Language of document : ECLI:EU:F:2011:56

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

12 maggio 2011

Causa F‑66/10

AQ

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2009 – Grado del valutatore inferiore a quello del titolare del posto –Valutazione del rendimento relativa a una parte del periodo di riferimento – Mancata fissazione di obiettivi al titolare del posto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza dell’art. 106 bis, con il quale AQ chiede, da una parte, l’annullamento del suo rapporto informativo relativo al periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2008, della decisione con cui gli vengono attribuiti due punti di promozione per l’esercizio 2009 e della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), del 12 maggio 2010, recante rigetto del suo reclamo diretto contro tale rapporto, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 25 000 quale risarcimento dei danni morali e pecuniari che egli asserisce di aver subito a seguito di tali decisioni.

Decisione:      Il rapporto informativo del ricorrente per l’esercizio di valutazione e di promozione 2009 nonché la decisione con cui gli vengono attribuiti due punti di promozione per lo stesso esercizio sono annullati. La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 2 000. Per il resto, la domanda è respinta. La Commissione sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Grado del valutatore inferiore a quello del funzionario valutato – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Valutatore che svolge i suoi compiti nell’ambito di una supplenza – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Funzionario che ha ricevuto una diversa assegnazione durante il periodo di valutazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di fissare gli obiettivi da raggiungere

(Statuto dei funzionari, art. 43)

5.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Fissazione degli obiettivi da raggiungere – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

6.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale

(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 91)

1.      Non risulta da alcuna disposizione dello Statuto né da alcun principio del diritto della funzione pubblica dell’Unione che un funzionario possa essere valutato solo da un funzionario di grado superiore al suo. Al contrario, lo Statuto non stabilisce una corrispondenza fissa tra una determinata funzione e un determinato grado.

Inoltre, la circostanza che il valutatore abbia un grado inferiore al valutato non configura una situazione di conflitto di interessi. Infatti, qualora il funzionario valutato e il suo valutatore non siano candidati ad una promozione nello stesso grado e non siano quindi in concorrenza al riguardo, il valutatore non può, in ogni caso, essere tentato di sminuire i meriti del funzionario valutato, dato che le possibilità di promozione del valutatore nel grado superiore non sono direttamente connesse alla valutazione del valore professionale del funzionario valutato.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 luglio 2008, causa T‑56/07 P, Commissione/Economidis (punti 59 e 60), e 18 giugno 2009, causa T‑572/08 P, Commissione/Traoré (punto 41)

Tribunale della funzione pubblica: 5 maggio 2010, causa F‑53/08, Bouillez e a./Consiglio (punto 80)

2.      Sarebbe in contrasto con le esigenze di continuità del servizio e di buona amministrazione che un capo unità non possa svolgere le funzioni di valutatore per il solo motivo che svolge i suoi compiti nell’ambito di una supplenza.

(v. punto 50)

3.      Un rapporto informativo ha la funzione precipua di fornire periodicamente all’amministrazione informazioni il più possibile complete circa lo svolgimento, da parte dei funzionari, dei compiti loro affidati. Un siffatto rapporto non può realmente adempiere a tale ruolo se i superiori gerarchici agli ordini dei quali l’interessato ha svolto le sue funzioni durante il periodo di valutazione non sono previamente consultati dal valutatore e messi in condizione di redigere eventuali osservazioni. La mancanza di una tale consultazione costituisce un’irregolarità procedurale sostanziale tale da inficiare la validità del rapporto.

Inoltre, se il rapporto informativo deve riferirsi a tutto il periodo di riferimento, il fatto che il valutatore abbia commesso un errore manifesto limitando la sua valutazione del rendimento dell’interessato ad una parte del periodo sarebbe tale da comportare l’annullamento del rapporto informativo solo qualora tale irregolarità non sia stata sanata dal vidimatore o dal valutatore d’appello, valutatori, questi ultimi, a pieno titolo.

