Language of document : ECLI:EU:F:2010:72

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seduta Plenaria)

1° luglio 2010 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Pensione di reversibilità — Art. 79 dello Statuto — Art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto — Coniuge superstite — Riconoscimento della qualità di coniuge superstite a due persone — Riduzione al 50% — Legittimo affidamento — Regola di concordanza»

Nella causa F‑45/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Wolfgang Mandt, residente a Kreuztal (Germania), rappresentato dall’avv. B. Kolb,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, inizialmente rappresentato dalla sig.ra K. Zejdová, dai sigg. J.F. de Wachter e U. Rösslein, in qualità di agenti, successivamente dal sig. J.F. de Wachter, dalle sig.re K. Zejdová e S. Seyr, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Kurt‑Wolfgang Braun‑Neumann, deceduto il 9 ottobre 2009, che ha lasciato come unica erede la sig.ra Shirley Meyer, residente a Bedburg-Hau (Germania), che riformula le conclusioni presentate dal suo autore, rappresentata dall’avv. P. Ames,

interveniente,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seduta Plenaria),

composto dai sigg. P. Mahoney, presidente, S. Gervasoni, presidente di sezione, H. Kreppel, H. Tagaras (relatore) e S. Van Raepenbusch, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto via fax alla cancelleria del Tribunale in data 16 maggio 2007 (l’originale è stato depositato il successivo 21 maggio), il sig. Mandt chiede in sostanza l’annullamento della decisione 8 febbraio 2007 dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del Parlamento europeo, recante rigetto del reclamo presentato contro la decisione 8 settembre 2006, con cui il Parlamento ha stabilito la riduzione al 50%, a decorrere dal 1° aprile 2006, della pensione di reversibilità che egli percepiva in qualità di coniuge superstite della defunta sig.ra Mandt, il cui cognome da nubile era Neumann (in prosieguo: la «sig.ra Neumann» o la «defunta sig.ra Neumann»), ex funzionaria del Parlamento. Il motivo di tale riduzione era dovuto al fatto che, con decisione 8 settembre 2006, il Parlamento, in risposta a una richiesta del sig. Braun‑Neumann volta a ottenere una pensione di reversibilità in quanto anch’esso coniuge superstite della defunta sig.ra Neumann, aveva deciso di versare a quest’ultimo, a partire dal 1° aprile 2006, tale pensione nella misura del 50% del suo importo.

 Contesto normativo

2        L’art. 79 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») così recita:

«Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell’allegato VIII, il coniuge superstite di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità o dell’indennità di invalidità di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall’età, al momento del suo decesso.

(…)».

3        L’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto prevede quanto segue:

«Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22, ad una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell’ultimo stipendio base; tuttavia, l’importo della pensione di reversibilità non può in alcun modo superare l’importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

(…)».

4        L’art. 22 dell’allegato VIII dello Statuto dispone quanto segue:

«In caso di coesistenza di un coniuge superstite e di orfani nati da un precedente matrimonio e di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante ad un coniuge superstite che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

(…)».

5        L’art. 27 dell’allegato VIII così recita:

«Il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell’ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all’atto del decesso dell’ex coniuge, che viene adeguata secondo le modalità previste dall’articolo 82 dello statuto.

Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell’articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge».

6        Ai sensi dell’art. 28 dell’allegato VIII dello Statuto:

«In caso di coesistenza di più coniugi divorziati aventi diritto ad una pensione di riversibilità o di uno o più coniugi divorziati e di un coniuge superstite aventi diritto ad una pensione di riversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, secondo e terzo comma.

(…)».

 Fatti all’origine della controversia

7        La sig.ra Neumann, all’epoca funzionaria del Parlamento, e il sig. Braun-Neumann, cittadini tedeschi, il 3 maggio 1993 si sposavano a Straubing (Germania) e si stabilivano ad Andenne (Belgio). Secondo il ricorrente, il sig. Braun‑Neumann si sarebbe reso colpevole di comportamenti penalmente sanzionabili per i quali sarebbe stato in carcere e poi ricoverato in un ospedale psichiatrico.

8        La convivenza tra il sig. Braun‑Neumann e sua moglie si era limitata a brevi periodi durante il primo anno di matrimonio, che veniva sciolto con sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur (Belgio), pronunciata in contumacia il 6 settembre 1995 e che sarebbe poi passata in giudicato in tale paese.

9        La domanda di riconoscimento in Germania di tale sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur, presentata dalla sig.ra Neumann, veniva respinta in ultima istanza dal Bayerisches Oberstes Landesgericht (Corte suprema della Baviera, Germania) con ordinanza 11 ottobre 1999. Il rifiuto del riconoscimento si fondava principalmente sul mancato rispetto dei diritti della difesa del sig. Braun‑Neumann in occasione del procedimento sfociato nell’adozione della detta sentenza di divorzio, a causa della notifica tardiva dell’atto di citazione al sig. Braun‑Neumann, detenuto in un istituto penitenziario in Germania.

10      In data 25 aprile 2000 il ricorrente contraeva matrimonio con la sig.ra Neumann a New York (Stati Uniti d’America).

11      Nel 2001 la sig.ra Neumann veniva collocata a riposo percependo a tale titolo una pensione di anzianità. Secondo il ricorrente, la signora si stabiliva poi in Germania a partire dall’aprile 2002. Tuttavia, un «certificato di residenza storico» della città di Andenne, presentato dal ricorrente dopo l’udienza (v. punto 33 della presente sentenza), riporta indirizzi unicamente in Belgio.

12      Nel 2003 il sig. Braun‑Neumann avviava un procedimento di divorzio in Germania chiedendo lo scioglimento del suo matrimonio con la sig.ra Neumann.

13      La sig.ra Neumann è deceduta il 25 luglio 2004 in Germania.

14      L’11 agosto 2004 il ricorrente chiedeva di fruire della pensione di reversibilità, domanda accolta dal Parlamento il 23 settembre con effetto dal successivo 1° novembre.

15      Con decisione 25 agosto 2004 l’Amtsgericht‑Familiengericht‑Merzig (Sezione Famiglia del Tribunale distrettuale di Merzig, Germania) accoglieva l’istanza di divorzio presentata dal sig. Braun‑Neumann; tuttavia, in seguito, con ordinanza 21 gennaio 2005, detto giudice constatava che il procedimento di divorzio era considerato decaduto, giacché il matrimonio tra la sig.ra Neumann e il sig. Braun‑Neumann si era sciolto a causa del decesso della signora, avvenuto in data 25 luglio 2004.

16      Tuttavia, sul libretto di famiglia dei coniugi Braun‑Neumann, compilato dalle competenti autorità tedesche, il 19 gennaio 2005 veniva apposta una dicitura secondo cui la signora «era anche sposata» con il ricorrente e che indicava altresì il luogo e la data del matrimonio. Inoltre, un’analoga dicitura relativa al primo matrimonio della defunta sig.ra Neumann veniva aggiunta il 6 aprile 2006 sul libretto di famiglia dei coniugi Mandt‑Neumann.

17      Con ordinanza 25 gennaio 2006 l’Amtsgericht Siegen (Tribunale distrettuale di Siegen, Germania), adito dal Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein Standesamtsaufsicht (funzionario direttivo del Land, capo dei servizi amministrativi del distretto di Siegen-Wittgenstein, autorità che esercita le funzioni di sorveglianza dello stato civile, Germania), constatava peraltro la necessità di procedere alla modifica dell’atto di morte della defunta sig.ra Neumann, affinché tale atto indicasse, quale coniuge di quest’ultima, non solo il sig. Mandt bensì anche il sig. Braun‑Neumann. L’atto di morte in tal modo modificato veniva rilasciato il 23 marzo 2006.

18      Secondo il Parlamento, in data 29 marzo 2006 il sig. Braun‑Neumann chiedeva di poter fruire di una pensione di reversibilità in quanto coniuge superstite della defunta sig.ra Neumann; nell’ambito della sua domanda, il sig. Braun‑Neumann trasmetteva al Parlamento l’ordinanza dell’Amtsgericht Siegen 25 gennaio 2006, nonché l’atto di morte modificato in seguito a tale ordinanza.

19      Con lettera dell’8 settembre 2006 l’APN informava il sig. Braun‑Neumann della decisione di versargli il 50% della pensione di reversibilità della defunta sig.ra Neumann a partire dal 1° aprile 2006. Con lettera dello stesso giorno, l’APN indicava al ricorrente che la pensione di reversibilità, di cui godeva per intero, a partire dal 1° aprile 2006 avrebbe dovuto essere ridotta del 50%, in quanto l’altro 50% spettava, a partire da tale data, al sig. Braun‑Neumann, quale coniuge superstite della defunta sig.ra Neumann; invero, con questa stessa lettera il Parlamento comunicava al ricorrente che, conformemente al registro di stato civile della defunta sig.ra Neumann, essa, alla data del decesso, risultava sposata sia con lui, sia con il sig. Braun‑Neumann, precisando di avere altresì esaminato la sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur, nonché la sentenza del Bayerisches Oberstes Landesgericht. In seguito, il 18 ottobre 2006, il Parlamento stabiliva alcuni diritti del sig. Braun‑Neumann, concedendogli il 50% della pensione di reversibilità della defunta sig.ra Neumann a partire dal 1° aprile 2006.

20      Con reclamo presentato dal proprio legale con lettera 13 settembre 2006, integrata dalla lettera del 5 ottobre successivo, il ricorrente si opponeva alla decisione 8 settembre 2006, adottata nei suoi confronti; egli presentava altresì osservazioni dettagliate al Parlamento, con lettere del 30 settembre e del 4 ottobre 2006. Con decisione 8 febbraio 2007, riferendosi a queste quattro lettere, l’APN respingeva il reclamo del ricorrente.

21      Da parte sua, il sig. Braun‑Neumann, dopo il parziale accoglimento del suo reclamo in merito al versamento retroattivo della metà della pensione di reversibilità per il periodo 1° agosto 2004 ‑ 31 marzo 2006, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale diretto, in sostanza, a ottenere il versamento dell’altra metà di tale pensione con efficacia retroattiva al 1° agosto 2004. Con ordinanza 23 maggio 2008 il Tribunale dichiarava il ricorso irricevibile (causa F‑79/07, Braun-Neumann/Parlamento, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑181 e II‑A‑1‑957); l’impugnazione presentata dal sig. Braun‑Neumann avverso tale ordinanza veniva respinta con ordinanza del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2009, causa T‑306/08 P, Braun-Neumann/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑1 e II‑B‑1‑1).

