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Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Niche Generics Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-701/14, Niche Generics /Commissione

(Causa C-164/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Niche Generics Ltd (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la decisione controversa;

annullare in toto la decisione controversa nella parte in cui riguarda la Niche, e

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Niche nell’ambito del presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La Niche sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto:

In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per non aver applicato il criterio della necessità oggettiva stabilito nella sentenza BAT,

In secondo luogo, nel caso in cui gli accordi transattivi ricadessero nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare a torto l’accordo transattivo della Niche come violazione «per oggetto».

In terzo luogo, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea respingendo l’interpretazione della Niche riguardante l’accordo transattivo senza rispondere ai suoi argomenti giuridici.

In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Niche fosse un concorrente potenziale della Servier.

In quinto luogo, il Tribunale ha violato il principio fondamentale della parità di trattamento in quanto ha sottoposto la Niche a un trattamento diverso rispetto a quello riservato alle altre società che producono medicinali generici e si trovano in una situazione simile e ha erroneamente qualificato l’accordo transattivo della Niche come violazione «per oggetto» dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

In sesto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non avendo riconosciuto che l’accordo transattivo soddisfa i criteri di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

In settimo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando erroneamente i criteri giuridici per determinare l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa della Niche e/o del principio di buona amministrazione.

In ottavo luogo, il Tribunale ha violato il principio generale di diritto dell’Unione della proporzionalità confermando un livello di sanzione pecuniaria sproporzionato rispetto alle possibilità finanziarie della Niche.

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