Language of document : ECLI:EU:F:2009:134

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

7 ottobre 2009 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Domanda di indagine – Rifiuto di un’istituzione di tradurre una decisione nella lingua scelta dal ricorrente – Irricevibilità manifesta – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Nella causa F‑122/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

Il TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e H. Tagaras, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2007 per telefax (ove l’originale è stato depositato il 29 ottobre successivo), il ricorrente chiede in via principale l’annullamento della decisione con la quale la Commissione delle Comunità europee ha respinto la sua domanda volta ad ottenere lo svolgimento di un’inchiesta relativa a taluni fatti occorsigli durante gli anni 2001 e 2003, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

 Fatti

2        Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, dal 16 giugno 2000 è stato assegnato alla delegazione della Commissione di Luanda, in Angola (in prosieguo: la «delegazione»), come funzionario in prova.

3        L’8 agosto 2000, il ricorrente ha effettivamente preso servizio nell’ambito della delegazione.

4        La Commissione ha messo a disposizione del ricorrente un immobile a uso abitativo, sito a Luanda, ove l’interessato ha posto i propri effetti personali.

5        Il ricorrente è funzionario di ruolo a far data dal 16 marzo 2001.

6        Il 6 settembre 2001, il ricorrente si è rivolto all’assistenza del servizio di sicurezza della delegazione per una riparazione a seguito della foratura di un pneumatico del suo veicolo. In tale occasione, per procedere alla riparazione, il personale del servizio di sicurezza ha utilizzato un cric che si trovava nel veicolo dell’interessato (in prosieguo: il «fatto del 6 settembre 2001»).

7        Con nota datata 12 settembre 2001, redatta in lingua inglese ed indirizzata al capo della delegazione, il ricorrente ha informato quest’ultimo di essersi accorto, in quello stesso giorno, della mancanza del cric nel proprio veicolo. Il ricorrente ha aggiunto di non ricordare che il personale del servizio di sicurezza avesse riposto il cric nel veicolo dopo aver proceduto alla sostituzione del pneumatico.

8        Con nota del 18 settembre 2001, l’assistente amministrativo incaricato della sicurezza della delegazione ha risposto alla nota del 12 settembre 2001, informando il ricorrente che era in corso un’indagine sul fatto del 6 settembre 2001 (in prosieguo: l’«indagine iniziale») e chiedendogli di fornire talune delucidazioni al fine di verificare se la presunta sparizione del cric potesse essere ascritta al personale del servizio di sicurezza.

9        Con nota del 19 settembre 2001, redatta in lingua inglese ed indirizzata all’assistente amministrativo incaricato della sicurezza, il ricorrente ha ribadito che non ricordava di aver visto il cric nel proprio veicolo dopo la sostituzione del pneumatico e ha precisato, in sostanza, di non poter escludere che il cric, a seguito della riparazione, fosse stato dimenticato lungo la strada dal personale del servizio di sicurezza della delegazione.

10      Secondo la Commissione, l’indagine iniziale sarebbe stata chiusa a seguito del ricevimento, da parte della delegazione, della nota del 19 settembre 2001, nella quale il ricorrente prospettava la possibilità che il cric fosse stato dimenticato lungo la strada.

11      Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è in congedo malattia presso il suo domicilio in Italia.

12      Con decisione del 18 marzo 2002, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha riassegnato il ricorrente alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles a far data dal successivo 1° aprile.

13      Il ricorso diretto all’annullamento della decisione 18 marzo 2002 è stato respinto con sentenza dal Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte, dopo aver rilevato che al ricorrente non era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione 18 marzo 2002, ha annullato, per detto motivo, la citata sentenza del Tribunale di primo grado Marcuccio/Commissione e ha rinviato la causa, tuttora pendente, dinanzi a quest’ultimo.

14      Il 30 aprile e il 2 maggio 2003, la Commissione ha proceduto al trasloco dei beni del ricorrente tramite una società specializzata. Tali beni sono stati trasportati nel deposito di detta società a Luanda. Quanto al deposito del veicolo personale dell’interessato, questo è avvenuto il 5 maggio 2003.

15      Il 6 maggio 2003, il capo dell’amministrazione della delegazione ha redatto una relazione nella quale indicava di «[avere] personalmente condotto [il] veicolo [del ricorrente] dall’ex alloggio [di quest’ultimo] fino al deposito (…) in cui si trov[ava a partire da allora]».

