Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 – Ruhorimbere / Consiglio
(Causa T-121/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 12 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 12 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;
dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.
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