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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht (Germania) il 12 novembre 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH / Hauptzollamt Erfurt

(Causa C-825/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Resistente: Hauptzollamt Erfurt

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione – CDU 1 – debba essere interpretato nel senso che esso si applica solamente alle domande il cui periodo di autorizzazione retroattivo decorrerebbe a partire dal 1° maggio 2016.

In caso di risposta negativa alla questione sub 1): Se, in relazione a domande di autorizzazione con effetto retroattivo, il cui periodo di autorizzazione sia antecedente al 1° maggio 2016, l’articolo 211 del CDU debba applicarsi unicamente qualora detta autorizzazione sia stata sì richiesta prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, ma le autorità doganali abbiano respinto tali domande, per la prima volta, dopo il 1° maggio 2016.

In caso di risposta negativa alla questione sub 2): Se, in relazione a domande di autorizzazione con effetto retroattivo, il cui periodo di autorizzazione sia antecedente al 1° maggio 2016, l’articolo 211 del CDU debba applicarsi anche qualora le autorità doganali abbiano respinto tali domande già prima del 1° maggio 2016 nonché successivamente (adducendo un’altra motivazione).

In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1) e sub 2) nonché di risposta negativa alla questione sub 3): Se l’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 – regolamento d’applicazione del CD 2 – debba essere interpretato nel senso che

a)    un’autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell’autorizzazione iniziale possa essere concessa per un periodo di efficacia retroattiva massimo di un anno prima della data della domanda, come previsto al paragrafo 3 della disposizione medesima, e

b)    la dimostrazione della necessità economica certa e l’esclusione di un tentativo di frode o di negligenza manifesta, previste al paragrafo 3 della disposizione in esame, debbano sussistere anche nell’ambito dell’autorizzazione successiva ai sensi del paragrafo 2.

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1 GU 2013, L 269, pag. 1.

2 GU 1993, L 253, pag. 1.