 Conclusioni delle parti e procedimento

22      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione dell’APN 8 febbraio 2007;

—        condannare il Parlamento a versargli, a partire dal 1° aprile 2006, l’ulteriore 50% della pensione di reversibilità dovuta in quanto coniuge della defunta sig.ra Neumann, nonché a continuare a versargli tale importo su base mensile.

23      Il ricorrente chiede inoltre al Tribunale:

—        di autorizzare il tedesco quale lingua processuale, conformemente all’art. 35, n. 2, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

24      Sebbene all’inizio del suo ricorso il ricorrente chieda anche il beneficio del gratuito patrocinio, nondimeno egli indica alla fine, sempre nell’ambito del ricorso, che la sua domanda in tal senso verrà presentata soltanto successivamente. Orbene, nessuna istanza di gratuito patrocinio è stata presentata in seguito dal ricorrente.

25      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

—        dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile;

—        respingere il ricorso in quanto infondato per il resto;

—        pronunciarsi sulle spese secondo diritto.

26      Con lettere del 30 novembre 2007 e del 30 aprile 2008 il Tribunale, conformemente agli artt. 55 e 56 del regolamento di procedura, invitava le parti a pronunciarsi e a presentare osservazioni su taluni aspetti della controversia. Le parti ottemperavano a tali misure di organizzazione della procedura nei termini impartiti.

27      Con lettere del 24 ottobre 2008 il Tribunale informava le parti che conformemente all’art. 111, n. 1, del regolamento di procedura intendeva invitare il sig. Braun‑Neumann a intervenire nel procedimento e domandava le loro osservazioni al riguardo. Il ricorrente informava il Tribunale della sua rinuncia a presentare osservazioni in merito; quanto al Parlamento, nel termine previsto l’istituzione indicava di non aver obiezioni di principio verso siffatto invito.

28      Con lettera del 21 novembre 2008 il Tribunale invitava il sig. Braun‑Neumann a esprimersi sull’invito a intervenire che gli era stato rivolto. In risposta, il sig. Braun‑Neumann dichiarava di voler intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento.

29      Con lettere del 16 dicembre 2008 il Tribunale chiedeva alle parti se desiderassero che taluni atti di causa, da esse ritenuti segreti o riservati, non venissero comunicati al sig. Braun‑Neumann. Il Parlamento, nel termine previsto, indicava al Tribunale che non ne ricorreva la necessità; il ricorrente non rispondeva all’invito del Tribunale.

30      Con ordinanza del presidente del Tribunale 3 marzo 2009, notificata alle parti il 4 marzo successivo, il sig. Braun‑Neumann veniva ammesso a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Parlamento.

31      Nella sua memoria di intervento depositata il 20 aprile 2009, il sig. Braun‑Neumann chiedeva al Tribunale di respingere il ricorso. Con lettere del 30 aprile 2009 il Tribunale informava le parti principali che avrebbero potuto rispondere alla memoria di intervento nell’ambito della fase orale del procedimento.

32      All’udienza, le parti principali e la parte interveniente chiedevano di poter depositare nuovi documenti e atti nell’ambito del procedimento. Al termine dell’udienza, il presidente del Tribunale informava che non era opportuno concludere la fase orale.

33      Con lettere del 17 giugno 2009 il Tribunale informava le parti che, entro un certo termine, avrebbero potuto depositare i documenti annunciati in udienza. Il ricorrente e il sig. Braun‑Neumann depositavano vari documenti via posta. Tra i documenti depositati dal sig. Braun‑Neumann figurano, in primo luogo, una lettera che il ricorrente gli aveva inviato il 22 settembre 1997, con la quale ingiungeva al sig. Braun-Neumann di cessare di importunare «sua moglie» («meine Frau»), in secondo luogo, una decisione dell’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale distrettuale di Norimberga, Germania) del 10 dicembre 1999, che condannava la sig.ra Neumann al versamento mensile dell’importo di DEM 400 a titolo di alimenti tra coniugi, in terzo luogo, una decisione del Landgericht Koblenz (Tribunale regionale di Coblenza, Germania), pronunciata in contumacia il 27 novembre 2007, che riguardava la condanna del figlio della defunta sig.ra Neumann al pagamento di EUR 150 000 al ricorrente, a titolo di quota legittima di quest’ultimo nella successione e, in quarto luogo, una lettera del 16 febbraio 2006 della Staatsanwaltschaft Siegen (Pubblico Ministero di Siegen, Germania), indirizzata al sig. Braun‑Neumann, con la quale quest’ultimo veniva informato che la denuncia per bigamia depositata nei confronti del ricorrente il 17 marzo 2005 doveva essere archiviata per motivi di prescrizione.

34      Inoltre, in data 10 luglio 2009, il Tribunale disponeva misure supplementari di organizzazione del procedimento, che venivano ottemperate nei termini previsti.

35      In data 11 settembre 2009, il Tribunale fissava al 25 settembre successivo il termine per le eventuali osservazioni delle parti in merito al deposito e al contenuto dei documenti di cui al punto 33 della presente sentenza. Soltanto il ricorrente presentava osservazioni, in cui indicava, in particolare, di non ricordarsi della suddetta lettera del 22 settembre 1997, sostenendo che la decisione del Landgericht Koblenz 27 novembre 2007 fosse il frutto di informazioni errate fornite dal sig. Braun‑Neumann.

36      Il legale della parte interveniente informava il Tribunale del decesso del sig. Braun‑Neumann, avvenuto il 9 ottobre 2009, e trasmetteva copia dell’atto di morte.

37      In data 12 novembre 2009 il Tribunale fissava al 26 novembre successivo il termine, affinché, da un lato, le parti principali depositassero le loro eventuali osservazioni in merito alle conseguenze del decesso del sig. Braun‑Neumann sulla presente causa e, dall’altro, perché il legale del sig. Braun‑Neumann informasse il Tribunale dell’eventuale prosecuzione del procedimento da parte degli aventi causa del defunto.

38      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2009, il Parlamento informava il Tribunale di aver adattato, con decisione 11 novembre 2009, a seguito del decesso del sig. Braun‑Neumann, l’importo della pensione di reversibilità del sig. Mandt in maniera che quest’ultimo ricevesse, a partire dal 1° novembre 2009, l’intera pensione di reversibilità della defunta sig.ra Neumann.

39      Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2009, il ricorrente presentava le proprie osservazioni in merito alle conseguenze del decesso del sig. Braun-Neumann sulla presente causa. Egli ritiene, in particolare, che la morte del sig. Braun‑Neumann non comporti una valutazione diversa della situazione giuridica controversa. Tuttavia, il fatto che al ricorrente venga ora versata l’intera pensione di reversibilità dovrebbe essere considerato come un elemento a sostegno delle sue richieste; infatti, il Parlamento riconoscerebbe nuovamente l’esistenza del divorzio tra la defunta sig.ra Neumann e il defunto sig. Braun‑Neumann, nonché la legittimità del matrimonio tra la defunta sig.ra Neumann e il sig. Mandt. Il ricorrente ne deduce che il suo diritto al versamento dell’intera pensione di reversibilità esisteva anche in passato, nel periodo compreso tra il decesso della sig.ra Neumann e il deposito del ricorso, in ogni caso tra il 1° agosto 2004 e il 1° aprile 2006.

40      In data 26 novembre 2009 il Parlamento presentava le proprie osservazioni in merito alle conseguenze del decesso del sig. Braun-Neumann sulla presente causa, indicando in particolare che, a suo avviso, la questione se il sig. Mandt debba qualificarsi come unico coniuge superstite o se la pensione di reversibilità dovesse dividersi tra il sig. Mandt e il sig. Braun-Neumann resta aperta anche dopo il decesso di quest’ultimo.

41      Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2009, il rappresentante della parte interveniente informava il Tribunale che, da un lato, dal testamento del defunto sig. Braun‑Neumann risulta che la sig.ra Shirley Meyer è la sua unica erede universale e che, dall’altro, essa intende succedergli in quanto tale nella sua posizione di parte interveniente nella presente causa. Alla lettera del rappresentante della parte interveniente venivano allegate copie del testamento del 7 gennaio 2008 e del verbale dell’Amtsgericht Merzig 3 novembre 2009 (giurisdizione competente in materia di successioni). In tale ultima lettera il rappresentante della parte interveniente si impegnava a trasmettere in seguito il suo nuovo mandato, impegno adempiuto il 9 dicembre 2009.

42      In data 5 gennaio 2010 si è conclusa la fase orale essendo stato disposto il passaggio in decisione della causa.

 Oggetto della controversia

43      A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’APN 8 febbraio 2007, recante rigetto del suo reclamo. In proposito, occorre rammentare che le domande di annullamento formalmente dirette avverso la decisione di rigetto di un reclamo, nel caso in cui tale decisione sia sprovvista di contenuto autonomo, comportano che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto che è stato oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 10 dicembre 1992, causa T‑33/91, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. II‑2499, punto 23, e 6 aprile 2006, causa T‑309/03, Camós Grau/Commissione, Racc. pag. II‑1173, punto 43; sentenza del Tribunale 4 giugno 2009, causa F‑11/08, Mölling/Europol, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑159 e II‑A‑1‑899, punto 27). Nella fattispecie, il reclamo del ricorrente, respinto dall’APN in data 8 febbraio 2007, era diretto contro la decisione 8 settembre 2006 che, a partire dal 1° aprile 2006, riduceva del 50% la pensione di reversibilità della defunta sig.ra Neumann. Poiché la decisione 8 febbraio 2007 era priva di contenuto autonomo in quanto si limitava a confermare la decisione 8 settembre 2006 e — inoltre — con una motivazione che riprende in sostanza, ancorché in maniera più ampia, la motivazione della detta decisione, occorre rilevare, di conseguenza, che il ricorso è rivolto unicamente contro la decisione dell’8 settembre 2006 adottata nei confronti del ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

44      Riguardo alla domanda del ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione dell’uso del tedesco quale lingua processuale, occorre rammentare che ai sensi dell’art. 35, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile alla data di presentazione del ricorso, la lingua processuale viene scelta dal ricorrente — tra le 23 lingue ufficiali dell’Unione europea — fatte salve le disposizioni dell’art. 35, n. 2, lett. a)‑c), del suddetto regolamento, le quali non sono applicabili al caso di specie. In ogni caso, in virtù dell’art. 29 del regolamento di procedura del Tribunale, in vigore dopo il 1° novembre 2007, le regole relative al regime linguistico che si applicano dinanzi al Tribunale sono quelle del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ossia le suddette disposizioni dell’art. 35, nn. 1 e 2, di quest’ultimo. Nella fattispecie, non occorre dunque che il Tribunale si pronunci sulla domanda del ricorrente volta a ottenere l’autorizzazione dell’uso del tedesco quale lingua processuale, giacché quest’ultimo può scegliere d’ufficio il tedesco quale lingua processuale, cosa che, peraltro, ha fatto.

