dall’avviamento di un sistema di informazioni mensili, o addirittura di coordinamento, assicurato da Winoa.

147    Per tutte queste ragioni, poiché la Commissione ha dimostrato in modo giuridicamente valido che la maggiorazione dei rottami era, in ogni caso, applicabile automaticamente, l’assenza – invocata dalla ricorrente – di prove che documentano l’invio dei fogli di calcolo da parte di Winoa a Pometon durante il periodo della partecipazione di quest’ultima all’infrazione non è tale da dar luogo a dubbi circa il coinvolgimento di Pometon nel primo profilo dell’intesa, dopo il 1° febbraio 2004.

3)      Sui contatti tra la ricorrente e gli altri partecipanti all’intesa, a partire dal 2004

148    In considerazione dell’automaticità della maggiorazione dei rottami, nemmeno l’argomento della ricorrente secondo cui la partecipazione a riunioni e ad altri contatti sarebbe stata necessaria per attuare il primo profilo dell’intesa da parte di Pometon, a partire dal 2004, può essere validamente accolto.

149    In primo luogo, per quanto riguarda lo svolgimento delle riunioni, la ricorrente contesta l’affermazione della Commissione, di cui al punto 111 della decisione impugnata, secondo cui «[d]urante il periodo successivo all’avviamento del modello uniforme per una “maggiorazione dei rottami”, nell’autunno 2003, e fino alla revisione della “maggiorazione dei rottami” nell’estate del 2007, i contatti sono stati meno intensi» e sostiene che la Commissione indicherebbe che essa ha partecipato solo a 2 delle 27 riunioni che si sono svolte nel corso del periodo in questione.

150    Orbene, dato il carattere automatico di tale sistema, e pur ammettendo che gli altri partecipanti all’intesa, o alcuni di essi, abbiano effettivamente tenuto riunioni, a intervalli più o meno regolari, per garantire il monitoraggio dell’applicazione della maggiorazione dei rottami, la mancata partecipazione della ricorrente a siffatte riunioni non consente di ritenere che essa avesse cessato di applicare il suddetto sistema.

151    In secondo luogo, per quanto riguarda gli altri contatti, nemmeno gli argomenti addotti dalla ricorrente sono idonei a mettere in discussione il valore probatorio degli elementi che la Commissione invoca al riguardo per avvalorare le sue constatazioni relative alla partecipazione di Pometon al primo profilo dell’intesa.

152    Anzitutto, la Commissione rileva giustamente che l’e‑mail di Winoa del 24 marzo 2004, invocata al punto 48 della decisione impugnata e che riportava una conversazione con il direttore generale di Pometon España, aveva proprio lo scopo di monitorare l’attuazione della maggiorazione dei rottami, fatto che conferma quindi la partecipazione di Pometon al primo profilo. A tale proposito, la circostanza, invocata dalla ricorrente, secondo cui la discussione avrebbe riguardato più specificamente il rispetto da parte di Pometon dell’accordo sulla maggiorazione dei rottami in relazione a uno dei suoi clienti in Spagna, la società Acerinox, non è tale da inficiare tale constatazione.

153    Inoltre, le e‑mail scambiate tra Würth e Pometon tra il 16 e il 18 novembre 2005, invocate al punto 50 della decisione impugnata, vertevano, come sottolinea la Commissione, sull’estensione dell’applicazione del sistema della maggiorazione dei rottami contestata alle forniture di abrasivi tra i membri dell’intesa.

154    Contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, tali e‑mail si riferiscono chiaramente al suddetto sistema. In particolare, nella sua e‑mail del 17 novembre 2005, il direttore generale della ricorrente indicava a Würth che, per fissare il prezzo di vendita degli abrasivi da parte di Pometon a Würth, nel 2006, «[l]a soluzione sarebbe quella di applicare la maggiorazione dei rottami mensile come avviene attualmente nei mercati». Egli si riferiva quindi esplicitamente al fatto che tale sistema era applicato dai partecipanti all’intesa, compresa Pometon, nei mercati di cui trattasi, e prospettava poi di estenderlo alle forniture tra produttori.

155    Infine, l’esistenza di contatti anticoncorrenziali tra Pometon e gli altri partecipanti all’intesa è confermata anche dall’e‑mail interna di Ervin, del 20 marzo 2007, invocata al punto 52 della decisione impugnata, che riferisce che alcuni rappresentanti di Winoa e di Pometon avevano invitato l’autore di tale e‑mail a partecipare a una riunione a Milano, il «16/17 maggio» 2007, al fine di discutere l’applicazione della maggiorazione dei rottami (v. punto 301 infra).

156    In terzo luogo, i riferimenti, nella decisione impugnata (punti 69, 95, 107, 108, 110, 113 e 143), alla partecipazione della ricorrente a riunioni o ad altri contatti tra i partecipanti all’intesa non possono essere interpretati nel senso che la Commissione stessa avrebbe considerato che simili contatti erano necessari per l’attuazione del primo profilo dell’intesa, fatto che sarebbe in contraddizione con gli elementi di prova relativi al carattere automatico del sistema della maggiorazione dei rottami.

157    Anzitutto, i riferimenti menzionati al punto 156 supra, invocati dalla ricorrente, non sono relativi solo a contatti riguardanti specificamente l’applicazione del primo profilo a partire dal 2004. Inoltre, quando riguardano il primo profilo, tali riferimenti non attestano in alcun modo la necessità di simili contatti ai fini dell’applicazione della maggiorazione dei rottami, bensì rafforzano, con elementi di prova precisi e concordanti, le constatazioni della Commissione riguardanti la responsabilità della ricorrente in questo primo profilo dell’intesa.

158    In particolare, alla luce delle considerazioni che la precedono, si deve intendere la conclusione della Commissione, al punto 95 della decisione impugnata – secondo cui «Pometon ha partecipato ad accordi collusivi anticoncorrenziali relativi ai prezzi degli abrasivi prendendo parte a diverse riunioni e ad altri contatti con i suoi concorrenti» – nel senso che include anche i contatti preparatori, nel 2003, alla riunione del 3 ottobre 2003. Inoltre tale conclusione non riguarda soltanto la maggiorazione dei rottami, bensì i due profili dell’intesa nel loro insieme. Lo stesso vale per i punti 107, 108, 110, 113 e 143 della decisione impugnata. Per quanto riguarda, infine, le riunioni del 28 settembre 2004 e del 9 giugno 2005, esse sono menzionate, al punto 69 di tale decisione, solo in relazione all’attuazione del secondo profilo dell’intesa da parte della ricorrente, in Germania (v. punti da 215 a 218 infra).

159    Di conseguenza, per quanto riguarda il primo profilo dell’intesa, la Commissione ha dimostrato l’esistenza, dopo la fase iniziale di avviamento del nuovo sistema di maggiorazione dei rottami, di un certo numero di contatti collusivi tra Pometon e altri partecipanti all’intesa (v. punti da 153 a 156 supra), che, senza essere necessari per consentire l’applicazione del suddetto sistema, miravano invece a garantire il monitoraggio della sua applicazione.

4)      Conclusione relativa alle prove della partecipazione della ricorrente al primo profilo dell’intesa

160    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare che gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono di ritenere che la Commissione non abbia sufficientemente dimostrato la responsabilità individuale della ricorrente nel primo profilo dell’intesa, tenuto conto, in primo luogo, del carattere automatico dell’applicazione della maggiorazione dei rottami (v. punto 148 supra) e, in secondo luogo, del fatto che i contatti limitati ma significativi della ricorrente con gli altri partecipanti all’intesa, invocati dalla Commissione (v. punto 160 supra), dimostrano che essa è stata non solo all’origine dell’introduzione di tale sistema, circostanza che non ha contestato, ma che ha anche preso parte al monitoraggio dell’applicazione del sistema medesimo. Tenuto conto di tali constatazioni, la partecipazione della ricorrente al primo profilo dell’intesa è pienamente dimostrata, fatta salva la valutazione della durata di tale partecipazione, questione che è infatti oggetto di contestazione da parte della ricorrente nell’ambito del quarto motivo del presente ricorso (v. punti da 289 a 315 infra).

3.      Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sull’asserita mancata partecipazione della ricorrente al secondo profilo dell’intesa, consistente in un coordinamento relativo ai clienti individuali

a)      Argomenti delle parti

161    La ricorrente ritiene, a tale riguardo, che la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo all’intesa, oggetto della decisione impugnata, sia incoerente e in contrasto con le prove dedotte dalla Commissione stessa, in particolare con le dichiarazioni del richiedente il trattamento favorevole, che avrebbe menzionato riunioni periodiche non solo in Germania, ma anche in Italia, dove, in base alla seconda di tali dichiarazioni, «i concorrenti si riunivano (...) da tre a quattro volte l’anno».

162    A tale riguardo, la ricorrente osserva, in primo luogo, che nessuna delle dichiarazioni del richiedente il trattamento favorevole menziona Pometon tra le imprese che hanno partecipato al sistema globale di coordinamento relativo ai clienti individuali. Per contro, tali dichiarazioni indicherebbero frequenti contatti collusivi tra gli altri partecipanti all’intesa, per quanto riguarda in particolare l’azione sul mercato delle principali zone di vendita degli abrasivi in Europa, vale a dire la Germania, l’Italia, la Spagna, la Francia e il Regno Unito.

163    L’unica menzione di Pometon da parte del richiedente il trattamento favorevole relativa al mercato tedesco farebbe in realtà riferimento a comportamenti imputabili a Pometon Abrasives, società appartenente al gruppo Winoa, o a comportamenti non confermati da prove documentali (v. punto 132 della decisione impugnata). Inoltre, per quanto riguarda il mercato italiano, il richiedente il trattamento favorevole avrebbe dichiarato che la ricorrente aveva partecipato a due riunioni, il 6 giugno e il 4 ottobre 2007, mentre essa, in tali date, aveva già ceduto a Winoa la propria attività nel settore degli abrasivi.

164    In secondo luogo, per quanto riguarda più specificamente il mercato spagnolo, la ricorrente sottolinea che i contatti, «fino al 5 aprile 2004», tra Pometon e Winoa, richiamati dalla Commissione al punto 64 della decisione impugnata, erano meramente bilaterali e hanno avuto luogo soltanto per sei mesi, tra ottobre 2003 e aprile 2004. Per quanto riguarda l’e‑mail interna di Winoa del 15 luglio 2005, richiamata al punto 67 della decisione impugnata, essa dimostrerebbe l’assenza di qualsiasi accordo di ripartizione della clientela.

165    Inoltre, i documenti del fascicolo confermerebbero l’assenza di qualsiasi coordinamento relativo ai clienti individuali tra Pometon e Winoa. Ciò avverrebbe nel caso del verbale di una riunione del 18 maggio 2004, allegato a un’e‑mail interna di Winoa, che fa riferimento a «difficoltà ad applicare [la maggiorazione dei rottami] a vari clienti a causa della concorrenza di Ilarduya e di Pometon sul prezzo fisso», e dell’e‑mail interna di Winoa del 15 luglio 2005, citata ai punti 67 e 131 della decisione impugnata. Tale e‑mail, in ogni caso, non sarebbe stata seguita da alcuna riunione con Pometon.

166    In terzo luogo, per quanto riguarda i mercati francese e belga, la ricorrente rileva che la Commissione fa valere, al punto 63 della decisione impugnata, un’e‑mail interna di Winoa del 19 gennaio 2004, che riporta una discussione tra MTS e Winoa, in cui Winoa sospetta che Pometon abbia sottoquotato il suo prezzo a un cliente francese. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, tale documento dimostrerebbe che Pometon era considerata da Winoa un concorrente aggressivo. Ciò sarebbe peraltro conforme alle dichiarazioni del richiedente il trattamento favorevole, che non menzionerebbero in alcun modo Pometon in merito ai «contatti dei concorrenti riguardanti la Francia e il Benelux».

167    In quarto luogo, per quanto riguarda il mercato tedesco, la ricorrente ricorda che, ai sensi del punto 164 della decisione impugnata, la Germania è stata l’unico paese in cui i contatti erano organizzati in modo strutturato. Orbene, su quattordici riunioni multilaterali e dieci riunioni bilaterali che hanno avuto luogo durante il periodo nel quale Pometon era ancora attiva nel mercato degli abrasivi (ossia fino al 16 maggio 2007), la presenza di Pometon sarebbe tutt’al più confermata in una riunione multilaterale e in una riunione bilaterale. Inoltre, la ricorrente contesta il valore probatorio della seconda dichiarazione del richiedente il trattamento favorevole, citata al punto 68 della decisione impugnata. Infatti, le note spese prodotte da quest’ultimo non la riguarderebbero. Per quanto concerne la ricevuta dell’hotel NodingerHof, in cui avrebbe avuto luogo la riunione del 16 novembre 2006, essa dimostrerebbe l’assenza dei rappresentanti di Pometon a detta riunione, in quanto tale ricevuta non menziona i nomi di questi ultimi, ma soltanto quelli degli altri partecipanti. Infine, l’inattendibilità delle dichiarazioni di cui sopra, per quanto riguarda l’asserita partecipazione di Pometon alle riunioni con gli altri concorrenti, sarebbe confermata dal fatto che esse fanno riferimento alla partecipazione della ricorrente a una riunione del 13 novembre 2017, quando Pometon era già uscita dal mercato da sei mesi.

168    Inoltre, la ricorrente contesta le prove documentali fatte valere dalla Commissione per corroborare la sua partecipazione alle riunioni del 28 settembre 2004 e del 9 giugno 2005. Essa deduce in particolare che non vi è alcuna prova documentale dei temi discussi nel corso di tali riunioni e che il richiedente il trattamento favorevole non fornisce a tale riguardo alcuna descrizione, nemmeno sommaria.

169    In quinto luogo, per quanto concerne il mercato italiano, la ricorrente rileva anzitutto che la Commissione non le attribuisce alcuna partecipazione a riunioni con i suoi concorrenti (v. punto 161 supra in fine). In seguito, essa afferma che i cinque documenti, menzionati ai punti da 75 a 79 della decisione impugnata, su cui la Commissione si basa, non permettono «di concludere oltre ogni ragionevole dubbio» nel senso della sua partecipazione al coordinamento relativo ai clienti individuali.

170    Per quanto attiene, in particolare, al quinto documento (punto 79 della decisione impugnata), contenente e‑mail scambiate nel maggio 2008 tra un dipendente di Pometon Abrasives, il sig. T., e un dipendente di MTS, la ricorrente sottolinea che l’e‑mail del 28 maggio 2008 del sig. T. a quest’ultimo – in cui si afferma che, «[c]ome sa perfettamente, la politica di [Pometon Abrasives] non è di ridurre i prezzi, ma al contrario di aumentarli» – riguardava la politica di tale società dopo la sua acquisizione da parte di Winoa, e non quella della ricorrente.

171    La Commissione contesta tale argomento nella sua interezza. Essa precisa anzitutto di avere essa stessa riconosciuto che il ruolo di Pometon nel secondo profilo dell’intesa era minore e di averle concesso, per tale motivo, una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda a titolo delle circostanze attenuanti.

172    Tuttavia, anche se la ricorrente avesse avuto solo contatti collusivi sporadici, di natura bilaterale e relativi solo a determinati paesi, i contatti che sono stati accertati sarebbero stati significativi e dimostrerebbero l’esistenza dell’intesa e la partecipazione di Pometon alla medesima.

b)      Giudizio del Tribunale

173    Il secondo profilo dell’intesa riguarda il coordinamento delle condizioni commerciali applicate dai partecipanti in relazione a determinati clienti individuali, al fine di restringere la concorrenza sui prezzi nei confronti di tali clienti. La Commissione ritiene sostanzialmente che i partecipanti all’intesa discutessero, principalmente su base bilaterale, i parametri concorrenziali per quanto riguarda i prezzi di vendita degli abrasivi da praticare ai rispettivi clienti, mentre la qualità, i servizi e le altre condizioni commerciali restavano soggetti alla concorrenza.

