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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 febbraio 2020 – Hengstenberg GmbH & Co. KG / Spreewaldverein e.V.

(Causa C-53/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Resistente: Spreewaldverein e.V.

Questioni pregiudiziali

Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare ogni pregiudizio economico, attuale o potenziale, non del tutto inverosimile, a danno di una persona fisica o giuridica sia sufficiente a fondare il legittimo interesse ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 1 necessario ai fini della proposizione di un’opposizione avverso la domanda o di un’impugnazione avverso la decisione favorevole sulla domanda.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia riconosciuto (unicamente) agli operatori che producono prodotti o alimenti comparabili a quelli degli operatori a favore dei quali è registrata un’indicazione geografica protetta.

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

a)    Se, ai fini dei requisiti dell’interesse legittimo a norma dell’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 occorra distinguere tra la procedura di registrazione ai sensi degli articoli da 49 a 52 del regolamento di cui trattasi, da un lato, e la procedura di modifica del disciplinare ai sensi del successivo articolo 53 del medesimo regolamento, e

b)    se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia pertanto riconosciuto unicamente ai produttori che producono nella zona geografica prodotti conformi al disciplinare o intendono concretamente avviare una siffatta produzione cosicché ai «soggetti non autoctoni» sarebbe negata a priori ogni possibilità di azionare un interesse siffatto.

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1 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag.1).