16      Il ricorrente afferma di aver preso conoscenza della relazione del 6 maggio 2003 nell’ottobre 2003.

17      Con nota datata 1° settembre 2006, redatta in lingua italiana e pervenuta all’istituzione il successivo 8 settembre, il ricorrente, sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), adiva l’APN chiedendo che fosse aperta un’indagine diretta a determinare, da un lato, le modalità di sparizione del cric in occasione del fatto del 6 settembre 2001, dall’altro, le circostanze in cui, dopo la sua partenza dall’Angola, la sua vettura era stata spostata il 5 maggio 2003 (in prosieguo: la «domanda di indagine approfondita»). Con riguardo a quest’ultimo punto, il ricorrente faceva osservare in sostanza di non avere affidato le chiavi del veicolo né al direttore dell’amministrazione della delegazione né ad alcun altro funzionario. Infine, in questa stessa nota, il ricorrente chiedeva di essere risarcito per i danni derivanti dai fatti summenzionati, per un importo di EUR 50 000 (in prosieguo: la «domanda risarcitoria»).

18      Con decisione datata 30 novembre 2006 e redatta in lingua inglese, l’APN ha espressamente respinto la domanda di indagine approfondita e la domanda risarcitoria (in prosieguo: la «decisione del 30 novembre 2006»). La decisione del 30 novembre 2006, che il ricorrente indica, senza essere contraddetto, di aver ricevuto il 12 gennaio 2007, è formulata nei termini seguenti:

«A seguito della Sua lettera del 1° settembre 2006, ho domandato alla delegazione in Angola informazioni relative alle Sue richieste.

Con riguardo al cric, la delegazione mi ha informato che Lei aveva chiamato il servizio di sicurezza il 6 settembre 2001, poiché uno dei pneumatici della Sua vettura personale si era forato. Qualche giorno dopo, Lei si è accorto della mancanza del cric di Sua proprietà. Nella Sua nota del 19 settembre 2001 indirizzata alla delegazione, Lei ha affermato di non poter escludere che il cric fosse stato semplicemente dimenticato lungo la strada dopo la riparazione del Suo veicolo. In seguito, il fascicolo è stato archiviato dalla delegazione.

Alla luce di tali elementi e a distanza di oltre cinque anni dai fatti, non vedo alcuna necessità di svolgere un’indagine supplementare su tale questione. Il cric faceva parte dei Suoi beni personali, beni di cui era responsabile. Se il cric era stato utilizzato per sostituire un pneumatico, era Suo onere verificare che fosse stato riposto nel Suo veicolo.

Con riguardo allo spostamento della Sua vettura nel deposito, la delegazione mi ha informato che il Suo veicolo occupava uno spazio di parcheggio sulla porzione di una casa affittata dalla delegazione. Quest’ultima Le ha domandato a più riprese di rimuovere la vettura. Poiché Lei non lo ha fatto, il Suo veicolo è stato condotto senza alcun incidente verso un deposito da un funzionario della delegazione.

In sintesi, non vedo motivi per indagare su tali fatti».

19      Con nota datata 12 gennaio 2007 e redatta in lingua italiana, il ricorrente ha accusato ricezione della decisione del 30 novembre 2006 e ha chiesto che gliene venisse inviata una traduzione nella lingua in cui era stata redatta la nota del 1° settembre 2006, vale a dire la lingua italiana.

20      Con decisione del 15 febbraio 2007 redatta in lingua inglese, la Commissione ha respinto la domanda contenuta nella nota del 12 gennaio 2007 (in prosieguo: la «decisione del 15 febbraio 2007»).

21      Con nota datata 26 marzo 2007 e pervenuta all’istituzione il successivo 2 aprile, il ricorrente, sul fondamento dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, ha proposto reclamo avverso le decisioni del 30 novembre 2006 e del 15 febbraio 2007.

22      Con decisione datata 16 luglio 2007, l’APN ha esplicitamente respinto il reclamo proposto dal ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Il ricorrente ha proposto il presente ricorso il 25 ottobre 2007.

24      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia disporre:

«–      l’annullamento della [decisione] datata 30 novembre 2006;

–        l’annullamento della [decisione] datata 15 febbraio 2007;

–        l’annullamento della decisione di chiusura dell’indagine [iniziale];

–        l’annullamento della decisione di rigetto [delle domande contenute nella nota] datata 1° settembre 2006;

–        l’annullamento, per quanto necessario, della [decisione] datata 16 luglio 2007;

–        l’annullamento, per quanto necessario, della decisione, comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 26 marzo 2007;

–        la condanna della [Commissione]:

–        A) ad effettuare l’inchiesta; nonché, se all’effettuazione dell’inchiesta la [Commissione] sarà condannata,

