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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 12 maggio 2020 – G.W., E.S. / A. Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A.

(Causa C-213/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Attrici: G.W., E.S.

Convenuta: A. Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita 1 (…), debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni ivi menzionate riguarda anche l’assicurato che non è al contempo il contraente e che agisce come persona aderente in qualità di consumatore ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza, a capitale variabile, concluso tra l'impresa di assicurazione e un imprenditore operante quale assicuratore, nonché in qualità di investitore effettivo in relazione alle risorse finanziarie versate a titolo di premio assicurativo.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE (…), debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima questione, l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle caratteristiche degli attivi a capitale variabile implica anche che il consumatore assicurato debba essere informato in modo esauriente e comprensibile di tutti i rischi, del loro tipo e della loro entità, connessi ad un investimento negli attivi di un fondo di capitale (quali obbligazioni strutturate o derivati), o se sia sufficiente, ai sensi della citata disposizione, fornire al consumatore assicurato solo informazioni di base sui principali rischi connessi all'investimento in un fondo assicurativo di capitale.

Se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE, debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima e alla seconda questione, esso comporta l'obbligo di informare il consumatore che aderisce ad un contratto di assicurazione sulla vita in qualità di assicurato di tutti i rischi di investimento e delle loro caratteristiche di cui l'emittente degli attivi (obbligazioni strutturate o derivati) che compongono il fondo assicurativo di capitale abbia informato l'assicuratore.

In caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE (…), debba essere interpretato nel senso che il consumatore, che aderisce in qualità di assicurato ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza a capitale variabile, deve ricevere informazioni relative alle caratteristiche degli attivi di capitali nonché ai rischi connessi all'investimento nei suddetti attivi prima della conclusione del contratto, nell'ambito di una procedura precontrattuale separata, e quindi se il citato articolo osti ad una disposizione di diritto nazionale come l'articolo 13, paragrafo 4, della legge polacca del 22 maggio 2003, recante la disciplina delle attività assicurative (…), ai sensi della quale è sufficiente che le informazioni summenzionate vengano comunicate solo nel testo del contratto di assicurazione e all’atto della sua stipulazione, e nella quale il momento della comunicazione delle informazioni non è stato esplicitamente e chiaramente determinato e distinto, nell’ambito della procedura di adesione al contratto.

In caso di soluzione affermativa delle questioni da 1 a 3, se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE (…), debba essere interpretato nel senso che la corretta attuazione dell'obbligo di informazione ivi previsto deve essere considerata un elemento oggettivamente essenziale di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e di assicurazione per il caso di sopravvivenza a capitale variabile e se, di conseguenza, l’accertamento della mancata corretta attuazione di un siffatto obbligo possa avere come effetto di conferire al consumatore assicurato, a seguito di un’eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia originaria del contratto o di un’eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia di una dichiarazione individuale di adesione al contratto in questione, il diritto di chiedere la restituzione di tutti i premi assicurativi versati.

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1 GU 2002, L 345, pag. 1.