Language of document : ECLI:EU:C:2012:640

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 ottobre 2012 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Ricevibilità – Regolamento n. 1234/2007 – Articolo 115 – Allegato XV – Punto I, paragrafo 2 – Appendice all’allegato XV – Parte A – Denominazioni di vendita “burro” e “grasso lattiero da spalmare” – Denominazione di vendita “pomazánkové máslo” (burro da spalmare) – Elenco di deroghe»

Nella causa C‑37/11,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 25 gennaio 2011,

Commissione europea, rappresentata da Z. Malůšková e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek e T. Müller, nonché da J. Očková, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, E. Levits (relatore), J.‑J. Kasel e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, definendo, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del decreto del Ministero dell’Agricoltura n. 77/2003, del 6 marzo 2003, il pomazánkové máslo come un prodotto lattiero-caseario a base di crema acidificata arricchito con latte in polvere o latticello in polvere, con un tenore, in peso, di grassi lattieri uguale o superiore al 31% e un tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 42%, e autorizzando la commercializzazione di un siffatto prodotto con la denominazione di vendita «pomazánkové máslo», la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 115 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1, e, rettifica, GU 2009, L 144, pag. 27), in combinato disposto con il punto I, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell’allegato XV di tale regolamento nonché con la parte A, punti 1 e 4, dell’appendice a detto allegato.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

2        Il regolamento n. 1234/2007 ha sostituito il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (GU L 316, pag. 2), del quale ha ripreso l’insieme delle disposizioni. Il regolamento n. 1234/2007 stabilisce le norme relative all’utilizzo della denominazione di vendita del burro e degli altri grassi da spalmare.

3        L’articolo 115 di detto regolamento, intitolato «Norme di commercializzazione dei grassi», prevede quanto segue:

«(...) [L]e norme di cui all’allegato [XV] si applicano ai seguenti prodotti, destinati al consumo umano, aventi un tenore di grassi, in peso, pari o superiore al 10% ma inferiore al 90%:

a)      grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex2106;

(...)».

4        L’articolo 121, lettera c), del regolamento n. 1234/2007 così dispone:

«La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:

(...)

c)      con riguardo alle norme per i grassi da spalmare di cui all’articolo 115:

i)      un elenco dei prodotti di cui all’allegato XV, punto I.2, terzo comma, lettera a), sulla base degli elenchi inviati alla Commissione dagli Stati membri;

(...)».

5        Per quanto riguarda le denominazioni di vendita, il punto I, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, così recita:

«Le denominazioni di vendita [dei grassi lattieri da spalmare] sono definite nell’appendice, fatto salvo il punto II, paragrafo 2, o il punto III, paragrafi 2 e 3, del presente allegato.

Le denominazioni di vendita indicate nell’appendice sono riservate ai prodotti ivi definiti».

6        La parte A dell’appendice all’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 descrive, da un lato, il burro come un «prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2%» e, dall’altro, il grasso lattiero da spalmare X% come un «prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri», ovverosia «inferiori al 39%», «superiori al 41% ed inferiori al 60%» e «superiori al 62% ed inferiori all’80%».

7        Il punto I, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 prevede quanto segue:

«Tuttavia, il presente paragrafo non si applica:

a)      alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

(...)».

8        Il regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (...) n. 2991/94 (...) e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione (GU L 106, pag. 24), si è sostituito al regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione del 1º aprile 1997, recante talune modalità di applicazione del regolamento n. 2991/94 e del regolamento n. 1898/87 (GU L 87, pag. 3), e contiene, all’allegato I, l’elenco dei prodotti che beneficiano della deroga di cui al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007.

 La normativa ceca

9        Il decreto n. 77/2003 fissa i requisiti per latte e prodotti lattiero-caseari, creme gelato, grassi e oli commestibili.

10      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale decreto:

«Ai fini del presente decreto, si intende inoltre per:

(...)

q)      “burro da spalmare”, un prodotto lattiero-caseario a base di crema acidificata arricchito con latte in polvere o latticello in polvere, con un tenore, in peso, di grassi lattieri uguale o superiore al 31% e un tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 42%».

 Fatti e procedimento precontenzioso

11      Il pomazánkové máslo (burro da spalmare) è un prodotto simile al burro, utilizzato come crema da spalmare oltre che nella produzione di creme, prodotti da spalmare, nonché di paste.