45      Occorre inoltre constatare che il decesso del sig. Braun‑Neumann, avvenuto il 9 ottobre 2009, non priva dell’oggetto la controversia che il Tribunale è chiamato a decidere, ad eccezione delle domande volte a ottenere la condanna del Parlamento nella parte in cui esse riguardano il periodo successivo al 31 ottobre 2009; infatti, a partire da tale data il ricorrente percepisce l’intera pensione di reversibilità della defunta sig.ra Neumann (v. punto 38 della presente sentenza). Le domande del ricorrente volte a ottenere la condanna del Parlamento restano quindi prive di oggetto nella parte in cui si riferiscono a detto periodo. Al contrario, esse lo mantengono per intero per quanto concerne il periodo anteriore alla data del decesso del sig. Braun‑Neumann.

 Sulla domanda di annullamento

 Argomenti delle parti

46      A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola il diritto dell’Unione. Egli formula nove censure nell’ambito della sua argomentazione.

47      La prima censura consta di due parti. Da un lato, poiché non è stato possibile presentare alcun ricorso, in particolare dinanzi al Bayerischer Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale della Baviera), avverso l’ordinanza del Bayerisches Oberstes Landesgericht 11 ottobre 1999 (v. punto 9 della presente sentenza), i diritti della defunta sig.ra Neumann nonché quelli del ricorrente sarebbero stati limitati. Dall’altro, l’ordinanza del Bayerisches Oberstes Landesgericht si fonderebbe su premesse errate e, inoltre, non sarebbe conforme al diritto vigente alla data in cui essa è stata pronunciata, con particolare riferimento al diritto dell’Unione. Infatti, innanzi tutto, ad avviso del ricorrente, la suddetta ordinanza non avrebbe indicato se il Bayerisches Oberstes Landesgericht avesse verificato le affermazioni del sig. Braun‑Neumann in merito allo svolgimento del procedimento di divorzio dinanzi al Tribunal de première instance de Namur; inoltre, la citazione a comparire dinanzi a detto ultimo giudice sarebbe stata notificata al sig. Braun‑Neumann conformemente alle norme di diritto internazionale vigenti e quest’ultimo, tra il ricevimento, in data 4 agosto 1995, della detta citazione e la sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur del 6 settembre 1995, avrebbe dunque disposto del tempo sufficiente per depositare una memoria dinanzi a detto giudice, non avendo il sig. Braun‑Neumann, per giunta e contrariamente a ciò che egli avrebbe dichiarato, impugnato la detta sentenza di divorzio.

48      Con la seconda censura, il ricorrente, da un lato, basandosi sull’art. 27 della convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958, che era in vigore alla data della sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur e, dall’altro, riferendosi a quanto esposto nell’ambito della prima censura, sostiene che il sig. Braun‑Neumann non era contumace nel procedimento dinanzi al Tribunal de première instance de Namur e che, anche se lo fosse stato, avrebbe ancora potuto difendersi.

49      Nell’ambito della terza censura, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), in quanto non sussistono motivi per il mancato riconoscimento, ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 2201/2003, della sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur.

50      Con la sua quarta censura, il ricorrente difende la validità della sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur, in quanto il Belgio rappresentava il luogo dell’ultimo domicilio coniugale della sig.ra Neumann e del sig. Braun‑Neuman, nonostante le indicazioni errate circa il detto luogo che quest’ultimo avrebbe comunicato, in mala fede, nell’ambito del procedimento dinanzi al Bayerisches Oberstes Landesgericht, da cui è scaturita l’ordinanza 11 ottobre 1999.

51      La quinta censura è sollevata contro la decisione impugnata nella parte in cui essa si riferiva all’ordinanza dell’Amtsgericht Siegen 25 gennaio 2006, mentre quest’ultima non rileverebbe ai fini della questione del riconoscimento della sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur e non potrebbe, per giunta, essere valida in seno all’Unione europea, ove non è ammessa la poligamia.

52      Con la sesta censura, il ricorrente sostiene che il matrimonio tra la sig.ra Neumann e il sig. Braun‑Neumann è durato meno di un anno e che quest’ultimo, alla luce delle disposizioni dell’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto, non può pertanto invocare il diritto di fruire di una pensione di reversibilità.

53      Riguardo alla settima censura, essa si basa sul fatto che, da un lato, la decisione 8 febbraio 2007, recante rigetto del reclamo del ricorrente, si riferisce a disposizioni del diritto tedesco, ossia gli artt. 23 e 29 dell’Ehegesetz (legge sul matrimonio), che non erano più in vigore alla data dell’adozione della detta decisione e che, dall’altro, a motivo dello stato di ignoranza in cui la signora si trovava — alla data del matrimonio — circa la personalità del coniuge e le condanne penali di cui egli era stato oggetto, sarebbe sussistita una causa di nullità del matrimonio contratto tra il sig. Braun‑Neumann e la sig.ra Neumann, anche se il ricorrente ammetteva di non essere legittimato a impugnare il matrimonio di cui trattasi.

54      Nell’ambito dell’ottava censura, il ricorrente fa osservare che il Parlamento ha considerato divorziata la sig.ra Neumann, ai sensi dello Statuto, nel momento in cui la sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur è divenuta definitiva, con tutte le conseguenze pecuniarie che ciò comporta. In seguito al suo matrimonio con il ricorrente, essa è stata nuovamente considerata coniugata dall’istituzione, «con tutti gli aumenti e riduzioni corrispondenti sotto il profilo del diritto, dei redditi e della pensione». Il Parlamento avrebbe pertanto ingenerato un legittimo affidamento nella sig.ra Neumann e nel ricorrente riguardo al loro status di coniugi.

55      Con la nona censura, sostenendo che ai sensi dell’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto la sola qualità di coniuge superstite è sufficiente per vedersi concedere l’intera pensione di reversibilità, il ricorrente ritiene di potersi avvalere di tale qualità e di avere pertanto diritto alla detta pensione per intero. Invero, l’ordinanza dell’Amtsgericht Siegen 25 gennaio 2006 non rimetterebbe in discussione il fatto che egli avrebbe validamente contratto matrimonio con la sig.ra Neumann a New York.

56      In risposta alle varie censure invocate dal ricorrente, il Parlamento sostiene, in sostanza, che il giudice dell’Unione non è competente a sindacare le decisioni dei giudici nazionali, né le condotte improprie di talune autorità nazionali. In proposito, il Parlamento ritiene che gli eventuali errori commessi dai giudici nazionali tedeschi non possano essere invocati dal ricorrente dinanzi al Tribunale e che l’APN avesse l’obbligo di tener conto dell’atto di morte, come modificato dall’autorità competente, e di modificare di conseguenza la determinazione dei diritti alla pensione del ricorrente. Il Parlamento osserva altresì che il regolamento n. 2201/2003 non era in vigore il 6 settembre 1995, data della sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur. Il Parlamento rileva altresì che, anche se le disposizioni degli artt. 23 e 29 dell’Ehegesetz sono state abrogate, queste in ogni caso sono state sostituite dall’art. 1313 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), di contenuto identico. Inoltre, per quanto riguarda la durata del matrimonio tra la sig.ra Neumann e il sig. Braun‑Neumann, il Parlamento sostiene che, quand’anche occorresse ritenere che questo matrimonio sia stato sciolto dalla sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur, ciò non toglie che questo matrimonio sia durato due anni, poiché la sig.ra Neumann e il sig. Braun‑Neumann si erano sposati il 3 maggio 1993. Infine, il Parlamento afferma che, in considerazione del principio di concordanza tra il reclamo e il ricorso, il ricorrente non può invocare il principio di legittimo affidamento per la prima volta nel proprio ricorso.

57      Nella sua memoria di intervento, il sig. Braun‑Neumann riprende essenzialmente gli argomenti del Parlamento aggiungendo, in particolare, due considerazioni. Da un lato, e in subordine, egli sostiene che il semplice fatto che il Parlamento abbia versato l’intera pensione di reversibilità al ricorrente non può essere considerato come una garanzia da parte dell’amministrazione, giacché un mero pagamento non può dar luogo ad alcun legittimo affidamento del beneficiario sulla legittimità di una prestazione. Dall’altro, poiché per ciascun funzionario può sussistere un solo diritto alla pensione per il suo collocamento a riposo, il Parlamento avrebbe giustamente provveduto alla divisione, tra i due coniugi superstiti, della pensione di reversibilità della defunta sig.ra Neumann.

 Giudizio del Tribunale

58      Con le prime cinque censure sollevate, unitamente alla settima, il ricorrente contesta in realtà la qualità di coniuge superstite del sig. Braun‑Neumann. Con la sesta censura il ricorrente parte dall’ipotesi che il sig. Braun‑Neumann abbia la qualità di coniuge superstite, ma addebita al Parlamento la violazione dell’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto, in quanto il sig. Braun‑Neumann non avrebbe avuto la qualità di coniuge della sig.ra Neumann per il periodo minimo di un anno previsto da tale articolo. L’ottava censura, invece, si fonda sulla violazione del principio di legittimo affidamento. Infine, nell’ambito della nona censura, il ricorrente fa riferimento a un’applicazione errata dell’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto, in quanto il Parlamento, avendogli riconosciuto la qualità di coniuge superstite, avrebbe dovuto concedergli l’intera pensione di reversibilità, a prescindere dal riconoscimento della medesima qualità al sig. Braun‑Neumann.

59      Da quanto esposto ai punti precedenti emerge che l’argomentazione del ricorrente consta essenzialmente di due motivi.

60      Il primo motivo riguarda la violazione dell’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto e si divide in tre parti. La prima parte, che corrisponde alle prime cinque censure sollevate dal ricorrente, nonché alla settima, si basa sulla contestazione della qualità stessa di coniuge superstite del sig. Braun‑Neumann. La seconda parte di tale motivo si riferisce alla sesta censura e riguarda, con riferimento al matrimonio tra la sig.ra Neumann e il sig. Braun-Neumann, il mancato rispetto della condizione relativa alla durata minima di un anno di matrimonio prevista dal suddetto articolo. La terza parte, basata sulla nona censura, è relativa all’importo della pensione di reversibilità dovuto al coniuge superstite di un funzionario deceduto in caso di riconoscimento della stessa qualità anche ad altra persona.