–        B) a comunicare senza indugio al ricorrente i risultati dell’inchiesta;

–        C) ad esporre gli avvisi;

–        D) a garantire (...) l’accesso alle conclusioni dell’inchiesta; ovvero, in subordine rispetto a quanto immediatamente chiesto sub (A), (B), (C) e (D) di questo capo di questo petitum di quest’atto introduttivo, la condanna della [Commissione] a versare al ricorrente, (...) a titolo di risarcimento dei danni ex rigetto della domanda datata 1° settembre 2006:

–        I) per quanto concerne i danni ex rigetto della domanda datata 1° settembre 2006 già irreversibilmente prodottisi, la somma di EUR 100 000 (diconsi euro centomila//00), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa;

–        II) riguardo i danni ex rigetto della domanda datata 1° settembre 2006 che si produrranno successivamente alla data [di presentazione del ricorso], la somma di EUR 20 (diconsi euro venti//00), ovvero quella somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, per ogni giorno intercorrente tra [il giorno successivo a quello di deposito del ricorso] ed il giorno della prima esecuzione;

–        la condanna della [Commissione] a versare al ricorrente, con le modalità summenzionate ovvero a quest’ultime equivalenti ed a titolo di risarcimento dei danni ex diniego di invio della traduzione in italiano della nota datata 30 novembre 2006:

–        I) per quanto concerne i danni ex diniego di invio della traduzione in italiano della nota datata 30 novembre 2006 già irreversibilmente prodottisi, la somma di EUR 20 000 (diconsi euro ventimila//00), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa; nonché

–        II) riguardo i danni ex diniego di invio della traduzione in italiano della nota datata 30 novembre 2006 che si produrranno successivamente alla data [di presentazione del ricorso], la somma di EUR 2 (diconsi euro due//00), ovvero quella somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, per ogni giomo intercorrente tra [il giorno successivo a quello di deposito del ricorso] ed il giorno della seconda esecuzione;

–        la condanna della [Commissione] a versare al ricorrente, con le modalità summenzionate ovvero a quest’ultime equivalenti ed a titolo di risarcimento dei danni, già prodottisi nonché suscettibili di prodursi nel futuro, derivanti dalla decisione di chiusura dell’indagine (...), le seguenti somme:

–        I) per quanto concerne i danni ex chiusura dell’indagine già irreversibilmente prodottisi, la somma di EUR 20 000 (diconsi euro ventimila//00), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa;

–        II) riguardo i danni ex chiusura dell’indagine che si produrranno successivamente alla data [di presentazione del ricorso], la somma di EUR 25 (diconsi euro venticinque//00), ovvero quella somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, per ogni giorno intercorrente tra [il giorno successivo a quello di deposito del ricorso] e quello in cui (qui di seguito, “giorno della terza esecuzione”) la convenuta adotterà tutte le misure di esecuzione dell’emanando annullamento della decisione di chiusura dell’indagine;

–        l’accertamento dell’illiceità dell’omessa comunicazione di chiusura dell’indagine [iniziale];

–        la dichiarazione di illiceità dell’omessa comunicazione di chiusura dell’indagine [iniziale];

–        la condanna della [Commissione], a titolo di risarcimento del danno derivante dall’omessa comunicazione di chiusura dell’indagine [iniziale], a versare al ricorrente la somma di EUR 50 000 (diconsi euro cinquantamila//00), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi immediatamente dopo l’emananda Sentenza nella causa de qua;

–        la condanna della CE alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione della perizia di parte».

25      Il ricorrente chiede altresì, in via istruttoria, che il Tribunale voglia:

«–      disporre l’effettuazione di perizia di ufficio, con gli stessi fini, enucleati nel petitum di quest’atto introduttivo e da intendersi qui espressamente riprodotti per ogni effetto di legge, della perizia di parte;

–        chiedere alla [Commissione] l’esibizione di tutti gli atti inerenti l’indagine differenti da quelli evocati in quest’atto introduttivo (...)».

26      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

«–      respingere il ricorso come irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 87[, n. 3,] del [r]egolamento di procedura del Tribunale di [p]rimo [g]rado [delle Comunità europee], applicabile [mutatis mutandis al Tribunale, ai sensi dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo]».

 In diritto

27      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

28      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulle domande di annullamento

 Osservazioni preliminari

29      Occorre rilevare che il ricorrente ha sottoposto al Tribunale sei domande di annullamento, riguardanti la «[decisione] datata 30 novembre 2006» (prima domanda), la «[decisione] datata 15 febbraio 2007» (seconda domanda), la «decisione di chiusura dell’indagine [iniziale]» (terza domanda), la «decisione di rigetto [delle domande contenute nella nota] datata 1° settembre 2006» (quarta domanda), la «[decisione] datata 16 luglio 2007» (quinta domanda) e la «decisione (...) con la quale fu rigettato il reclamo datato 26 marzo 2007» (sesta domanda).