12      Il pomazánkové máslo ha un tenore minimo, in peso, di grassi del 31%, un tenore minimo di estratto secco del 42% e un tenore di acqua che può raggiungere il 58%.

13      Tenuto conto delle sue caratteristiche, il pomazánkové máslo non soddisfa i requisiti di cui all’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 per essere commercializzato con la denominazione di vendita «burro».

14      A seguito del rigetto di una prima domanda per l’applicazione al pomazánkové máslo della deroga prevista al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, la Repubblica ceca ha informato la Commissione che rinunciava ad iscrivere tale prodotto nell’allegato del regolamento n. 577/97. Tuttavia, il 14 marzo 2007 detto Stato membro ha riproposto la sua domanda. Il pomazánkové máslo non è stato però inserito nell’elenco contenuto nell’allegato di tale regolamento.

15      Poiché la Repubblica ceca non aveva modificato la sua normativa, il 6 giugno 2008 la Commissione le ha inviato una lettera di diffida in cui le ricordava che dal momento che il pomazánkové máslo conteneva soltanto il 31% di grassi lattieri non poteva essere commercializzato con la denominazione «máslo» (burro), ma doveva recare la denominazione «mléčná pomazánka X%» (grasso lattiero da spalmare X%), ai sensi dell’appendice all’allegato XV del regolamento n. 1234/2007.

16      Nella sua risposta del 6 agosto 2008 a tale lettera di diffida, la Repubblica ceca riconosceva che, se è pur vero che il pomazánkové máslo non soddisfaceva il criterio relativo al tenore minimo in grassi lattieri dell’80%, essa considerava, tuttavia, da un lato, che il consumatore distingueva chiaramente tale prodotto dal burro e, dall’altro, che il suddetto prodotto beneficiava, in modo automatico, della deroga di cui al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, senza che la Commissione dovesse adottare una disposizione di applicazione in tal senso.

17      Con una lettera del 3 novembre 2009 la Commissione ha inviato un parere motivato a tale Stato membro, in cui confutava gli argomenti dedotti da quest’ultimo e gli intimava di conformarsi a tale parere motivato entro due mesi dal ricevimento dello stesso.

18      Nel suddetto parere motivato la Commissione deduceva, in particolare, il fatto che il regolamento n. 445/2007 costituisse una modalità obbligatoria di attuazione della deroga di cui al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, cosicché non si può procedere a un’applicazione implicita di tale disposizione. Inoltre, tale istituzione sottolineava che la Repubblica ceca non aveva mai contestato, entro i termini di ricorso all’uopo previsti, il rigetto della sua domanda di iscrizione del pomazánkové máslo nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento n. 445/2007. Non sarebbe stato più possibile, pertanto, un riesame di tale decisione.

19      Nella sua risposta del 22 dicembre 2009 la Repubblica ceca affermava che il punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 costituisce una disposizione direttamente applicabile che consente a qualsiasi prodotto che soddisfa i criteri previsti di beneficiare della deroga enunciata da tale disposizione, senza che sia necessario un intervento della Commissione. A tal proposito, detto Stato membro riteneva che il pomazánkové máslo soddisfacesse l’insieme di tali criteri.

20      La Commissione, non essendo soddisfatta da tale risposta, ha proposto il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

21      In via principale, la Commissione addebita alla Repubblica ceca una violazione del punto I, paragrafo 2, dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con la parte A, punti 1 e 4, dell’appendice a detto allegato.

22      Il pomazánkové máslo, non avendo un tenore di grassi lattieri superiore o uguale all’80% e un tenore massimo di acqua del 16%, non potrebbe essere commercializzato con una denominazione di vendita contenente il termine «burro», ovverosia «máslo» in ceco.

23      Orbene, consentendo l’uso della denominazione «burro» per la crema da spalmare in questione, la normativa ceca comprometterebbe gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1234/2007, il quale è diretto a evitare qualsiasi rischio di confusione per il consumatore riguardo al prodotto che egli acquista e a garantire una concorrenza leale.

24      Il prodotto in questione dovrebbe obbligatoriamente essere commercializzato con la denominazione di vendita «grasso lattiero da spalmare X%», ai sensi del punto I, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con la parte A, punto 4, dell’appendice al suddetto allegato.

25      Inoltre, la Commissione sottolinea che, affinché un prodotto che non soddisfa i criteri di cui al punto I, paragrafo 2, dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con la parte A, punto 1, dell’appendice al suddetto allegato, possa essere commercializzato con la denominazione «burro», esso deve essere iscritto nell’allegato I del regolamento n. 445/2007. Orbene, nel caso del pomazánkové máslo ciò non sarebbe avvenuto.

