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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción de Badalona (Spagna) il 22 ottobre 2018 – Procedimento penale a carico di VW

(Causa C-659/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Instrucción de Badalona

Procedimento penale a carico di

VW

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, segnatamente, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE 1 debbano essere interpretati nel senso che l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore possa essere giustificatamente ritardato qualora l’indagato o imputato non sia comparso dopo la prima citazione del giudice e sia stato disposto un mandato di arresto nazionale, europeo o internazionale, rinviando l’assistenza dell’avvocato e il suo intervento in giudizio fino a quando si verifichi [l’esecuzione di detto mandato] e l’indagato sia condotto dinanzi al giudice dalla forza pubblica.

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1 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1).