30      Per quanto riguarda, più in particolare, la prima e la quarta domanda, dirette all’annullamento della «[decisione] datata 30 novembre 2006» e della «decisione di rigetto [delle domande contenute nella nota] datata 1° settembre 2006», si deve sottolineare che, in quest’ultima nota, pervenuta all’istituzione il successivo 8 settembre, il ricorrente ha adito l’APN chiedendo che fosse svolta un’indagine approfondita. Poiché l’amministrazione non ha notificato alcuna risposta a tale domanda entro il termine ex art. 90, n. 1, dello Statuto, questa è stata oggetto, il successivo 8 gennaio, di rigetto implicito, confermato allorché, il 12 gennaio 2007, la Commissione ha notificato all’interessato la decisione del 30 novembre 2006 recante rigetto esplicito della domanda di indagine approfondita. Pertanto, la prima e la quarta domanda devono essere considerate come dirette all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di indagine approfondita e della decisione del 30 novembre 2006, nella parte in cui questa ha respinto esplicitamente la domanda di indagine approfondita.

31      Certamente, si deve rilevare che la nota del 1° settembre 2006 conteneva altresì una domanda risarcitoria e che detta domanda è stata oggetto di rigetto implicito, espressamente confermato con la notifica della decisione del 30 novembre 2006. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale (sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45; 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68, e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32). Tanto premesso, non vi è luogo a provvedere in modo autonomo sulla legittimità della decisione implicita di rigetto della domanda risarcitoria e della decisione del 30 novembre 2006, nella parte in cui questa ha respinto esplicitamente la domanda risarcitoria.

32      Peraltro, con riguardo alla quinta e alla sesta domanda, che chiedono al Tribunale di annullare la «[decisione] datata 16 luglio 2007» e la «decisione (…) con la quale fu rigettato il reclamo datato 26 marzo 2007», è pacifico che il ricorrente, con nota del 26 marzo 2007, ha proposto reclamo avverso le decisioni del 30 novembre 2006 e del 15 febbraio 2007, e che tale reclamo è stato esplicitamente respinto con decisione del 16 luglio 2007. Orbene, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, alla domanda di annullamento di una decisione di rigetto di un reclamo consegue che il giudice comunitario è chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto di tale reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑427, punto 19, e 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑729, punto 15). Ciò premesso, le domande sopra menzionate si confondono con quelle dirette contro le decisioni del 30 novembre 2006 e del 15 febbraio 2007.

33      Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che il ricorrente chieda l’annullamento:

–        della decisione di chiusura dell’indagine iniziale;

–        della decisione implicita di rigetto della domanda di indagine approfondita;

–        della decisione del 30 novembre 2006, nella parte in cui questa ha respinto esplicitamente la domanda di indagine approfondita;

–        della decisione del 15 febbraio 2007.

 Sulla domanda diretta all’annullamento della decisione di chiusura dell’indagine iniziale

34      In via preliminare, si deve ricordare che, secondo l’art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso contro un atto che arreca pregiudizio è ricevibile solo se l’APN «ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, [dello Statuto] nel termine ivi previsto» e se tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

35      Nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che la decisione di chiusura dell’indagine iniziale non è stata oggetto di alcun reclamo, mentre le citate disposizioni dell’art. 90, n. 2, dello Statuto imponevano la proposizione di un simile reclamo. Conseguentemente, anche supponendo che tale decisione costituisca un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, la domanda diretta al suo annullamento deve essere dichiarata irricevibile.

 Sulla domanda diretta all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di indagine approfondita nonché all’annullamento della decisione del 30 novembre 2006, nella parte in cui questa ha respinto esplicitamente la domanda di indagine approfondita

–       Argomenti delle parti

36      A sostegno della suddetta domanda, il ricorrente deduce tre motivi.

37      Il primo motivo attiene alla circostanza che le decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda di indagine approfondita sarebbero viziate da una «carenza assoluta» di motivazione. Il ricorrente sottolinea, in particolare, che la decisione del 30 novembre 2006 sarebbe stata redatta in inglese, lingua che egli non conoscerebbe e che sarebbe diversa dalla lingua utilizzata nella sua domanda del 1° settembre 2006.