174    Pertanto, al punto 57 della decisione impugnata, la Commissione constata quanto segue:

«Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, in particolare una serie di documenti di ispezione nonché altri documenti forniti dal richiedente il trattamento favorevole, indicano che Pometon ha coordinato il suo comportamento con gli altri partecipanti all’infrazione anche per quanto riguarda i clienti individuali. Parallelamente al coordinamento relativo alla maggiorazione dei rottami (v. ad esempio punti 35, 45, 52, 61 e 77), i partecipanti hanno convenuto in linea di principio di non appropriarsi degli altrui clienti fissi, quantomeno non tramite riduzioni dei prezzi, di coordinare i prezzi, compresi gli aumenti di prezzo, e di applicare supplementi qualora i clienti avessero diverse fonti di approvvigionamento (punti 76, 78 e 79). Sebbene la forma e l’intensità di tale comportamento variassero da uno Stato membro all’altro, si applicava il medesimo principio generale: non entrare in concorrenza sui prezzi per quanto riguarda i clienti individuali».

1)      Osservazioni preliminari sulla portata della seconda parte del secondo motivo

175    In via preliminare, occorre rilevare che la Commissione ammette, nella decisione impugnata (punti 58 e 59), che, mentre i contatti tra Ervin e Winoa intesi a coordinare il loro comportamento nei confronti dei clienti individuali erano più frequenti, la ricorrente ha preso parte a tali contatti solo sporadicamente, soprattutto quando l’uno o l’altro dei partecipanti non rispettava o era sospettato di non rispettare questo secondo profilo dell’intesa.

176    La Commissione ritiene invece (punti 225 e 226 della decisione impugnata) che tale circostanza non escluda la partecipazione né la responsabilità di Pometon nel secondo profilo dell’intesa, fermo restando tuttavia che il carattere più limitato della sua partecipazione in tale profilo dell’intesa può essere preso in considerazione a titolo delle circostanze attenuanti. Pertanto, la Commissione ha concesso alla ricorrente una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda, come del resto aveva fatto nella decisione di transazione (punto 103) nei confronti di MTS e di Würth, che avevano anch’esse contribuito in misura minore rispetto a Winoa e a Ervin al secondo profilo dell’intesa.

177    La ricorrente contesta tuttavia qualsiasi responsabilità in questo secondo profilo dell’intesa.

178    A tale riguardo, si deve anzitutto ricordare che la giurisprudenza opera una distinzione tra, da un lato, la constatazione della responsabilità di un’impresa in un’infrazione unica e continuata considerata nel suo complesso, anche qualora tale impresa abbia partecipato solo a una parte dei comportamenti collusivi, e, dall’altro, la portata della sua responsabilità individuale nell’infrazione a causa dei propri comportamenti, e questo ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda che può essere inflitta solo conformemente al principio dell’individualizzazione della sanzione.

179    Infatti, un’impresa che ha deliberatamente partecipato a un’infrazione unica e continuata con i propri comportamenti può anche essere ritenuta responsabile dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima intesa per tutto il periodo della sua partecipazione alla suddetta infrazione (v. punti da 243 a 249 infra).

180    Pertanto, il fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario in determinate azioni a cui ha preso parte non è rilevante per dimostrare l’esistenza, da parte sua, di un’infrazione alle norme sulla concorrenza, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità della sua partecipazione all’infrazione di cui trattasi e, se del caso, al momento della determinazione dell’ammenda (sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 86, e del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 45).

181    A tale riguardo, il punto 29, terzo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende fa riferimento, tra le circostanze attenuanti che possono essere applicate nei confronti di un’impresa, alla prova che la partecipazione della medesima all’infrazione è sostanzialmente ridotta e che, durante il periodo in cui essa ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando, nel mercato in questione, un comportamento concorrenziale corretto.

182    Nel caso di specie, ne consegue che la ridotta partecipazione di Pometon alle numerose riunioni e agli altri contatti, che ha avuto luogo in relazione al secondo profilo dell’intesa, non può escludere la sua responsabilità in tale secondo profilo se la Commissione dimostra, conformemente ai criteri giurisprudenziali richiamati ai punti 245 e 246 infra, che tale impresa intendeva contribuire all’infrazione unica e continuata nel suo complesso, circostanza che sarà esaminata ai punti da 252 a 269 infra.

183    Pertanto, il fatto, del resto non contestato dalla Commissione (v. punti 172 e 173 supra), che la ricorrente non ha partecipato né al sistema strutturato di coordinamento organizzato sotto forma di riunioni multilaterali circa due volte all’anno in Germania (v. punti 68 e 164 della decisione impugnata) né alle riunioni che si sarebbero tenute periodicamente in Italia (v. punti 162 supra nonché 222 infra), non significa necessariamente che essa non abbia partecipato al coordinamento relativo ai clienti individuali.

184    Pertanto, nell’ambito della presente parte, occorre esaminare unicamente la responsabilità individuale della ricorrente nel secondo profilo dell’intesa, verificando se gli elementi di prova addotti dalla Commissione hanno un valore probatorio sufficiente a dimostrare l’esistenza dei comportamenti collusivi relativi al coordinamento dei prezzi nei confronti di determinati clienti che essa ha attribuito a Pometon nella decisione impugnata.

2)      Esame degli elementi di prova relativi alla partecipazione della ricorrente al secondo profilo dell’intesa

185    Occorre anzitutto rilevare che la Commissione riconosce che vi sono prove della partecipazione di Pometon al secondo profilo dell’intesa solo in cinque Stati membri dell’Unione, vale a dire il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia e l’Italia.

186    Si deve pertanto verificare se, alla luce di tutti gli elementi addotti dalle parti, le constatazioni relative al comportamento di Pometon nell’ambito del secondo profilo dell’intesa siano sufficientemente fondate in diritto.

i)      Sul mercato spagnolo

187    Per quanto riguarda, per cominciare, il mercato spagnolo, la Commissione si basa su una serie di prove documentali che dimostrano l’esistenza di contatti bilaterali tra Pometon e Winoa ripartiti, in tale mercato, nel periodo compreso tra il 20 febbraio 2003 e il 15 luglio 2005. Si tratta, anzitutto, di e‑mail scambiate, il 22 ottobre e il 21 novembre 2003, tra il direttore generale della ricorrente e Winoa (punti 61 e 62 della decisione impugnata); inoltre, di verbali di riunioni bilaterali e di conversazioni telefoniche tra Pometon e la controllata spagnola di Winoa, che hanno avuto luogo tra il 20 febbraio 2003 e il 5 aprile 2004, verbali redatti da un dipendente di Winoa che vi aveva partecipato (punto 64 della decisione impugnata); infine, di un documento interno di Winoa che riporta una riunione del 12 febbraio 2004 con la controllata spagnola di Pometon a Saragozza (Spagna) (punto 65), nonché di e‑mail interne di Winoa scambiate il 17 e il 23 marzo 2004 (punto 66) e il 15 luglio 2005 (punto 67).

188    In primo luogo, occorre constatare che il coinvolgimento diretto di Pometon nel coordinamento relativo ai clienti individuali, dall’inizio dell’intesa, risulta chiaramente dalla suddetta e‑mail del 22 ottobre 2003, espressamente menzionata al punto 61 della decisione impugnata. In tale e‑mail, il direttore generale della ricorrente, facendo riferimento a tre clienti spagnoli di Pometon, addebitava sostanzialmente a Winoa di abbassare i suoi prezzi mentre Pometon aumentava i propri, e invitava quindi Winoa a fornirgli spiegazioni.

189    In secondo luogo, la partecipazione di Pometon al coordinamento dei prezzi nei confronti di determinati clienti individuali in Spagna è dimostrata, in particolare, da una serie di contatti tra detta impresa e Winoa, addirittura prima, e poi dopo, l’inizio dell’intesa. Pertanto, i prezzi praticati nei confronti di determinati clienti individuali sono stati discussi in riunioni bilaterali in cui Pometon era rappresentata, in particolare, dal «general manager» di Pometon España, ad esempio il 20 febbraio 2003, il 12 febbraio 2004 o il 16 marzo 2004, come risulta dai verbali di tali riunioni dedotti nella decisione impugnata e inseriti nel fascicolo. Tale coordinamento è confermato anche dai verbali di conversazioni telefoniche, ad esempio il 15 e il 24 marzo 2004, nel corso delle quali la necessità di rispettare l’accordo è stata confermata ed è stato discusso il livello di prezzo da praticare nei confronti di specifici clienti.

190    In terzo luogo, nell’e‑mail interna del 15 luglio 2005 (v. punti 165 e 187 supra), invocata al punto 67 della decisione impugnata, si afferma che Pometon ha «presentato offerte a clienti di cui sa che sono clienti esclusivi di TFM [controllata di Winoa in Spagna]» e che «durante la riunione con [Pometon], devono capire che non possiamo accettare questo tipo di approccio». Ne consegue che Pometon era quanto meno informata di un accordo destinato a preservare i clienti esclusivi di ciascun partecipante («non poaching agreement»), in forza del quale, secondo Winoa, Pometon non avrebbe dovuto avvicinarsi ai clienti esclusivi della controllata di Winoa in Spagna.

191    A tale riguardo, la questione di stabilire se la riunione con un rappresentante di Pometon, che doveva tenersi la settimana successiva al 15 luglio 2005, abbia effettivamente avuto luogo o meno non influisce sulla portata di tale prova che dimostra, nel contesto in esame e in misura sufficiente dal punto di vista giuridico, che Pometon faceva parte dell’intesa, proprio perché, nel caso di determinati clienti spagnoli di Winoa, quest’ultima, in quanto anch’essa parte di tale intesa, ha ritenuto necessario ricordare a Pometon di conformarsi agli accordi conclusi.

192    In base alla giurisprudenza pertinente in materia (v. punto 115 supra), gli elementi di prova esaminati ai punti da 188 a 191 supra, il cui contenuto fa riferimento a contatti bilaterali che avevano chiaramente ad oggetto il coordinamento dei prezzi nei confronti di clienti individuali, hanno un rilevante valore probatorio in quanto si tratta o di scambi di e‑mail tra il direttore generale della ricorrente, da un lato, e Winoa, dall’altro, o di documenti per uso interno, che riportano il contenuto di riunioni o di conversazioni telefoniche tra dipendenti di Pometon e di Winoa, e che sono stati redatti da un testimone diretto (v. punto 117 supra).

193    Di conseguenza, spetta alla ricorrente, ai sensi della giurisprudenza (v. punto 114 supra), non già presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, bensì dimostrare l’insufficienza delle prove documentali summenzionate.

194    Orbene, la ricorrente si limita a sostenere, in termini generali, che i suoi contatti con Winoa erano in realtà inseriti in un contesto altamente concorrenziale, caratterizzato da conflitti tesi e sistematici con tale impresa, per il fatto che Pometon era entrata nel mercato spagnolo degli abrasivi solo di recente, mentre Winoa era da tempo il principale operatore su questo stesso mercato.

195    La ricorrente invoca tuttavia il verbale di una riunione interna di Winoa, vale a dire la riunione del 18 maggio 2004 (v. punto 165 supra), in cui si fa riferimento a «difficoltà ad applicare la [maggiorazione dei rottami] a determinati clienti a causa della concorrenza di Ilarduya e di Pometon sul prezzo fisso».

196    A tale riguardo, si deve nondimeno rilevare che tale documento si riferisce essenzialmente al primo profilo dell’intesa. Vero è che ne risulta altresì che, nei confronti di diversi clienti di Winoa in Spagna, Pometon non applicava il secondo profilo. Tuttavia da tale documento, che attesta soltanto la concorrenza sui prezzi di Pometon per quanto riguarda «determinati clienti» che operano nel settore dell’industria, non emerge affatto che tale impresa non rispettava l’accordo nei confronti di altri clienti di Winoa in Spagna. Il semplice fatto che la ricorrente non sempre si uniformava al secondo profilo dell’intesa non consente di ritenere che essa non vi partecipasse.

197    In ogni caso, il fatto, allegato dalla ricorrente, di essere nuova nel mercato spagnolo e di trovarsi pertanto in una situazione di intensa concorrenza con Winoa, al punto di cercare di farle concorrenza sui prezzi al fine di appropriarsi di clienti di Winoa per stabilirsi in detto mercato, non è tale da confutare le prove, addotte dalla Commissione, del suo coinvolgimento, benché in misura ridotta, nel secondo profilo dell’intesa nel territorio di tale Stato membro.

198    Pertanto, l’argomento della ricorrente (v. punti da 193 a 197 supra) diretto a contestare il valore probatorio degli elementi che attestano il suo coinvolgimento nel coordinamento relativo a determinati clienti individuali in Spagna, come dedotti dalla Commissione ed esaminati ai punti da 187 a 192 supra, non può essere accolto.

ii)    Sui mercati francese e belga

199    Per quanto concerne i mercati francese e belga, la Commissione invoca anzitutto, al punto 62 della decisione impugnata, l’e‑mail del 21 novembre 2003 di Winoa al direttore generale della ricorrente, che indica nel suo oggetto «Spagna/Belgio» e nella quale il rappresentante di Winoa fa riferimento a un cliente belga che doveva normalmente essere rifornito dalla sua impresa, invitando Pometon a non aumentare le proprie forniture a tale cliente. La ricorrente non contesta tali elementi di prova.

200    In seguito, al punto 63 della decisione impugnata, la Commissione si basa su un’e‑mail interna del 19 gennaio 2004 che riporta una discussione avvenuta il 15 gennaio 2004 tra l’autore dell’e‑mail e il responsabile delle vendite di MTS per la Francia e il Belgio, durante la quale quest’ultimo gli aveva confermato che MTS non riforniva un cliente francese di Winoa che aveva ottenuto da un concorrente un prezzo inferiore. In tale e‑mail il dipendente di Winoa ne concludeva che occorreva «pertanto vedere dal lato di Ervin o [di Pometon]» e che «propend[eva] per [Pometon che è] assolutamente in grado» di concedere una siffatta riduzione di prezzo.

201    A tale riguardo, si deve rilevare che la spiegazione fornita dalla ricorrente, secondo cui tale documento proverebbe solo che essa era considerata da Winoa un concorrente aggressivo, non appare plausibile. Una lettura imparziale e obiettiva di tale e‑mail dimostra al contrario che quest’ultima si inserisce nell’ambito di un controllo del rispetto del secondo profilo dell’intesa. Risulta infatti da tale testo che Winoa e MTS consideravano sia Pometon sia Ervin parti dell’accordo di non farsi concorrenza sui prezzi per quanto riguarda determinati clienti individuali e che Winoa, dopo aver verificato con MTS che non si trattava di quest’ultima, ha sospettato Pometon di non aver debitamente rispettato detto impegno. Il fatto che Winoa abbia quindi sospettato di Pometon piuttosto che di Ervin in merito a tale cliente individuale non consente affatto di concludere che Pometon non partecipava al secondo profilo dell’intesa.

202    In tale contesto, il semplice fatto, invocato dalla ricorrente (v. punto 166 supra), che le dichiarazioni del richiedente il trattamento favorevole non menzionavano Pometon per quanto concerne «contatti dei concorrenti riguardanti la Francia e il Benelux», non è tale da mettere in dubbio il valore probatorio dei documenti esaminati ai punti da 199 a 201 supra e pertanto la responsabilità di Pometon nell’infrazione, nei mercati francese e belga. Tali documenti costituiscono infatti indizi significativi dell’esistenza di contatti collusivi tra Pometon e Winoa, nonché della convinzione di quest’ultima, e di almeno un’altra impresa partecipante all’intesa, che Pometon partecipasse al coordinamento per quanto riguarda i clienti individuali. In tale contesto, la mancanza di riferimento a Pometon da parte del richiedente il trattamento favorevole non significa che tale impresa non abbia avuto contatti collusivi con gli altri partecipanti all’intesa per quanto riguarda la Francia e il Benelux, ma può essere semplicemente dovuta alla minore partecipazione di Pometon al secondo profilo dell’intesa, peraltro espressamente ammessa dalla Commissione (v. punto 176 supra).

