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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 30 luglio 2020 – O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-350/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte costituzionale

Parti nella causa principale

Ricorrenti: O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A.

Resistente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questione pregiudiziale

Se l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, debba essere interpretato nel senso che nel suo àmbito di applicazione rientrino l’assegno di natalità e l’assegno di maternità, in base all’art. 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del regolamento (CE) n. 883/2004 1 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, richiamato dall’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE 2 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, e se, pertanto, il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

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1     GU 2004, L 166, pag. 1.

2     Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU 2011, L 343, pag. 1.)