38      Il secondo motivo è relativo alla «violazione di legge, avente carattere grave, palese e manifesto». Il ricorrente deduce che, secondo costante giurisprudenza, in presenza di un incidente incompatibile con la serenità dell’ambiente di lavoro, incomberebbe all’amministrazione di effettuare un’inchiesta al fine di chiarire le circostanze di fatto in cui esso si è svolto e le relative responsabilità. Orbene, nel caso di specie, gli eventi di cui alla domanda di indagine approfondita sarebbero stati «incompatibili con la serenità del lavoro», e dunque la Commissione avrebbe dovuto accogliere una simile domanda.

39      Il terzo motivo attiene alla violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione. Infatti, secondo il ricorrente, respingendo la domanda di indagine approfondita, la Commissione avrebbe omesso di tenere in debito conto i suoi diritti e interessi.

40      Nel controricorso, la Commissione chiede anzitutto al Tribunale di dichiarare l’irricevibilità della domanda argomentando che la domanda di indagine approfondita non sarebbe stata proposta entro un termine ragionevole, che la decisione del 30 novembre 2006 non costituirebbe un atto che arreca pregiudizio e che il ricorrente non avrebbe interesse a chiederne l’annullamento. Nel merito, e in ogni caso, la Commissione fa valere che nessuno dei motivi dedotti dall’interessato sarebbe fondato.

–       Giudizio del Tribunale

41      Occorre ricordare, in limine, che secondo la giurisprudenza il giudice comunitario può valutare se la corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, il rigetto del ricorso nel merito senza che occorra statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto (v., in tal senso, sentenze della Corte 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/Boehringer, Racc. pag. I‑1873, punti 51 e 52, e 23 marzo 2004, causa C‑233/02, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2759, punto 26; sentenza del Tribunale di primo grado 15 giugno 2005, causa T‑171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, Racc. pag. II‑2123, punto 155, e sentenza del Tribunale 8 aprile 2008, causa F‑134/06, Bordini/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56).

42      Nel caso di specie, una corretta amministrazione della giustizia giustifica un esame nel merito della summenzionata domanda.

43      Per quanto riguarda il primo motivo, attinente al fatto che le decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda di indagine approfondita sarebbero viziate da una «carenza assoluta» di motivazione, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare una decisione arrecante pregiudizio mira, da un lato, a fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità e, dall’altro lato, a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione impugnata (sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22; sentenze del Tribunale di primo grado 16 dicembre 1993, causa T‑80/92, Turner/Commissione, Racc. pag. II‑1465, punto 62, e 20 luglio 2001, causa T‑351/99, Brumter/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑165 e II‑757, punto 28).

44      Nel caso di specie, il ricorrente afferma che non sarebbero motivate né la decisione implicita di rigetto della domanda di indagine approfondita né la decisione del 30 novembre 2006, nella parte in cui questa ha esplicitamente respinto la domanda di indagine approfondita.

45      Con riguardo alla decisione del 30 novembre 2006, nella parte in cui questa ha esplicitamente respinto la domanda di indagine approfondita, è pacifico che tale decisione è stata redatta in lingua inglese, mentre la domanda era stata formulata in lingua italiana. Tuttavia, dagli atti di causa risulta che l’inglese era la lingua di lavoro del ricorrente quando esercitava le sue funzioni presso la delegazione. Quindi, come pure confermato dalle note del 12 e 19 settembre 2001, redatte dal ricorrente in inglese, la padronanza di tale lingua da parte dell’interessato era sufficiente a consentirgli di prendere utilmente conoscenza della decisione del 30 novembre 2006. Il ricorrente non può pertanto sostenere seriamente di non essere in grado di comprendere i motivi circostanziati della decisione del 30 novembre 2006, come descritti al punto 18 della presente ordinanza.

46      Relativamente alla decisione implicita di rigetto della domanda di indagine approfondita, questa non è stata ovviamente oggetto di alcuna motivazione. Tuttavia, detta decisione ha ricevuto espressa conferma con la decisione del 30 novembre 2006, la quale, come affermato poc’anzi, era sufficientemente motivata. Conseguentemente, già prima della presentazione del proprio reclamo, il ricorrente disponeva di un’indicazione sufficiente per valutare se il rigetto della propria domanda di indagine approfondita fosse fondato, o se fosse inficiato da un vizio che permettesse di contestarne la legittimità.