(v. punti 59 e 61)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 24 gennaio 1991, causa T‑63/89, Latham/Commissione (punto 27); 5 novembre 2003, causa T‑326/01, Lebedef/Commissione (punto 61), e 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (punto 90)

Tribunale della funzione pubblica: 25 aprile 2007, causa F‑71/06, Lebedef-Caponi/Commissione (punto 48), e 13 dicembre 2007, causa F‑28/06, Sequeira Wandschneider/Commissione (punti 43 e 49)

4.      La violazione delle norme che prescrivono la fissazione di obiettivi ad un funzionario all’inizio di ciascun periodo di valutazione ha natura sostanziale e giustifica la censura del rapporto informativo controverso.

Infatti, la fissazione degli obiettivi costituisce un punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni del funzionario e la redazione del rapporto informativo. Inoltre, la fissazione di obiettivi si impone a fortiori per quanto riguarda un nuovo funzionario al quale siano stati affidati nuovi compiti in un’altra unità, nella quale dovrà integrarsi nel più breve tempo possibile. Di conseguenza, l’istituzione ha l’obbligo di fissare formalmente obiettivi al funzionario al momento della sua nuova assegnazione, nell’ambito di un dialogo con il suo valutatore.

(v. punti 68, 84 e 85)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 settembre 2009, causa T‑193/08 P, Skareby/Commissione (punti 71‑75);

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑42/06, Sundholm/Commissione (punti 39‑41), e 10 novembre 2009, causa F‑71/08, N/Parlamento (punti 54‑60)

5.      La scheda descrittiva di un posto non può, in quanto tale, essere considerata come un documento che fissa gli obiettivi di un funzionario ai fini della sua valutazione, dato che queste due categorie di documenti hanno finalità e caratteristiche diverse. Infatti, il fatto che un funzionario abbia conoscenza dei compiti affidatigli non implica affatto che in relazione a questi ultimi siano stati debitamente fissati obiettivi.

Analogamente, l’aggiornamento degli obiettivi del funzionario in un sistema informatico di gestione del personale non può significare una fissazione formale degli obiettivi, dato che una siffatta iscrizione informatica non può sostituirsi al dialogo formale tra il valutatore e il titolare del posto.

Infine, l’autovalutazione del funzionario non rivela la sua conoscenza dei compiti e degli obiettivi assegnatigli. Infatti, la fissazione di obiettivi è di competenza del valutatore e, ai fini dell’obiettività della valutazione e della parità di trattamento tra i funzionari, occorre garantire una separazione tra le funzioni del valutatore e quelle del valutato.

(v. punti 88-90)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 novembre 2007, causa T‑214/05, Vounakis/Commissione (punto 43), e Skareby/Commissione, cit. (punto 83)

Tribunale della funzione pubblica: N/Parlamento, cit. (punto 57)

6.      L’annullamento di un atto dell’amministrazione impugnato da un funzionario costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che egli possa aver subito.

Tuttavia, ciò non vale relativamente ad un’illegittimità relativa alla mancata fissazione formale di obiettivi ai fini della valutazione di un funzionario, la quale non può essere facilmente sanata. Infatti, nell’ambito dell’esecuzione del giudicato, è impossibile assegnare retroattivamente obiettivi ad un funzionario ed è difficile garantire che le prestazioni dell’interessato potranno essere valutate come sarebbe avvenuto in presenza di obiettivi fissati ab initio. Pertanto, indipendentemente dal livello di rendimento determinato dal nuovo rapporto informativo che l’istituzione dovrà redigere, rimarrà un dubbio quanto al rendimento di cui il funzionario avrebbe potuto dar prova se inizialmente fossero stati fissati obiettivi. Orbene, tale dubbio configura un danno.

(v. punti 103 e 110)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia (punto 62), e 21 gennaio 2004, causa T‑328/01, Robinson/Parlamento (punto 79)

Tribunale della funzione pubblica: Sundholm/Commissione, cit. (punto 44)