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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 22 giugno 2020 – Repubblica federale di Germania / SW

(Causa C-273/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Repubblica federale di Germania

Resistente in cassazione: SW

Interveniente: Stadt Darmstadt

Questioni pregiudiziali

a) Se, nel ricongiungimento con un rifugiato minore non accompagnato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86/CE 1 del Consiglio, del 22 settembre 2003[, relativa al diritto al ricongiungimento familiare], il perdurare della minore età possa costituire una «condizione» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86/CE. Se sia compatibile con le suddette disposizioni una normativa nazionale che concede ai genitori al seguito di un rifugiato minore non accompagnato ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86/CE un diritto (derivato) di soggiorno nello Stato membro solo fintantoché il rifugiato è effettivamente ancora minorenne.

b) Nel caso di risposta affermativa alle questioni sub 1a): Se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), e con l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, la cui legislazione limita il diritto (derivato) di soggiorno dei genitori al periodo fino al compimento della maggiore età del figlio, può respingere una domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare da parte dei genitori ancora residenti nel paese terzo, qualora il rifugiato abbia compiuto la maggiore età prima della decisione finale su una domanda presentata, nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario, entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.

Qualora, in risposta alle questioni sub 1), non sia consentito negare il ricongiungimento familiare:

A quali requisiti debbano rispondere i vincoli familiari effettivi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo l), lettera b), della direttiva 2003/86/CE in caso di ricongiungimento dei genitori con un rifugiato che ha raggiunto la maggiore età prima della decisione sulla domanda d’ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare. In particolare:

a) Se sia sufficiente la parentela diretta ascendente di primo grado [articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE] o sia necessaria anche un’effettiva vita familiare.

b) Qualora occorra anche un’effettiva vita familiare:

Quale sia l’intensità necessaria a tal fine. Se siano sufficienti, ad esempio, visite occasionali o regolari, o se occorra la coabitazione in un’abitazione comune o sia necessaria una comunità fondata sull’aiuto reciproco i cui membri hanno bisogno l’uno dall’altro.

c) Se il ricongiungimento dei genitori che si trovano ancora nel paese terzo e che hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare con un figlio riconosciuto come rifugiato e diventato nel frattempo maggiorenne richieda la previsione che dopo l’ingresso la vita familiare sarà (ri)iniziata nello Stato membro secondo le modalità richieste ai sensi della questione sub 2b).

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1 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).