Language of document : ECLI:EU:F:2010:72

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seduta Plenaria)

1° luglio 2010


Causa F‑45/07


Wolfgang Mandt

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica — Funzionari — Pensione di reversibilità — Art. 79 dello Statuto — Art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto — Coniuge superstite — Riconoscimento della qualità di coniuge superstite a due persone — Riduzione al 50% — Legittimo affidamento — Regola di concordanza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Mandt chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del Parlamento dell’8 febbraio 2007, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione del Parlamento dell’8 settembre 2006, con cui è stato deciso di ridurre nella misura del 50%, a far data dal 1° aprile 2006, la pensione di reversibilità da lui percepita in qualità di coniuge superstite della defunta sig.ra Mandt, nata Neumann, ex funzionaria del Parlamento, in quanto il Parlamento, con decisione dell’8 settembre 2006, a seguito di una domanda del defunto sig. Braun-Neumann diretta a beneficiare di una pensione di reversibilità anch’egli in quanto coniuge superstite della defunta sig.ra Neumann, aveva deciso di versare a quest’ultimo, a decorrere dal 1º aprile 2006, una siffatta pensione nella misura del 50%.

Decisione: Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette ad ottenere che il Parlamento versi al ricorrente la totalità della pensione di reversibilità laddove tali conclusioni si riferiscono al periodo successivo al 31 ottobre 2009. Il ricorso è respinto per il resto. Ciascuna parte, compreso l’interveniente a sostegno delle conclusioni del Parlamento, ossia il defunto sig. Braun-Neumann, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Pensioni — Pensione di reversibilità — Qualità di coniuge superstite — Valutazione alla luce del diritto nazionale

(Statuto dei funzionari, art. 79; allegato VIII, art. 18)

2.      Funzionari — Pensioni — Pensione di reversibilità — Modalità di attribuzione in caso di coesistenza di coniugi superstiti

(Statuto dei funzionari, art. 79; allegato VIII, artt. 18 e 28)

3.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Concordanza tra reclamo e ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Dalle esigenze di applicazione uniforme del diritto dell’Unione e del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi. Tuttavia, viene altresì ammesso che, anche in assenza di un espresso richiamo, l’applicazione del diritto dell’Unione può implicare, all’occorrenza, un riferimento al diritto degli Stati membri, in particolare qualora il giudice dell’Unione non riesca a rinvenire nel diritto dell’Unione o fra i principi generali del diritto dell’Unione gli elementi che gli permettano di precisarne il contenuto e la portata attraverso un’interpretazione autonoma. Ciò avviene, in particolare, per quanto riguarda le nozioni relative allo stato delle persone e al diritto di famiglia, giacché l’ordinamento giuridico dell’Unione non dispone di norme scritte in materia.

Considerata, da un lato, l’assenza di un sistema completo di norme di diritto internazionale privato in seno al diritto dell’Unione e, dall’altro, le divergenze dei sistemi nazionali di diritto internazionale privato, l’identificazione da parte di un organo amministrativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione di una disposizione di diritto derivato, come l’art. 79 dello Statuto o l’art. 18 del suo allegato VIII, dell’ordinamento giuridico nazionale che sia l’unico «competente» a determinare lo stato civile di una persona risulterebbe essere un compito particolarmente complesso e assai aleatorio sotto il profilo giuridico. Il giudice dell’Unione dovrebbe altresì astenersi da siffatta impresa che, in particolare, equivarrebbe a una legislazione giudiziale.

Pertanto, non spetta né al giudice né alle istituzioni dell’Unione, quando applicano lo Statuto, verificare la fondatezza delle decisioni pronunciate dalle giurisdizioni nazionali.

La circostanza che un’istituzione dell’Unione riconosca a due persone la qualità di coniuge superstite di un’unica ex funzionaria deceduta, ai fini della concessione di un vantaggio economico, non rappresenta affatto un’accettazione, fosse anche implicita, a livello dell’Unione della poligamia, accettazione che sarebbe tale da sollevare una questione di compatibilità con principi e norme superiori di diritto, in particolare qualora ciascuna delle persone interessate fruisse per intero del vantaggio economico previsto per «il» coniuge superstite. In ogni caso, nella fattispecie l’istituzione interessata si è limitata a trarre le conseguenze dell’applicazione dei diritti di famiglia nazionali.

