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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 novembre 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

(Causa C-844/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: CS, Finanzamt Graz-Stadt

Altre parti del procedimento : Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Questioni pregiudiziali

Se dal diritto dell’Unione risulti una norma direttamente applicabile che riconosca ad un contribuente, al quale l’Amministrazione finanziaria, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, non abbia tempestivamente rimborsato un credito IVA, il diritto ad interessi di mora, cosicché il contribuente medesimo possa far valere tale diritto dinanzi all’Amministrazione medesima o ai giudici amministrativi, benché la legislazione nazionale non preveda una norma del genere in materia d’interessi.

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:

Se, anche nel caso in cui il credito IVA del contribuente sia sorto per effetto di una successiva riduzione del corrispettivo ex articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1 , [Or. 2] sia consentito che la maturazione di interessi inizi a decorrere solo al termine di un adeguato spatium deliberandi concesso all’Amministrazione finanziaria per verificare la fondatezza del diritto fatto valere dal contribuente.

Se dal fatto che il diritto nazionale di uno Stato membro non disciplini il riconoscimento d’interessi per tardivo rimborso di un credito IVA derivi che, nel calcolo degli interessi, i giudici nazionali debbano applicare la conseguenza giuridica dettata dall’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto2 , previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, anche nel caso in cui il procedimento principale

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.

2 GU 2008, L 44, pag. 23.