26      Una domanda in tal senso presentata dalla Repubblica ceca sarebbe stata respinta con lettere datate 23 settembre 2005 e 27 agosto 2007, senza che detto rigetto sia stato contestato. Pertanto, tale Stato membro non potrebbe più far valere l’illegittimità del suddetto rigetto per difendersi nell’ambito del presente ricorso per inadempimento.

27      In subordine, la Commissione ricorda che l’iscrizione di un prodotto nell’elenco allegato al regolamento n. 445/2007 è obbligatoria ai fini dell’applicazione, per quanto riguarda tale prodotto, della deroga prevista all’allegato XV del regolamento n. 1234/2007. Detta iscrizione richiederebbe necessariamente l’intervento della Commissione, come risulterebbe dall’articolo 121, lettera c), punto i), del medesimo regolamento.

28      A tal fine, la Commissione riceverebbe le domande di iscrizione degli Stati membri e deciderebbe di iscrivere o meno il prodotto interessato nell’elenco di cui all’allegato XV del regolamento n. 1234/2007. In nessun caso un prodotto potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione di tale deroga soltanto perché soddisfa oggettivamente i requisiti di cui al punto I, paragrafo 2, del medesimo allegato.

29      Comunque, ciò non si verificherebbe nel caso del pomazánkové máslo, dato che, in particolare, quest’ultimo non ha una natura sufficientemente diversa da quella del prodotto tutelato, ovverosia il burro.

30      In via principale, la Repubblica ceca asserisce che il presente ricorso per inadempimento deve essere dichiarato irricevibile.

31      Detto Stato membro è dell’avviso che la Commissione abbia omesso di adire il comitato di gestione previsto all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), prima di respingere la sua domanda di iscrizione del pomazánkové máslo nell’elenco allegato al regolamento n. 445/2007. Orbene, la Commissione avrebbe avuto l’obbligo di avviare la procedura per adire detto comitato, giacché essa aveva ricevuto una domanda di uno Stato membro, soprattutto se la stessa non avesse avuto l’intenzione di dare seguito favorevole a tale domanda.

32      Ciò considerato, con il presente ricorso, la Commissione opporrebbe il proprio inadempimento alla Repubblica ceca, in quanto la conformità della normativa nazionale controversa dovrebbe essere valutata con riferimento a un atto del diritto dell’Unione derivante da un comportamento illegittimo di detta istituzione.

33      Su tale punto, la Commissione controbatte che il rispetto dei requisiti di ricevibilità del proprio ricorso deve essere valutato soltanto con riferimento all’articolo 258 TFUE. Inoltre, l’oggetto del ricorso si limiterebbe a verificare che la normativa nazionale sia conforme al diritto dell’Unione, ovverosia al punto I, paragrafo 2, dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con la parte A, punto 1, dell’appendice al medesimo allegato.

34      In subordine, quanto alla fondatezza di detto ricorso per inadempimento, la Repubblica ceca sottolinea, in primo luogo, che né la grafia dell’iscrizione pomazánkové máslo né le questioni della distorsione della concorrenza sono pertinenti, contrariamente a quanto afferma la Commissione.

35      In secondo luogo, tale Stato membro non avrebbe mai avuto l’occasione di contestare una qualsivoglia decisione della Commissione riguardante la mancata iscrizione del pomazánkové máslo nell’elenco allegato al regolamento n. 445/2007.

36      Da un lato, le lettere della Commissione datate 23 settembre 2005 e 27 agosto 2007 non potrebbero essere qualificate come «atti» ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Dall’altro, tenuto conto dei vizi di procedura che caratterizzerebbero l’adozione di tali atti, questi ultimi sarebbero necessariamente inesistenti.

37      In terzo luogo, la deroga in materia di denominazione tradizionale, prevista al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, consentirebbe implicitamente l’uso della denominazione «burro», senza previa autorizzazione, dal momento che il prodotto in questione risponderebbe al criterio previsto da tale disposizione, vale a dire l’uso tradizionale della denominazione in questione. Pertanto, l’elenco allegato al regolamento n. 445/2007 non avrebbe carattere tassativo.

38      In quarto luogo, la Repubblica ceca contesta i criteri di applicazione della deroga prevista al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, quali utilizzati dalla Commissione.