203    Ne consegue che la Commissione ha sufficientemente motivato in diritto le sue constatazioni attinenti alla partecipazione della ricorrente al coordinamento relativo a determinati clienti individuali in Francia e Belgio.

iii) Sul mercato tedesco

204    Per quanto riguarda il mercato tedesco, il solo in cui, secondo la Commissione, il coordinamento relativo ai clienti individuali era organizzato in modo strutturato (v. punti 161 e 167 supra), tale istituzione invoca, in particolare, la seconda dichiarazione del richiedente il trattamento favorevole, secondo cui Pometon avrebbe partecipato alla maggior parte delle riunioni multilaterali che avevano luogo circa due volte all’anno in tale paese (punti 68 e 132 della decisione impugnata). Per rafforzare tale dichiarazione, la Commissione si basa su prove documentali che dimostrano la partecipazione di Pometon alle riunioni multilaterali del 28 settembre 2004 e del 9 giugno 2005 (punti da 69 a 72 della decisione impugnata). Inoltre, la Commissione si basa su un fax interno di tale impresa, datato 16 febbraio 2005, relativo a un cliente individuale e che attesterebbe anch’esso il suo coinvolgimento nel secondo profilo dell’intesa (punti 73 e 74 della decisione impugnata).

205    È necessario, in primo luogo, esaminare l’argomento della ricorrente (v. punto 163 supra), secondo cui le dichiarazioni del richiedente il trattamento favorevole, invocate ai punti 68 e 132 della decisione impugnata, non sarebbero credibili, in quanto le attribuirebbero a torto comportamenti che sono in realtà imputabili a Pometon Abrasives, società che faceva parte del gruppo Winoa.

206    In linea con ciò, la ricorrente sostiene che è parimenti a torto che Ervin le ha attribuito la partecipazione a una riunione del 13 novembre 2007, dal momento che in tale data essa aveva già lasciato il mercato da sei mesi.

207    Orbene, va rilevato che il fatto che Ervin abbia menzionato Pometon invece che Pometon Abrasives, per quanto riguarda la suddetta riunione del 13 novembre 2007, non può in alcun modo pregiudicare l’attendibilità delle sue dichiarazioni relative alle riunioni precedenti il 16 maggio 2007, alle quali si deve riconoscere, conformemente alla giurisprudenza (v. punto 118 supra), un elevato valore probatorio. Peraltro non è escluso che la suddetta menzione di Pometon da parte del richiedente il trattamento favorevole risulti piuttosto da un errore o da una svista di quest’ultimo, dal momento che gli ex direttori commerciali della ricorrente, i sigg. T. e B., che spesso rappresentavano Pometon nelle riunioni con gli altri partecipanti all’intesa, erano stati assunti, dopo il 16 maggio 2007, da Pometon Abrasives.

208    Pertanto, l’errore commesso da Ervin per quanto concerne la riunione del 13 novembre 2007 non consente di mettere in dubbio l’attendibilità della sua dichiarazione, citata al punto 68 della decisione impugnata, secondo cui i rappresentanti di Pometon, i sigg. W. e T., avrebbero partecipato alla maggior parte delle riunioni multilaterali che avevano luogo circa due volte all’anno. Quanto alla dichiarazione citata al punto 132 della decisione impugnata, la sua precisione consente di escludere ogni rischio di confusione da parte di Ervin, quando quest’ultima ha dichiarato che «aveva cominciato a partecipare a riunioni periodiche con [Winoa], MTS, Würth e, mentre era ancora un’impresa indipendente prima di essere acquisita da [Winoa], con Pometon, nel corso delle quali si discuteva del mercato tedesco».

209    Tuttavia, e in ogni caso, dal momento che la ricorrente contesta l’esattezza delle dichiarazioni di cui sopra, esse possono essere considerate una prova sufficiente della sua partecipazione a riunioni con gli altri partecipanti all’intesa solo se confermate da altri elementi di prova.

210    Di conseguenza occorre, in secondo luogo, verificare, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 118 e 119 supra, se le dichiarazioni di Ervin citate al punto 208 supra e contestate dalla ricorrente siano suffragate da altri elementi di prova.

211    A tale riguardo, si deve anzitutto rilevare che, nella decisione impugnata (punto 69), la Commissione ammette implicitamente di disporre di elementi di prova concernenti la partecipazione della ricorrente a due riunioni, una tenutasi il 28 settembre 2004 e l’altra il 9 giugno 2005 (v. punto 204 supra), non invocando in maniera circostanziata la partecipazione della ricorrente ad altre riunioni.

212    Orbene, occorre ricordare che non è necessario che la ricorrente abbia partecipato al sistema strutturato di coordinamento per ritenere che essa fosse coinvolta nel secondo profilo dell’intesa (v. punto 183 supra). Per quanto riguarda le riunioni, la sola questione da esaminare consiste quindi nel verificare se l’allegazione della Commissione, nella decisione impugnata (punto 69), secondo cui la ricorrente ha partecipato alle due riunioni suddette sia adeguatamente motivata. In tal caso, detti indizi saranno esaminati insieme agli altri elementi di prova (v. punti 220 e 221 infra).

213    In tale contesto, l’argomento della ricorrente diretto a contestare altri elementi di prova che non riguardano il suo comportamento, ma sono menzionati al punto 68 della decisione impugnata per suffragare talune dichiarazioni di Ervin, citate nel suddetto punto, (v. punto 208 supra) è inconferente. Infatti tali elementi, che non hanno alcun rapporto con le riunioni del 28 settembre 2004 e del 9 giugno 2005, sono invocati dalla Commissione solo per confermare che, in generale, riunioni periodiche erano organizzate in Germania per quanto riguarda il secondo profilo dell’intesa, e non per dimostrare la partecipazione della ricorrente a siffatte riunioni.

214    Per questa stessa ragione, la fattura dell’albergo prodotta dalla ricorrente in allegato al ricorso – e che confermerebbe, secondo quanto sostenuto dalla Commissione nel controricorso, la partecipazione del «general manager» della controllata tedesca della ricorrente alla riunione multilaterale del 16 novembre 2006 – è irrilevante. Infatti, poiché la Commissione non ha affatto sostenuto, nella decisione impugnata, che la ricorrente aveva partecipato alla suddetta riunione, l’argomento della ricorrente basato su tale fattura è anch’esso inconferente. Inoltre, e in ogni caso, occorre rilevare che tale fattura, parzialmente illeggibile, non consente di trarre alcuna conclusione certa quanto alla partecipazione o alla mancata partecipazione della ricorrente alla riunione del 16 novembre 2006. Pertanto, siffatta partecipazione non può essere in alcun caso considerata accertata.

215    In secondo luogo, occorre esaminare gli elementi di prova invocati dalla Commissione per corroborare la partecipazione della ricorrente alle riunioni del 28 settembre 2004 e del 9 giugno 2005. Si tratta, per la prima di tali riunioni, di un’e‑mail di MTS a Würth, Pometon Ervin e Winoa, datata 13 settembre 2004, indicante che la data del 28 settembre 2004 andava bene a tutti e che il «general manager» di Pometon Deutschland aveva confermato la sua presenza. La seconda riunione è attestata da un’e‑mail del 16 maggio 2005 inviata da Pometon a Winoa, con in copia Würth e MTS, che le informava che «la prossima riunione [era] fissata per il 9 giugno 2005, in [un albergo] di Düsseldorf».

216    La ricorrente allega tuttavia che non vi è alcuna prova dei temi trattati durante queste due riunioni, né nella dichiarazione del richiedente il trattamento favorevole né in nessun altro documento. Inoltre essa cita un passaggio di tale dichiarazione, in cui Ervin indica che la maggior parte delle riunioni riguardanti il coordinamento relativo ai clienti aveva luogo a fine anno (in genere tra la fine di settembre e novembre) e a inizio anno (tra il mese di gennaio e il mese di marzo), in quanto la maggior parte dei clienti aveva contratti annuali rinnovabili alla fine dell’anno. Le riunioni di inizio anno sarebbero generalmente state incentrate sulla questione di stabilire se gli aumenti di prezzo erano stati effettivamente attuati.

217    Tuttavia, si deve rilevare che la ricorrente non contesta la sua partecipazione alle due riunioni di cui sopra. Inoltre essa non precisa quale sarebbe stato, a suo avviso, l’oggetto di tali riunioni, diverso da quello del coordinamento relativo ad alcuni clienti individuali. Peraltro, dalla dichiarazione del richiedente il trattamento favorevole invocata dalla ricorrente e che indica che la maggior parte delle riunioni anticoncorrenziali si tenevano alla fine o all’inizio dell’anno, risulta che alcune di queste riunioni hanno anche potuto aver luogo a metà anno.

218    In tale contesto, i due documenti su cui si basa la Commissione (v. punto 215 supra) costituiscono indizi abbastanza validi per corroborare le dichiarazioni del richiedente il trattamento favorevole per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente alle riunioni anticoncorrenziali del 28 settembre 2004 e del 9 giugno 2005.

219    In terzo luogo, il coinvolgimento della ricorrente nel secondo profilo dell’intesa è dimostrato anche dal fax del 16 febbraio 2005 inviato dal «general manager» di Pometon Deutschland al direttore generale della ricorrente, fax invocato dalla Commissione nella decisione impugnata, ai punti 73 e 74 (v. punto 204 supra).

220    A tale riguardo, la Commissione giustamente rileva, nella decisione impugnata, che da tale documento, di cui peraltro la ricorrente non contesta il valore probatorio, si evince che Pometon partecipava al secondo profilo dell’intesa, in Germania. Infatti nel fax del 16 febbraio 2005, relativo a uno dei clienti di Pometon in Germania, si affermava che «Ervin non ha aumentato i propri prezzi come convenuto», che «[s]e Ervin avesse aumentato i propri prezzi come previsto, Ervin non sarebbe stata scelta tenuto conto della loro posizione nel confronto qualitativo» e che l’autore di tale fax «considera chiuse le [loro] discussioni relative alla protezione» e non vuole «aspettare di perdere ulteriori quantitativi (come nel Regno Unito)», e tale fax si concludeva chiedendo al destinatario la sua opinione sulla questione. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 3 dicembre 2014, confutata al punto 74 della decisione impugnata, il suddetto passaggio non indica che le discussioni con Ervin relative a tale specifico cliente erano terminate, ma mostra invece che il «general manager» della controllata tedesca di Pometon chiedeva al direttore generale della ricorrente istruzioni su come reagire al mancato rispetto dell’accordo da parte di Ervin.

221    Ne consegue che la Commissione ha sufficientemente motivato in diritto le sue constatazioni relative alla partecipazione della ricorrente al coordinamento relativo a determinati clienti individuali in Germania.

iv)    Sul mercato italiano

222    Per quanto riguarda il mercato italiano, va rilevato, in primo luogo, che la mancata partecipazione della ricorrente a riunioni in Italia, anche supponendo che sia dimostrata, non consentirebbe di escludere la sua responsabilità nel secondo profilo dell’intesa, dal momento che tale partecipazione non era indispensabile per coordinare i prezzi nei confronti dei clienti individuali e che il coinvolgimento di Pometon in un simile coordinamento, in Italia, è peraltro sufficientemente provato (v. punti da 182 a 184 supra).

223    Orbene, nelle sue memorie, la Commissione afferma che, sebbene il richiedente il trattamento favorevole non abbia menzionato la ricorrente tra i partecipanti a riunioni specifiche in Italia, esso ha tuttavia dichiarato che il territorio italiano era stato oggetto di una suddivisione tra Ervin, Winoa e Pometon prima del 16 maggio 2007.

224    A tale riguardo, la Commissione si basa, su questo punto, essenzialmente su cinque prove documentali (v. punti da 75 a 79 della decisione impugnata).

225    Occorre pertanto verificare se dette prove documentali costituiscano indizi attendibili tali da provare il coinvolgimento della ricorrente nel secondo profilo dell’intesa.

226    Anzitutto, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, dallo scambio interno di e‑mail di MTS del 5 ottobre 2005, relative ai clienti che tale impresa aveva perso nel mercato italiano (punto 75 della decisione impugnata) e che attestavano l’assenza di «problemi con Pometon e Ervin», risulta che Pometon, Winoa ed Ervin vi erano indicate – a differenza di altri concorrenti menzionati e che non facevano parte dell’intesa – come «amici», nei confronti dei quali era «assolutamente inaccettabile» perdere clienti senza reagire. In tali e‑mail si prospettava pertanto o di discutere con le tre imprese suddette o di inviare loro una «nota», esprimendo qualche critica nei loro confronti e facendo riferimento alle discussioni svoltesi durante l’ultimo viaggio in Italia del destinatario di una delle suddette e‑mail. Peraltro, da tali e‑mail risulta che MTS sospettava piuttosto Winoa di non aver rispettato l’accordo, e non Pometon o Ervin, poiché si affermava quanto segue: «[Winoa] lo sapete, e nessun problema con Pometon e o Er[v]in».

227    Inoltre, l’e‑mail interna di Ervin, del 20 marzo 2007, relativa a un cliente, Zanardi (punto 76 della decisione impugnata), indica espressamente che, il mese precedente, «Pometon si era appropriata di tale cliente» per il quale era concordato che tornasse a Ervin. Ancora, tale e‑mail suggerisce che Pometon sembrava conformarsi nuovamente alla linea concordata dopo essere stata contattata da Ervin. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale e‑mail non indica che i rapporti tra Pometon ed Ervin erano molto concorrenziali, ma attesta piuttosto che i partecipanti all’intesa seguivano attentamente il monitoraggio dell’accordo sulla ripartizione dei clienti.

228    Tale monitoraggio è confermato inoltre dall’e‑mail interna di Ervin del 19 aprile 2007 (punti 52 e 77 della decisione impugnata), anche se l’esistenza dell’accordo sul coordinamento dei prezzi non risulta esplicitamente da tale e‑mail. Quest’ultima attesta l’intenzione del suo autore di discutere di determinati clienti individuali con i rappresentanti di Winoa e di Pometon, in occasione della riunione di Milano prevista per il 16 e il 17 maggio 2007.

229    Quanto all’e‑mail interna di Winoa del 26 aprile 2007 (punto 78 della decisione impugnata) – che riporta una riunione con MTS avvenuta quello stesso giorno durante la quale il dipendente di Winoa, che aveva partecipato alla riunione, aveva chiesto a MTS di non attaccare Pometon – essa indica che Winoa voleva che l’accordo fosse rispettato, anche nei confronti di Pometon. Vero è che, come sostiene la ricorrente, Winoa si apprestava ad acquisire l’attività di Pometon nel settore degli abrasivi venti giorni dopo e aveva quindi interesse a che quest’ultima conservasse i suoi clienti. Tuttavia, in base agli elementi del fascicolo, MTS non sembrava essere a conoscenza di tale progetto di acquisizione (v. punto 302 infra). Pertanto, il fatto che MTS concordi con Winoa una restrizione della concorrenza sui prezzi nei confronti di Pometon costituisce un indizio dell’esistenza di un accordo anticoncorrenziale tra queste tre imprese.

230    Infine, per quanto concerne le e‑mail del 27 e del 28 maggio 2008 scambiate tra un dipendente di MTS e un dipendente di Pometon Abrasives, il sig. T., che precedentemente era stato direttore commerciale («Commercial Director Industry») presso la ricorrente fino al 16 maggio 2007 (punto 79 della decisione impugnata; v. anche punto 207 supra), vero è che la ricorrente rileva a giusto titolo (v. punto 170 supra) di non essere, in linea di principio, in alcun modo oggetto dell’affermazione di tale dipendente, secondo cui la politica di Pometon Abrasives e del gruppo Winoa (al quale tale società appartiene) non era di ridurre i prezzi, bensì di aumentarli.

