Language of document : ECLI:EU:F:2015:19

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

23 marzo 2015

Causa F‑6/14

Julia Borghans

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione – Pensione di reversibilità – Articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto – Coniuge divorziato di un funzionario deceduto – Esistenza di una pensione alimentare alla data del decesso del funzionario – Articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto – Termine per presentare domanda di liquidazione dei diritti a pensione»

Oggetto:      Ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui la sig.ra Borghans chiede l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea le ha negato la concessione di una pensione di reversibilità.

Decisione:      La decisione del 3 giugno 2013 con cui la Commissione europea ha negato la concessione di una pensione di reversibilità alla sig.ra Borghans è annullata. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Borghans.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – Decisione implicita di diniego – Nozione – Sussistenza di una richiesta preventiva

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 1)

2.      Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Pensione alimentare stabilita per convenzione tra gli ex coniugi – Nozione – Valutazione alla luce del diritto nazionale

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 27, comma 1)

3.      Funzionari – Pensioni – Aventi diritto del titolare – Termini per presentare domanda di liquidazione dei diritti a pensione – Ambito di applicazione – Domanda successiva al riconoscimento dei diritti a pensione da parte di una decisione del giudice nazionale emessa dopo il decesso – Esclusione – Applicazione di un termine ragionevole

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 42)

1.      L’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto prevede che qualsiasi persona cui si applica lo Statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione e che, alla scadenza del termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda, la mancanza di risposta alla stessa va considerata come decisione implicita di rigetto. Da siffatta disposizione emerge che, in linea di principio, una decisione che nega implicitamente un diritto a un funzionario può essere assunta solo a condizione che il funzionario abbia precedentemente presentato all’amministrazione una domanda volta alla concessione di tale diritto.

(v. punto 29)

2.      La nozione di obbligazione alimentare convenuta tra ex coniugi a seguito del loro divorzio attiene alle conseguenze patrimoniali che discendono dalla sentenza di divorzio pronunciata in base alle norme del diritto civile applicabile. Conseguentemente, per determinare se il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario abbia un diritto autonomo, alla morte del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico di detto ex coniuge e stabilita per accordo tra gli ex coniugi, occorre fare riferimento alla legge che regola gli effetti del divorzio. A tal proposito, qualora, nel diritto nazionale, l’annullamento da parte del giudice di appello di una decisione adottata in primo grado che aveva soppresso una pensione alimentare produca l’effetto di far venire meno retroattivamente detta decisione, e, pertanto, di far rivivere retroattivamente la pensione alimentare in favore dell’ex coniuge di un funzionario deceduto, si deve necessariamente ritenere che detto ex coniuge abbia, a partire dalla citata sentenza di appello, un diritto autonomo ad una pensione alimentare a carico del funzionario.

L’obiettivo perseguito dall’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto è di consentire al coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario che beneficiava, al momento della morte di quest’ultimo, di una pensione alimentare a carico dello stesso, di continuare a percepire, in seguito a detto decesso, risorse sufficienti per il suo sostentamento. Orbene, nulla giustificherebbe che il coniuge divorziato di un funzionario o ex funzionario fosse privato del beneficio di una pensione di reversibilità, e quindi di risorse sufficienti per il suo sostentamento, in base al solo fatto, indipendente dalla sua volontà, che la pensione alimentare che percepiva in base al diritto nazionale è stata soppressa prima del decesso del funzionario o dell’ex funzionario, e successivamente ripristinata con effetto retroattivo dopo tale decesso.

(v. punti 58‑61 e 67)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza M/Corte di giustizia, T‑172/01, EU:T:2004:108, punto 72

3.      Risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto che il termine di decadenza previsto da tale articolo, ossia un anno a partire dal decesso, si applica solo nel caso di aventi diritto di un funzionario o ex funzionario deceduto che godono, alla data del decesso, di diritti a pensione o indennità. Conseguentemente, non rientra nell’ambito di applicazione del citato articolo il caso di aventi diritto che non siano titolari, alla data del decesso del funzionario, di diritti a pensione o indennità, ma che se li vedano riconoscere dopo tale decesso e retroattivamente, in virtù di una decisione del giudice nazionale.

Tuttavia, il principio di certezza del diritto pone in capo agli aventi diritto di un funzionario o ex funzionario deceduto che si trovano nella situazione illustrata l’obbligo di chiedere la liquidazione dei loro diritti a pensione o indennità entro un termine ragionevole, termine che decorre dalla data di notifica della decisione del giudice nazionale in base alla quale i diritti a pensione o indennità sono loro riconosciuti con efficacia retroattiva.

(v. punti 69, 70 e 76)