61      Il secondo motivo, corrispondente all’ottava censura, riguarda la violazione del principio di legittimo affidamento.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto

—       Riguardo alla prima parte del primo motivo, relativa alla contestazione della qualità stessa di coniuge superstite del sig. Braun‑Neumann

62      Secondo la giurisprudenza, dalle esigenze di applicazione uniforme del diritto dell’Unione e del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1992, causa T‑43/90, Díaz García/Parlamento, Racc. pag. II‑2619, punto 36; 22 febbraio 2006, causa T‑342/04, Adam/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑23 e II‑A‑2‑107, punto 32). Tuttavia, la stessa giurisprudenza ammette altresì che, anche in assenza di un espresso richiamo, l’applicazione del diritto dell’Unione può implicare, all’occorrenza, un riferimento al diritto degli Stati membri, in particolare qualora il giudice dell’Unione non riesca a rinvenire nel diritto dell’Unione o fra i principi generali del diritto dell’Unione gli elementi che gli permettano di precisarne il contenuto e la portata attraverso un’interpretazione autonoma.

63      Ciò avviene, in particolare, per quanto riguarda le nozioni relative allo stato delle persone e del diritto di famiglia (v., in tal senso, sentenze della Corte 17 aprile 1986, causa 59/85, Reed, Racc. pag. 1283, punto 15, e, in particolare, 31 maggio 2001, cause riunite C‑122/99 P e C‑125/99 P, D e Svezia/Consiglio, Racc. pag. I‑4319, punti 34‑38), giacché l’ordinamento giuridico dell’Unione non dispone di norme scritte in materia. In proposito, è stato in particolare dichiarato che rientra nel diritto nazionale la questione della validità formale di un accordo sugli alimenti in quanto presupposto per l’attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, ai sensi dell’art. 27 dell’allegato VIII dello Statuto (sentenza del Tribunale di primo grado 21 aprile 2004, causa T‑172/01, M/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑1075, punti 72 e 73).

64      Rimane tuttavia da stabilire come debba intendersi il rinvio ai diritti nazionali allorché si tratta di un vantaggio economico previsto dallo Statuto e allorché, da un lato, la concessione di tale vantaggio dipende dalla situazione matrimoniale del funzionario e, dall’altro, questa situazione è valutata in maniera contraddittoria dai due ordinamenti giuridici nazionali.

65      In particolare, nella fattispecie, si pone la questione se l’istanza competente dell’Unione decida se una persona possa essere qualificata «coniuge superstite» seguendo un ragionamento del diritto internazionale privato, basandosi, pertanto, sull’ordinamento giuridico nazionale indicato da tale ragionamento. Orbene, non solo evidenti esigenze di gestione amministrativa ma anche, e soprattutto, considerazioni giuridiche ostano al ricorso a un ragionamento di diritto internazionale privato.

66      In effetti, in primo luogo, anche se l’ordinamento giuridico dell’Unione dispone di alcuni strumenti di diritto internazionale privato riguardo alla questione dello stato delle persone, in particolare il regolamento n. 2201/2003, è giocoforza constatare che detto regolamento si dimostra poco utile per determinare l’ordinamento giuridico nazionale pertinente quando la situazione matrimoniale di un funzionario è valutata in maniera contraddittoria da due ordinamenti giuridici nazionali. Anzitutto, detto regolamento prevede il riconoscimento di pieno diritto delle decisioni di scioglimento del vincolo coniugale ed esistono sentenze che applicano questo regolamento, ossia sentenze di riconoscimento dello scioglimento di un vincolo coniugale (sentenze su cui l’organo competente dell’Unione potrebbe fondarsi nell’esercizio della sua competenza, di cui al punto 64 della presente sentenza), soltanto ove sussista una contestazione sul riconoscimento di detto scioglimento e una parte si rivolga al giudice competente per il contenzioso riguardante il riconoscimento. Inoltre, sempre riguardo alle decisioni di scioglimento del vincolo coniugale, occorre osservare che il contenzioso relativo al riconoscimento può condurre a sentenze nazionali diverse a seconda dello Stato membro del giudice adito. Infine, il suddetto regolamento non è applicabile alle decisioni rese in Stati terzi e può essere invocato soltanto dinanzi agli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, in merito alle decisioni in essi pronunciate.

67      In secondo luogo, anche se gli strumenti di diritto dell’Unione richiamati al punto precedente possono interessare la questione dello stato delle persone, ciò non toglie che essi contemplino essenzialmente norme sui conflitti di competenza. Per contro, allo stato attuale del diritto vigente, l’ordinamento giuridico dell’Unione non contempla di per sé norme sui conflitti di leggi in materia di stato delle persone. Orbene, è pacifico che le norme dei diritti nazionali in materia non sono convergenti. Infatti, anche se tutti i regimi nazionali sui conflitti di leggi cercano di assoggettare lo stato delle persone al diritto con cui l’interessato ha il legame più stretto, alcuni ritengono che il criterio di collegamento idoneo a tal fine sia la nazionalità, altri la residenza e altri ancora adottano soluzioni intermedie.

68      In tal modo, considerata, da un lato, l’assenza di un sistema completo di norme di diritto internazionale privato in seno al diritto dell’Unione e, dall’altro, le divergenze dei sistemi nazionali di diritto internazionale privato, l’identificazione da parte di un organo amministrativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione di una disposizione di diritto derivato, come l’art. 79 dello Statuto o l’art. 18 del suo allegato VIII, dell’ordinamento giuridico nazionale che sia l’unico «competente» a determinare lo stato civile di una persona risulterebbe essere un compito particolarmente complesso e assai aleatorio sotto il profilo giuridico, e ciò senza neppure tener conto delle esigenze e dei vincoli amministrativi (v., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Warner nella sentenza della Corte 5 febbraio 1981, causa 40/79, P./Commissione, Racc. pag. 382 e segg.). Peraltro, il giudice dell’Unione dovrebbe altresì astenersi da siffatta impresa che, in particolare, equivarrebbe a una legislazione giudiziale (conclusioni dell’avvocato generale Warner, cit., pag. 383).

69      Nella specie, per verificare l’opportunità di riconoscere al defunto sig. Braun‑Neumann la qualità di coniuge superstite, il Parlamento, senza fondare espressamente la propria posizione su un ragionamento di diritto internazionale privato, si è principalmente fondato su considerazioni relative al diritto sostanziale e all’ordinamento giuridico di un paese, la Germania, che mostrava palesi collegamenti molto stretti sia con la situazione del defunto sig. Braun‑Neumann, sia con la controversia considerata nel suo insieme.

70      Invero, il defunto sig. Braun‑Neumann era di nazionalità tedesca e risiedeva in Germania. Inoltre, non soltanto il matrimonio con la defunta sig.ra Neumann era stato celebrato in questo paese, ma anche la signora, che è la persona di cui sostiene essere il coniuge superstite, era di nazionalità tedesca e, ancorché residente in Belgio durante la sua vita lavorativa, pare aver trasferito la sua residenza in Germania dopo il suo collocamento a riposo; in effetti, anche se il ricorrente, dopo l’udienza, ha prodotto un certificato di residenza belga della defunta sig.ra Neumann che indicava, fino alla data del suo decesso, indirizzi in Belgio, occorre osservare, da un lato, che è lo stesso ricorrente che, nella sua risposta del 9 giugno 2008 a misure di organizzazione del procedimento decise dal Tribunale, riconosceva che la defunta signora Neumann si era stabilita in Germania nell’aprile 2002 e, dall’altro, che i certificati di residenza possiedono un valore probatorio assai relativo se le autorità emittenti non verificano la residenza effettiva (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 aprile 2008, causa F‑134/06, Bordini/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑87 e II‑A‑1‑435, punto 76). Per giunta, l’altra persona che rivendicava la qualità di coniuge superstite della defunta sig.ra Neumann, ossia il ricorrente, era anch’essa di nazionalità tedesca e residente in Germania.

71      Alla luce dei collegamenti così stretti con la Germania e senza che sia necessario stabilire se, comparativamente, la Germania fosse il paese più strettamente collegato con il defunto sig. Braun‑Neumann o con la controversia considerata nel suo insieme, il che sembra peraltro probabile, il Parlamento poteva legittimamente riferirsi al diritto sostanziale e all’ordinamento giuridico tedesco per rispondere alla questione se occorresse riconoscere al defunto sig. Braun‑Neumann la qualità di coniuge superstite.

72      Peraltro, non si può contestare che, come nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali, lo stato matrimoniale del defunto sig. Braun‑Neumann sarebbe determinato in applicazione del diritto sostanziale tedesco e sarebbe quello che gli verrebbe riconosciuto dall’ordinamento giuridico di tale Stato membro.

73      Orbene, alla luce del diritto sostanziale e dell’ordinamento giuridico tedesco, non può esistere ragionevole dubbio che dopo il decesso della sig.ra Neumann e fino al proprio decesso il sig. Braun-Neumann è stato coniuge superstite della suddetta signora.

74      Anzitutto, non si contesta che il sig. Braun‑Neumann ha contratto matrimonio con la sig.ra Neumann il 3 maggio 1993, in Germania, e che, a partire da tale data, egli ha acquisito la qualità di coniuge di quest’ultima.

75      Inoltre, è pacifico che in seguito al procedimento avviato in Germania dalla sig.ra Neumann volto a ottenere il riconoscimento della sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur il Bayerisches Oberstes Landesgericht ha respinto il riconoscimento di tale sentenza nell’ordinamento giuridico tedesco.

76      Peraltro, è altresì pacifico che, con ordinanza 21 gennaio 2005, l’Amtsgericht‑Familiengericht‑Merzig ha constatato che la causa di divorzio avviata dinanzi ad esso dal sig. Braun‑Neumann contro la defunta sig.ra Neumann, sfociata nella pronuncia di divorzio del 25 agosto 2004, era decaduta per lo scioglimento del matrimonio causato dal decesso della sig.ra Neumann, avvenuto il 25 luglio 2004.