231    Tuttavia, questo scambio di e‑mail si riferisce esplicitamente all’applicazione dell’accordo rispetto a determinati clienti italiani o tedeschi, da diversi anni, quindi prima ancora dell’uscita della ricorrente dal mercato. Nella prima e‑mail del 27 maggio 2008, MTS contestava infatti a Pometon Abrasives di non aver rispettato l’accordo per quanto riguarda un cliente tedesco, una controllata di una società italiana, la Riva Fire SpA, di cui «Pometon riforni[va] da anni» lo stabilimento in Italia. Inoltre, le e‑mail del 28 maggio 2008 si riferiscono anche all’approvvigionamento di altri clienti italiani o tedeschi.

232    In tale contesto, la Commissione richiama il passaggio di una di tali e‑mail del sig. T., in cui quest’ultimo affermava di aver sempre protetto i clienti di MTS in Germania, quando era alle dipendenze di Pometon, indicando quanto segue: «[d]urante gli scorsi anni, ho sempre protetto il vostro cliente in Germania anche se la controllante in Italia mi chiedeva periodicamente di rifornire la fabbrica in Germania (...) sapete come ho sempre rispettato rigorosamente i nostri accordi». In risposta a tale constatazione, MTS ha indicato in varie e‑mail datate anch’esse 28 maggio 2008: «Abbiamo sempre protetto Pom...»; «abbiamo tentato da anni di proteggere Pom(...)»; «l’accordo è sempre stato che la concorrenza è ok, ma non sui prezzi!».

233    Tenuto conto dell’alto livello di responsabilità del sig. T., quando era direttore commerciale della ricorrente, il contenuto di tali e‑mail testimonia in maniera attendibile che la politica di non concorrenza sui prezzi di Pometon Abrasives era in linea con quella di Pometon, circostanza che conferma che quest’ultima era già coinvolta nel coordinamento relativo ai clienti individuali, in Italia e in Germania. In tale contesto, il fatto che vi possano essere state riserve formulate internamente da parte di Pometon – come sembra emergere dalla citata e‑mail del sig. T. – non è tale da esimere quest’ultima dalla sua responsabilità.

234    Pertanto, deve essere respinto l’argomento della ricorrente diretto a contestare il valore probatorio delle prove della sua partecipazione al coordinamento relativo a determinati clienti individuali in Italia.

v)      Conclusioni relative alle prove della partecipazione della ricorrente al secondo profilo dell’intesa

235    L’esame delle prove documentali invocate nella decisione impugnata (v. punti da 187 a 233 supra) mostra quindi che la Commissione si è basata su un insieme di prove sufficientemente serie, circostanziate, precise e concordanti per constatare la partecipazione della ricorrente al coordinamento relativo a determinati clienti individuali nei cinque Stati membri summenzionati (Belgio, Germania, Spagna, Francia e Italia).

4.      Sulla terza parte del secondo motivo, vertente sull’asserita mancanza di partecipazione della ricorrente a un’infrazione unica e continuata

a)      Argomenti delle parti

236    In primo luogo, la ricorrente contesta la valutazione della Commissione, ai punti da 105 a 109 della decisione impugnata, secondo cui essa avrebbe partecipato, con le altre quattro imprese, a un’infrazione unica e continuata, costituita dai due profili dell’intesa.

237    Essa sostiene, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al punto 109 della decisione impugnata, che la circostanza che Pometon «manteneva contatti con diversi partecipanti all’infrazione», non consente in alcun modo di concludere che «essa poteva ragionevolmente prevedere tutte le azioni progettate e attuate dagli altri partecipanti all’infrazione». Nessuna prova dimostrerebbe, infatti, che, in occasione dei limitatissimi contatti, quasi esclusivamente bilaterali, Pometon sia stata informata dell’esistenza dell’allegata infrazione unica e continuata. Pertanto, la Commissione non avrebbe assolto l’onere della prova.

238    In secondo luogo, la ricorrente contesta la sua partecipazione a un coordinamento relativo a clienti individuali nell’intero SEE.

239    Essa sostiene, anzitutto, che la Commissione non avrebbe dimostrato tale partecipazione. Osserva a tale proposito che essa vendeva abrasivi in 21 paesi del SEE. Orbene, la Commissione, al punto 60 della decisione impugnata, le avrebbe contestato la partecipazione al secondo profilo dell’intesa solo in cinque paesi (Belgio, Germania, Spagna, Francia e Italia), il che confermerebbe la totale mancanza di qualsiasi prova relativa alla sua partecipazione a una cooperazione generale riguardante l’intero SEE.

240    Peraltro, al suddetto punto 60 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe fatto riferimento al punto 37 della decisione di transazione, proprio per suffragare la sua affermazione secondo cui «[g]li accordi relativi ai clienti individuali coprivano l’intero SEE», senza tuttavia dimostrare che la ricorrente fosse a conoscenza dell’estensione geografica di tali accordi.

241    La ricorrente contesta poi l’affermazione della Commissione, ai punti 133 e 134 della decisione impugnata, secondo la quale essa era necessariamente informata del fatto che il secondo profilo dell’intesa riguardava l’intero SEE. Le comunicazioni tra la ricorrente e Pometon Deutschland, invocate dalla Commissione, sarebbero prive di pertinenza, poiché sarebbero avvenute un anno prima dell’inizio dell’asserita intesa. In via accessoria, la ricorrente fa valere che questi due documenti indicano che Pometon ha respinto ogni domanda di riunione da parte di MTS.

242    La Commissione contesta tale argomento.

b)      Giudizio del Tribunale

1)      La nozione giurisprudenziale di infrazione unica e continuata

243    Secondo una giurisprudenza costante, una violazione dell’articolo 101 TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Pertanto, qualora le diverse azioni delle imprese coinvolte facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v. sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

244    Infatti, un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata disposta ad accettarne il rischio, ma anche gli eventuali benefici. In un simile caso, la Commissione può imputare a tale impresa la responsabilità di tutti questi comportamenti anticoncorrenziali che costituiscono una siffatta infrazione e, in seguito, dell’infrazione medesima nel suo insieme (sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 43; v. anche sentenza del 26 gennaio 2017, Duravit e a./Commissione, C‑609/13 P, EU:C:2017:46, punto 119, e giurisprudenza ivi citata).

245    Ne risulta, anzitutto, che, al fine di constatare l’esistenza di un’infrazione unica, spetta alla Commissione dimostrare che gli accordi o le pratiche concordate di cui trattasi, pur vertendo su prodotti, servizi o territori distinti, si inseriscono in un piano globale posto in esecuzione consapevolmente dalle imprese interessate allo scopo di realizzare un obiettivo anticoncorrenziale unico (sentenza del 15 dicembre 2016, Philips e Philips France/Commissione, T‑762/14, non pubblicata, EU:T:2016:738, punto 168).

246    Orbene, la presenza di rapporti di complementarità tra accordi o pratiche concordate costituisce un indizio obiettivo dell’esistenza di un piano d’insieme. Simili rapporti esistono, ad esempio, quando tali accordi o pratiche sono volti a far fronte a una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e contribuiscono, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di un obiettivo anticoncorrenziale unico (v. sentenza del 15 dicembre 2016, Philips e Philips France/Commissione, T‑762/14, non pubblicata, EU:T:2016:738, punto 169).

247    La Commissione è comunque tenuta a esaminare tutti gli elementi di fatto che possono provare o mettere in dubbio un piano d’insieme (sentenza del 15 dicembre 2016, Philips e Philips France/Commissione, T‑762/14, non pubblicata, EU:T:2016:738, punto 169; v. anche, in tal senso, sentenza del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, EU:T:2010:165, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). A tal fine, essa deve tener conto in particolare del periodo di applicazione, del contenuto, compresi i metodi utilizzati, e, correlativamente, dell’obiettivo dei diversi comportamenti in questione (sentenza del 23 gennaio 2014, Gigaset/Commissione, T‑395/09, non pubblicata, EU:T:2014:23, punto 103). Inoltre, il fatto che le stesse persone fossero coinvolte in tutti i comportamenti anticoncorrenziali tende a indicare che essi sono complementari (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Philips e Philips France/Commissione, T‑762/14, non pubblicata, EU:T:2016:738, punto 197).

248    Inoltre, per quanto riguarda l’elemento intenzionale che consente di dimostrare la partecipazione di un’impresa a un’infrazione unica e continuata, occorre ricordare che l’esistenza di una simile infrazione non significa necessariamente che un’impresa che partecipa all’una o all’altra delle sue attività collusive possa essere ritenuta responsabile di tale infrazione nel suo complesso. Per di più, è necessario che la Commissione dimostri anzitutto che tale impresa doveva conoscere l’insieme delle operazioni anticoncorrenziali attuate, a livello del SEE, dalle altre imprese partecipanti all’intesa o, in ogni caso, che essa poteva ragionevolmente prevedere siffatti comportamenti. In altri termini, la semplice identità di oggetto tra un accordo cui un’impresa abbia partecipato e un’intesa globale non è sufficiente per imputare all’impresa in questione la partecipazione a tale intesa nel suo complesso. Infatti, l’articolo 101 TFUE si applica soltanto se vi è una comune volontà tra le parti interessate (v., in tal senso, sentenze del 10 ottobre 2014, Soliver/Commissione, T‑68/09, EU:T:2014:867, punto 62, e del 15 dicembre 2016, Philips e Philips France/Commissione, T‑762/14, non pubblicata, EU:T:2016:738, punto 172).

249    Di conseguenza, spetta alla Commissione dimostrare che l’impresa che ha partecipato a un’infrazione mediante comportamenti specifici ad essa propri intendeva tuttavia associarsi, con tali comportamenti, agli obiettivi perseguiti da tutti i partecipanti e che essa era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati dalle altre imprese nel perseguire questi medesimi obiettivi, o che poteva ragionevolmente prevederli, di modo che fosse disposta ad accettare il rischio di una simile partecipazione nella prospettiva di ottenere eventualmente benefici significativi, seppure illegali, da siffatta partecipazione (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 42).

2)      La partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata comprendente i due profili dell’intesa

250    Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la qualificazione di infrazione unica e continuata, utilizzata ai punti 105 e 106 della decisione impugnata per quanto riguarda i due profili dell’intesa.

251    Per contro, la ricorrente contesta la sua partecipazione a una siffatta infrazione, sostenendo che la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente era a conoscenza di tutti i comportamenti illeciti finalizzati a conseguire gli obiettivi perseguiti dagli altri partecipanti e che intendeva aderirvi.

252    Tale argomento non può tuttavia essere accolto. Infatti, per dimostrare la partecipazione di un’impresa a un’infrazione unica e continuata, la Commissione non deve provare che tale impresa ha avuto una conoscenza diretta di ogni comportamento materiale previsto o attuato da tutte le altre imprese coinvolte nella stessa infrazione. È sufficiente, come conferma la giurisprudenza citata ai punti 248 e 249 supra, che dimostri che l’impresa in questione poteva ragionevolmente prevedere tali comportamenti e che era disposta ad accettarne i benefici ma anche i rischi (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Gigaset/Commissione, T‑395/09, non pubblicata, EU:T:2014:23, punto 117).

253    Orbene, dall’insieme degli elementi di prova esaminati nell’ambito del secondo motivo emerge che, con il suo comportamento collusivo, la ricorrente ha contribuito in modo intenzionale alla realizzazione del piano globale menzionato al punto 250 supra, un piano diretto proprio a restringere la concorrenza sui prezzi.

254    Infatti, in primo luogo, la ricorrente è stata all’origine dell’accordo relativo al sistema di calcolo della maggiorazione dei rottami, concepito, del resto, secondo modalità che consentono di applicarlo automaticamente in tutto il SEE e ha contribuito attivamente all’attuazione di siffatto sistema (v. punti 129 e 130 supra).

255    In secondo luogo, per quanto riguarda il coordinamento relativo ad alcuni clienti individuali, occorre ricordare che la Commissione ha dimostrato che Pometon era coinvolta nei contatti anticoncorrenziali intesi a realizzare un siffatto coordinamento (v. punto 235 supra). Pertanto, la partecipazione relativamente esigua di tale impresa alle riunioni multilaterali e agli altri contatti finalizzati a discutere o a esaminare, con le altre imprese interessate, i comportamenti anticoncorrenziali facenti parte dell’intesa nel suo insieme non può essere interpretata nel senso che essa non poteva esserne a conoscenza o non poteva prevedere quali sarebbero state le attività anticoncorrenziali degli altri partecipanti all’intesa, né che essa non vi aderiva.

256    In terzo luogo, i due profili dell’intesa perseguivano esattamente lo stesso obiettivo di restringere la concorrenza sui prezzi, vertevano su prodotti identici ed erano stati attuati dalle stesse imprese, peraltro su iniziativa degli stessi protagonisti. A tale riguardo, dalle prove documentali risulta che i principali dirigenti di Pometon, in particolare il suo direttore generale, sono stati direttamente coinvolti nei due profili dell’intesa e che, in occasione dei contatti collusivi riguardanti tale accordo, la ricorrente è stata generalmente rappresentata dagli stessi responsabili. Tale circostanza conferma peraltro, nel contesto della presente controversia, non solo la complementarità di questi due profili, ma anche la volontà della ricorrente di contribuire a tutte le azioni finalizzate alla loro attuazione (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2013, Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, T‑147/09 e T‑148/09, EU:T:2013:259, punto 60).

257    Ne consegue che la Commissione ha giustamente ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti all’intesa o poteva ragionevolmente prevederli, e che era disposta ad accettarne il rischio.

3)      La partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata estesa a tutto il SEE

258    La ricorrente non mette in discussione l’esistenza di un’infrazione unica e continuata a livello del SEE, ma contesta la propria responsabilità in un’infrazione che presenta una siffatta estensione geografica.

259    Al punto 60 della decisione impugnata, la Commissione definisce l’estensione geografica dell’intesa rinviando al punto 37 della decisione di transazione, che così recita: «L’estensione geografica del comportamento controverso, per quanto riguarda le cinque parti, riguardava l’intero SEE durante tutto il periodo interessato [dalla presente decisione]».

260    Ciò premesso, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza (v. punto 245 supra), nel caso di un’infrazione unica, la circostanza che un’impresa abbia materialmente partecipato a un’intesa soltanto in una parte limitata di tutto il SEE non è tale da escludere la sua responsabilità in tale intesa, in quanto pratica anticoncorrenziale che copre l’intero territorio in questione.

261    Tuttavia, per dimostrare che la ricorrente ha partecipato a un’infrazione unica e continuata che copriva l’intero SEE, spettava alla Commissione dimostrare, conformemente alla giurisprudenza (v. punti 248 e 249 supra), che Pometon era informata della portata geografica del coordinamento relativo ai clienti individuali, o che poteva ragionevolmente prevederla ed era quindi disposta ad accettarne il rischio.

262    Orbene, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente (v. punto 241 supra), gli elementi di prova addotti nella decisione impugnata attestano che i suoi dirigenti erano pienamente consapevoli della portata geografica globale del coordinamento relativo ai clienti individuali.

263    Infatti, in primo luogo, nella sua risposta del 7 ottobre 2002 a un fax del «general manager» di Pometon Deutschland riguardante le lamentele di MTS relative alle riduzioni di prezzo praticate dalla ricorrente nei confronti di alcuni clienti in Germania (punto 133 della decisione impugnata), il direttore generale di quest’ultima sottolinea, in particolare, che le minacce di rappresaglia sono normalmente «mondiali». Sebbene tale documento sia anteriore al periodo di infrazione, esso costituisce un indizio del fatto che il coordinamento relativo ai clienti individuali aveva, nella mente dei dirigenti di Pometon, una portata geografica generale. Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, un siffatto indizio, conformemente alla giurisprudenza (v. punto 113 supra), può essere preso in considerazione insieme ad altri elementi di prova, in particolare quando si tratta di valutare l’estensione geografica dell’intesa. Peraltro, queste due e‑mail non indicano alcun rifiuto da parte di Pometon di tenere una riunione con MTS, ma piuttosto l’intenzione di temporeggiare.

