Language of document : ECLI:EU:F:2008:124

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

8 ottobre 2008

Causa F‑44/07

Florence Barbin

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Procedura di attribuzione dei punti di merito al Parlamento europeo – Illegittimità delle istruzioni che disciplinano tale procedura – Scrutinio per merito comparativo»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Barbin chiede l’annullamento della decisione del Parlamento europeo 16 ottobre 2006 con la quale le viene attribuito un solo punto di merito per l’esercizio 2005.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionati, artt. 43 e 45)

2.      Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità

(Art. 241 CE)

1.      Lo scrutinio per merito comparativo ai fini dell’attribuzione, ad un funzionario, di punti di merito può essere effettuato solo in seno alla sua direzione generale di assegnazione, alla luce del numero limitato di punti di merito disponibili per direzione generale e in considerazione del fatto che ciascun funzionario promuovibile di una direzione o di un servizio concorre con tutti gli altri funzionari della sua direzione o del suo servizio per un numero limitato di punti di merito. La direzione generale designata per attribuire i punti di merito è quella in cui il funzionario ha trascorso il periodo più lungo di assegnazione nel corso dell’anno di riferimento.

(v. punti 44 e 45)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 marzo 2006, causa T‑289/04, Lantzoni/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑39 e II‑A‑2‑171, punti 68 e 69), e 27 settembre 2006, causa T‑156/05, Lantzoni/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑189 e II‑A‑2‑969, punti 52 e 53)

2.      La portata di un’eccezione di illegittimità dev’essere limitata a quanto indispensabile alla soluzione della controversia. L’atto generale di cui è eccepita l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale di cui trattasi.

(v. punto 61)

Riferimento:

Corte: 31 marzo 1965, causa 21/64, Macchiorlati Dalmas/Alta Autorità (Racc. pag. 222, in particolare pag. 238); 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 296, in particolare pag. 323)

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1993, cause riunite T‑6/92 e T‑52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II‑1047, punto 57), e 3 febbraio 2000, causa T‑60/99, Townsend/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑11 e II‑45, punto 53)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑19/05, Sanchez Ferriz/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑41 e II‑A‑1‑135, punto 57)