77      Inoltre, l’ordinanza 25 gennaio 2006 dell’Amtsgericht Siegen ha disposto la modifica dell’atto di morte della defunta sig.ra Neumann nel senso che tale atto indicava quale suo coniuge, oltre al ricorrente che già vi figurava, anche il sig. Braun‑Neumann. L’atto di morte modificato, che menziona sia il ricorrente sia il sig. Braun‑Neumann in qualità di coniugi della defunta sig.ra Neumann, è stato rilasciato il 23 marzo 2006.

78      Per giunta, le competenti autorità tedesche non hanno soltanto mantenuto in vigore il libretto di famiglia della coppia formata dal sig. Braun‑Neumann e dalla sig.ra Neumann dopo il matrimonio di quest’ultima con il ricorrente nel 2000, ma hanno altresì aggiunto al libretto di famiglia di quest’ultima coppia una dicitura secondo cui la defunta sig.ra Neumann «era sposata anche» con il sig. Braun‑Neumann.

79      Da quanto indicato ai punti precedenti, emerge che, per il diritto sostanziale e per l’ordinamento giuridico tedeschi, il matrimonio tra la sig.ra Neumann e il sig. Braun‑Neumann è esistito fino al decesso della sig.ra Neumann, avvenuto il 25 luglio 2004, e che, almeno alla luce di tale diritto sostanziale e ordinamento giuridico, la sig.ra Neumann e il sig. Braun‑Neumann devono essere ritenuti coniugi fino a tale data e il sig. Braun‑Neumann, dopo il 25 luglio 2004, poteva dunque avvalersi della qualità di coniuge superstite della defunta sig.ra Neumann, ai sensi dell’art. 79 dello Statuto.

80      Gli argomenti invocati dal ricorrente per negare la qualità di coniuge superstite del sig. Braun‑Neumann non possono rimettere in discussione questa conclusione.

81      Ciò vale, in particolare, anche per le affermazioni del ricorrente relative alle cause di nullità del matrimonio tra la defunta sig.ra Neumann e il defunto sig. Braun‑Neumann che sussisterebbero nei confronti di quest’ultimo. È infatti doveroso constatare che tale matrimonio non è mai stato impugnato dinanzi a un giudice.

82      Inoltre, il fatto che la decisione 8 febbraio 2007, recante rigetto del reclamo del ricorrente, si riferisca a disposizioni del diritto tedesco che non sarebbero state più in vigore al momento della sua adozione non può pregiudicare la qualità di coniuge superstite del sig. Braun‑Neumann, né invalidare la suddetta decisione. Invero, da un lato, come ha indicato il Parlamento senza essere contraddetto su questo punto dal ricorrente, anche se gli artt. 23 e 29 dell’Ehegesetz, cui si riferiva la decisione impugnata, sono stati abrogati, essi sono stati in ogni caso sostituiti dall’art. 1313 BGB, il cui contenuto è sostanzialmente identico; dall’altro, dalla lettura della detta decisione emerge che, lungi dal costituire il motivo su cui si basa l’APN per respingere il reclamo, le disposizioni di cui trattasi sono soltanto citate come disposizioni nazionali di riferimento riguardo alla contestazione della validità di un matrimonio nell’ordinamento giuridico tedesco.

83      Per quanto concerne la questione relativa alla validità della sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur, anche se la relativa validità nell’ordinamento giuridico belga non è contestata, è sufficiente constatare che la sua validità in Belgio lascia del tutto impregiudicata la sua validità all’interno di altri ordinamenti giuridici nazionali, in particolare in Germania, dove, come già osservato, ne è stato rifiutato il riconoscimento.

84      Vanno ugualmente respinte le censure del ricorrente relative, da un lato, al rifiuto di riconoscimento della sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur nell’ordinamento giuridico tedesco e, dall’altro, all’ordinanza dell’Amtsgericht Siegen 25 gennaio 2006 (v., rispettivamente, punti 49 e 51 della presente sentenza). Infatti, non spetta né al giudice né alle istituzioni dell’Unione, quando applicano lo Statuto, verificare la fondatezza delle decisioni pronunciate dalle giurisdizioni nazionali, in particolare in circostanze come quelle del caso di specie. Infine, la sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur non rientra nella sfera di applicazione temporale dei regolamenti nn. 1347/2000 e 2201/2003, invocati dal ricorrente.

85      Poiché è stata in tal modo respinta l’argomentazione del ricorrente volta a confutare la qualità di coniuge superstite del sig. Braun‑Neumann, occorre ancora osservare che il riconoscimento da parte del Parlamento della detta qualità al sig. Braun‑Neumann non è in contrasto con il riconoscimento della medesima qualità al ricorrente, né è incompatibile con l’ordine pubblico dell’Unione.

86      In primo luogo, occorre rilevare che l’ordinamento giuridico tedesco, espressamente e con modalità diverse (v., in particolare, i punti 77 e 78 della presente sentenza), ha riconosciuto la qualità di coniuge della defunta sig.ra Neumann sia al ricorrente sia al sig. Braun‑Neumann. Occorre peraltro rammentare, in proposito, l’argomento del Parlamento secondo cui nel diritto tedesco un matrimonio, benché contratto in violazione dei vigenti divieti legali, mantiene la propria legittimità per tutto il tempo che precede l’annullamento con decisione giudiziale.

87      In secondo luogo, e in ogni caso, la circostanza che, tenuto conto delle precedenti osservazioni, un’istituzione dell’Unione riconosca a due persone la qualità di coniuge superstite di un’unica ex funzionaria deceduta, ai fini della concessione di un vantaggio economico, non rappresenta affatto un’accettazione, fosse anche implicita, a livello dell’Unione, della poligamia, accettazione che sarebbe tale da sollevare una questione di compatibilità con principi e norme superiori di diritto, in particolare qualora ciascuna delle persone interessate fruisse per intero del vantaggio economico previsto per «il» coniuge superstite (v. su tale ultima questione, i punti 99‑102 della presente sentenza). In ogni caso, nella fattispecie l’istituzione interessata si è limitata a trarre le conseguenze dell’applicazione dei diritti di famiglia nazionali.

88      Occorre peraltro osservare, a prescindere dalle considerazioni che precedono, che il riconoscimento a favore del defunto sig. Braun‑Neumann della qualità di coniuge superstite ai fini dell’applicazione dell’art. 79 dello Statuto e dell’art. 18 del suo allegato VIII è conforme alla finalità di detti articoli, che è quella di indennizzare, a vantaggio del coniuge superstite, la perdita di reddito derivante dal decesso del funzionario o dell’ex funzionario, giacché la pensione di reversibilità, alla luce di tale finalità, rappresenta un reddito sostitutivo (v. sentenza del Tribunale 21 ottobre 2009, causa F‑74/08, Ramaekers-Jørgensen/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑411 e II‑A‑1‑2229, punti 53 e 70). Invero, il sig. Braun-Neumann, con decisione dell’Amtsgericht Nürnberg 10 dicembre 1999, si era visto riconoscere un assegno alimentare mensile di DEM 400, che non poteva più rivendicare dopo il decesso della sig.ra Neumann. La pensione di reversibilità ha dunque permesso, conformemente alla sua finalità, di compensare la scomparsa di tale reddito.

89      Ne consegue che dev’essere respinta la prima parte del primo motivo, relativa alla contestazione della qualità stessa di coniuge superstite del sig. Braun‑Neumann.

—       Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla condizione della durata minima di un anno di matrimonio prevista all’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto

90      Il ricorrente fa valere che il matrimonio tra la sig.ra Neumann e il sig. Braun‑Neumann è durato meno di un anno e che quest’ultimo non può dunque pretendere di fruire della pensione di reversibilità, giacché la condizione indicata all’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto non sarebbe soddisfatta.

91      In proposito, occorre constatare che le disposizioni dell’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto sono chiare e precise e non lasciano alcun dubbio in merito alla loro interpretazione. Infatti, prevedendo che il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, «purché (…) [la coppia] sia stata sposata per almeno un anno», ha diritto a una pensione di reversibilità, questo articolo stabilisce in maniera certa e inequivoca che la durata minima di un anno riguarda la sussistenza del matrimonio e non quella della convivenza tra i coniugi, come il ricorrente sembra implicitamente sostenere.

92      Conseguentemente, anche supponendo che il sig. Braun‑Neumann, sposatosi il 3 maggio 1993 con la sig.ra Neumann e stabilitosi con lei in Andenne, abbia lasciato il domicilio coniugale a partire dal mese di luglio 1993, come ha sostenuto il ricorrente senza essere contraddetto, ciò non toglie che il loro divorzio sia stato pronunciato nell’ordinamento giuridico belga soltanto il 6 settembre 1995, ossia dopo oltre due anni di matrimonio. Inoltre, come esposto con riferimento alla prima parte del primo motivo, il loro matrimonio ha potuto essere considerato sciolto nell’ordinamento giuridico tedesco solo dopo il decesso della sig.ra Neumann, avvenuto in data 25 luglio 2004.

93      Pertanto, e in ogni caso, la condizione minima di un anno di matrimonio di cui all’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto è soddisfatta per quanto riguarda il matrimonio contratto tra la sig.ra Neumann e il sig. Braun‑Neumann.

94      Occorre dunque respingere anche questa parte del primo motivo.

—       Sulla terza parte del primo motivo, relativa all’importo della pensione di reversibilità versata a un coniuge superstite in caso di riconoscimento di tale qualità a un’altra persona

95      Il quesito sollevato da questa terza parte del primo motivo è se il Parlamento abbia potuto validamente ridurre del 50% l’importo della pensione di reversibilità concessa al ricorrente per il motivo che il sig. Braun‑Neumann aveva anch’egli diritto di fruire di una tale pensione ai sensi dell’art. 79 dello Statuto, alla luce della sua qualità di coniuge superstite della defunta sig.ra Neumann.

96      È pacifico che il legislatore statutario non ha previsto una situazione come quella del caso di specie in cui due persone, per far valere una pensione di reversibilità, invocherebbero la qualità di coniuge superstite dello stesso ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, richiamando, ciascuna di esse, atti di matrimonio e decisioni giudiziali di Stati diversi (o perfino di uno stesso Stato), di modo che, alla luce di tali documenti, la suddetta qualità possa effettivamente apparire verosimile per entrambe. Le disposizioni contenute nell’art. 79 dello Statuto e nell’art. 18 del relativo allegato VIII non contemplano una simile ipotesi, limitandosi a indicare che il coniuge superstite di un ex funzionario fruisce di una pensione di reversibilità senza ulteriormente chiarire quali potrebbero essere le modalità di attribuzione della pensione di reversibilità in un caso come quello descritto al presente punto, ossia il caso di specie.