264    In secondo luogo, in un’e‑mail del 21 novembre 2003, vertente, in particolare, sul coordinamento relativo ai clienti individuali in Belgio (punti 62 e 134 della decisione impugnata e punto 199 supra), Winoa propone al direttore generale della ricorrente di discutere le diverse possibilità relative a clienti in «Scandinavia e [nei] paesi dell’Est».

265    Pertanto, anche se la ricorrente non era presente nei mercati dell’intero territorio del SEE e se la sua partecipazione al coordinamento relativo a determinati clienti individuali è dimostrata soltanto in cinque Stati membri, essa era necessariamente a conoscenza del fatto che il secondo profilo dell’intesa si estendeva all’insieme di tale territorio.

266    Da tutte le suesposte considerazioni risulta che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente aveva piena conoscenza non solo delle caratteristiche essenziali dell’intesa (v. punto 257 supra), ma anche della sua estensione geografica, e che essa intendeva quindi partecipare all’infrazione unica e continuata di cui trattasi.

267    Ne consegue che la Commissione ha correttamente concluso nel senso della responsabilità della ricorrente in siffatta infrazione, fatta salva la valutazione della durata della sua partecipazione all’infrazione medesima, nell’ambito del quarto motivo, nonché della gravità della sua responsabilità individuale, nell’ambito dell’esame della domanda di riforma dell’ammenda inflittale, conformemente al principio di individualità della pena.

268    Il secondo motivo deve pertanto essere respinto nelle sue tre parti.

C.      Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, in quanto la Commissione ha ritenuto che l’intesa costituisse una restrizione della concorrenza per oggetto

1.      Argomenti delle parti

269    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo considerato che l’intesa di cui trattasi aveva ad oggetto una restrizione della concorrenza. La decisione impugnata (punti da 142 a 148) sarebbe viziata a tal riguardo da errori manifesti di valutazione, difetto di istruttoria e da una palese mancanza di logica. La ricorrente addebita in particolare alla Commissione di non aver proceduto a un’analisi, anche superficiale, del mercato interessato dall’intesa e di non aver preso in considerazione, conformemente alla giurisprudenza (v. punto 277 infra), la natura dei beni coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato in questione.

270    In secondo luogo, la ricorrente rileva che la Commissione non ha nemmeno dimostrato l’esistenza di effetti restrittivi della concorrenza. La Commissione si sarebbe limitata ad affermare, peraltro in maniera infondata, che «risulta dai fatti descritti al punto 4.2.1.3 [relativo alla formula di calcolo della maggiorazione dei rottami] che l’intesa anticoncorrenziale era stata attuata» (punto 148 della decisione impugnata).

271    Dal canto suo, la Commissione sostiene che il coordinamento tra concorrenti al quale ha partecipato Pometon aveva la finalità di fissare orizzontalmente i prezzi, come risulterebbe dalle circostanze descritte ai punti 145, 146 e 148 della decisione impugnata. Precisa a tale proposito di aver sufficientemente individuato e descritto il mercato interessato e i suoi attori (punto 2 della decisione impugnata), di aver ampiamente evidenziato il comportamento contestato alla ricorrente e di aver sottolineato le conseguenze di tale comportamento sul prezzo di vendita degli abrasivi (punto 5.2.4 della decisione impugnata).

272    Pertanto, la Commissione ritiene di aver potuto concludere, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che l’intesa era restrittiva per oggetto, senza che fosse necessario procedere a un’analisi dettagliata del mercato interessato.

2.      Giudizi del Tribunale

273    Occorre ricordare che, per ricadere nel divieto di cui all’articolo 101 TFUE, un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata devono avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.

274    Ai sensi della giurisprudenza, la nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto», deve essere interpretata restrittivamente e può essere applicata solo a talune forme di coordinamento tra imprese che possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenza del 27 aprile 2017, FSL e a./Commissione, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, punto 103).

275    Orbene, il criterio giuridico essenziale per determinare se un accordo comporti una restrizione della concorrenza «per oggetto» risiede nel rilievo che un simile accordo presenta, di per sé, un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per ritenere che non sia necessario individuarne gli effetti (sentenza del 27 aprile 2017, FSL e a./Commissione, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, punto 104; v. anche, in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punti 49 e 57).

276    Al fine di valutare se un accordo presenti un grado di dannosità sufficiente per essere considerato una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101 TFUE, occorre riferirsi al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca (sentenze dell’11 settembre 2014, CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 53; del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 27, e del 27 aprile 2017, FSL e a./Commissione, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, punto 105).

277    È vero che dalla giurisprudenza invocata dalla ricorrente (v. punto 269 supra) risulta che, in determinate circostanze, per stabilire se un accordo abbia per oggetto di restringere la concorrenza, occorre analizzare la natura dei beni o dei servizi coinvolti nonché le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a., C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 36; dell’11 settembre 2014, CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 53 e del 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C‑345/14, EU:C:2015:784, punto 21). Ciò si verifica, in linea di principio, quando l’accordo presenta caratteristiche che lo rendono atipico o complesso (conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2015:427, paragrafi 90 e 91).

278    Tuttavia è pacifico che la probabilità che determinati comportamenti collusivi, come quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte dei cartelli, abbiano in linea di principio effetti negativi sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi, è talmente alta che può essere ritenuto inutile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE, dimostrare che tali comportamenti hanno effetti concreti sul mercato. Peraltro l’esperienza dimostra che siffatti comportamenti determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo a una cattiva allocazione delle risorse a scapito, in particolare, dei consumatori (sentenze dell’11 settembre 2014, CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 51; del 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C‑345/14, EU:C:2015:784, punto 19; e del 15 dicembre 2016, Philips e Philips France/Commissione, T‑762/14, non pubblicata, EU:T:2016:738, punto 56).

279    Per accordi del genere, che costituiscono violazioni particolarmente gravi della concorrenza, l’analisi del contesto economico e giuridico in cui si colloca la pratica può pertanto limitarsi a quanto risulti strettamente necessario per concludere nel senso della sussistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto (v. sentenza del 27 aprile 2017, FSL e a./Commissione, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).

280    Nel caso di specie, la ricorrente addebita in primo luogo alla Commissione di aver ritenuto che l’intesa in questione costituisse una restrizione della concorrenza per oggetto, senza neppure aver esaminato la natura dei beni interessati né le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati di cui trattasi (v. punto 269 supra).

281    Tale censura non può tuttavia essere accolta. Infatti, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 278 e 279 supra, e tenuto conto delle caratteristiche intrinseche dell’intesa orizzontale in questione, che verteva sulla fissazione dei prezzi e costituiva pertanto una violazione particolarmente grave della concorrenza, la Commissione ha potuto effettuare un’opportuna analisi del contesto economico e giuridico in cui tale intesa si inseriva, senza che fosse necessario esaminare nel dettaglio la natura dei prodotti interessati nonché le condizioni di funzionamento e la struttura del mercato o dei mercati di cui trattasi. Rispetto all’oggetto dell’infrazione e alla sua gravità, tali aspetti diventano effettivamente secondari.

282    Pertanto, la Commissione ha correttamente concluso, al punto 142 della decisione impugnata, che l’infrazione era restrittiva della concorrenza per oggetto, in quanto la ricorrente era implicata in accordi anticoncorrenziali orizzontali che si inserivano in un piano d’insieme avente il solo scopo di influenzare i prezzi mediante, da un lato, l’introduzione della maggiorazione dei rottami e, dall’altro, il coordinamento dei prezzi nei confronti dei clienti individuali.

283    Per quanto riguarda, in particolare, il primo profilo dell’intesa, la Commissione ha precisato, al punto 143 della decisione impugnata, che i partecipanti all’infrazione di cui trattasi coordinavano il loro comportamento al fine di eliminare qualsiasi dubbio tra loro per quanto riguardava un elemento essenziale del prezzo, posto che i rottami metallici rappresentavano una percentuale compresa tra il 25% e il 45% dei costi di produzione degli abrasivi, mentre il mercato dei rottami metallici era caratterizzato da fluttuazioni significative del prezzo d’acquisto nonché da notevoli differenze di prezzo tra determinati Stati membri dell’Unione.

284    Peraltro, occorre rilevare che, sia nel corso del procedimento amministrativo sia nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha fatto valere alcun argomento concreto e non ha neppure sostenuto che detta intesa avrebbe presentato una complessità particolare o determinate caratteristiche specifiche che implicavano che un’analisi più approfondita del contesto economico e giuridico fosse necessaria per determinare, secondo la giurisprudenza citata al punto 277 supra, se una siffatta intesa rientrasse tra gli accordi che potevano essere considerati, per loro stessa natura, dannosi per il buon funzionamento della concorrenza.

285    Di conseguenza, occorre constatare che la Commissione non è incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che l’intesa in questione presentasse di per sé un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, in quanto essa aveva per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza sui prezzi, a scapito dei consumatori.

286    Ne consegue che la censura vertente sulla mancata restrizione della concorrenza per oggetto non può essere accolta.

287    Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda censura dedotta dalla ricorrente, vertente sulla mancanza di prova dell’esistenza di effetti anticoncorrenziali (v. punto 270 supra), non può che essere considerata inconferente. Infatti, tenuto conto dell’oggetto anticoncorrenziale dell’intesa, l’esame degli effetti di quest’ultima non potrebbe, in ogni caso, avere la minima incidenza sull’accertamento dell’esistenza di un’infrazione.

288    Il terzo motivo deve pertanto essere respinto in toto.

D.      Sul quarto motivo, vertente sulla durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione e sulla prescrizione

1.      Argomenti delle parti

289    In subordine, la ricorrente contesta la durata della sua partecipazione all’intesa. La Commissione non avrebbe fornito alcun elemento di prova che dimostri che tale partecipazione sarebbe proseguita fino al 16 maggio 2007, data in cui avrebbe avuto luogo la riunione di Milano, corrispondente secondo la Commissione all’«ultimo contatto tra Pometon e gli altri partecipanti all’infrazione sulla maggiorazione dei rottami» (punti 55 e 163 della decisione impugnata).

290    La ricorrente spiega sostanzialmente che nessuna riunione «illecita», a cui essa avrebbe partecipato, ha avuto luogo il 16 maggio 2007. La seconda dichiarazione del richiedente il trattamento favorevole menzionerebbe un’unica riunione a Milano, il 17 maggio 2007, e tale data sarebbe confermata da due e‑mail interne di Ervin del 17 maggio 2007 che forniscono un resoconto del contenuto di tale riunione.

291    In ogni caso, la partecipazione della ricorrente a una simile riunione, il 16 maggio 2007, non sarebbe affatto plausibile, in quanto essa non avrebbe avuto alcun interesse a incontrare i suoi concorrenti per discutere la prosecuzione dell’intesa per quanto riguarda la maggiorazione dei rottami il giorno stesso in cui firmava l’atto di cessione della propria attività relativa agli abrasivi. A tale riguardo, l’argomento della Commissione secondo cui sarebbe verosimile che siffatto incontro abbia avuto luogo, che l’atto di cessione sia stato stipulato lo stesso giorno in un vicino studio notarile, e che Ervin non ne fosse stata informata, equivarrebbe a imporre alla ricorrente di provare l’inesistenza di tale riunione, il che costituirebbe, in definitiva, una probatio diabolica.

292    Infine, secondo la ricorrente, in mancanza di prove, la fine del periodo di infrazione coinciderebbe al massimo, per quanto la riguarda, con gli ultimi contatti collusivi asseritamente imputabili a Pometon, vale a dire la riunione del 9 giugno 2005 o al più tardi l’e‑mail del 18 novembre 2005 (v. punti 153, 154 e 215 supra).

293    La ricorrente ne deduce, in questa fase, che, essendo trascorsi più di cinque anni tra la fine della sua partecipazione all’intesa, il 9 giugno 2005, e la notifica, il 15 giugno 2015, dell’atto interruttivo della prescrizione, il potere di infliggere un’ammenda, conferito alla Commissione, sarebbe prescritto a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.

2.      Giudizi del Tribunale

294    Occorre anzitutto verificare se la Commissione abbia dimostrato in modo giuridicamente valido la durata della partecipazione della ricorrente all’intesa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Viega/Commissione, T‑375/06, non pubblicata, EU:T:2011:106, punto 36).

295    Orbene, in mancanza di elementi di prova atti a dimostrare direttamente la durata della partecipazione di un’impresa a un’infrazione continuata, la Commissione è tenuta a dimostrare fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo che si possa ragionevolmente presumere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (sentenza del 19 maggio 2010, IMI e a./Commissione, T‑18/05, EU:T:2010:202, punto 88).

296    Nel caso di specie, e in primo luogo, dall’esame da parte del Tribunale del secondo motivo risulta che la Commissione ha sufficientemente provato in diritto che la ricorrente ha partecipato a un certo numero di riunioni e ad altri contatti collusivi, ripartiti almeno tra il 3 agosto 2003, data dell’accordo sulla maggiorazione dei rottami (v. punto 129 supra), e lo scambio di e‑mail intercorso tra Würth e Pometon tra il 16 e il 18 novembre 2005 (v. punto 153 supra).

297    Inoltre, tale istituzione ha altresì dimostrato che la ricorrente è stata coinvolta nella preparazione della riunione di Milano, prevista per il 16 e il 17 maggio 2007.

298    Vero è che, per quanto riguarda la questione se la ricorrente abbia partecipato a tale riunione di Milano, occorre rilevare che essa fa giustamente valere che la Commissione opera un’inversione dell’onere della prova, limitandosi a sostenere che è verosimile che una prima riunione – alla quale la ricorrente avrebbe partecipato – si sia tenuta il 16 maggio 2007 per discutere la prosecuzione dell’intesa, e sia stata seguita da una seconda riunione il 17 maggio 2007.

299    A tale riguardo, la prossimità, invocata dalla Commissione, del luogo di tale riunione e di quello in cui è situato lo studio notarile presso il quale l’atto di cessione a Winoa del ramo di attività di Pometon nel settore degli abrasivi è stato redatto il 16 maggio 2007, non può costituire un indizio sufficientemente serio e attendibile del fatto che si sia svolta una riunione anticoncorrenziale lo stesso giorno. Per contro, la seconda dichiarazione del richiedente il trattamento favorevole menziona una sola riunione a Milano, il 17 maggio 2007. Orbene, nulla consente di supporre che la ricorrente abbia partecipato a una riunione anticoncorrenziale il giorno precedente.

300    Tuttavia, indipendentemente dalla presenza della ricorrente a siffatta riunione che si sarebbe tenuta il 16 maggio 2007, la sua partecipazione all’intesa di cui trattasi, prima della cessione a Winoa della propria attività nel settore degli abrasivi, il 16 maggio 2007, è suffragata, nella decisione impugnata, da un complesso di indizi sufficientemente precisi, seri e concordanti, che consente di dimostrare che Pometon era direttamente coinvolta nell’infrazione unica e continuata in esame, nel corso del periodo precedente tale cessione.

301    In particolare, dall’e‑mail interna di Ervin, del 20 marzo 2007, invocata al punto 52 della decisione impugnata – non contestata dalla ricorrente e che indicava che i rappresentanti di Winoa e di Pometon avevano chiesto all’autore di tale e‑mail di assistere a una riunione che doveva tenersi a Milano il 16 e il 17 maggio 2007 al fine di discutere l’applicazione della formula di calcolo della maggiorazione dei rottami (v. punto 155 supra) –, risulta che Pometon aveva svolto un ruolo attivo nella convocazione e nella programmazione di tale riunione.

302    Inoltre, il fatto che la partecipazione di Pometon a tale riunione non facesse sorgere alcun dubbio nella mente degli altri partecipanti è confermato dall’e‑mail interna di Ervin del 19 aprile 2007 (v. punto 228 supra). Del resto, l’e‑mail interna di Ervin del 17 maggio 2007 (punto 55 della decisione impugnata) sembra indicare che gli altri partecipanti all’intesa non erano stati informati, prima della riunione di Milano, della cessione del ramo di attività di cui trattasi da Pometon a Winoa. Da tale e‑mail risulta infatti che il suo autore, un dipendente di Ervin presente durante tale riunione del 17 maggio 2007, si era stupito dell’atteggiamento riservato mantenuto durante tale riunione dal sig. B., che era stato uno dei rappresentanti della ricorrente prima di essere assunto da Winoa a far data dalla suddetta cessione, il 16 maggio 2007.

