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Impugnazione proposta il 5 settembre 2019dalla NeXovation, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 19 giugno 2019, causa T-353/15, NeXovation / Commissione

(Causa C-665/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: NeXovation, Inc. (rappresentanti: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare i punti 3) e 4) del dispositivo della sentenza impugnata, e annullare l’articolo 3, paragrafo 2 e l’articolo 1, ultimo trattino, della decisione della Commissione 1 , del 1° ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (con un corrigendum del 13 aprile 2015);

in subordine, annullare i punti 3) e 4) del dispositivo della sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si fonda su due motivi:

Per quanto riguarda la prima decisione controversa, il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 263, quarto comma, TFUE poiché la ricorrente era individualmente riguardata. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la causa non rifletta la tipica situazione in cui è lesa la concorrenza tra diversi fornitori di merci bensì quella tra offerenti che richiedono una determinata merce.

Per quanto riguarda la seconda decisione controversa, il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 296, secondo comma, TFUE nonché l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 659/1999 2 nonché il principio di un esame diligente e imparziale.

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1 Decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring [notificata con il numero C(2014) 3634] (GU 2016, L 34, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).