97      In assenza di una norma statutaria relativa alle modalità di attribuzione della pensione di reversibilità in un caso del genere, spettava al Parlamento determinare un metodo per risolvere la controversia ad esso sottoposta, cosa che l’istituzione ha fatto decidendo di dividere in parti uguali detta pensione tra il ricorrente e il sig. Braun‑Neumann.

98      Il ricorrente contesta la posizione del Parlamento sostenendo, poiché egli soddisfa le condizioni previste dall’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto, di aver diritto all’intera pensione di reversibilità e che il suo diritto non può essere pregiudicato dalla decisione del Parlamento di estendere il beneficio di cui all’art. 18 dell’allegato VIII a un’altra persona che, secondo il Parlamento, sarebbe anch’essa coniuge superstite della defunta sig.ra Neumann.

99      Non è ammissibile la posizione del ricorrente, la quale avrebbe come conseguenza che le somme versate per la pensione di reversibilità a causa del decesso di un solo funzionario o di un solo agente supererebbero l’intero importo di tale pensione così come stabilito dall’art. 79 dello Statuto e dall’art. 18 del suo allegato VIII.

100    Occorre osservare, in primo luogo, che, sebbene lo Statuto non preveda il caso in cui due persone facciano valere la qualità di coniuge superstite, all’art. 28 dell’allegato VIII esso disciplina, tuttavia, la situazione frequentemente riscontrata in cui coesistono più coniugi divorziati che hanno diritto a una pensione di reversibilità oppure uno o più coniugi divorziati e un coniuge superstite che hanno diritto a detta pensione; in una situazione di questo tipo lo Statuto prevede espressamente una ripartizione dell’importo della pensione di reversibilità, in proporzione alla rispettiva durata dei matrimoni. Parimenti, la ripartizione della pensione di reversibilità è altresì espressamente prevista all’art. 22 dell’allegato VIII dello Statuto, in caso di coesistenza di un coniuge superstite e di orfani nati da un precedente matrimonio o di altri aventi causa. Pur essendo vero che, in teoria, queste disposizioni possono essere interpretate a contrario e non per analogia, il Tribunale ritiene che la norma prevista nelle suddette disposizioni, secondo cui è possibile concedere soltanto una pensione di reversibilità, si imponga anche per quanto riguarda l’art. 79 dello Statuto e l’art. 18 del relativo allegato VIII; il silenzio di queste disposizioni in merito all’ipotesi in cui più persone rivendicano la prestazione interessata è dovuto unicamente al carattere inusuale di una tale ipotesi e non alla precisa volontà del legislatore di accordare per intero due, o addirittura tre, pensioni di reversibilità per un solo funzionario o un solo agente.

101    In secondo luogo, poiché il funzionario, in occasione del suo collocamento a riposo, ha diritto ad una sola una pensione dall’Unione (e lo stesso vale per quanto riguarda la pensione di reversibilità quando si tratta di dividerla tra più beneficiari, ai sensi degli artt. 22 e 28 dell’allegato VIII dello Statuto), altrettanto deve dirsi riguardo all’applicazione dell’art. 79 dello Statuto e dell’art. 18 del relativo allegato VIII in caso di coesistenza di coniugi superstiti.

102    In terzo luogo, e a prescindere dall’applicabilità nella fattispecie della giurisprudenza invocata dal Parlamento, secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie devono essere interpretate in senso restrittivo, ammettere che la qualità di coniuge superstite conferisca direttamente il diritto di fruire per intero di una pensione di reversibilità, di modo che, in presenza di più persone nei cui confronti può essere riconosciuta l’anzidetta qualità, l’istituzione sarebbe indotta a versare una doppia, se non una tripla, pensione di reversibilità, sarebbe difficilmente conciliabile con gli obblighi di buona gestione finanziaria e di controllo delle spese di bilancio delle istituzioni, che devono essere fatti valere in seno all’Unione.

103    Poiché gli importi complessivi dovuti alle persone che beneficiano della qualità di coniuge superstite non possono superare l’intero importo previsto sia all’art. 79 dello Statuto, sia all’art. 18 dell’allegato VIII dello Statuto, si pone il problema di dividere tale importo tra le suddette persone.

104    È pur vero che, a parte il metodo di suddivisione considerato dal Parlamento, ossia la ripartizione in parti uguali tra il ricorrente e il sig. Braun‑Neumann, sarebbe stato possibile l’impiego di altri metodi. Tuttavia, il Tribunale ritiene che ciò che è stato deciso nella fattispecie non sia contrario né alla lettera, né all’economia, né allo scopo delle disposizioni dell’art. 79 dello Statuto e dell’art. 18 del relativo allegato VIII e neppure a quelle di tutto il capitolo relativo alla pensione di reversibilità del medesimo allegato, tanto più che il criterio della durata del matrimonio, come previsto all’art. 28 dell’allegato VIII dello Statuto, sarebbe, da un lato, difficilmente trasponibile in un caso come quello di specie e, dall’altro, si porrebbe in contrasto con lo scopo dell’art. 79 dello Statuto.

105    Invero, la durata del matrimonio tra la sig.ra Neumann e il sig. Braun‑Neumann è contestata e dipende dall’identificazione dell’ordinamento giuridico nazionale a cui occorre riferirsi per determinarla, operazione particolarmente complessa e assai aleatoria, come già affermato al punto 68 della presente sentenza.

106    Inoltre, e quand’anche il criterio della durata del matrimonio possa trovare applicazione, per ogni coniuge superstite, con riferimento all’ordinamento giuridico nazionale che gli è più favorevole ai fini dell’applicazione di questo criterio, ossia l’ordinamento giuridico belga per il ricorrente e quello tedesco per il defunto sig. Braun‑Neumann, è evidente che il matrimonio del ricorrente è durato quattro anni e tre mesi, mentre quello del defunto sig. Braun‑Neumann è durato undici anni e poco più di due mesi. Orbene, una suddivisione della pensione di reversibilità che attribuisse al sig. Braun‑Neumann una percentuale più elevata di quella cui il ricorrente avrebbe diritto sarebbe palesemente contraria allo scopo dell’art. 79 dello Statuto, come rammentato al punto 88 della presente sentenza. Infatti, non solo la convivenza della sig.ra Neumann con il sig. Braun‑Neumann è durata a malapena qualche mese ma, tra l’altro, questo matrimonio ha conosciuto vari procedimenti di divorzio, quello avviato dalla sig.ra Neumann dinanzi al Tribunal de première instance de Namur, da cui è scaturita una sentenza di divorzio nel 1995, ossia soltanto due anni dopo la celebrazione del matrimonio, e il procedimento avviato nel 2003, che è decaduto a causa del decesso della sig.ra Neumann (v. punti 15 e 76 della presente sentenza), procedimento, quest’ultimo, avviato dal sig. Braun‑Neumann, che ha comunque rivendicato l’intera pensione di reversibilità nell’ambito di un ricorso presentato dinanzi al Tribunale e respinto con la citata ordinanza 23 maggio 2008 Braun‑Neumann/Parlamento (v. punto 21 della presente sentenza).

107    Per tutti questi motivi, non risulta che il criterio di ripartizione osservato dal Parlamento sia viziato da illegittimità e, pertanto, occorre respingere la censura sollevata dal ricorrente relativa all’importo della pensione di reversibilità da concedere a un coniuge superstite in caso di riconoscimento di detta medesima qualità a un’altra persona.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

108    Secondo il ricorrente, il Parlamento avrebbe ingenerato un legittimo affidamento in lui e in capo alla sig.ra Neumann in merito al loro stato di coniugi. Il Parlamento eccepisce l’irricevibilità di tale motivo per violazione della regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso.

109    È vero che la regola di concordanza invocata dal Parlamento e la cui inosservanza renderebbe irricevibile il motivo relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento è stata creata da una giurisprudenza che risale agli anni settanta e che richiede, in sostanza, una concordanza tra l’oggetto e la causa del ricorso e l’oggetto e la causa del reclamo (v., in particolare, sentenze della Corte 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione, Racc. pag. 1139, punti 31‑33, e 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione, Racc. pag. 1509, punto 9). Nella giurisprudenza successiva, la nozione di «causa» è stata collegata a quella di «censure» (v. sentenze della Corte 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a./Commissione, Racc. pag. 1555, punti 12 e 14, e 19 novembre 1998, causa C-316/97 P, Parlamento/Gaspari, Racc. pag. I‑7597, punti 17 e 18), e numerose sentenze sembrano peraltro fondarsi principalmente su tale nozione in sede di analisi della regola di concordanza (v. sentenza della Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento, Racc. pag. 689, punto 10; sentenza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2005, causa T‑284/02, Dionyssopoulou/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑131 e II‑597, punto 62).

110    Secondo la giurisprudenza illustrata al punto precedente, la regola di concordanza è giustificata dalla finalità stessa del procedimento precontenzioso, ossia permettere all’amministrazione di rivedere la sua decisione e ottenere in tal modo una risoluzione extragiudiziale, qualificata come «componimento amichevole» secondo i termini impiegati nella maggior parte delle sentenze, delle controversie sorte tra i funzionari e l’amministrazione. Perché una procedura di questo tipo possa raggiungere il suo obiettivo, secondo la medesima giurisprudenza l’APN deve essere in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che l’interessato formula nei confronti della decisione impugnata.

111    Tuttavia, poiché il procedimento precontenzioso ha un carattere informale e gli interessati possono agire, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, è stato costantemente statuito che l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma al contrario deve esaminarli con spirito di apertura (sentenza Del Amo Martinez/Parlamento, cit., punto 11; sentenza del Tribunale di primo grado 13 aprile 2005, causa T‑353/03, Nielsen/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑443, punto 23). In particolare, è stato pertanto dichiarato che, sebbene le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione possano avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e possano contenere soltanto «censure» che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono tuttavia, dinanzi al giudice dell’Unione, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (sentenza della Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione, Racc. pag. 99, punto 10; sentenze del Tribunale di primo grado 8 giugno 1995, causa T‑496/93, Allo/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑127 e II‑405, punto 26, e Dionyssopoulou/Consiglio, cit., punto 62; sentenza del Tribunale 18 maggio 2009, cause riunite F‑138/06 e F‑37/08, Meister/UAMI, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑131 e II‑A‑1‑727, punto 145).