303    Infine, il contenuto delle e‑mail interne di Ervin del 20 marzo e del 19 aprile 2007 (v. punti 227 e 228 supra), e di quella di Winoa del 26 aprile 2007 (v. punto 229 supra), dimostra che, quanto meno nel corso del periodo di due mesi precedente la sua uscita dal mercato degli abrasivi, Pometon non soltanto ha svolto un ruolo attivo per quanto riguarda il primo profilo dell’intesa, ma è anche stata coinvolta nel suo secondo profilo.

304    In secondo luogo, poiché la Commissione ha in tal modo debitamente provato che la ricorrente è stata direttamente coinvolta in contatti collusivi relativi ai due profili dell’intesa tra il 3 ottobre 2003 e il 18 novembre 2005 (v. punto 296 supra), nonché nei due mesi precedenti la sua uscita dal mercato il 16 maggio 2007 (v. punti da 297 a 303 supra), occorre esaminare se la mancanza di prove di contatti anticoncorrenziali per un periodo di quasi sedici mesi, compreso tra il 18 novembre 2005 e il mese di marzo 2007, indichi che la ricorrente aveva effettivamente interrotto la sua partecipazione all’intesa durante tale periodo, come essa suggerisce (v. punto 292 supra), prima di riprendere e di ripetere la sua partecipazione alla medesima infrazione qualche mese prima di uscire dal mercato degli abrasivi (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Philip Morris/Commissione, T‑18/15, non pubblicata, EU:T:2016:487, punto 97).

305    La questione di stabilire se il periodo che intercorre tra due manifestazioni di un comportamento costitutivo di un’infrazione sia o meno sufficientemente lungo da costituire un’interruzione dell’infrazione deve essere valutata nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione (sentenza del 19 maggio 2010, IMI e a./Commissione, T‑18/05, EU:T:2010:202, punto 89; v. anche, in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Tomkins/Commissione, T‑382/06, EU:T:2011:112, punto 51).

306    In particolare, è in tale contesto e sulla base di una valutazione globale di tutti gli indizi disponibili che si deve valutare in concreto se tale periodo sia stato sufficientemente lungo da consentire agli altri partecipanti all’intesa di capire l’intenzione dell’impresa stessa di interrompere la sua partecipazione, dato che siffatta comprensione è determinante per stabilire se tale impresa abbia inteso dissociarsi dall’accordo illecito (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punti 62 e 63).

307    A tale riguardo, occorre ricordare che il fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita, senza prendere pubblicamente le distanze dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi competenti, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e ne pregiudica la scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell’impresa coinvolta nell’ambito di un unico accordo. Inoltre, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione a un’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto (v. sentenza del 26 gennaio 2017, Duravit e a./Commissione, C‑609/13 P, EU:C:2017:46, punto 136 e giurisprudenza ivi citata).

308    Nel caso di specie, alla luce delle peculiarità dell’intesa in questione, l’assenza di contatti collusivi tra la ricorrente e gli altri partecipanti all’intesa, anche durante il periodo summenzionato di quasi sedici mesi, non consente di ritenere che essa avesse interrotto la sua partecipazione all’intesa. Infatti, quest’ultima era caratterizzata, da un lato, dall’applicazione automatica della maggiorazione dei rottami (v. punto 147 supra) e, dall’altro, dagli stretti legami tra i due profili dell’intesa stessa (v. punti 228, 256 e 303 supra) nonché dall’assenza, al di fuori del mercato tedesco, di un’organizzazione strutturata dei contatti tra i partecipanti per attuare il coordinamento relativo ai clienti individuali, dato che i contatti avvenivano in modo puntuale unicamente in caso di disaccordo (v. punto 222 supra).

309    Orbene, nell’ambito di una simile infrazione unica e continuata, la ricorrente non fa valere alcun elemento che consenta di supporre che contatti collusivi fossero comunque indispensabili per proseguire la sua partecipazione all’intesa, senza interruzione, durante il periodo compreso tra il 9 giugno 2005 e il mese di marzo 2007. In particolare, essa non fa riferimento ad alcuna circostanza che avrebbe inciso sul funzionamento dell’intesa come emerge dagli elementi di prova addotti dalla Commissione e che avrebbe reso necessario, nel corso di tale periodo, prendere contatto con gli altri partecipanti all’intesa al fine di rilanciarla (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2013, Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, T‑147/09 e T‑148/09, EU:T:2013:259, punto 65).

310    Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche di tale intesa (v. punto 308 supra), l’eventuale mancata partecipazione della ricorrente a riunioni o altri contatti collusivi nel corso del suddetto periodo di sedici mesi non poteva essere interpretata dagli altri partecipanti come una dissociazione dall’intesa, tanto più che Pometon era all’origine dell’istituzione del sistema della maggiorazione dei rottami e aveva contribuito attivamente alla sua attuazione (v. punti 129 e 130 supra).

311    Inoltre, la circostanza che la ricorrente abbia svolto un ruolo attivo nella preparazione della riunione di Milano e non abbia preannunciato agli altri partecipanti all’intesa la cessione a Winoa del suo ramo di attività nel settore degli abrasivi attesta la continuità della condotta illegittima di Pometon e di Winoa. Tale continuità è peraltro chiaramente confermata dall’e‑mail del sig. T. del 28 maggio 2008 (v. punto 231 supra).

312    Per tutte queste ragioni, anche se la partecipazione della ricorrente all’intesa non è sostenuta da prove documentali dirette che coprano l’intero periodo dell’infrazione, compreso tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007, la sua partecipazione continuata risulta chiaramente dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi di prova prodotti dalla Commissione, che si rafforzano a vicenda consentendo quindi di dimostrare la responsabilità della ricorrente per tutto il periodo considerato (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Commissione/Keramag Keramische Werke e a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, punto 55).

313    Pertanto, in assenza del benché minimo indizio di dissociazione da parte dell’interessata nei confronti dell’intesa, la Commissione ha dimostrato a sufficienza di diritto che Pometon non aveva interrotto la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata in questione, anche se, per un periodo di sedici mesi circa, essa non disponeva di prove dirette di contatti collusivi (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2015, FSL e a./Commissione, T‑655/11, EU:T:2015:383, punto 481).

314    Di conseguenza, dato che Pometon ha partecipato all’intesa fino al 16 maggio 2007 e la Commissione ha effettuato accertamenti nei suoi locali a partire dal mese di giugno 2010, avviando il procedimento segnatamente nei suoi confronti il 16 gennaio 2013 (v. punti 6 e 7 supra), il potere di tale istituzione di infliggerle un’ammenda non era prescritto al momento dell’adozione della decisione impugnata, intervenuta entro i termini legali stabiliti dall’articolo 25 del regolamento n. 1/2003.

315    Ne risulta che il quarto motivo deve essere respinto in toto.

316    Pertanto, poiché il Tribunale ha constatato l’infondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo, diretti a contestare i comportamenti illeciti imputati a Pometon e la sua partecipazione, dal 3 ottobre 2003 al 16 maggio 2007, all’infrazione unica e continuata di cui trattasi, occorre respingere il primo e il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, nella parte in cui sono intesi a ottenere l’annullamento del primo articolo della decisione impugnata (v. punto 31 supra).

E.      Sull’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda in forza del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende

1.      Argomenti delle parti

317    In ulteriore subordine, la ricorrente chiede l’annullamento o la riforma dell’ammenda, deducendo che il livello dell’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, non è sufficientemente motivato e non è conforme ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

318    In tale contesto, le spiegazioni fornite dalla Commissione dinanzi al Tribunale, ivi compresa la tabella prodotta in udienza, sarebbero del tutto nuove e non consentirebbero di porre rimedio al difetto iniziale di motivazione. Inoltre, la produzione di detta tabella in udienza sarebbe tardiva, e la tabella stessa sarebbe quindi irricevibile.

319    Peraltro, nelle sue osservazioni del 2 luglio 2018 (v. punto 29 supra), la ricorrente ha invocato l’inesattezza della percentuale delle vendite specifiche di Pometon a livello mondiale, nel 2006, menzionata nella suddetta tabella e presa in considerazione dalla Commissione per fissare il livello dell’adeguamento nei suoi confronti. Tale percentuale non sarebbe pari al 21%, bensì al 31%.

320    La Commissione, da parte sua, sostiene che i motivi esposti ai punti 228 e 229 della decisione impugnata (v. punti 345 e 346 infra) consentono di comprendere correttamente i criteri da essa applicati per calcolare l’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda. Ne risulterebbe, infatti, che essa ha concesso alla ricorrente una riduzione eccezionale, analoga a quelle concesse alle altre quattro imprese interessate dalla decisione di transazione, allo scopo di definire un livello dell’ammenda proporzionale alla responsabilità individuale di Pometon, tenuto conto della gravità e della durata della sua partecipazione all’intesa rispetto a quella delle altre imprese summenzionate, e di garantire inoltre l’effetto dissuasivo dell’ammenda.

321    Nel controricorso la Commissione ha spiegato che, per determinare il livello dell’adeguamento nei confronti della ricorrente, essa ha preso in considerazione un coefficiente di riduzione del 21%, corrispondente al rapporto tra l’importo del fatturato di Pometon relativo alle vendite di abrasivi e quello del suo fatturato totale, nel 2006. Tuttavia, essa avrebbe adattato tale percentuale arrotondandola per eccesso, accordando alla ricorrente una riduzione supplementare del 39% a causa della minore durata della partecipazione di Pometon all’intesa, della sua dimensione relativamente esigua e del fatto che essa non disponeva di un portafoglio di prodotti molto diversificato. Nella controreplica, la Commissione ha ammesso che la percentuale delle vendite specifiche di Pometon nel SEE, nel 2006, era in realtà del 23,7% e ha fatto valere che la differenza, rispetto alla percentuale del 21% che essa aveva preso in considerazione, era stata compensata dall’adattamento.

322    In udienza, la Commissione ha precisato di essersi basata sul rapporto tra il valore delle vendite specifiche a livello mondiale e il fatturato totale di ciascuna delle imprese interessate, come indicherebbero, in modo denso ma completo, i punti 228 e 229 della decisione impugnata, e non sulla percentuale di tali vendite nel SEE.

323    Per quanto riguarda, in particolare, il rapporto percentuale delle vendite specifiche globali di Pometon, la Commissione – nelle sue osservazioni scritte relative all’inesattezza, allegata dalla ricorrente (v. punto 319 supra), della percentuale del 21% menzionata a tale riguardo nella tabella prodotta in udienza – ha fatto valere, sulla base di documenti giustificativi, di essersi fondata sulle cifre fornite dalla ricorrente in risposta alle sue richieste di informazioni nel corso del procedimento amministrativo.

324    Peraltro la Commissione ha anche precisato, in udienza, che, al fine di garantire la parità di trattamento e di rispettare l’equità, essa aveva adeguato la percentuale delle vendite specifiche a livello mondiale di cui sopra, per ciascuno dei partecipanti all’intesa, in modo da non favorire eccessivamente le imprese le cui vendite specifiche avevano un’incidenza particolarmente elevata sul fatturato a livello mondiale. Tale adeguamento sarebbe stato realizzato sulla base dei tre criteri seguenti, menzionati nella tabella prodotta in udienza, tabella che include anche i dati relativi alla ricorrente.

325    Il criterio più rilevante sarebbe stato quello della diversificazione delle vendite. La ricorrente avrebbe così ottenuto la riduzione supplementare più elevata (39%), principalmente in quanto le sue vendite erano molto diversificate, mentre Ervin, Winoa e MTS avrebbero invece costituito oggetto di una penalizzazione (rispettivamente del 13%, dell’8% e del 4%) a causa della concentrazione dei loro portafogli (88% per Ervin, 83% per Winoa e 94% per MTS). Gli altri due criteri sarebbero stati la dimensione dell’impresa e il suo ruolo «limitato» o «non limitato» nell’infrazione.

2.      Giudizi del Tribunale

a)      Sulla ricevibilità della tabella prodotta in udienza e sulla domanda di trattamento riservato presentata dalla Commissione

326    Poiché la ricorrente ha sollevato un’eccezione di irricevibilità nei confronti della tabella prodotta dalla Commissione in udienza, occorre anzitutto esaminare siffatta eccezione.

327    A tale riguardo, e in primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, «[i]n via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale (…) a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato».

328    Orbene, nel particolare contesto della presente controversia, la produzione di detto documento da parte della Commissione, in udienza, si inserisce nel seguito dei quesiti posti dal Tribunale e contiene informazioni necessarie per consentire a quest’ultimo di individuare e di valutare i criteri applicati da tale istituzione in sede di calcolo dell’ammenda inflitta alla ricorrente (v. punti 366 e 376 infra), la quale è stata peraltro invitata a presentare osservazioni scritte sui dati figuranti in detta tabella. La produzione di tale documento in fase di udienza appare pertanto giustificata ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

329    In secondo luogo, occorre respingere la domanda di trattamento riservato, presentata oralmente dalla Commissione in udienza, per quanto riguarda taluni dati contenuti nella summenzionata tabella e che la Commissione giustifica con il solo motivo che, consultate in proposito dalla Commissione stessa, le imprese interessate avevano ritenuto che tali dati dovessero mantenere un carattere riservato.

330    Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, informazioni che sono state segrete o riservate, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, devono, a causa del decorso del tempo, essere considerate, in linea di principio, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto o riservato, salvo che, in via eccezionale, la parte che si avvale di tale carattere non dimostri che, malgrado siano datate, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della sua posizione commerciale o di quelle di terzi interessati (sentenza del 14 marzo 2017, Evonik Degussa/Commissione, C‑162/15 P, EU:C:2017:205, punto 64).

331    Nel caso di specie, occorre constatare che i dati contenuti nella summenzionata tabella non presentano più carattere riservato. Per quanto riguarda, anzitutto, il valore delle vendite specifiche globali di ciascuno dei destinatari della decisione di transazione nel 2009, la Commissione non ha dedotto alcun argomento che consenta di supporre che, nonostante il loro carattere ormai storico, dati del genere costituiscano ancora un elemento essenziale della posizione commerciale delle imprese interessate. Inoltre, i diversi adattamenti effettuati dalla Commissione per determinare il livello degli adeguamenti dell’importo di base delle ammende inflitte a dette imprese non si riferiscono in alcun modo alle loro politiche commerciali e non possono, in considerazione di tale natura, avere carattere riservato. Infine, gli altri dati riportati nella tabella di cui trattasi sono già stati dichiarati non riservati nell’ordinanza del 4 maggio 2018, Pometon/Commissione (T‑433/16), citata al punto 26 supra.

332    Pertanto, da un lato, la produzione della tabella di cui trattasi, ancorché tardiva, deve essere considerata ricevibile e, dall’altro, nulla giustifica l’omissione, nella presente sentenza e nei confronti del pubblico, di taluni dei dati in essa contenuti.

b)      Sulla domanda di annullamento dell’importo dell’ammenda per violazione dell’obbligo di motivazione

333    La ricorrente fa sostanzialmente valere che la Commissione non ha sufficientemente motivato l’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda da essa effettuato in forza del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

1)      Osservazioni preliminari sulla giurisprudenza relativa alla motivazione delle ammende

334    In primo luogo, occorre rilevare che i requisiti di motivazione delle ammende che la Commissione è tenuta a rispettare nell’ambito di un procedimento ordinario o di un procedimento di transazione concernente una determinata intesa sono applicabili anche nel caso di un procedimento ibrido, anche quando quest’ultimo sia sfalsato nel tempo (v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punto 47).

335    Infatti, anche se il procedimento di transazione e quello ordinario di infrazione sono due procedimenti distinti, alla luce, in particolare, dello scopo specifico a cui si riferiscono, essi sono disciplinati, entrambi, dalla decisione iniziale di avvio dell’istruzione dell’intesa adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004 (v. punto 7 supra) e rispondono anche allo stesso scopo di interesse generale, che è quello di porre fine alla pratica anticoncorrenziale di cui trattasi, a vantaggio dei consumatori interessati dal mercato corrispondente.