(v. punti 62, 63, 68, 84 e 87)

Riferimento:

Corte: 5 febbraio 1981, causa 40/79, P./Commissione (Racc. pag. 361; conclusioni dell’avvocato generale Warner, pagg. 382 e 383); 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro (Racc. pag. 107, punto 11); 17 aprile 1986, causa 59/85, Reed (Racc. pag. 1283, punto 15), e 31 maggio 2001, cause riunite C‑122/99 P e C‑125/99 P, D e Svezia/Consiglio (Racc. pag. I‑4319, punti 34‑38)

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 1992, causa T‑43/90, Díaz García/Parlamento (Racc. pag. II‑2619, punto 36); 22 febbraio 2006, causa T‑342/04, Adam/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑23 e II‑A‑2‑107, punto 32)

2.      In assenza di una norma statutaria relativa alle modalità di attribuzione della pensione di reversibilità in caso di coesistenza di coniugi superstiti, spetta all’istituzione determinare un metodo di attribuzione.

Un metodo di suddivisione preso in considerazione dall’istituzione, ossia la ripartizione in parti uguali della pensione di reversibilità tra i coniugi superstiti non è contrario né alla lettera, né all’economia, né allo scopo delle disposizioni dell’art. 79 dello Statuto e dell’art. 18 del relativo allegato VIII, e neppure a quelle di tutto il capitolo relativo alla pensione di reversibilità del medesimo allegato, tanto più che il criterio della durata del matrimonio, come previsto all’art. 28 dell’allegato VIII dello Statuto, sarebbe difficilmente trasponibile al caso della coesistenza di più coniugi superstiti e si porrebbe in contrasto con lo scopo dell’art. 79 dello Statuto.

(v. punti 97 e 104)

3.      La regola della concordanza tra il reclamo amministrativo previo e il ricorso richiede una concordanza tra l’oggetto e la causa di quest’ultimo. Tale regola è giustificata dalla finalità stessa del procedimento precontenzioso, ossia permettere all’amministrazione di rivedere la sua decisione e ottenere in tal modo una risoluzione extragiudiziale, qualificata come «componimento amichevole».

Poiché il procedimento precontenzioso ha un carattere informale e gli interessati possono agire, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma al contrario deve esaminarli con spirito di apertura. Sebbene le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione possano avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e possano contenere soltanto «censure» che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono tuttavia, dinanzi al giudice dell’Unione, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente.

La regola di concordanza può intervenire soltanto qualora il ricorso contenzioso modifichi l’oggetto del reclamo o la relativa causa, quest’ultima nozione di «causa» dovendosi interpretare in senso lato. Conseguentemente, e fatte salve le eccezioni di illegittimità, fermi restando i motivi di ordine pubblico, la modifica della causa della controversia e, pertanto, l’irricevibilità per il mancato rispetto della regola di concordanza si verificherebbero, di norma, soltanto se il ricorrente, limitandosi nel suo reclamo a censurare la validità formale dell’atto che gli arreca pregiudizio, compresi gli aspetti procedurali, fa valere motivi di merito nel proprio ricorso o, viceversa, se il ricorrente, dopo aver unicamente contestato nel proprio reclamo la legittimità nel merito dell’atto che gli arreca pregiudizio, presenta un ricorso che contiene motivi relativi alla validità formale di quest’ultimo, aspetti procedurali compresi.

Inoltre, per la natura intrinsecamente giuridica di un’eccezione di illegittimità, nonché del ragionamento che induce l’interessato a cercare e ad eccepire tale illegittimità, non si può chiedere al funzionario o all’agente che presenta il reclamo e che non dispone necessariamente delle adeguate competenze giuridiche di formulare siffatta eccezione nella fase precontenziosa, e ciò pena la successiva irricevibilità.

(v. punti 109-111 e 119-121)

Riferimento:

Corte: 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. pag. 1139, punti 31‑33); 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione (Racc. pag. 1509, punto 9); 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a./Commissione (Racc. pag. 1555, punti 12 e 14); 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punto 10); 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punti 10 e 11); 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s Francia (Racc. pag. I‑1719, punto 67), e 19 novembre 1998, causa C‑316/97 P, Parlamento/Gaspari (Racc. pag. I‑7597, punti 17 e 18)

Tribunale di primo grado: 8 giugno 1995, causa T‑496/93, Allo/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑127 e II‑405, punto 26); 13 aprile 2005, causa T‑353/03, Nielsen/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑443, punto 23), e 31 maggio 2005, causa T‑284/02, Dionyssopoulou/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑131 e II‑597, punto 62)

Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2008, causa F‑31/07, Putterie-De-Beukelaer/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑53 e II‑A‑1‑261, punti 57 e segg., che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑160/08 P); 11 settembre 2008, causa F‑135/07, Smadja/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑299 e II‑A‑1‑1585, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑513/08 P), e 18 maggio 2009, cause riunite F‑138/06 e F‑37/08, Meister/UAMI (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑131 e II‑A‑1‑727, punto 145)