ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
5 novembre 2014
Causa F‑68/13
CY
contro
Banca centrale europea (BCE)
«Decesso della parte ricorrente – Riapertura della fase orale – Rinuncia dell’avente causa al diritto di riassumere la causa – Non luogo a statuire»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, con il quale CY chiedeva, sostanzialmente, da un lato, l’annullamento della decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), del 18 dicembre 2012, con cui è stata chiusa l’indagine amministrativa interna avviata a seguito della sua denuncia per molestie psicologiche, come pure l’annullamento di tale indagine e della relazione di indagine redatta in esito alla stessa e, dall’altro, il versamento di una somma pari a EUR 50 000 a titolo di risarcimento dei danni che avrebbe subito essenzialmente in relazione a comportamenti del suo superiore gerarchico.
Decisione: Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Massime
Procedimento giurisdizionale – Ricorso divenuto privo di oggetto – Decesso della parte ricorrente e mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto – Non luogo a statuire
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 85, § 1)