112    Anche se, dopo l’introduzione della regola di concordanza, il giudice dell’Unione non l’ha sempre applicata con la stessa flessibilità (per i casi di applicazione rigorosa di tale norma, forse a motivo del nesso stabilito tra la nozione della causa della controversia e quella delle censure, v. sentenza della Corte 13 dicembre 2001, causa C‑446/00 P, Cubero Vermurie/Commissione, Racc. pag. I‑10315, punti 12, 13 e 16; sentenza del Tribunale di primo grado 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punti 62‑64; ordinanza del Tribunale 11 dicembre 2007, causa F‑60/07, Martin Bermejo/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑407 e II‑A‑1‑2259, punti 36‑39), l’interpretazione elastica della regola in questione sembra corrispondere vuoi alla finalità del procedimento precontenzioso, come rammentato al punto 110 della presente sentenza, vuoi alle norme in materia di spese applicabili al suddetto procedimento.

113    Invero, da un lato, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, che rappresenta il fine del procedimento precontenzioso, è di gran lunga agevolata dall’assenza di formalismo giuridico in occasione di detto procedimento. È questo, peraltro, il motivo per cui la giurisprudenza non esige che le censure invocate dal funzionario a sostegno del suo reclamo siano formulate in termini giuridici (sentenze del Tribunale di primo grado 5 novembre 1997, causa T‑12/97, Barnett/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑313 e II‑863, punto 68, e Nielsen/Consiglio, cit., punto 26). Orbene, se la regola di concordanza fosse interpretata e applicata in maniera restrittiva, il funzionario, per timore di vedere l’ambito della controversia definitivamente fissato nella fase precontenziosa, sarebbe indotto a rivolgersi, in questa fase, a un avvocato, mentre lo scopo di detta fase non è preparare il ricorso giurisdizionale, bensì evitarlo. Rivolgendosi a un avvocato, il ricorrente appesantirebbe il procedimento precontenzioso, il che ne negherebbe palesemente lo scopo.

114    Dall’altro, le spese cui si espone il funzionario prima della presentazione del ricorso sono considerate come spese irrecuperabili (ordinanze del Tribunale di primo grado 10 gennaio 2002, causa T‑80/97 DEP, Starway/Consiglio, Racc. pag. II‑1, punto 25, e 7 dicembre 2004, causa T‑251/00 DEP, Lagardère e Canal+/Commissione, Racc. pag. II‑4217, punti 21 e 22), contrariamente a quanto avviene per le spese che sorgono in sede di procedimento contenzioso propriamente detto, vale a dire quello che prende avvio con la presentazione del ricorso. Lo scopo di questa distinzione sta segnatamente nella volontà del legislatore di scoraggiare giustamente il ricorso all’ausilio di un avvocato da parte del funzionario durante la fase precontenziosa.

115    L’interpretazione elastica del requisito della concordanza tra il reclamo e il ricorso si impone a maggior ragione in questa sede.

116    Infatti, in primo luogo, siffatta interpretazione si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale che riflette la crescente importanza del principio di tutela giurisdizionale effettiva quale principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, principio che è stato peraltro ribadito anche dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑6351, punto 335), la quale, ai sensi dell’art. 6, n. 1, TUE, possiede lo stesso valore giuridico dei Trattati. Infatti, se l’importanza che tale principio riveste per una comunità di diritto giustifica un’interpretazione in senso lato delle disposizioni del diritto primario relative alle competenze della Corte in materia pregiudiziale nell’ambito del Trattato UE, nella versione anteriore a quella del Trattato di Lisbona (v., in particolare, sentenze della Corte 27 febbraio 2007, causa C‑354/04 P, Gestoras Pro Amnistía e a./Consiglio, Racc. pag. I‑1579, punto 53; causa C‑355/04 P, Segi e a./Consiglio, Racc. pag. I‑1657, punto 53, e 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I‑3633, punto 18), essa deve altresì giustificare, nell’ambito del diritto della funzione pubblica, un’interpretazione della regola di concordanza tale da allentare il più possibile i vincoli che questa regola impone al ricorrente per quanto riguarda i motivi e gli argomenti di cui il suo difensore può avvalersi nel ricorso. Infatti, anche se ulteriori vincoli, per esempio quelli relativi alle proposte di nuovi mezzi di prova e ai motivi nuovi (v. artt. 42 e 43 del regolamento di procedura del Tribunale), riguardano il corretto svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale e non ostano dunque al principio di tutela giurisdizionale effettiva, questo principio potrebbe, al contrario, perdere molto del suo significato qualora all’avvocato che rappresenta il ricorrente fosse impedito di illustrare motivi potenzialmente decisivi per l’esito della controversia per il fatto che il ricorrente stesso non aveva pensato di riferirvisi in sede di procedimento precontenzioso.

117    In secondo luogo, a partire dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7) (in prosieguo: la «decisione che istituisce il Tribunale»), il cui allegato I, all’art. 7, n. 5, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda, il funzionario corre un rischio economico maggiore rispetto all’epoca in cui è nata la norma giurisprudenziale della concordanza tra il reclamo e il ricorso, quando il funzionario era esonerato dal pagamento delle spese sostenute dall’istituzione vincitrice. È indubbio che questa novità introdotta dalla decisione che ha istituito il Tribunale allinea il regime delle spese delle cause dei funzionari con quello del diritto comune del contenzioso di competenza del giudice dell’Unione; occorre tuttavia osservare che quest’ultimo contenzioso, tanto in materia di annullamento quanto di responsabilità, non è obbligatoriamente preceduto da un procedimento precontenzioso e non conosce vincoli analoghi a quelli della regola di concordanza. Pertanto, quale indennizzo del nuovo rischio economico che la decisione che istituisce il Tribunale pone a carico dei funzionari che intendono adirlo, è ragionevole, e conforme al principio di buona amministrazione della giustizia, allentare i vincoli che gravano su di essi consentendo, in particolare, al loro difensore di non limitarsi alle censure formulate dal funzionario, che nella maggior parte dei casi non è un giurista e che, in ogni caso, non agisce in quanto tale, né, ancor meno, in veste di avvocato.

118    In terzo luogo, sia l’evoluzione delle prassi amministrative sia la consacrazione del diritto fondamentale a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice hanno progressivamente indebolito una delle principali motivazioni della regola di concordanza considerate dalla giurisprudenza dagli anni settanta in poi, ossia agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie nel senso indicato al punto 110 della presente sentenza. Infatti, in primo luogo, sebbene sia incontestabile che la procedura del previo reclamo continui ad assolvere efficacemente una funzione di filtro delle contestazioni e, prima che sia adito il giudice, fornisca all’amministrazione la possibilità di correggere eventuali irregolarità o di difendere la legittimità delle sue decisioni, occorre interrogarsi sulla questione se il procedimento precontenzioso continui a essere l’occasione di una ricerca attiva e concreta di una composizione amichevole delle controversie; peraltro, sono le insufficienze constatate in proposito a giustificare il fatto che, nella decisione che istituisce il Tribunale, sia stato posto un accento particolare sull’analisi delle possibilità di composizione amichevole delle controversie dinanzi al giudice della funzione pubblica dell’Unione, in qualsiasi fase del procedimento. In secondo luogo, sebbene la garanzia di un ricorso effettivo dinanzi al Tribunale, quale espressione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, rammentata al punto 116 della presente sentenza, si eserciti secondo norme, segnatamente processuali, che ne delimitano l’applicazione e la portata, dato il suo carattere fondamentale, essa non può essere eccessivamente subordinata allo scopo del procedimento che precede la causa dinanzi al giudice senza subire un pregiudizio eccessivo; la risoluzione extragiudiziale delle controversie, per quanto auspicabile, non è un diritto fondamentale e non può giustificare la radicale limitazione delle possibilità di contestazione giurisdizionale offerte ai funzionari.

119    Alla luce delle precedenti osservazioni, occorre constatare che, in linea con la giurisprudenza citata al punto 109, la regola di concordanza può intervenire soltanto qualora il ricorso contenzioso modifichi l’oggetto del reclamo o la relativa causa, quest’ultima nozione di «causa» dovendosi interpretare in senso lato. Secondo tale interpretazione e per quanto riguarda le domande di annullamento quali quella su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi nella fattispecie, rivolta avverso la decisione dell’APN 8 settembre 2006, con l’espressione «causa della controversia» è opportuno intendere la contestazione da parte del ricorrente della legittimità interna dell’atto impugnato o, in alternativa, la contestazione della sua legittimità esterna, distinzione più volte riconosciuta dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 67; sentenze del Tribunale 21 febbraio 2008, causa F‑31/07, Putterie-De-Beukelaer/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑53 e II‑A‑1‑261, punti 57 e segg., che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑160/08 P, e 11 settembre 2008, causa F‑135/07, Smadja/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑299 e II‑A‑1‑1585, punto 40, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑513/08 P).

120    Conseguentemente, e fatte salve le eccezioni di illegittimità, fermi restando i motivi di ordine pubblico, la modifica della causa della controversia e, pertanto, l’irricevibilità per il mancato rispetto della regola di concordanza si verificherebbero, di norma, soltanto se il ricorrente, limitandosi nel suo reclamo a censurare la validità formale dell’atto che gli arreca pregiudizio, compresi gli aspetti processuali, fa valere motivi di merito nel proprio ricorso o, viceversa, se il ricorrente, dopo aver unicamente contestato nel proprio reclamo la legittimità nel merito dell’atto che gli arreca pregiudizio, presenta un ricorso che contiene motivi relativi alla validità formale di quest’ultimo, aspetti procedurali compresi.

121    Riguardo alle eccezioni di illegittimità e quand’anche esse si riferiscano a una causa giuridica diversa da quella presente nel reclamo, la loro irricevibilità per il mancato rispetto della regola di concordanza romperebbe l’equilibrio tra la tutela dei diritti processuali del funzionario e lo scopo del procedimento precontenzioso e costituirebbe una sanzione sproporzionata e ingiustificata per il funzionario. Invero, per la natura intrinsecamente giuridica di un’eccezione di illegittimità, nonché del ragionamento che induce l’interessato a cercare e ad eccepire tale illegittimità, non si può chiedere al funzionario o all’agente che presenta il reclamo e che non dispone necessariamente delle adeguate competenze giuridiche, di formulare siffatta eccezione nella fase precontenziosa e ciò pena la successiva irricevibilità. Tanto più che eccepire un’eccezione di illegittimità nella fase precontenziosa difficilmente potrebbe portare all’accoglimento delle ragioni della parte reclamante in questa fase del procedimento, giacché è improbabile che l’amministrazione scelga di lasciare inapplicata una disposizione in vigore, che ignorerebbe eventualmente una norma di rango superiore, al solo scopo di consentire la soluzione stragiudiziale della controversia.

