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Ricorso presentato il 9 maggio 2007 - Korjus / Corte di giustizia

(Causa F-43/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nina Korjus (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Ortlinghaus)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione recante nomina della ricorrente, in quanto stabilisce il suo inquadramento nel grado in applicazione dell'art. 13, n. 1, dell'allegato XIII dello Statuto;

ricostruire la carriera della ricorrente (compresa la valorizzazione della sua esperienza nel grado così rettificato, i suoi diritti alla promozione e i suoi diritti a pensione), a partire dal grado nel quale essa avrebbe dovuto essere nominata sulla base del bando di concorso in seguito al quale è stata inserita nell'elenco degli idonei, o al grado che figura in tale bando di concorso o al grado corrispondente al suo equivalente in base all'inquadramento previsto dal nuovo Statuto a partire dalla decisione di nomina;

concedere alla ricorrente il beneficio degli interessi di mora al tasso stabilito dalla Banca centrale europea sul totale delle somme corrispondenti alla differenza tra la retribuzione corrispondente al suo inquadramento che figura nella decisione di nomina e l'inquadramento al quale essa avrebbe dovuto aver diritto fino alla data in cui sarà adottata la decisione di inquadramento regolare nel grado;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, in qualità di vincitrice del concorso CJ/LA/32 1 il cui bando è stato pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004, è stata assunta dopo l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette comunità 2. In applicazione delle disposizioni dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") modificato dal regolamento di cui sopra, essa è stata inquadrata nel grado AD7 invece dei gradi LA7 o LA6 previsti dal bando di concorso.

Nel suo ricorso la ricorrente fa valere in particolare la violazione dell'art. 5, n. 5 dello Statuto, dei principi di parità di trattamento di proporzionalità di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento nonché dell'art. 31, n. 1, dello Statuto, in quanto, da un lato, essa sarebbe stata assunta in un grado inferiore a quello indicato nel bando di concorso e, dall'altro, l'inquadramento dei vincitori dello stesso concorso sarebbe stato fissato a livelli diversi a seconda che essi siano stati assunti prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004.

Inoltre, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 10 dello Statuto, in quanto il comitato cui si riferisce tale disposizione non sarebbe stato consultato sulla questione dell'inquadramento dei vincitori dei concorsi i cui bandi facevano riferimento alla precedente struttura delle carriere.

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1 - GU C 221 A del 3.8.1999, pag. 7.

2 - GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.