39      Secondo la Commissione, anzitutto, le lettere datate 23 settembre 2005 e 27 agosto 2007 indicavano chiaramente che la domanda di iscrizione del pomazánkové máslo nell’elenco allegato al regolamento n. 445/2007 era respinta ed esse costituivano, pertanto, atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

40      Tale istituzione afferma, poi, che non era costretta ad avviare la procedura di gestione prevista agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468, dal momento che aveva adottato la decisione di non iscrivere il pomazánkové máslo nel suddetto elenco.

41      Infine, essa ricorda che non possono beneficiare della deroga di cui al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 i prodotti idonei a sostituirsi ai prodotti la cui denominazione è protetta dal citato regolamento.

 Giudizio della Corte

 Sulla ricevibilità

42      In via preliminare, occorre ricordare che, prima dell’avvio, da parte della Commissione, del presente procedimento per inadempimento, la Repubblica ceca aveva presentato, più volte, domande dirette all’iscrizione del pomazánkové máslo nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento n. 445/2007, le quali sono state respinte.

43      A tal proposito, il suddetto Stato membro afferma, in primo luogo, che la decisione di rigetto della sua domanda di iscrizione del pomazánkové máslo nel suddetto elenco è inficiata da un vizio procedurale, di modo che, con il suo ricorso per inadempimento, la Commissione tenterebbe di opporgli un comportamento illegittimo. In secondo luogo, il fatto di ammettere la ricevibilità del presente ricorso per inadempimento comprometterebbe l’integrità del sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato FUE.

44      Occorre ricordare anzitutto che la Commissione basa il suo ricorso sulla violazione, da parte della Repubblica ceca, delle disposizioni del regolamento n. 1234/2007.

45      Pertanto, erroneamente la Repubblica ceca afferma che, con il ricorso, la Commissione tenderebbe ad opporle una sua stessa inadempienza. Infatti, tale Stato membro non contesta che il pomazánkové máslo non soddisfa i requisiti di cui alla parte A dell’appendice all’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 per poter essere commercializzato con la denominazione di vendita «burro». Del pari, è pacifico che l’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento n. 445/2007 non contiene il prodotto denominato «pomazánkové máslo».

46      In ogni caso, occorre ricordare che il sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli articoli 258 TFUE e 259 TFUE, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti, dai ricorsi di cui agli articoli 263 TFUE e 265 TFUE, diretti a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni dell’Unione. Detti rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono assoggettati a modalità diverse. Quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, uno Stato membro non può validamente eccepire l’illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo contro un ricorso per inadempimento fondato sulla mancata esecuzione di tale decisione. Una soluzione diversa potrebbe aversi solo se l’atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente (v. sentenze del 1º giugno 2006, Commissione/Italia, C‑207/05, punti 40‑43, nonché del 20 settembre 2007, Commissione/Spagna, C‑177/06, Racc. pag. I‑7689, punti 30 e 31).

47      Di conseguenza, da un lato, la Repubblica ceca non può utilmente avanzare, nell’ambito del presente ricorso per inadempimento, argomenti che rimettono in discussione la legittimità della decisione della Commissione di non iscrivere il prodotto di cui trattasi nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento n. 445/2007.

48      Infatti, incombeva a tale Stato membro di contestare la legittimità di detta decisione proponendo un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, entro il termine impartito da tale disposizione, e di illustrare, soltanto in tale contesto, gli argomenti diretti a rimettere in discussione la legittimità della medesima decisione.

49      Dall’altro lato, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la gravità delle conseguenze derivanti dall’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi (v. sentenza del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C‑475/01, Racc. pag. I‑8923, punto 20).

50      Nel caso di specie, anche volendo ritenere che la Commissione non abbia osservato la procedura prescritta dal regolamento n. 1234/2007 per l’adozione della decisione che nega l’iscrizione del pomazánkové máslo nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento n. 445/2007, un siffatto vizio di procedura non può rimettere in discussione l’esistenza stessa di tale decisione.

51      In ogni caso, occorre sottolineare che l’asserita inesistenza di una decisione di rifiuto di iscrizione adottata dalla Commissione non può esercitare alcuna influenza sulla situazione di inadempimento in cui versa la Repubblica ceca, giacché la constatazione dell’inesistenza non può, a priori, nelle circostanze ricordate al punto 45 della presente sentenza, sostituirsi a una decisione della Commissione di iscrivere il pomazánkové máslo nel citato elenco.

