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Ricorso presentato il 10 agosto 2006 - G / Commissione delle Comunità europee

(Causa F-96/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: G (Port-Vendres, Francia) (Rappresentanti: avv.ti B. Cambier e L. Cambier)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare che la convenuta è responsabile delle mancanze in cui è incorsa a discapito del ricorrente;

Condannare la convenuta a versare al ricorrente ed alla sua famiglia la somma provvisoria di EUR 1 581 801, che corrisponde alla metà del danno causato dall'insieme delle mancanze commesse dalla Commissione, dai suoi agenti, preposti e/o altri organi che ne dipendono, dovendo l'altra metà essere precisata con l'ausilio di un perito;

Condannare la convenuta a versare l'8% di interessi sull'insieme delle somme sopra menzionate a decorrere da 23 novembre 1999, data di chiusura del primo rapporto di indagine interna svolta dall'Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF) e nel quale compaiono i primi segni della parzialità nei confronti del ricorrente o, in subordine, dal 29 maggio 2005, data in cui il ricorrente ha presentato una domanda di risarcimento in applicazione dell'art. 90, n. 1, dello Statuto;

Designare un perito;

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere otto motivi.

Con il primo, contesta alla Commissione di averlo messo al centro dell'affare "Berthelot" e di averlo considerato il principale iniziatore di tale affare, mentre tutte le accuse sarebbero false e non vi sarebbe la minima prova idonea a dimostrare tali accuse nei confronti del ricorrente. Così facendo, la Commissione sarebbe venuta meno al suo dovere di sollecitudine e di buona amministrazione, nonché violato il legittimo affidamento del ricorrente.

Con il secondo motivo, il ricorrente contesta alla Commissione di avere gravemente pregiudicato i suoi diritti di difesa con tutte le inadempienze e le carenze delle indagini amministrative legate all'affare "Berthelot", che non sarebbero state svolte in modo imparziale.

Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere la violazione del dovere di riservatezza, in quanto nel 2000 la Commissione avrebbe autorizzato l'ingresso nei locali dell'OLAF a taluni giornalisti che avrebbero così preso conoscenza di documenti riservati relativi al ricorrente, per diffonderne alcuni durante una trasmissione televisiva.

Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la decisione della Commissione di togliere l'immunità di giurisdizione.

Con il quinto motivo, il ricorrente contesta alla Commissione di averlo trasferito al posto di consigliere principale presso la direzione generale ricerca e sviluppo tecnologico, non nell'interesse del servizio o in applicazione della politica di mobilità dell'istituzione, bensì come sanzione disciplinare mascherata.

Con il sesto motivo, relativo al procedimento di riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia (art. 73 dello Statuto), il ricorrente contesta le decisioni della Commissione di escludere immediatamente l'ipotesi di un incidente sul lavoro e di trasferire il suo fascicolo all'ufficio di investigazione e disciplina della Commissione (IDOC) affinché quest'ultimo effettuasse indagini amministrative per determinare l'origine della sua malattia.

Con il settimo motivo, il ricorrente fa valere l'indipendenza dei procedimenti disciplinati dagli artt. 73 e 78 dello Statuto e contesta la decisione della commissione di invalidità della Commissione di sospendere il giudizio definitivo nell'ambito del procedimento avviato in applicazione dell'art. 78, n. 5, dello Statuto, fino all'adozione di una decisione sulla base dell'art. 73 dello Statuto.

Con l'ottavo motivo, il ricorrente critica il fatto che siano state intraprese - e mantenute -azioni disciplinari nei suoi confronti sebbene gli elementi sostanziali alla base di tali azioni siano stati dichiarati infondati dalla giustizia belga nell'ambito di un procedimento penale avviato a suo carico.

Il ricorrente conclude che le mancanze della Commissione sopra menzionate sono all'origine della sua depressione nervosa che l'avrebbe obbligato a mettere fine prematuramente alla sua carriera di funzionario. Tale circostanza avrebbe causato un danno materiale e morale alla ricorrente, nonché alla sua famiglia.

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