47      Ne consegue che il motivo attinente alla «carenza assoluta» di motivazione deve essere respinto.

48      Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla «violazione di legge, avente carattere grave, palese e manifesto», risulta da costante giurisprudenza che, in forza dell’obbligo di assistenza, l’amministrazione, di fronte ad un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, è tenuta ad intervenire con tutta la necessaria energia, reagendo con la rapidità e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso di specie per accertare i fatti e poter, quindi, trarre con cognizione di causa le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario che chiede tutela alla propria istituzione fornisca un principio di prova del carattere reale delle aggressioni assertivamente subite. In presenza di tali elementi, l’istituzione in causa è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime (sentenza della Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione, Racc. pag. 99, punti 15 e 16; sentenze del Tribunale di primo grado 21 aprile 1993, causa T‑5/92, Tallarico/Parlamento, Racc. pag. II‑477, punto 31, e 5 dicembre 2000, causa T‑136/98, Campogrande/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1225, punto 42).

49      Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che, nella propria domanda di indagine approfondita, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver subìto aggressioni, ai sensi di cui alla giurisprudenza citata al punto precedente. Al contrario, con riguardo al fatto del 6 settembre 2001, dagli atti non risulta alcun elemento che consenta di sostenere seriamente che la sparizione del cric sia riconducibile a una qualche forma di molestia da parte del personale del servizio di sicurezza della delegazione, visto che lo stesso ricorrente, nella nota del 19 settembre 2001, ha prospettato la possibilità che il cric fosse stato dimenticato lungo la strada. Peraltro, per quanto concerne lo spostamento del veicolo dell’interessato, sebbene gli atti di causa non permettano di sapere per quali motivi la Commissione disponesse delle chiavi di detto veicolo allorquando ha proceduto, il 5 maggio 2003, al suo trasferimento, occorre constatare che il trasloco da parte dell’amministrazione dei beni del ricorrente – e in particolare lo spostamento del veicolo – era giustificato dal fatto che l’interessato, che era stato riassegnato alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles, e che doveva dunque liberare l’alloggio messogli a disposizione e l’annesso spazio di parcheggio, si trovava nell’impossibilità di provvedere personalmente al trasloco per motivi connessi al suo stato di salute. A tale riguardo, si deve evidenziare che, nell’ordinanza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517, punto 39), il Tribunale di primo grado ha rilevato che il trasloco degli effetti personali e del veicolo dell’interessato «[doveva] essere considerato un atto di carattere pratico con cui la Commissione [aveva] cercato di ovviare, coi propri mezzi, alle difficoltà in cui era incorso il ricorrente nell’esecuzione del suo obbligo di liberare l’alloggio».

50      Il ricorrente non può pertanto fondatamente sostenere che il mancato accoglimento da parte della Commissione della domanda di indagine approfondita è illegittimo.

51      Con riferimento al terzo motivo, secondo cui, respingendo la domanda di indagine approfondita, la Commissione avrebbe omesso di tenere in debito conto i diritti e gli interessi del ricorrente e avrebbe così violato il dovere di sollecitudine e quello di buona amministrazione, un siffatto motivo, che poggia su addebiti già presentati nell’ambito del secondo motivo, deve essere respinto per identità di motivazioni.

52      Ne deriva che la domanda summenzionata, quand’anche fosse ricevibile, dovrebbe comunque essere dichiarata manifestamente infondata in diritto.

 Sulla domanda diretta all’annullamento della decisione del 15 febbraio 2007

–       Argomenti delle parti

53      Il ricorrente deduce tre motivi avverso la decisione del 15 febbraio 2007.

54      Il primo motivo attiene alla circostanza che la decisione del 15 febbraio 2007 sarebbe viziata da una «carenza assoluta» di motivazione, in quanto redatta in inglese.

55      Il secondo motivo attiene alla «violazione di legge, avente carattere grave, palese e manifesto». Il ricorrente chiarisce che, in applicazione, in primo luogo, dell’art. 21, terzo comma, CE, in secondo luogo, del punto 4 del codice di buona condotta amministrativa, allegato alla decisione della Commissione 17 ottobre 2000, 2000/633/CE, CECA, Euratom, recante modificazione del suo regolamento interno (GU L 267, pag. 63), in terzo luogo, dell’art. 41, n. 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1), e, in quarto luogo, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 13 giugno 2005, n. 920 (GU L 156, pag. 3), la decisione del 30 novembre 2006 avrebbe dovuto essere redatta nella medesima lingua utilizzata nella domanda di indagine approfondita, nel caso di specie la lingua italiana. Sarebbe altresì illegittimo il diniego della Commissione, con la decisione del 15 febbraio 2007, di comunicare al ricorrente una traduzione in italiano della decisione del 30 novembre 2006.

