Language of document : ECLI:EU:F:2010:45

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

12 maggio 2010


Causa F‑13/09


Josefina Peláez Jimeno

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica — Funzionari — Reclamo previo — Termine per la presentazione del reclamo — Tardività — Prova — Ex agente temporaneo — Nomina in qualità di funzionario — Art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto — Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Peláez Jimeno chiede l’annullamento della decisione del Parlamento dell’8 febbraio 2008, con cui viene assunta in qualità di funzionario in prova, nella parte in cui tale decisione fissa il suo inquadramento nel grado AST 1, quinto scatto, e della decisione del Parlamento, del 12 novembre 2008, di rigetto del suo reclamo presentato sul fondamento dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente è condannata all’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Termini — Dies a quo — Onere della prova

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 1; allegato XIII, artt. 5, nn. 2 e 4, 12, n. 3, e 13, n. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      Spetta alla parte che fa valere un superamento del termine di reclamo o di ricorso provare la data in cui il detto termine ha iniziato a decorrere, prova alla cui mancanza non può supplire una serie di indizi che facciano pensare che una lettera sia stata ricevuta dal ricorrente ad una data anteriore a quella da lui asserita. Per di più, il fatto che il funzionario interessato sia presente sul luogo di lavoro non permette, in mancanza di un documento che attesti la ricezione della decisione impugnata, di dedurre con sufficiente certezza ‒ e non equivale quindi alla prova ‒ che l’interessato abbia potuto effettivamente prenderne conoscenza.

(v. punto 24)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 marzo 1991, causa T‑1/90, Mérez-Mínguez Casariego/Commissione (Racc. pag. II‑143, punto 37); 17 gennaio 2001, causa T‑14/99, Kraus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑39, punto 22), e 27 settembre 2002, causa T‑254/01, Di Pietro/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑177 e II‑929, punti 19, 22 e 25‑27)

Tribunale della funzione pubblica: 25 aprile 2007, causa F‑71/06, Lebedef-Caponi/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑115 e II‑A‑1‑629, punti 29, 31 e 34)

2.      L’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto riguarda gli agenti temporanei iscritti «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria» nonché quelli «iscritti in un elenco di vincitori di un concorso interno». Benché un concorso di «passaggio di categoria» sia anch’esso, per natura, un concorso interno, occorre interpretare la disposizione di cui trattasi in maniera tale da attribuirle un effetto utile, evitando, per quanto possibile, ogni interpretazione che conduca alla conclusione che tale disposizione è superflua. È chiaro che, con il termine «concorso interno», il legislatore ha inteso considerare i concorsi detti di nomina in ruolo il cui oggetto è quello di permettere, nel rispetto dell’insieme delle disposizioni statutarie che disciplinano l’accesso alla funzione pubblica europea, l’assunzione, in qualità di funzionari, di agenti che abbiano già maturato una certa esperienza nell’istituzione e che abbiano già dato prova della loro idoneità ad occupare i posti da coprire. Tale interpretazione è corroborata dai termini dell’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, i quali riguardano solo i funzionari iscritti «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria», senza alcuna menzione dei funzionari «iscritti in un elenco di vincitori di un concorso interno». Una menzione del genere sarebbe stata priva di giustificazione dato che non vi è proprio ragione di procedere alla nomina in ruolo di agenti che sono già funzionari.

Perché sia applicabile l’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto, occorre che vi sia il passaggio da una «categoria precedente» ad una «nuova categoria», in esito vuoi ad un concorso che porti alla redazione di un «elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria», vuoi ad un concorso interno di nomina in ruolo, che abbia avuto l’effetto di comportare un siffatto passaggio di categoria. Il legislatore, nell’ambito dell’esercizio del suo ampio potere discrezionale in materia sia di disposizioni transitorie sia di criteri di inquadramento, si è così scostato dalla regola generale in materia di inquadramento di funzionari neoassunti, sancita dall’art. 31, n. 1, dello Statuto, quale integrato dall’art. 12, n. 3, o dall’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII, relativamente ai vincitori iscritti in un elenco di idonei anteriormente al 1º maggio 2006 e assunti, rispettivamente, tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, e dopo il 1° maggio 2006, riservando il beneficio dell’inquadramento in un grado diverso da quello indicato nel bando di concorso agli agenti assunti in qualità di funzionari in prova che abbiano già maturato un’esperienza nell’istituzione e dato prova, in esito ai concorsi di cui sopra, della loro idoneità ad occupare posti in una categoria superiore.

(v. punti 40, 41, 46 e 47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 marzo 1997, cause riunite T‑40/96 e T‑55/96, de Kerros e Kohn-Bergé/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑47 e II‑135, punti 45 e 46), e 12 novembre 1998, causa T‑294/97, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑601 e II‑1819, punto 51)