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Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 - A / Commissione

(Causa F-12/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: A (Port-Vendres, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Cambier, A. Paternostre)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, la domanda volta ad ottenere che la Commissione sia dichiarata responsabile di taluni errori che il ricorrente sostiene essa abbia commesso nei suoi confronti nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, nonché l'annullamento di diverse decisioni che negano l'applicazione al ricorrente delle disposizioni dell'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, rifiutano di trasmettergli diversi documenti raccolti nella sua cartella sanitaria e di rimborsargli talune spese mediche. Dall'altro, la domanda diretta al risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare la Commissione europea responsabile degli errori da essa commessi nei confronti del ricorrente nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e della regolamentazione comune "relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale" dei funzionari delle Comunità europee;

annullare le decisioni della Commissione europea 8 aprile e 13 novembre 2008, che negano l'applicazione al ricorrente delle disposizioni dell'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, rifiutano di trasmettergli diversi documenti raccolti nella sua cartella sanitaria e di rimborsargli talune spese mediche;

condannare la Commissione europea a versare immediatamente al ricorrente l'indennità prevista all'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, quantificata in un importo pari a EUR 1 422 024, a trasmettergli i documenti richiesti e a rimborsargli tutte le spese mediche già sostenute e da sostenere a causa della malattia professionale da cui è affetto;

condannare la Commissione europea a versare al ricorrente interessi di mora al tasso di riferimento della Banca centrale europea, maggiorato di due punti, sull'importo dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, calcolati a decorrere dal mese di dicembre 2004, data in cui l'origine professionale della malattia del ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuta;

condannare la Commissione europea a versare al ricorrente, in ragione del suo diritto all'integrale risarcimento del danno subito e in aggiunta alle somme precedentemente menzionate, l'importo di EUR 1 949 689, corrispondente alla differenza tra l'ammontare complessivo del danno subito e quello dell'indennità forfettaria dovuta al ricorrente a titolo dell'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto;

condannare la Commissione europea a versare al ricorrente l'importo di EUR 25 000 o qualsivoglia altro importo il Tribunale ritenga adeguato a titolo del danno morale subito a causa dei molteplici errori e irregolarità commessi dai servizi della Commissione europea nell'istruzione dei procedimenti di carattere medico che lo riguadano;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

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