56      Il terzo motivo attiene alla circostanza che la Commissione, adottando la decisione del 15 febbraio 2007, avrebbe violato il dovere di sollecitudine e quello di buona amministrazione.

57      La Commissione chiede, in via principale, che sia dichiarata l’irricevibilità della summenzionata domanda e, in via subordinata, il suo rigetto nel merito.

–       Giudizio del Tribunale

58      Per ragioni di corretta amministrazione della giustizia, occorre esaminare la domanda summenzionata nel merito.

59      In primo luogo, per i motivi sopra esposti, il ricorrente non può legittimamente sostenere di non essere stato in grado di comprendere le motivazioni della decisione del 15 febbraio 2007 a causa della sua formulazione in lingua inglese. Ne consegue che il motivo attinente al fatto che la decisione sarebbe viziata da una «carenza assoluta» di motivazione deve essere respinto.

60      In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, spetta alle istituzioni, in forza del dovere di sollecitudine, indirizzare a un funzionario una decisione individuale redatta in una lingua che questi conosce in maniera approfondita (sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 46, e 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑121 e II‑A‑2‑569, punto 48). Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, conoscendo la lingua inglese, non può censurare la Commissione né per aver redatto in lingua inglese la decisione del 30 novembre 2006 né, conseguentemente, per aver respinto, con decisione del 15 febbraio 2007, la sua richiesta di comunicargli una traduzione in lingua italiana della prima decisione.

61      Una tale conclusione non può essere confutata dall’argomento secondo il quale, sulla base del regolamento n. 1, dell’art. 21, terzo comma, CE, del punto 4 del codice di buona condotta amministrativa e dell’art. 41, n. 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, esisterebbe un diritto del funzionario di ricevere le risposte alle lettere che questi invia nella lingua della corrispondenza iniziale.

62      Infatti, con riguardo al regolamento n. 1, vero è che questo prevede, all’art. 2, che «[i] testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali» e che «[l]a risposta è redatta nella medesima lingua». Tuttavia, tale disposizione non si applica nel caso di specie, dal momento che i dipendenti e gli altri agenti delle Comunità, quando propongono una domanda, un reclamo o un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, sono soggetti unicamente alla giurisdizione comunitaria (sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punto 13).

63      Inoltre, anche se l’art. 21, terzo comma, CE prevede che «[o]gni cittadino dell’Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all’articolo 7 in una delle lingue menzionate all’art. 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua», il ricorrente non può avvalersi utilmente, nel contesto del presente ricorso, di una simile disposizione, poiché quest’ultima è applicabile alle relazioni tra le istituzioni e i loro agenti solo quando questi ultimi inviano un testo alle istituzioni unicamente nella loro qualità di cittadini dell’Unione, e non nella loro qualità di funzionari o di altri agenti delle Comunità. Del resto, l’interpretazione proposta dal ricorrente dell’art. 21, terzo comma, CE, secondo la quale le istituzioni sarebbero tenute in ogni caso a rispondere alla domanda di un funzionario nella stessa lingua utilizzata nella domanda, comporterebbe difficoltà insormontabili per le istituzioni (v., per analogia, riguardo all’assenza dell’obbligo per l’amministrazione di rispondere alla domanda di un funzionario nella sua lingua madre, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2007, cause riunite F‑51/05 e F‑18/06, Duyster/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 58 et 59).

64      Deve peraltro, per le medesime ragioni, essere respinto in quanto inconferente l’argomento secondo cui il codice di buona condotta amministrativa reciterebbe, al punto 4, che, «[a] norma dell’art. 21 [CE], la Commissione deve rispondere nella lingua in cui è stata redatta la lettera pervenutale, sempreché si tratti di una delle lingue ufficiali delle Comunità». Del resto, si deve rilevare che detto codice sottolinea, nella sua introduzione, che «[l]e relazioni tra la Commissione e il suo personale sono disciplinate esclusivamente dallo Statuto».

65      Infine, il ricorrente non può nemmeno invocare utilmente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui art. 41, n. 4, prevede che «[o]gni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del Trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua», atteso che tale disposizione non riguarda, per le medesime ragioni esposte ai punti 62‑64 della presente ordinanza, le relazioni tra le istituzioni e i loro agenti.

66      In terzo luogo, sebbene il ricorrente sostenga che, rifiutando di comunicargli una traduzione in lingua italiana della decisione del 30 novembre 2006, la Commissione avrebbe violato il dovere di sollecitudine e quello di buona amministrazione, tale motivo deve essere respinto per le stesse ragioni illustrate nei precedenti punti della presente ordinanza.