122    Dalle considerazioni che precedono, in particolare da quelle di cui ai punti 119‑121, risulta che l’esposizione, nel ricorso, del motivo relativo alla violazione del principio di legittimo affidamento non ignora affatto la regola di concordanza. Infatti, con la censura, nel reclamo, del motivo della decisione del Parlamento che riduce del 50% l’importo della pensione di reversibilità che percepiva in qualità di coniuge superstite, motivo fondato sull’esistenza di un altro coniuge superstite, il ricorrente contestava manifestamente la legittimità del merito dell’atto impugnato. Orbene, il motivo relativo al legittimo affidamento è, ovviamente, un motivo di legittimità nel merito e, pertanto, dev’essere dichiarato ricevibile.

123    Poiché il motivo relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento è ricevibile, esso va esaminato nel merito.

124    Orbene, per quanto riguarda il merito, oltre al fatto che il ricorrente invoca il proprio legittimo affidamento sul riconoscimento, da parte del Parlamento, della sua qualità di coniuge della defunta sig.ra Neumann e non un legittimo affidamento qualsiasi rispetto alla pensione di reversibilità e, inoltre, al suo eventuale diritto di percepire l’intero importo di detta pensione, va osservato che le condizioni stabilite dalla giurisprudenza per l’attribuzione del diritto di reclamare la tutela del legittimo affidamento (sentenze del Tribunale di primo grado 27 febbraio 1996, causa T‑235/94, Galtieri/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑129, punti 63 e 65, e 16 marzo 2005, causa T‑329/03, Ricci/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑315, punto 79; sentenze del Tribunale 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑299 e II‑A‑1‑1585, punto 79, e 4 novembre 2008, causa F‑126/07, Van Beers/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑355 e II‑A‑1‑1929, punto 70) non sono soddisfatte nel caso di specie, giacché il ricorrente non può invocare assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti dall’amministrazione.

125    In primo luogo, il pagamento all’interessato delle prestazioni pecuniarie da parte dell’amministrazione, anche per molti anni, non può di per sé essere considerato alla stregua di un’assicurazione precisa, incondizionata e concordante ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente; infatti, in caso contrario, qualsiasi decisione dell’amministrazione che in futuro respinga, eventualmente anche con effetto retroattivo, il pagamento di un diritto pecuniario indebitamente versato all’interessato nel corso di diversi anni sarebbe sistematicamente annullata dal giudice dell’Unione sulla base della violazione del principio di legittimo affidamento e avrebbe, quale conseguenza, la perdita, in larga misura e in particolare, dell’effetto utile dell’art. 85 dello Statuto sulla ripetizione dell’indebito. Pertanto, il versamento dell’assegno di famiglia alla sig.ra Neumann, a motivo del suo matrimonio con il ricorrente, e, poi, della pensione di reversibilità a quest’ultimo non ha potuto far sorgere di per sé un legittimo affidamento nel ricorrente riguardo al riconoscimento della sua qualità di coniuge e alla legittimità di tali versamenti, allorché il Parlamento non aveva fornito nessun’altra assicurazione in tal senso.

126    In secondo luogo, il fatto che, appena la sentenza del Tribunal de première instance de Namur è divenuta definitiva, il Parlamento ha considerato la sig.ra Neumann divorziata ai sensi dello Statuto (con tutte le conseguenze economiche del caso, ossia, in particolare, il fatto che quest’ultima non ha più percepito l’assegno di famiglia), e poi coniugata con il ricorrente (matrimonio in virtù del quale essa ha nuovamente percepito l’assegno di famiglia), non può essere considerato, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, come in grado di far sorgere nel ricorrente un legittimo affidamento riguardo alla futura concessione dell’intera pensione di reversibilità.

127    Invero, e per analogia con quanto previsto all’art. 85 dello Statuto (v. punto 125 della presente sentenza), è innegabile che non spetta all’amministrazione di un’istituzione effettuare volontariamente e personalmente le ricerche sul cambiamento di stato dei propri funzionari, ma che essa deve semplicemente tener conto delle informazioni trasmesse dagli interessati in base alle prove fornite con la produzione di documenti ufficiali o di decisioni giudiziali. È sulla scorta di queste informazioni e di questi documenti che l’amministrazione deve trarre le necessarie conseguenze pecuniarie e adottare le logiche decisioni. Ciò accade nella fattispecie per quanto riguarda il Parlamento che, come risulta dall’analisi della causa, si è limitato a tener conto delle informazioni fornite dalla sig.ra Neumann, nonché delle prove trasmesse da quest’ultima a sostegno di tali informazioni nel corso degli anni e in base all’evoluzione della propria situazione personale. Al contrario, come precisato dal Parlamento in udienza senza essere contraddetto dal ricorrente, tale istituzione non è stata informata dell’azione proposta il 16 dicembre 1996 dalla sig.ra Neumann presso il Bayerisches Staatsministerium der Justiz (Ministero della Giustizia dello Stato della Baviera, Germania) né della decisione del Bayerisches Oberstes Landesgericht 11 ottobre 1999, che respingeva il riconoscimento in Germania della sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur, e neppure della causa di divorzio avviata in seguito, nel 2003, dal sig. Braun‑Neumann dinanzi all’Amtsgericht-Familiengericht-Merzig.

128    Se il Parlamento fosse stato in possesso di queste informazioni, con molta probabilità avrebbe preso una decisione diversa nei confronti del ricorrente o avrebbe almeno espresso dei dubbi circa la situazione matrimoniale di quest’ultimo.

129    La mancata trasmissione al Parlamento delle informazioni e dei documenti suddetti è imputabile alla defunta sig.ra Neumann e, almeno a partire dal decesso di quest’ultima, al ricorrente; infatti, è inverosimile che quest’ultimo, il quale — come emerge dalla lettera del 22 settembre 1997 allegata alla documentazione trasmessa dal sig. Braun‑Neumann dopo l’udienza (v. punto 33 della presente sentenza) — aveva già una relazione con la sig.ra Neumann nel 1997 e conosceva l’esistenza del sig. Braun‑Neumann, abbia potuto ignorare il matrimonio contratto nel 1993 tra quest’ultimo e la sig.ra Neumann o l’ordinanza 11 ottobre 1999 del Bayerisches Oberstes Landesgericht, che respingeva il riconoscimento in Germania della sentenza di divorzio del Tribunal de première instance de Namur. È dunque altamente probabile che, alla data in cui il ricorrente ha chiesto al Parlamento di fruire della pensione di reversibilità, ossia l’11 agosto 2004, egli fosse consapevole della potenziale esistenza di un’altra persona che avrebbe eventualmente potuto rivendicare presso l’istituzione la qualità di coniuge superstite e chiedere di fruire della pensione di reversibilità. In tale contesto, occorre ancora riferirsi, da un lato, alla denuncia per bigamia del 17 marzo 2005, presentata dal sig. Braun‑Neumann contro il ricorrente, il quale, secondo la lettera della Staatsanwaltschaft Siegen del 16 febbraio 2006 (v. punto 33 della presente sentenza), aveva contestato i fatti che gli erano stati addebitati, il che significa che ne era stato informato, e, dall’altro, al procedimento dinanzi all’Amtsgericht Siegen, in cui il ricorrente era parte rappresentata ed è dunque chiaramente venuto a conoscenza dei termini stessi dell’ordinanza 25 gennaio 2006, che si riferisce espressamente alla suddetta ordinanza del Bayerisches Oberstes Landesgericht; sia il procedimento che ha determinato la denuncia per bigamia, sia quello da cui è scaturita la suddetta ordinanza 25 gennaio 2006 risalgono a un periodo di gran lunga precedente la data in cui il sig. Braun‑Neumann ha chiesto al Parlamento di fruire della pensione di reversibilità. Pertanto, non vi è dubbio che il ricorrente potesse legittimamente aspettarsi che il sig. Braun‑Neumann avrebbe potuto un giorno reclamare al Parlamento la pensione di reversibilità in quanto coniuge superstite.

130    Per tutte queste ragioni, il motivo relativo alla violazione del principio di legittimo affidamento dev’essere respinto, essendo peraltro doveroso ricordare, in tale contesto, che il Parlamento ha deciso, anche dopo aver concesso al sig. Braun‑Neumann il beneficio del 50% della pensione di reversibilità della defunta sig.ra Neumann con effetto retroattivo a partire dal 1° febbraio 2004, di non procedere alla ripetizione dell’indebito nei confronti del ricorrente per il 50% della pensione di reversibilità che egli ha percepito in più tra il 1° agosto 2004 e la data di efficacia della decisione impugnata.

131    Da quanto precede risulta che va respinta la domanda di annullamento e, conseguentemente, la domanda di condannare il Parlamento al versamento retroattivo al ricorrente, a partire dal 1° aprile 2006, dell’ulteriore 50% della pensione di reversibilità della defunta sig.ra Neumann e di continuare a versargli tale importo su base mensile fino ad ottobre 2009.

 Sulle spese

132    Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo del detto regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore di detto regolamento, ossia il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

133    In forza dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le istituzioni e i dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

134    Invece, secondo l’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.

135    Nella fattispecie, poiché il ricorrente è rimasto soccombente, si deve disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

136    Riguardo alla parte interveniente, anche se essa è stata invitata dal Tribunale, di propria iniziativa, a intervenire nel presente procedimento, è tuttavia pacifico, innanzi tutto, che essa abbia chiesto di rimando di intervenire a sostegno delle richieste del Parlamento e, poi, che tale intervento le abbia garantito la rappresentanza dei propri interessi nell’ambito del procedimento e che, da ultimo e in via principale, essa abbia in tal modo potuto far valere e difendere i propri diritti rispetto alle richieste del ricorrente, il che le ha arrecato un vantaggio in quanto il suo intervento ha influito sul ragionamento del giudice, inducendolo a respingere le domande del ricorrente. Pertanto, si deve disporre che la parte interveniente sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,


IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seduta Plenaria)

dichiara e statuisce:

1)      Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette ad ottenere che il Parlamento europeo versi al sig. Mandt la totalità della pensione di reversibilità laddove tali conclusioni si riferiscono al periodo successivo al 31 ottobre 2009.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      Ciascuna parte, compreso l’interveniente, sopporterà le proprie spese.

Mahoney

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

 

Van Raepenbusch

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1º luglio 2010.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Lingua processuale: il tedesco.