52      Pertanto, occorre considerare che il ricorso della Commissione è ricevibile.

 Nel merito

53      In via preliminare, occorre ricordare che la Repubblica ceca riconosce che il pomazánkové máslo non presenta le caratteristiche di cui al punto I, paragrafo 2, dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con la parte A, punto 1, dell’appendice al medesimo allegato, per poter essere commercializzato con la denominazione «burro». Inoltre, è pacifico che tale prodotto non è iscritto nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento n. 445/2007, che enumera i prodotti non soggetti a restrizioni in materia di denominazioni riservate in quanto la loro esatta natura risulta chiaramente dall’uso tradizionale e/o la loro denominazione è chiaramente utilizzata per descrivere una delle loro qualità caratteristiche.

54      La Repubblica ceca considera, tuttavia, che la deroga prevista al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 sia applicabile senza una previa autorizzazione, poiché il prodotto in questione presenta le caratteristiche ivi prescritte.

55      Tale interpretazione non può tuttavia essere accolta.

56      Infatti, in primo luogo, risulta dal considerando 51 del regolamento n. 1234/2007 che il regolamento n. 2991/94 ha stabilito le norme di commercializzazione per quanto riguarda i prodotti derivati dal latte, introducendo una classificazione chiara e precisa accompagnata da norme sulla designazione, che è opportuno mantenere, conformemente agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1234/2007.

57      In tale contesto, occorre ricordare che, ai sensi del settimo considerando del regolamento n. 2991/94, quest’ultimo mira a stabilire una classificazione uniforme dei grassi da spalmare, nell’ambito della quale la deroga prevista al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 appare necessariamente come eccezionale.

58      In secondo luogo, l’articolo 121, lettera c), punto i), del regolamento n. 1234/2007 autorizza espressamente la Commissione a stabilire le modalità di applicazione delle deroghe alle regole dettate da tale regolamento e, in particolare, a redigere l’elenco dei prodotti che, sulla base degli elenchi inviati dagli Stati membri, beneficiano della suddetta deroga.

59      A tal riguardo, ai sensi del considerando 4 del regolamento n. 445/2007, al fine di delimitare con precisione le deroghe previste nel regolamento n. 2991/94 è opportuno compilare un elenco completo delle denominazioni considerate, con una descrizione dei prodotti cui esse si riferiscono.

60      Pertanto, da tutto quanto precede risulta che la Repubblica ceca non può affermare che i prodotti che soddisfano i requisiti di cui al punto I, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), dell’allegato XV del regolamento n. 1234/2007 possono beneficiare della deroga prevista da tale disposizione senza una previa decisione della Commissione che dichiari che tali requisiti sono soddisfatti.

61      Infatti, l’argomento di detto Stato membro, se fosse accolto, rimetterebbe in discussione, da un lato, la competenza della Commissione, come delegata a quest’ultima dal Consiglio dell’Unione europea in forza dell’articolo 121, lettera c), punto i), del regolamento n. 1234/2007, ad adottare le modalità di applicazione di detto regolamento, nonché, dall’altro, l’effetto utile del medesimo regolamento, in quanto quest’ultimo mira a uniformare l’uso delle denominazioni commerciali, al fine di garantire la concorrenza e di proteggere i consumatori.

62      Pertanto, dal complesso di tali considerazioni risulta che il ricorso della Commissione deve essere ritenuto fondato.

63      Di conseguenza, occorre dichiarare che, autorizzando la vendita del pomazánkové máslo (burro da spalmare) con la denominazione «máslo» (burro), sebbene tale prodotto abbia un tenore in grassi lattieri inferiore all’80% e tenori in acqua e in residuo secco non grasso superiori rispettivamente al 16% e al 2%, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 115 del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con il punto I, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell’allegato XV di detto regolamento nonché con la parte A, punti 1 e 4, dell’appendice a tale allegato.

 Sulle spese

64      Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ceca, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Autorizzando la vendita del pomazánkové máslo (burro da spalmare) con la denominazione «máslo» (burro), sebbene tale prodotto abbia un tenore in grassi lattieri inferiore all’80% e tenori in acqua e in residuo secco non grasso superiori rispettivamente al 16% e al 2%, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 115 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in combinato disposto con il punto I, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell’allegato XV di detto regolamento nonché con la parte A, punti 1 e 4, dell’appendice a tale allegato.

2)      La Repubblica ceca è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il ceco.