67      Ne consegue che, senza che vi sia luogo a provvedere sulla ricevibilità della domanda diretta all’annullamento della decisione del 15 febbraio 2007, essa deve essere dichiarata manifestamente infondata in diritto.

 Sulle domande risarcitorie

68      Il ricorrente chiede in sostanza che la Commissione sia condannata a risarcirlo dei danni derivanti, in primo luogo, dall’asserita illegittimità delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda di indagine approfondita e della decisione del 15 febbraio 2007 e, in secondo luogo, dalla circostanza che la decisione di chiusura dell’indagine iniziale sarebbe stata adottata illegittimamente e non sarebbe stata portata a sua conoscenza.

69      Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda diretta alla condanna della Commissione a risarcire il ricorrente dei danni che questi avrebbe subìto a causa dell’asserita illegittimità delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda di indagine approfondita e della decisione del 15 febbraio 2007, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le domande di risarcimento di un danno devono essere respinte ove presentino uno stretto collegamento con domande di annullamento che, dal canto loro, siano state respinte perché infondate (sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑859, punto 69; v. parimenti, in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/Commissione, Racc. pag. II‑2145, punto 34). Nel caso di specie, i capi delle conclusioni diretti all’annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto della domanda di indagine approfondita e della decisione del 15 febbraio 2007 sono stati respinti in quanto manifestamente infondati in diritto. Conseguentemente, le domande di risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subìto a causa di tali decisioni sono anch’esse manifestamente infondate in diritto.

70      Per quanto attiene, in secondo luogo, alla domanda diretta alla condanna della Commissione a risarcire il ricorrente dei danni derivanti dall’asserita illegittimità della decisione di chiusura dell’indagine iniziale, tale domanda deve essere dichiarata manifestamente irricevibile, dal momento che presenta uno stretto collegamento con la domanda di annullamento della decisione di chiusura dell’indagine iniziale, respinta in quanto manifestamente irricevibile. Quanto alla domanda diretta alla condanna della Commissione a risarcire il danno derivante dalla lamentata notifica tardiva al ricorrente della decisione di chiusura dell’indagine iniziale, essa deve essere dichiarata manifestamente infondata in diritto. Infatti, atteso che tale decisione è stata adottata in seguito all’indicazione dell’interessato secondo la quale era possibile che il cric fosse stato dimenticato lungo la strada, il ricorrente non può seriamente sostenere di avere subìto il danno lamentato.

 Sulle ulteriori domande contenute nel ricorso

71      Le ulteriori domande del ricorso sono intese, da una parte, a far riconoscere la fondatezza di alcuni dei motivi invocati a sostegno delle domande di annullamento e di quelle risarcitorie e, dall’altra, a chiedere al Tribunale l’emanazione di ingiunzioni nei confronti dell’amministrazione. Domande siffatte vanno dichiarate irricevibili, atteso che non spetta al Tribunale, nel contesto del controllo di legittimità che si fonda sull’art. 91 dello Statuto, né fare dichiarazioni di diritto (sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007, causa T‑154/05, Lo Giudice/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55), né inviare ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (sentenza Castets/Commissione, cit., punto 17).

72      Alla luce delle suesposte considerazioni, e senza necessità di procedere alle misure istruttorie sollecitate dal ricorrente, il presente ricorso deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

73      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore dello stesso regolamento di procedura, vale a dire dal 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili, mutatis mutandis, alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

74      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, «fatte salve le disposizioni di cui all’art. 87, n. 3, secondo comma», Orbene, ai sensi dell’art. 87, n. 3, secondo comma, del suddetto regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute superflue o defatigatorie.

75      Ciò si è verificato nel caso di specie.

76      Infatti, non solo il presente ricorso è stato in parte dichiarato manifestamente irricevibile e in parte respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, ma si deve anche ricordare che le numerosissime e dettagliate domande del ricorrente, basate su affermazioni delle quali nessuna si è rivelata sostenuta dal minimo principio di prova, hanno imposto alla Commissione di fornire un lavoro considerevole per preparare la propria difesa.

77      Peraltro, il Tribunale di primo grado, nella sua ordinanza 17 maggio 2006 (cit., punto 65), nonché il Tribunale, nelle sue ordinanze 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑46/08 P), e 4 novembre 2008, causa F‑133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑9/09 P), hanno già rilevato che, in tali ultime cause, il ricorrente aveva optato senza alcuna giustificazione per la via contenziosa. Atteso che la presente controversia si colloca nel solco di tale comportamento, occorre condannare il ricorrente a tutte le spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso del sig. Marcuccio è respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.


Lussemburgo, 7 ottobre 2009

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.