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Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Slovak Telekom, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-851/14, Slovak Telekom / Commissione

(Causa C-165/19 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovak Telekom, a.s. (rappresentanti: D. Geradin, Rechtsanwalt, R. O'Donoghue, QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Slovanet, a.s.

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente o parzialmente la sentenza del Tribunale;

annullare integralmente o parzialmente la decisione;

in alternativa, annullare o ridurre le ammende irrogate alla ST, e

condannare la Commissione alla totalità delle spese relative al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, attinente ad un errore di diritto e/o ad un errore manifesto o un difetto di motivazione relativamente al rifiuto a contrarre.

Prima parte: la ST solleva che non è corretta la valutazione, operata dal Tribunale, secondo la quale le condizioni fissate dalla sentenza Bronner per configurare un rifiuto di fornitura ai sensi dell’articolo 102 TFUE non si applicano qualora vi sia un obbligo di accesso regolamentare ex ante. Inoltre, l’argomento del Tribunale secondo il quale la condizione del «carattere indispensabile» che discende dalla sentenza Bronner non andava soddisfatta, in quanto una regolamentazione ex ante aveva già riconosciuto «la necessità di accesso alla rete locale della ricorrente» e che, di conseguenza, la Commissione non era tenuta a (ri)esaminare il «carattere indispensabile» alla luce dell’articolo 102, costituisce un errore di diritto.

Seconda parte: la ST solleva che costituisce un errore di diritto la valutazione del Tribunale secondo cui la sentenza della Corte TeliaSonera corrobora l’affermazione che per i rifiuti a contrarre in cui è coinvolta la ST non è necessario provare il soddisfacimento delle condizioni fissate dalla sentenza Bronner.

Terza parte: la ST fa valere che costituisce un errore di diritto la valutazione, operata dal Tribunale, secondo la quale la fattispecie all’origine della sentenza del Tribunale Clearstream va distinta da quella del caso della ST in quanto, contrariamente a quest’ultimo, non implica un precedente monopolio di Stato o un obbligo di accesso regolamentare ex ante.

Quarta parte: la ST rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto o in un difetto di motivazione nel dichiarare che un rifiuto mascherato da controproposta non è necessariamente meno grave di un rifiuto vero e proprio, e va operata una valutazione del singolo caso.

Quinta parte: la ST solleva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e/o in un manifesto errore di valutazione nel concludere che, poiché nel caso della ST si trattava di un precedente monopolio di Stato, quest’ultima offriva una base giuridica per non applicare le condizioni di cui alla sentenza Bronner nel caso di specie.

Secondo motivo, attinente all’errore di diritto in cui, secondo la ST, sarebbe incorso il Tribunale nel constatare che la Commissione non aveva violato i diritti della difesa della ST omettendo di comunicare a quest’ultima la sua metodologia dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo («CMIPL»), i principi e i dati e di consentire alla ST di commentare, prima della decisione, ed entro un termine adeguato affinché la ST potesse avere un’opportunità significativa di esercitare i suoi diritti della difesa.

Terzo motivo, attinente agli errori di diritto contenuti, a parere della ST, nella motivazione del Tribunale relativamente al rigetto dei suoi adeguamenti di «ottimizzazione », in quanto questi ultimi applicano erroneamente il principio dell’operatore ugualmente efficiente («OUE») nel contesto particolare della presente causa.

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