336    In secondo luogo, la motivazione di una decisione che infligge un’ammenda per violazione dell’articolo 101 TFUE deve, in particolare, consentire alle imprese che ne sono destinatarie di identificare e di comprendere i criteri effettivamente utilizzati dalla Commissione per la fissazione dell’ammenda, nonché di verificare se tali criteri siano stati applicati conformemente ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

337    Ciò premesso, per quanto riguarda più specificamente l’adeguamento eccezionale dell’importo di base dell’ammenda, occorre ricordare che, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo in un caso specifico possono giustificare l’allontanamento da parte della Commissione dalla metodologia generale per la fissazione delle ammende esposta negli orientamenti.

338    Di conseguenza, qualora la Commissione decida di discostarsi dalla metodologia generale prevista negli orientamenti per il calcolo delle ammende, la motivazione relativa all’importo di una siffatta sanzione deve essere specificata a maggior ragione dal momento che il punto 37 degli orientamenti contiene unicamente un generico riferimento alle «specificità di un determinato caso» e lascia, dunque, un ampio margine di discrezionalità alla Commissione affinché proceda, come nel caso di specie, a un adeguamento eccezionale degli importi di base delle ammende delle imprese interessate (v. sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

339    È proprio in simili circostanze che l’obbligo di motivazione di un atto giuridicamente vincolante, che corrisponde ormai al diritto fondamentale sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, riveste tutta la portata giuridica propria di un requisito legale volto a garantire la tutela del diritto di ogni persona a una buona amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14).

340    Orbene, per determinare il livello dell’adeguamento eccezionale dell’importo di base dell’ammenda, la Commissione, in linea di principio, è tenuta ad applicare gli stessi criteri e lo stesso metodo di calcolo nei confronti di tutti i partecipanti all’intesa e a valutare per ciascuno di essi, nel rispetto del principio della parità di trattamento, gli elementi sui quali si basa.

341    Pertanto, nel caso di un procedimento ibrido come nella fattispecie, il dovere di motivazione che incombe alla Commissione include tutti gli elementi pertinenti necessari per poter valutare se l’impresa che ha rifiutato la transazione si trovasse in una situazione analoga o meno a quella dei suoi concorrenti destinatari della decisione di transazione e se un eventuale trattamento uguale o diverso di dette situazioni fosse oggettivamente giustificato (v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punto 49).

342    Nel caso di specie, occorre quindi verificare se la motivazione della decisione impugnata consenta di comprendere sufficientemente il metodo di calcolo e i criteri applicati dalla Commissione per stabilire il livello dell’adeguamento effettuato nei confronti della ricorrente e di valutare in tal modo la proporzionalità di detto adeguamento eccezionale e la sua conformità al principio della parità di trattamento.

343    Orbene, a tale riguardo occorre ricordare che il principio della parità di trattamento o di non discriminazione esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento sia obiettivamente giustificato (sentenza del 14 maggio 2014, Donau Chemie/Commissione, T‑406/09, EU:T:2014:254, punto 238). Quanto al principio di proporzionalità, esso comporta che la Commissione deve fissare l’ammenda proporzionalmente agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che essa deve a tale proposito applicare detti elementi in modo coerente e obiettivamente giustificato (sentenze del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, EU:T:2011:560, punto 105, e del 20 maggio 2015, Timab Industries e CFPR/Commissione, T‑456/10, EU:T:2015:296, punto 161).

344    Ne consegue che, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, la Commissione non può operare una discriminazione tra i partecipanti a una medesima intesa per quanto riguarda gli elementi e i metodi di calcolo che non sono influenzati dalle specificità inerenti al procedimento di transazione, quali l’applicazione di una riduzione del 10% per la transazione, conformemente al punto 32 della comunicazione concernente la transazione (v. sentenza del 20 maggio 2015, Timab Industries e CFPR/Commissione, T‑456/10, EU:T:2015:296, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

2)      Sulla motivazione dell’adeguamento eccezionale dell’importo dell’ammenda nella decisione impugnata

345    Al punto 228 della decisione impugnata, intitolato «[A]deguamento dell’importo di base adattato», la Commissione ha anzitutto ricordato che, nella decisione di transazione (punto 104), essa aveva adeguato, per tutte le imprese che avevano accettato di procedere alla transazione, i rispettivi importi di base, per le seguenti ragioni. In primo luogo, gli importi di base adattati avrebbero superato la soglia legale del 10% del fatturato totale fissata dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. In secondo luogo, per ciascuna di tali imprese, «il valore delle vendite dei prodotti rientranti nell’intesa» rappresentava una parte importante del suo fatturato complessivo. In terzo luogo, sussistevano differenze per quanto riguarda la partecipazione individuale all’infrazione di ciascuna delle imprese che avevano scelto di procedere alla transazione.

346    In seguito, al punto 229 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato sostanzialmente che, nelle particolari circostanze del caso di specie e tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento, era opportuno fare uso del proprio potere discrezionale e applicare, nei confronti di Pometon, il punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, per le seguenti ragioni. In primo luogo, l’importo di base dell’ammenda, adattato a titolo delle circostanze attenuanti, avrebbe superato la soglia legale del 10% del fatturato totale fissata dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. In secondo luogo, sussistevano differenze tra la partecipazione individuale di Pometon all’infrazione e quella degli altri partecipanti all’intesa. In terzo luogo, l’ammenda doveva essere fissata a un livello proporzionale all’infrazione commessa da Pometon ed essere sufficientemente dissuasiva.

347    Dalla decisione impugnata risulta quindi che la Commissione ha concesso alla ricorrente, in forza del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, una riduzione specifica, come aveva fatto nella decisione di transazione nei confronti delle altre imprese partecipanti all’intesa, per il fatto che, per Pometon come per gli altri partecipanti all’intesa, l’importo di base adattato dell’ammenda avrebbe superato il massimale legale del 10% del fatturato totale dell’impresa interessata.

348    Di conseguenza, la Commissione ha motivato chiaramente il fatto di essere ricorsa a un simile adeguamento eccezionale con la necessità di tener conto, conformemente alla giurisprudenza, del differente livello di responsabilità individuale di ciascuna delle parti nella partecipazione all’intesa (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Putters International/Commissione, T‑211/08, EU:T:2011:289, punto 75).

349    Per contro, la motivazione della decisione impugnata non fornisce alcuna indicazione sufficientemente precisa sul metodo di calcolo utilizzato e sugli elementi di valutazione presi in considerazione per differenziare la percentuale di riduzione concessa alla ricorrente rispetto a quelli applicati agli altri partecipanti all’intesa in funzione della responsabilità propria di ciascuna impresa. Infatti, al punto 229 di detta decisione, la Commissione si è riferita essenzialmente, in termini generali, all’esistenza di differenze tra la partecipazione individuale di Pometon e quella degli altri partecipanti all’intesa, nonché alla necessità di fissare un’ammenda proporzionata all’infrazione commessa da tale impresa e che sia anche sufficientemente dissuasiva.

350    La sola indicazione concreta che deriva, al riguardo, dai punti 228 e 229 della decisione impugnata risulta dal fatto che, per le imprese oggetto della decisione di transazione, la Commissione ha menzionato, tra le ragioni che giustificano un simile adeguamento eccezionale, il fatto che il valore delle vendite specifiche rappresentava una parte significativa del fatturato complessivo di ciascuna di esse. Al contrario, tale fattore non è affatto menzionato tra le ragioni che giustificano la riduzione concessa alla ricorrente.

351    Orbene, la semplice mancata menzione di tale fattore, per quanto riguarda la ricorrente, non consente di comprendere la differenza tra la percentuale di riduzione che le è stata concessa e quelle di cui hanno beneficiato gli altri partecipanti all’intesa.

352    Infatti, né il contenuto della decisione impugnata né quello della decisione di transazione indicano che la Commissione si sia principalmente basata, come essa ha precisato in udienza, sul rapporto tra il valore delle vendite specifiche di ciascuna delle imprese interessate a livello mondiale e il suo fatturato totale nel corso dell’ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione.

353    A tale riguardo, la formulazione del punto 228 della decisione impugnata, che enuncia che il «valore delle vendite dei prodotti rientranti nell’intesa rappresentava una quota elevata [del] fatturato totale [dei destinatari della decisione di transazione]» (v. punto 345 supra) è quanto meno ambigua.

354    In mancanza di qualsiasi spiegazione, una siffatta formulazione sembra riferirsi, nel contesto della decisione impugnata e della decisione di transazione, al valore delle vendite specifiche di ciascuna delle imprese destinatarie della decisione di transazione a livello del SEE, corrispondente all’ambito di applicazione geografico dell’intesa. Infatti, tali decisioni non menzionano mai il valore delle vendite specifiche delle imprese interessate a livello mondiale, il quale peraltro non riflette la loro partecipazione individuale all’intesa, come menzionata al punto 229 della decisione impugnata (v. punto 346 supra).

355    Orbene, dalla decisione impugnata non emerge affatto la circostanza, invocata dalla Commissione in udienza, che, per stabilire un rapporto percentuale rispetto al fatturato totale delle imprese interessate, tale istituzione ha anche preso in considerazione, per ragioni di coerenza, le loro vendite specifiche globali, piuttosto che nel SEE. A tale riguardo, nel contesto descritto ai punti 353 e 354 supra, il riferimento, di cui al punto 228 della suddetta decisione (v. punto 345 supra), al fatturato totale realizzato dalle imprese destinatarie della decisione di transazione non è sufficiente per capire che tale istituzione si è basata sulla percentuale delle vendite specifiche globali di ciascuna di tali imprese.

356    Inoltre, nella controreplica, la Commissione stessa ha ammesso che, per quanto riguarda la ricorrente, la percentuale corretta nei suoi confronti era del 23,7%, e non del 21%, il che corrispondeva esattamente al rapporto tra le vendite specifiche di Pometon nel SEE (v. punto 210 della decisione impugnata) e il suo fatturato complessivo nel 2006. È solo in udienza che essa ha precisato di essersi in realtà fondata sul rapporto tra il valore delle vendite specifiche a livello mondiale di ciascuna delle imprese interessate, durante l’ultimo anno completo della partecipazione di ciascuna all’intesa, e il suo fatturato totale (v. punti 321 e 322 supra).

357    Peraltro, la ricorrente rileva, sempre a ragione, che la motivazione della decisione impugnata non consente nemmeno di identificare il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione per fissare il livello degli adeguamenti e valutare così, alla luce di tale metodo, se la riduzione concessale fosse conforme ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

358    Infatti, nella suddetta decisione nulla permette di capire che, nonostante la mancata menzione di tale fattore, il rapporto percentuale tra le vendite specifiche globali e il fatturato totale dell’impresa interessata sia stato preso in considerazione, come ha precisato la Commissione in udienza (v. punto 375 infra), nel calcolo del livello dell’adeguamento accordato alla ricorrente, al fine di garantire la proporzionalità dell’ammenda. In particolare, né da tale decisione né peraltro dalla decisione di transazione risulta che, per tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione, la Commissione si sia basata su tale rapporto percentuale e lo abbia adattato applicandogli, a seconda dei casi, una riduzione supplementare o una penalità, come tale istituzione ha spiegato dinanzi al Tribunale.

359    Infine, dalla decisione impugnata non emerge affatto che, per non favorire in maniera eccessiva le imprese le cui attività erano concentrate, la Commissione abbia adeguato il rapporto percentuale di cui sopra sulla base dei tre criteri menzionati nella tabella che essa ha prodotto in udienza, relativi alla diversificazione delle vendite della ricorrente, alle sue «dimensioni ridotte» e al suo «ruolo limitato» nel secondo profilo dell’intesa.

360    Infatti, solo quest’ultimo criterio, relativo alla responsabilità individuale della ricorrente nell’infrazione, rispetto a quelle delle altre parti dell’intesa, è menzionato al punto 228 della decisione impugnata. Per contro, dalla motivazione di detta decisione non emerge alcuno degli altri elementi di valutazione presi in considerazione dalla Commissione al fine di determinare l’importo dell’adeguamento eccezionale effettuato nei confronti della ricorrente al fine di garantire la proporzionalità dell’ammenda inflittale rispetto a quelle inflitte alle altre imprese.

361    Di conseguenza, da quanto precede risulta che i punti 228 e 229 della decisione impugnata non consentono di valutare, sulla base della motivazione in essi contenuta, se la ricorrente si trovasse, alla luce del metodo di calcolo e dei criteri che la Commissione ha applicato, in una situazione analoga o distinta da quella delle altre imprese interessate e se detta istituzione le abbia riservato un trattamento uguale o diverso.

362    Orbene, poiché la motivazione deve, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio, l’insufficienza di motivazione della decisione impugnata non può essere sanata dalle spiegazioni relative al metodo di calcolo impiegato e ai criteri applicati nel caso di specie dalla Commissione, fornite da quest’ultima nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

363    Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre pertanto constatare che la decisione impugnata è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la percentuale di riduzione eccezionale concessa alla ricorrente in forza del punto 37 degli orientamenti.

364    Si deve quindi accogliere il terzo capo delle conclusioni, nella parte in cui è diretto all’annullamento dell’importo dell’ammenda e, di conseguenza, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata.

c)      Sulla domanda di riforma dell’importo dell’ammenda

365    Occorre rilevare che, nonostante l’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata per difetto di motivazione, non per questo il Tribunale è privato del suo potere di esercitare la propria competenza estesa al merito, dal momento che la ricorrente ha parimenti chiesto di riformare l’importo dell’ammenda.

366    Infatti, a seguito delle spiegazioni fornite dalla Commissione nelle sue memorie e, in particolare, alla luce delle informazioni risultanti dalla tabella relativa agli adeguamenti rispettivi degli importi di base delle ammende effettuati dalla Commissione, in forza del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, nei confronti della ricorrente e delle quattro imprese destinatarie della decisione di transazione, il Tribunale è in grado di conoscere il metodo di calcolo e i criteri applicati da tale istituzione, tanto nella decisione impugnata quanto nella decisione di transazione, e di valutare pertanto, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, la loro opportunità (v. punti 376 e 377 infra).

367    A tale riguardo, occorre ricordare che, quando esercita la sua competenza estesa al merito, il giudice dell’Unione è abilitato, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire, ai fini della determinazione dell’importo di tale sanzione, la propria valutazione a quella della Commissione, autrice dell’atto in cui tale importo è stato inizialmente fissato, a esclusione tuttavia di qualsiasi modifica degli elementi costitutivi dell’infrazione legittimamente accertata dalla Commissione nella decisione di cui il Tribunale è investito (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punti da 75 a 77).

368    Di conseguenza, il giudice dell’Unione può riformare l’atto impugnato, peraltro anche in assenza di annullamento, al fine di sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta, dal momento che l’esercizio di tale competenza comporta il trasferimento definitivo a detto giudice del potere di infliggere sanzioni (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punti 692 e 693; del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C‑679/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:606, punto 104, e del 22 ottobre 2015, AC‑Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 74).

369    Nel caso di specie, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, spetta quindi al Tribunale – alla luce delle constatazioni della Commissione relative alla partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata di cui trattasi, quali confermate nell’ambito dell’esame dei primi quattro motivi dedotti a sostegno del presente ricorso – determinare l’importo appropriato dell’adeguamento eccezionale dell’importo di base dell’ammenda, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C‑679/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:606, punto 104, e del 16 giugno 2011, Putters International/Commissione, T‑211/08, EU:T:2011:289, punto 75).

370    Tale esercizio presuppone, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che siano prese in considerazione la gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente nonché la sua durata, nel rispetto, in particolare, dei principi di proporzionalità, di individualizzazione delle sanzioni e di parità di trattamento, non essendo il Tribunale vincolato né dalle norme indicative definite dalla Commissione negli orientamenti per il calcolo delle ammende (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 90 e giurisprudenza ivi citata), che tale istituzione aveva del resto giustamente già escluso nella decisione impugnata in forza del punto 37 di tali orientamenti (v. punto 348 supra), né dal metodo di calcolo applicato da tale istituzione nella decisione di transazione.

371    Ne consegue che, nei limiti del massimale del 10% del fatturato totale dell’impresa interessata nel corso dell’esercizio sociale precedente, il potere discrezionale del Tribunale è unicamente limitato dai criteri relativi alla gravità e alla durata dell’infrazione, enunciati all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, il quale conferisce un ampio margine di discrezionalità all’autorità competente, fatto salvo, ben inteso, il rispetto dei principi richiamati al punto 370 supra.

372    Ciò premesso, nell’ambito del suo obbligo di motivazione, spetta al Tribunale esporre dettagliatamente i fattori di cui tiene conto nel fissare l’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commissione, C‑519/15 P, EU:C:2016:682, punto 52).

373    Pertanto, per quanto riguarda il criterio relativo alla durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata di cui trattasi, occorre rilevare che tale condizione è già stata debitamente presa in considerazione, in applicazione del punto 24 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, in sede di fissazione da parte della Commissione dell’importo di base dell’ammenda, non contestato dalla ricorrente, in quanto ogni ulteriore anno di partecipazione all’infrazione si è tradotto, per ciascuno dei partecipanti all’intesa, in un aumento del 100% di tale importo di base.

374    In seguito, per quanto riguarda l’applicazione del criterio giuridico della gravità dell’infrazione (v. punto 371 supra), secondo una giurisprudenza costante, la fissazione di un’ammenda da parte del Tribunale non è un esercizio aritmetico preciso (sentenze del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, EU:T:2011:560, punto 266, e del 15 luglio 2015, SLM e Ori Martin/Commissione, T‑389/10 e T‑419/10, EU:T:2015:513, punto 436).

375    Tuttavia, spetta al Tribunale determinare un livello di adeguamento dell’importo di base dell’ammenda che sia proporzionato, alla luce dei criteri che ritiene adeguati, alla gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente e che sia anche sufficientemente dissuasivo.

376    Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno prendere in considerazione, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, anzitutto la responsabilità individuale di Pometon nella partecipazione all’intesa in questione, inoltre, la capacità di tale impresa di pregiudicare, con il suo comportamento illecito, la concorrenza nel mercato degli abrasivi e, infine, la sua dimensione, comparando per ciascuno di questi diversi fattori la responsabilità e la situazione individuali della ricorrente con quelle degli altri partecipanti all’intesa.

377    Infatti, nelle circostanze del caso di specie, i fattori summenzionati – pur coincidendo, peraltro parzialmente, con quelli presi in considerazione dalla Commissione (v. punto 325 supra) – consentono, nel rispetto del principio della parità di trattamento, di individuare meglio la gravità dell’infrazione imputabile a ciascuno dei partecipanti all’intesa rispetto al fattore utilizzato in definitiva dalla Commissione, vale a dire il rapporto tra il valore delle vendite specifiche dell’impresa interessata a livello mondiale e il suo fatturato totale nel corso dell’anno di riferimento, anche se tale rapporto è stato adattato dalla Commissione per non «favorire in modo eccessivo» le imprese la cui concentrazione delle vendite a livello mondiale era particolarmente elevata (v. punti 322 e 323 supra).

378    In tal senso, in primo luogo, per quanto riguarda il fattore relativo alla responsabilità individuale di Pometon nella partecipazione all’intesa di cui trattasi, è dimostrato che la ricorrente ha svolto un ruolo importante nel primo profilo dell’intesa, in particolare nella progettazione e nell’attuazione della maggiorazione dei rottami, che si applicava automaticamente, circostanza che è stata accertata dal Tribunale ai punti 129, 130 e 160 supra.

379    Tuttavia, la partecipazione di Pometon al secondo profilo dell’intesa è stata solo sporadica, come peraltro anche riconosciuto dalla Commissione e come rilevato al punto 175 supra.

380    Il carattere occasionale di tale partecipazione differenzia quindi il comportamento illecito della ricorrente da quello di Ervin e di Winoa, alle quali la Commissione aveva attribuito, al punto 36 della decisione di transazione, contatti anticoncorrenziali «più frequenti rispetto a quelli che coinvolgono gli altri tre partecipanti» all’intesa, per quanto riguardava proprio il coordinamento relativo a clienti individuali. Inoltre, le valutazioni espresse in questo stesso punto nei confronti degli altri destinatari di detta decisione consentono anche di constatare che la partecipazione della ricorrente al coordinamento relativo a clienti individuali era paragonabile a quella di MTS, a cui la Commissione parimenti attribuisce solo contatti occasionali, ma che era tuttavia superiore a quella di Würth, dal momento che la Commissione disponeva di un numero ben inferiore di elementi di prova della partecipazione di quest’ultima a contatti anticoncorrenziali.

381    Inoltre, è pacifico tra le parti che, contrariamente agli altri quattro partecipanti all’intesa, la ricorrente non è stata affatto coinvolta nell’accordo relativo alla maggiorazione del costo dell’energia, che è stato invece preso in considerazione dalla Commissione ai fini della determinazione dell’importo delle ammende inflitte ai destinatari della decisione di transazione, come risulta dai punti 51 e 52 di tale decisione.

382    Alla luce dell’insieme di tali elementi, occorre nella fattispecie tener conto del fatto che la ricorrente, a differenza di Ervin e di Winoa, ma al pari di MTS e di Würth, nel complesso ha avuto un ruolo più limitato nell’intesa, come del resto ha rilevato la Commissione nella tabella da essa prodotta in udienza.

383    In secondo luogo, per quanto riguarda il fattore relativo all’incidenza concreta del comportamento illecito di Pometon sulla concorrenza sui prezzi e, correlativamente, all’utile realizzato da tale impresa grazie alla restrizione della concorrenza risultante dalla sua infrazione, occorre tener conto del valore delle sue vendite specifiche nel SEE, che ammontava a EUR 23 686 000, rispetto a quelle di Ervin (EUR 13 974 000), di Winoa (EUR 101 470 000), di MTS (EUR 20 978 000) e di Würth (EUR 3 603 000), nel corso dell’ultimo anno completo della partecipazione di ciascuna di tali imprese all’infrazione.

384    Infatti, poiché l’infrazione unica e continuata di cui trattasi si estende a tutto il SEE (v. punti 265 e 266 supra), il valore delle vendite specifiche dell’impresa interessata in tale territorio consente di prendere in considerazione soltanto le vendite realizzate da tale impresa nel mercato rilevante interessato dall’infrazione, rispecchiando così il peso economico di detta impresa nell’infrazione, e il danno che essa ha causato alla concorrenza, in modo più appropriato che prendendo in considerazione il valore delle sue vendite specifiche a livello mondiale, le quali ricomprendono anche vendite non direttamente collegate all’infrazione.

385    Pertanto, dato che la percentuale delle vendite specifiche globali di Pometon nel 2009, presa in considerazione dalla Commissione, non costituisce un elemento pertinente ai fini dell’applicazione dei criteri adottati dal Tribunale (v. punto 376 supra), non occorre verificare l’esattezza – contestata dalla ricorrente – della percentuale del 21% menzionata a tale riguardo nella tabella prodotta dalla Commissione e su cui tale istituzione si è basata nella decisione impugnata (v. punti 319 e 323 supra).

386    Nel caso di specie, il confronto tra il valore delle vendite specifiche nel SEE di ciascuna delle cinque imprese partecipanti all’intesa, menzionato al punto 383 supra, dimostra che, se ci si fonda su tale criterio, il peso di Pometon nell’infrazione appare quattro volte meno importante rispetto a quello di Winoa, ma relativamente vicino a quello di MTS e ampiamente superiore a quello di Ervin e di Würth.

387    Tuttavia, la presa in considerazione di tale fattore, pienamente giustificata per quanto riguarda il primo profilo dell’intesa, in cui la ricorrente ha svolto un ruolo importante, deve essere modulata al fine di tener conto del fatto che quest’ultima ha attuato il secondo profilo solo in maniera sporadica, svolgendo quindi un ruolo più limitato nell’intesa rispetto a Ervin o a Winoa, come già rilevato al punto 382 supra.

388    In terzo luogo, per ragioni di equità, e pur garantendo tuttavia l’effetto dissuasivo che un’ammenda deve assicurare, occorre tener conto anche delle dimensioni rispettive delle imprese interessate, rispecchiate nei loro fatturati complessivi, i quali costituiscono, conformemente alla giurisprudenza, un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e del potere economico di ciascuna di esse (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punto 17).

389    Orbene, poiché la ricorrente è uscita dal mercato degli abrasivi nel maggio 2007, cedendo la propria attività in tale settore a Winoa, occorre confrontare il fatturato totale della ricorrente nel 2006 con quelli degli altri partecipanti all’intesa nel 2009, in quanto il fatturato totale di ciascuna di queste cinque imprese, nel corso dell’ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione, riflette in modo adeguato la sua situazione economica nel periodo in cui l’infrazione è stata commessa.

390    Nel caso di specie, dai dati forniti dalla Commissione a seguito di un provvedimento istruttorio (v. punto 25 supra), nonché la tabella prodotta da tale istituzione in udienza, risulta che il fatturato di Pometon nel 2006 (EUR 99 890 000) non raggiungeva un terzo di quello di Winoa (EUR 311 138 000), ma era ampiamente superiore a quelli di Ervin (EUR 70 590 766), di MTS (EUR 25 082 293) e di Würth (EUR 11 760 787) nel 2009.

391    In quarto luogo, la ponderazione, alla luce di tali diversi fattori, della situazione della ricorrente con quelle dei destinatari della decisione di transazione mostra anzitutto che, mentre Ervin e Winoa, il cui ruolo nell’intesa era rilevante, hanno ottenuto una riduzione eccezionale del 75%, MTS e Würth, che, come la ricorrente, avevano svolto un ruolo limitato nell’intesa, hanno ottenuto rispettivamente una riduzione del 90% e del 67%, posto che l’entità della riduzione concessa a MTS poteva in particolare spiegarsi con la concentrazione della sua attività, come considerata dalla Commissione (v. punti 322 e 377 supra). Del resto, dalla tabella prodotta dalla Commissione, risulta che le tre imprese le cui vendite erano assai poco diversificate, vale a dire MTS, Ervin e Winoa, hanno ottenuto, per questa ragione, riduzioni nettamente maggiori rispetto a Pometon e Würth, la cui attività era diversificata.

392    Orbene, nei limiti in cui le diverse percentuali di adeguamento summenzionate, fissate dalla Commissione nei confronti delle imprese destinatarie della decisione di transazione, risultano dalla presa in considerazione preponderante, nel metodo di calcolo della Commissione, della percentuale delle vendite specifiche a livello mondiale dell’impresa interessata, il livello di tali adeguamenti è irrilevante nel caso di specie e non può quindi servire quale elemento di riferimento ai fini della fissazione da parte del Tribunale dell’importo dell’adeguamento nei confronti della ricorrente sulla base dei criteri da esso adottati (v. punti 376 e 377 supra).

393    Pertanto, alla luce degli elementi esposti ai punti da 378 a 392 supra, si procederà a un’equa valutazione di tutte le summenzionate circostanze della fattispecie, concedendo a Pometon una percentuale di riduzione eccezionale del 75% sull’importo di base dell’ammenda adattato a titolo delle circostanze attenuanti (v. punto 19 supra), come è stato fissato nella decisione impugnata.

394    Per tutti questi motivi, l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente è fissato a EUR 3 873 375.

395    Infine, il quarto capo di conclusioni del ricorso deve essere respinto, in quanto il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni alla Commissione.

396    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre, in primo luogo, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata, in secondo luogo, fissare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente a EUR 3 873 375 e, in terzo luogo, respingere il ricorso quanto al resto.

IV.    Sulle spese

397    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma del paragrafo 3 di tale articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

398    Nel caso di specie, poiché ciascuna parte è risultata parzialmente soccombente, occorre condannare entrambe a farsi carico ciascuna delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 2 della decisione C(2016) 3121 final della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39792 Abrasivi in acciaio), è annullato.

2)      L’importo dell’ammenda inflitta a Pometon SpA è fissato a EUR 3 873 375.


3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Forrester

Półtorak

 

Perillo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 marzo 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

I. Pelikánová


Indice


I. Fatti

A. La fase istruttoria e l’avvio del procedimento

B. Il procedimento di transazione e la scelta di Pometon di ritirarsi da tale procedimento

C. L’adozione della decisione impugnata secondo il procedimento ordinario e il contenuto di tale decisione

II. Procedimento e conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Sul primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di imparzialità, del principio della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione, nella decisione di transazione, avrebbe attribuito alla ricorrente comportamenti specifici, condizionando in tal modo le valutazioni espresse nella decisione impugnata.

1. Argomenti delle parti

2. Giudizio del Tribunale

a) Quadro giuridico della presente controversia in relazione ai principali aspetti della decisione di transazione della Commissione

b) Sulla portata del dovere di imparzialità della Commissione e del principio della presunzione di innocenza, in particolare nel caso specifico di un procedimento ibrido sfalsato nel tempo

B. Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché sulla violazione dei diritti della difesa e delle norme in materia di onere della prova, in quanto la Commissione ha imputato alla ricorrente una partecipazione all’intesa

1. Osservazioni preliminari concernenti l’onere della prova e l’assunzione delle prove

2. Sulla prima parte del secondo motivo, vertente sull’asserita mancata partecipazione della ricorrente al primo profilo dell’infrazione, relativo al metodo di calcolo della «maggiorazione dei rottami»

a) Argomenti delle parti

b) Giudizi del Tribunale

1) Sul ruolo iniziale della ricorrente nell’avviamento, nel corso del 2003, della maggiorazione dei rottami

2) Sull’applicazione automatica della maggiorazione dei rottami dopo il 1° febbraio 2004

3) Sui contatti tra la ricorrente e gli altri partecipanti all’intesa, a partire dal 2004

4) Conclusione relativa alle prove della partecipazione della ricorrente al primo profilo dell’intesa

3. Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sull’asserita mancata partecipazione della ricorrente al secondo profilo dell’intesa, consistente in un coordinamento relativo ai clienti individuali

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

1) Osservazioni preliminari sulla portata della seconda parte del secondo motivo

2) Esame degli elementi di prova relativi alla partecipazione della ricorrente al secondo profilo dell’intesa

i) Sul mercato spagnolo

ii) Sui mercati francese e belga

iii) Sul mercato tedesco

iv) Sul mercato italiano

v) Conclusioni relative alle prove della partecipazione della ricorrente al secondo profilo dell’intesa

4. Sulla terza parte del secondo motivo, vertente sull’asserita mancanza di partecipazione della ricorrente a un’infrazione unica e continuata

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

1) La nozione giurisprudenziale di infrazione unica e continuata

2) La partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata comprendente i due profili dell’intesa

3) La partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata estesa a tutto il SEE

C. Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, in quanto la Commissione ha ritenuto che l’intesa costituisse una restrizione della concorrenza per oggetto

1. Argomenti delle parti

2. Giudizi del Tribunale

D. Sul quarto motivo, vertente sulla durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione e sulla prescrizione

1. Argomenti delle parti

2. Giudizi del Tribunale

E. Sull’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda in forza del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende

1. Argomenti delle parti

2. Giudizi del Tribunale

a) Sulla ricevibilità della tabella prodotta in udienza e sulla domanda di trattamento riservato presentata dalla Commissione

b) Sulla domanda di annullamento dell’importo dell’ammenda per violazione dell’obbligo di motivazione

1) Osservazioni preliminari sulla giurisprudenza relativa alla motivazione delle ammende

2) Sulla motivazione dell’adeguamento eccezionale dell’importo dell’ammenda nella decisione impugnata

c) Sulla domanda di riforma dell’importo dell’ammenda

IV. Sulle spese


*      Lingua processuale: l’italiano.